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Guida per le imposte a rate


Accanto all'attività di liquidazione e riscossione delle imposte, il fisco italiano, sempre più spesso, svolge anche il ruolo di finanziatore del contribuente in difficoltà. I venti di crisi economica hanno infatti ulteriormente ampliato tale ruolo dell'amministrazione finanziaria, tanto che oggi i contribuenti che hanno difficoltà a corrispondere in modo puntuale e in unica soluzione le imposte dovute possono disporre di un ventaglio di soluzioni attraverso le quali chiedere la dilazione del pagamento di quanto dovuto. Oggetto di rateazione del pagamento possono essere le somme dovute in autoliquidazione (tipico esempio le imposte dovute in Unico), a seguito di controllo e liquidazione delle dichiarazioni fiscali, gli importi dovuti a seguito di accertamento, fino all'importo di quelle dovute a seguito di conciliazione giudiziale raggiunta presso le commissioni tributarie provinciali. Il piano di dilazione, i costi e le modalità, attuative variano a seconda della situazione e della tipologia di obbligazione tributaria; Così, per esempio, avremo piani di dilazione su base mensile o trimestrale, non sempre sarà necessario prestare garanzie accessorie (fideiussioni bancarie o assicurative) a favore dell'erario e infine la dilazione dei debiti tributari sarà in alcuni casi condizionata alla presentazione di un'apposita richiesta, mentre in altri sarà lasciata alla libera scelta del contribuente. Nell'attuale situazione congiunturale la possibilità di rateizzare le somme dovute al fisco è avvertita sempre più spesso come una vera e propria esigenza. È per questo che ItaliaOggi Sette ha ritenuto opportuno effettuare una ricognizione sulle varie forme di dilazione offerte dall'ordinamento tributario vigente e sulle principali caratteristiche di ognuna di esse. La tabella in pagina svolge appunto una funzione di ausilio.
La rateazione delle somme dovute in Unico.
Gli importi dovuti dai contribuenti a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di una posizione assicurativa presso l'Inps possono essere versate tramite rate mensili di uguale importo, maggiorate degIi interessi, con decorrenza dal mese di scadenza. Il numero delle rate mensili attraverso le quali il contribuente può adempiere a tale obbligazione tributaria deve essere tale da non superare il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Gli interessi da rateazione devono essere versati separatamente utilizzando l'apposito codice tributo a essi assegnato. Per tale rateazione non è richiesta la prestazione di garanzie accessorie né la presentazione di domande o istanze preventive.
La dilazione attraverso il ravvedimento operoso.
Le somme dovute in autoliquidazione possono essere rateizzate anche oltre il termine di scadenza avvalendosi delle disposizioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso. Si tratta in questi casi di una vera e propria rateazione di tipo «domestico» ovviamente non espressamente prevista dall'ordinamento tributario. Il recente dimezzamento delle sanzioni per il ravvedimento operoso degli omessi versamenti introdotto dalla manovra anti-crisi (dl 185/08) rappresenta in tal senso un ulteriore aiuto per le imprese in evidenti difficoltà finanziarie che intendono diluire nel tempo i versamenti fiscali. Il «costo» della regolarizzazione dei versamenti fiscali effettuati con ritardo può essere infatti anche più conveniente di quello, alternativo, rappresentato dal ricorso a un finanziamento bancario necessario per adempiere alla scadenza prevista, le obbligazioni tributane. Dopo il citato intervento normativo infatti, la sanzione per la regolarizzazione di omessi versamenti di imposte a saldo o in acconto, può adesso essere regolarizzata entro i termini del c.d. ravvedimento lungo, con una sanzione pari al 3% dell'importo omesso anziché del precedente 6%. Assieme alla sanzione in misura ridotta dovranno essere inoltre aggiunti anche gli interessi calcolati sulla base dei giorni intercorrenti fra la data dell'omissione e la data della regolarizzazione spontanea calcolati al tasso di interesse legale anch'esso attualmente pari al 3%. Anche per questa tipologia di rateazione non sono richieste garanzie o istanze da presentare. Naturalmente, come ogni ravvedimento, è condizionata al rischio di decadenza dei benefici in caso di accessi, ispezioni, verifiche da parte degli uffici competenti.
La rateazione delle somme contenute negli avvisi bonari e di liquidazione.
Siamo in questo caso ci fronte a una novità introdotta nell'ordinamento tributario dall'articolo 1, commi da 144 e 147 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007). Le comunicazioni che possono formare oggetto di dilazione sono:
A) comunicazioni di irregolarità che hanno per oggetto le somme dovute a seguito di controlli automatizzati effettuati dagli uffici sulle dichiarazioni dei redditi e Iva, ai sensi degli articoli 36-bis del dpr 600/1973 e 54-bis del dpr 633/1972.
B) comunicazioni di irregolarità per le somme dovute a seguito di controlli formali, eseguiti dagli uffici fiscali ai sensi dell'articolo 36-ter del dpr 600/1973, sulle dichiarazioni di redditi e su quelle dei sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi all'uopo stabiliti dal ministero.
C) comunicazioni formate dagli uffici non per irregolarità, ma per le somme dovute in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata indicati nell'articolo 17 del Tuir. Qualunque sia la tipologia di comunicazione e il numero di rate richiesto dal contribuente, la prima rata deve sempre essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a quello di scadenza della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono sempre dovuti gli interessi in misura del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
La rateazione delle somme a seguito di adesione ai pvc (processi verbali di constatazione) o agli inviti.
Anche in questo caso si tratta di una nuova possibilità di recente introduzione. Grazie a questi due nuovi istituti, infatti, il contribuente può ottenere il dimezzamento delle sanzioni previste negli atti prodromici all'accertamento fiscale sopra descritti e il contemporaneo dilazionamento nel tempo dei versamenti senza necessità di fornire garanzie aggiuntive a favore dell'erario. Per quanto attiene all'adesione ai pvc e agli inviti al contraddittorio, la scelta per il versamento rateale deve essere effettuata dal contribuente all'interno del modello di comunicazione da trasmettere all'ufficio. Il numero massimo delle rate trimestrali che possono essere indicate dal contribuente varia in relazione all'entità dell'importo da corrispondere. Si potranno quindi ottenere massimo otto rate trimestrali (ossia un dilazione di due anni) e l'importo da corrispondere inferiore a 51.645,69 euro, mentre in ipotesi di importi eccedenti tale valore soglia, il numero massimo di rate trimestrali che il contribuente può richiedere sale fino a 12. Naturalmente sulle rate successive alla prima il contribuente dovrà altresì corrispondere gli interessi legali calcolati in ragione di anno.
La dilazione del dovuto a seguito di accertamento con adesione.

Le somme dovute a seguito dell'accordo raggiunto con l'ufficio possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, che possono arrivare fino a 12 nell'ipotesi in cui il totale dovuto sia superiore a 51.645,69 euro. In caso di opzione per il versamento rateale, il primo pagamento dovrà avvenire entro i 220 giorni successivi alla stipula dell'atto di adesione. Anche in questo caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura pari al saggio legale, calcolati a partire dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
La rateazione delle somme iscritte a ruolo.
Anche le somme iscritte a ruolo per tributi, sanzioni e interessi possono formare oggetto di richiesta di dilazione. Per queste tipologie di dilazioni sono state introdotte molte novità nel recente passato fra le quali l'abolizione dell'obbligo di fornire garanzie accessorie nell'ipotesi in cui le somme a ruolo per le quali si chiede la dilazione fossero superiori a 50 mila euro. Altra importante novità consiste nel passaggio delle competenze in materia di dilazione, dall'Agenzia delle entrate a Equitalia, con contemporanea rivisitazione dell'intera procedura di dilazione che oggi si basa, nelle ipotesi di società e di importi elevati, su vere e proprie analisi di liquidità necessarie per verificare, anche preventivamente, sia la possibilità di accedere ai benefici della dilazione sia il numero massimo di rate che possono essere concesse.
La rateazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
L'ambito in cui si realizza questa ulteriore tipologia di dilazionamento del debito fiscale è quello contenzioso. A seguito della conciliazione giudiziale raggiunta con l'ufficio è possibile ottenere il pagamento fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, che possono salire fino a 12 se le somme dovute superano 51.645,69 euro. È necessario prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o garanzie similari.
(Articolo tratto da ItaliaOggi Sette/ Aut. Andrea Bongi)

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