Il Fisco è (sempre più) clemente con chi si arrende subito. E se il contribuente accetta i contenuti di un atto di accertamento o di liquidazione, le sanzioni si possono ridurre a un ottavo, anziché a un quarto. E quanto dispone il nuovo testo del Dl 185/2008 in via di approvazione dalla Camera, che modifica l'istituto dell'acquiescenza, disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo 218/1997. La nuova misura si pone in linea con quelle dell'adesione ai processi verbali di constatazione (manovra estiva 2008) e dell'adesione agli inviti al contraddittorio (la cui disciplina è stata introdotta dalla stessa manovra anti-crisi). L'istituto dell'acquiescenza prevede che, se il contribuente rinuncia a impugnare l'atto di accertamento o di liquidazione e a presentare istanza di accertamento con adesione, le sanzioni si riducono a un quarto. Oltre all'accettazione del contenuto della pretesa fiscale, occorre un'ulteriore condizione e cioè che gli importi dovuti (imposte, interessi e sanzioni ridotte) vengano pagati entro i termini per la proposizione del ricorso. Con le regole introdotte in fase di conversione del decreto è stato ulteriormente stabilito che, qualora l'atto di accertamento o liquidazione non sia stato preceduto dall'invito a] contraddittorio da accertamento con adesione, le sanzioni si riducono a un ottavo (anziché a un quarto) nel caso di acquiescenza da parte del contribuente. La stessa riduzione a un ottavo delle penalità si ha in relazione all'accettazione di atti di imposizione che non sono stati preceduti dai processi verbali di constatazione definibili nella misura di un ottavo del minimo. Questo per effetto delle disposizioni introdotte dalla manovra estiva zoo8.
Così per l'acquiescenza si genera una sorta di doppio binario. Per gli atti di accertamento che sono stati preceduti da un invito al contraddittorio o da un verbale che origina un atto di accertamento parziale, se il contribuente accetta il contenuto dell'atto, le sanzioni si riducono a un quarto. Qualora, invece, l'atto di accertamento non sia stato preceduto nè da un invito all'adesione né da un processo verbale di constatazione (che può essere definito in base all'articolo 5-bis del decreto legislativo 218/1997) le sanzioni si riducono a un ottavo. L'istituto dell'acquiescenza è alternativo a quello dell'accertamento con adesione. La norma, infatti, precisa che l'acquiescenza può essere utilizzata qualora il contribuente rinunci a formulare istanza di accertamento con adesione. Peraltro, i due istituti determinano effetti diversi sul piano delle sanzioni. L'accertamento con adesione, non riguardante la definizione degli inviti al contraddittori o dei pvc, prevede la riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo, mentre nell'acquiescenza, quando l'atto impositivo è stato preceduto da un invito al contraddittorio o da un pvc, le penalità si riducono a un quarto di quelle che sono state effettivamente irrogate. Nel caso, invece, di accertamento con adesione relativo alla definizione degli inviti al contraddittorio o dei pvc, le sanzioni risultano pari a un ottavo del minimo, mentre nell'acquiescenza, per gli atti non preceduti da un invito al contraddittorio o da un pvc, le sanzioni si riducono a un ottavo di quelle irrogate. TI decreto anticrisi non è intervenuto sulla definizione agevolata delle sanzioni previste dall'articolo i, comma del decreto legislativo 472/1997. Questa norma prevede la possibilità di definire le penalità legate a un atto di accertamento odi rettifica nella misura di un quarto. Ma ci non comporta acquiescenza rispetto al tributo, così che il contribuente potrebbe impugnare l'atto per l'imposta e definire le sanzioni. Questo è il motivo per cui non sono state fatte modifiche all'istituto. nuovi interventi legislativi che riducono ulteriormente le penalità si rivolgono a situazioni in cui si accettano totalmente anche le maggiori imposte.
(Fonte: IlSole24Ore / aut: Dario Deotto)
Commenti