Passa ai contenuti principali

Tetto alle spese di rappresentanza



Definito e chiarito il regime di deducibilità dei costi tanto amati e abusati dalle imprese: le spese di rappresentanza. Esse, in vista della chiusura dei bilanci 2008, sono ammesse in deduzione nell'anno di sostenimento se rispettano i requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal ministero. Salvate, in ogni caso dalle limitazioni, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. E’ questo il contenuto sostanziale della attesa riforma sul tema, apportata dalla legge finanziaria 2008, che ha rinnovato profondamente l'art. 108 del Tuir e dal conseguente decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19/11/08, pubblicato in G. U del 15/l/O9.
Le nuove regole.
La deducibilità nel periodo d'imposta di sostenimento delle spese di rappresentanza è condizionata, ai sensi del 2° comma dell'art. 108 Tuir, alla rispondenza ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con l'apposito DM citato, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Per questi si precisa che, essendo rientranti nelle spese di rappresentanza quando di importo unitario inferiore a 50 euro, subiscono l'indetraibilità dell'Iva addebitata in fattura, salvo che il loro importo non sia inferiore a 25,82 euro (art. 19-bis i del dpr n.633/72). Tali omaggi, inoltre, non concorrono a formare la sommatoria delle altre spese di rappresentanza ai flni del calcolo del limite di deducibilità rispetto ai ricavi. Le nuove regole, in pratica, affermano che se si rientra nella classificabilità della spesa quale «di rappresentanza», poiché sì è in presenza dei specifici requisiti richiesti, la deducibilità è integrale nel rispetto, tuttavia, di plafond massimi. Del pari, in assenza dei richiesti requisiti, ovvero in caso di esubero rispetto ai limiti quantitativi ammessi, le spese dovranno considerarsi completamente indeducibili.
Il Dm 19/11/08 ha chiarito in maniera analitica le diverse ipotesi di spesa, elencandone le casistiche e fissandone le condizioni di deducibilità. Il provvedimento attuativo individua, infatti, quali spese di rappresentanza tutte le erogazioni gratuite attuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento manifesta la potenzialità di generare dei benefici all'azienda in termini di flussi di entrate o corrisponde a pratiche commerciali consolidate del settore. Le cinque tipologie di spese di rappresentanza sono: spese per viaggi turistici legate ad attività promozionali dei beni, spese per feste e ricevimenti per ricorrenze aziendali, festività religiose o nazionali e per inaugurazioni di nuove sedi, spese per feste e ricevimenti in occasione di mostre e fiere, ogni altra spesa per beni e servizi gratuiti o contributi a convegni inerenti la promozione dei prodotti aziendali.
Nessuna modifica, invece, è stata introdotta nella normativa che presiede alla deducibilità dal reddito delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi per i quali restano vigenti le limitazioni previste dal terzo periodo del quinto comma dell'articolo 54 del Tuir e quantificabili nei limiti dell'l% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
I requisiti da verificare.
Le spese di rappresentanza sono deducibili, entro le limitazioni apposte dal citato decreto se rispondono ai requisiti che seguono: 1) deve trattarsi di spese effettivamente sostenute e documentabili; 2) devono manifestare inerenza con finalità di promozione o di pubbliche relazioni per la valorizzazione dell'immagine aziendale; 3) devono essere esborsi il cui importo sia ragionevole, in considerazione della capacità di generare anche in via potenziale dei ritorni e dei benefici economici per l'azienda; 4) devono essere spese congrue e coerenti con le pratiche commerciali del particolare settore di appartenenza dell'impresa. All'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti, scatta l'applicazione del limite di deducibilità ancorato al parametro dei ricavi della gestione caratteristica dell'impresa. La percentuale per la quale è ammessa là deduzione dalla base imponibile è, infatti, in funzione del ritorno economico ditali erogazioni gratuite sui ricavi dell'azienda. I citati limiti sono così calcolati: a) fino a 10 milioni di euro: 1,3% sui ricavi; b) oltre i 10 milioni, ma fino a 50 milioni: 0,50%; c) oltre i 50 milioni di euro: 0,1%, per la parte eccedente. Per esempio, quindi, un'azienda con un fatturato di 1.000.000 euro potrà dedurre integralmente spese di rappresentanza fino a un massimo di 13.000 euro.
Le spese «fuori dalla rappresentanza».
Il provvedimento in commento, individua, inoltre, un gruppo di spese non qualificabili come di rappresenta e per le quali viene prevista la non soggezione ai limiti di deducibilità individuati dal decreto. Esse seguono le regole generali di deduzione ai fini delle imposte sui redditi, quindi possono anche essere completamente deducibili se spese inerenti.
Rientrano in questa tipologia di spese quelle di viaggio, di vitto e di alloggio, rivolte in favore dei clienti, effettivi o potenziali, dell'impresa e che dovranno essere sostenute in occasione, ad esempio, di mostre, fiere, esposizioni e simili, e sempre a condizione che in tali manifestazioni siano esposti i beni, o i servizi prodotti dall'impresa; ovvero in occasione di visite dei clienti a sedi, stabilimenti, o unità produttive dell'impresa. Si ricorda in proposito che in tutti i casi in cui le suddette spese siano qualificabili come spese di vitto e alloggio, dal 2009, le stesse sconteranno, ai fini delle imposte dirette, la deducibilità limitata al 75% e la totale detraibilità dell'Iva addebitata in fattura. La diretta conseguenza della piena deducibilità di queste spese è il rigore negli obblighi documentali richieste dalla norma attuativa che impone, all'azienda la raccolta di dati, quali: le generalità dei soggetti ospitati; la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione (obbligo che pare correlarsi al solo caso delle mostre, fiere etc); la natura dei costi sostenuti.
Tratto da ItaliaOggi Sette del 23 marzo 2009

Commenti

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna periodica fiscale

IN BREVE ·          31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·          La precompilata 2023 è online: invio dall'11 maggio ·          Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·          Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione ·          Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità ·          ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche ·          Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·          La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·          Dichiarazione imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·          La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e n

rassegna periodica fiscale

  IN BREVE ·          La Legge di Bilancio 2024 ·          La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024 ·          La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno ·          Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati ·          Nuove aliquote IRPEF per il 2024 ·          Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche ·          Deducibilità compensi amministratori ·          Dal decreto “Adempimenti” novità per dichiarazioni e versamenti 2024 ·          Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024 ·          Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024 ·          Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024 ·          La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cav