Iva per cassa per i contribuenti con volume d'affari entro i 200 mila euro, in attuazione all'articolo 7 del dl n. 185/08 (legge n. 2/09).
Il regime sarà opzionale e il contribuente dovrà espressamente espressamente indicare in fattura l’opzione per far scattare l’esigibilità differita in direttiva
Il volume d’affari a 200 mila euro sarà la soglia spartiacque per i contribuenti che saranno ricompresi nel regime dell’IVA per cassa e per i soggetti che al contrario ne resteranno fuori.
Nell'articolo 7 del dl 185/08 si rinvia al decreto del ministero dell’economia per la determinazione del valore limite.
Anche se l’ipotesi, come detto, era in qualche modo già configurato nella relazione d’accompagnamento al provvedimento.
Si allarga, in tal modo, il campo di quei soggetti (attualmente il meccanismo trova attuazione nei confronti di farmacisti, chi opera nei confronti dello stato e degli enti pubblici territoriali, prestatori di servizi che non emettono fattura) che potranno versare l'Iva al tracciato dalla norma, momento in cui la fattura viene regolarmente pagata.
L'art.7 , inoltre, stabilisce espressamente l'obbligo di riportare sulla fattura emessa l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita; in mancanza della suddetta annotazione, diretta a far sapere al destinatario che non può esercitare il diritto alla detrazione fino al momento del pagamento del corrispettivo, l'imposta si considera ad esigibilità immediata.
Dal coordinamento di queste previsioni discende che il differimento dell'esigibilità è facoltativo, per cui i soggetti potranno decidere di volta in volta, anche per ciascuna operazione, se avvalersene o meno. I soggetti che emetteranno le fatture con l'imposta ad esigibilità differita dovranno rilevare il momento dell'incasso per individuare il periodo con riferimento al quale operare la liquidazione dell'Iva, e ciò comporterà problemi applicativi non indifferenti. Qualora infatti il pagamento non venga effettuato dai clienti in contanti direttamente ai fornitori, questi ultimi potrebbero non conoscere tempestivamente l'avvenuto pagamento.
(fonte: Italia Oggi del 25mar2009 / Aut: D.Morosini)
Il regime sarà opzionale e il contribuente dovrà espressamente espressamente indicare in fattura l’opzione per far scattare l’esigibilità differita in direttiva
Il volume d’affari a 200 mila euro sarà la soglia spartiacque per i contribuenti che saranno ricompresi nel regime dell’IVA per cassa e per i soggetti che al contrario ne resteranno fuori.
Nell'articolo 7 del dl 185/08 si rinvia al decreto del ministero dell’economia per la determinazione del valore limite.
Anche se l’ipotesi, come detto, era in qualche modo già configurato nella relazione d’accompagnamento al provvedimento.
Si allarga, in tal modo, il campo di quei soggetti (attualmente il meccanismo trova attuazione nei confronti di farmacisti, chi opera nei confronti dello stato e degli enti pubblici territoriali, prestatori di servizi che non emettono fattura) che potranno versare l'Iva al tracciato dalla norma, momento in cui la fattura viene regolarmente pagata.
L'art.7 , inoltre, stabilisce espressamente l'obbligo di riportare sulla fattura emessa l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita; in mancanza della suddetta annotazione, diretta a far sapere al destinatario che non può esercitare il diritto alla detrazione fino al momento del pagamento del corrispettivo, l'imposta si considera ad esigibilità immediata.
Dal coordinamento di queste previsioni discende che il differimento dell'esigibilità è facoltativo, per cui i soggetti potranno decidere di volta in volta, anche per ciascuna operazione, se avvalersene o meno. I soggetti che emetteranno le fatture con l'imposta ad esigibilità differita dovranno rilevare il momento dell'incasso per individuare il periodo con riferimento al quale operare la liquidazione dell'Iva, e ciò comporterà problemi applicativi non indifferenti. Qualora infatti il pagamento non venga effettuato dai clienti in contanti direttamente ai fornitori, questi ultimi potrebbero non conoscere tempestivamente l'avvenuto pagamento.
(fonte: Italia Oggi del 25mar2009 / Aut: D.Morosini)
Commenti