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ELENCHI VIES, AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ELENCHI VIES, AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE


Per evitare la sospensione nell’effettuazione di operazioni comunitarie, per taluni contribuenti si rende necessario presentare la richiesta entro il prossimo 29 gennaio

L’Agenzia delle Entrate procederà con periodicità alla verifica delle posizioni inserite nell’archivio (archivio VIES) dei soggetti autorizzati all’effettuazione di operazioni comunitarie.

Con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contribuenti che intendono effettuare operazioni comunitarie dovranno inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, al fine di essere inseriti nella banca dati delle partite Iva autorizzate ad operare in ambito comunitario (cosiddetto “Archivio VIES”).

Archivio VIES

Con due provvedimenti, di cui l’ultimo quello del 29 dicembre 2010, protocollo n. 188381, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri con i quali i soggetti passivi Iva (identificati sul territorio nazionale) possono essere inclusi nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 30 agosto 1993 n. 331.
Detta disciplina si rende necessaria al fine di permettere all’Agenzia delle Entrate un sistematico controllo della veritiera effettuazione di operazioni comunitarie da soggetti passivi. L’autorizzazione si rende necessaria anche con riferimento alle prestazioni di servizio rese e ricevute, come indicato nella risposta ad un quesito formulato nell’ambito del Forum Fiscale di Italia Oggi, dello scorso 14 gennaio qui di seguito riportato.

FORUM FISCALE ITALIA OGGI - 14 gennaio 2011
IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE


Domanda
I provvedimenti del 29/12/2010, in conformità all’art. 27 del dl 78/2010, prevedono il regime autorizzatorio per le operazioni di cui al titolo II, capo II del dl 331/93 e l’inclusione in banca dati Vies delle partite Iva dei soggetti autorizzati. Ciò premesso, posto che la presenza della partita Iva in banca dati è necessaria anche per l’effettuazione delle prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad Iva nel paese di destinazione ai sensi dell’art. 7-ter, dpr 633/72, come si evince anche dall’art. 214 della direttiva Iva e dal regolamento Ue n. 904/2010, si chiede di sapere se gli operatori che effettuano (o intendono effettuare) solo prestazioni di servizi intracomunitari debbano richiedere l’autorizzazione di cui sopra, oppure le eventuali diverse modalità con le quali vengono inseriti nella banca dati Vies.

Risposta
Gli operatori che effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie di cui all’art. 27 del D.L. 78/2010 infatti tenta di stabilire un equilibrio fra le esigenze di speditezza delle procedure amministrative di rilascio della Partita IVA vigenti (ComUnica e Fisco telematico) con la necessità di aderire alle sollecitazioni da parte della Commissione europea (Comunicazione COM (2006) 254) del 31/5/2006 che avvia un dibattito pubblico sulle strategie per combattere le frodi IVA e il 1/12/2008 la Comunicazione della Commissione (COM(2008) 807) su una “Strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA nell'Unione europea”) da ultimo integrate dal Regolamento Ue 904/2010.
La disposizione comunitaria citata, infatti, non distingue tra soggetti che effettuano forniture intracomunitaria di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi, prevede che “...gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti ...... per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’art. 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi ed esatti”.

Per quanto concerne le modalità di inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati, l’articolo 2 del provvedimento dirigenziale del 29 dicembre 2010 dispone che, in assenza di diniego, detta “iscrizione” avvenga al 31° giorno successivo a quello di manifestazione della relativa volontà: a tale data, il soggetto passivo nazionale potrà effettivamente verificare la propria posizione con un’apposita interrogazione al sistema.
Inoltre, è prevista la possibilità che, con una specifica domanda, il contribuente possa rinunciare all’inserimento nell’archivio dei soggetti autorizzati. In questo caso, l’istanza deve essere presentata nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volontà iniziale.

Preliminarmente, si rende necessario indicare i vari soggetti ai quali si rendono applicabili differenti procedure:

§ soggetti in procinto di ottenere la partita Iva: se intendono effettuare operazioni intracomunitarie, dovranno compilare, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, un apposito campo denominato “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro “I” dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi);

§ soggetti già titolari di partita Iva: devono manifestare la volontà di effettuare operazioni comunitarie, presentando un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate:

1. i soggetti con dichiarazione di inizio attività ai fini Iva presentata a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011, che nella “dichiarazione di inizio attività” presentata a suo tempo non hanno manifestato la volontà di effettuare operazioni comunitarie o che non hanno effettuato operazioni comunitarie nel secondo semestre del 2010 (1/07/2010 - 31/12/2010) e, di conseguenza, non hanno presentato i listings (INTRA), saranno esclusi dall’archivio dei soggetti autorizzati a dette operazioni. Se intendono effettuare operazioni intracomunitarie, dovranno richiedere l’inserimento nell’archivio con un’apposita domanda da inoltrare all’Agenzia delle Entrate;

2. i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31 maggio 2010.

attenzione

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 maggio 2010, non devono effettuare alcuna comunicazione e risultano automaticamente ricompresi nell’archivio, con la conseguente possibilità di effettuare operazioni comunitarie, se hanno presentato negli anni 2009-2010 gli elenchi Intra, mentre dovranno procedere a comunicare la propria volontà alla cancellazione con apposita istanza.
Al contrario, saranno esclusi dall’inserimento nell’archivio a partire dal 28 febbraio 2011, se non hanno presentato gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o se pur avendoli presentati, non hanno adempiuto gli obblighi dichiarativi ai fini Iva per il 2009.

Procedura
La procedura di autorizzazione in commento prevede un termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve procedere alla verifica dei dati forniti per controllarne completezza ed esattezza, effettuando la necessaria valutazione dei rischi. Entro il medesimo termine, l’Agenzia procede a comunicare l’eventuale diniego o, in assenza, l’accettazione sarà automatica in applicazione del principio del “silenzio assenso”.

attenzione

Al fine di entrare in periodi di sospensione dell’operatività nell’effettuazione di operazioni comunitarie, è fin troppo necessario che la presentazione della domanda non avvenga oltre il 29 gennaio 2011, in modo da ottenere l’autorizzazione entro la data del 28 febbraio 2011, per effetto del principio del “silenzio-assenso”.

Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate procede sistematicamente alla verifica delle posizioni registrate nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie. Dette verifiche potranno permettere anche l’esercizio di azioni di controllo a carico del soggetto passivo, con la possibilità di procedere alla revoca dell’autorizzazione concessa.

Conseguenze
Con riferimento alla denegata autorizzazione, la relazione di accompagnamento al decreto legge che ha introdotto la novità, precisa che il soggetto che pone in essere operazioni comunitarie senza esserne autorizzato, perde (per dette operazioni) la relativa soggettività passiva ai fini Iva. Non si comprende bene la portata della limitazione: se la stessa preclude, in via assoluta, all’effettuazione di operazioni comunitarie o se le operazioni potranno comunque essere effettuate senza l’applicazione della disciplina di cui al D.L. n. 331/1993.
La tesi possibile, in linea con quanto appena enunciato, è che, nelle operazioni di acquisto comunitario, il soggetto italiano subisca l’applicazione dell’Iva a cura del cedente e/o prestatore, mentre in caso di cessione e/o di prestazione attiva, la stessa resti al di fuori del campo di applicazione del tributo, per effetto della carenza del requisito, appunto, soggettivo, con impatto anche sulla detraibilità dell’Iva sugli acquisti afferenti, che, ai sensi del comma 2, dell’articolo 19, D.P.R. n. 633/1972, si deve considerare indetraibile.

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti in attività prima del 28 febbraio 2011 saranno confermati nell’archivio VIES con effetto retroattivo se la richiesta di autorizzazione risulterà antecedente ai 30 giorni dalla data di conferma.

Riferimenti:

§ D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 27;

§ Italia Oggi, 14 gennaio 2011, “I soggetti intra UE nell’antifrode”, di F. Ricca, pag. 28.




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