Passa ai contenuti principali

Gli adempimenti del datore di lavoro in riferimenyo al Bonus Famiglia

L’art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. “Decreto anticrisi”) ha previsto, per il solo anno 2009, l’attribuzione di un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito.
I soggetti che hanno diritto a percepire il bonus devono essere residenti nel territorio italiano e devono avere conseguito, nell’anno 2008:

1- redditi di lavoro dipendente;
2- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio quelli percepiti da collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori socialmente utili);
3- redditi di pensione;
4- redditi diversi, ossia derivanti dall’esercizio di attività commerciali non esercitate abitualmente e da attività di lavoro autonomo esercitato non abitualmente (prestazioni di lavoro autonomo occasionale);
5- redditi fondiari per un ammontare complessivo non superiore ad € 2.500, solo se considerati cumulativamente ai redditi di lavoro dipendente e/o di pensione.


Il beneficio economico è attribuito sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo familiare (vale a dire quello percepito da ciascun componente il nucleo) con riferimento all’anno 2007 (ovvero all’anno 2008) e viene erogato nei confronti di un solo soggetto.
Il bonus famiglia non è soggetto a ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali in quanto non costituisce reddito imponibile; può essere, inoltre, cumulato con i benefici derivanti dalla carta acquisti (c.d. “social card”).
Il reddito che deve essere preso in considerazione ai fini del diritto al beneficio è quello totale dato dalla somma degli importi relativi al reddito complessivo di ciascun componente il nucleo familiare.
Nella determinazione del reddito non devono essere considerati i redditi non superiori ad € 2.840,51 (importo al di sotto del quale un soggetto è considerato a carico ex art. 12 del TUIR).
Ai fini della composizione del nucleo familiare devono essere rispettati i seguenti requisiti:

– i soggetti devono essere quelli espressamente previsti dall’art. 433 c.c. (il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali);
– non devono vantare redditi superiori ad € 2.840,51 (familiare a carico ex art. 12 TUIR);
– devono essere conviventi con il richiedente il bonus.

Il bonus fiscale è riconosciuto per i seguenti importi:

- € 200 nei confronti di soggetti titolari di redditi di pensione ed unici componenti il nucleo familiare, qualora il reddito non sia superiore ad € 15.000;
- € 300 per il nucleo familiare composto da due soggetti, qualora il reddito non sia superiore ad € 17.000;
- € 450 per il nucleo familiare composto da tre soggetti, qualora il reddito non sia superiore ad € 17.000;
- € 500 per il nucleo familiare composto da quattro soggetti, qualora il reddito non sia superiore ad € 20.000;
- € 600 per il nucleo familiare composto da cinque soggetti, qualora il reddito non sia superiore ad € 20.000;
- € 1.000 per il nucleo familiare composto da oltre cinque soggetti, qualora il reddito non sia superiore ad € 22.000;
- € 1.000 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad € 35.000.

I soggetti interessati dovranno compilare l’apposito modello di richiesta messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e consegnarlo, anche tramite i CAF autorizzati, al datore di lavoro (il quale sarà tenuto a conservarlo per almeno 3 anni), entro il 28 febbraio 2009, con riferimento al nucleo familiare ed al reddito del 2007, entro il 31 marzo 2009, con riferimento al nucleo familiare ed al reddito del 2008.

Il datore di lavoro (non sono interessati i datori di lavoro domestico) è tenuto a verificare la correttezza della compilazione del modello, nonché ad erogare il bonus (entro il limite del monte ritenute e contributi relativi al mese di erogazione) in busta paga, recuperando gli importi erogati attraverso la compensazione con quanto dovuto per contributi e ritenute.
Il datore di lavoro dovrà porre molta attenzione alla data in cui viene presentato il modello da parte del dipendente, in virtù del fatto che è obbligato ad erogare il bonus rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle istanze stesse.

Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a trasmettere, telematicamente o tramite un intermediario abilitato (CAF, professionisti, associazioni di categoria), all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009 (oppure entro il 30 giugno 2009, nel caso di richieste pervenute con riferimento ai redditi ed al nucleo familiare dell’anno 2008) l’elenco delle richieste pervenute e le somme erogate in riferimento a ciascuna di esse.
Nel caso in cui non ci sia capienza nel monte ritenute e contributi per cui il datore di lavoro è impossibilitato ad erogare il bonus, il lavoratore potrà:

- presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate una nuova richiesta mediante apposito modello previsto dall’Agenzia medesima, solo se il bonus si riferisce al periodo di imposta 2007;
- percepire il beneficio direttamente in sede di compilazione del modello 730/2009 o di modello Unico 2009 nel caso in cui lo stesso sia richiesto con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2008.

(Fonte: Dott. Stefano Carotti - Consulente del Lavoro in Ancona e Docente Unoformat)

Commenti

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna periodica fiscale

IN BREVE ·          31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·          La precompilata 2023 è online: invio dall'11 maggio ·          Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·          Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione ·          Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità ·          ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche ·          Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·          La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·          Dichiarazione imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·          La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e n

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro