Sommario
1. Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
2. Tasso legale all’1,5% dal 1° gennaio 2011
3. Limiti alla compensazione di crediti erariali in presenza di cartelle di
pagamento scadute
4. Deducibilità compensi amministratori
TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO FISCALE
Ricordiamo che i termini sopra indicati risultano raddoppiati, a partire dall'annualità 1998, "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).
TASSO LEGALE ALL’1,5% DAL 1° GENNAIO 2011
Dal 1° gennaio 2011 la misura del saggio degli interessi legali previsto dall'articolo 1284 del codice civile è fissata all'1,5% in ragione d'anno in base al decreto del ministero dell'Economia del 7 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre.
Il nuovo tasso si applicherà per tutte le operazioni che fanno riferimento agli interessi legali. Aumenta quindi anche il costo del ravvedimento operoso in caso di omessi o tardivi versamenti sanati a decorrere dal 1° gennaio 2011: per le scadenze 2010 ravvedute nel 2011 si dovrà applicare il tasso dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2010 e quello dell'1,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2011.
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI CARTELLE DI
PAGAMENTO SCADUTE
Articolo 31 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010
Dal 1° gennaio 2011 è preclusa la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di violazione è applicabile la sanzione amministrativa pari al 50% dell’importo compensato sino a concorrenza delle somme delle cartelle scadute.
Esempio:
• Tizio ha ricevuto cartelle di pagamento per IVA non versata del 2007 per
complessivi euro 8.000, comprese sanzioni e interessi; le cartelle di
pagamento sono scadute senza che Tizio abbia provveduto al pagamento;
• Tizio ha un credito Irpef di euro 10.000 da compensare;
• dal 1° gennaio 2011, Tizio potrà utilizzare in compensazione soltanto 2.000 euro del credito IRPEF (pari alla differenza tra i 10.000 euro di credito e gli 8.000 euro di cartelle scadute).
La disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc..
Qualora sia in corso la sospensione della riscossione (ad esempio la sospensione disposta dalla Commissione tributaria in caso di proposizione del ricorso se dall’atto impugnato può derivare al contribuente un danno grave e irreparabile ex art. 47, D.Lgs. n. 546/92) ovvero in caso di regolare pagamento delle rate a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo, il contribuente non dovrebbe essere considerato inadempiente e pertanto sembrerebbe possibile ricorrere alla compensazione.
Mancano però chiarimenti ufficiali.
DEDUCIBILITÀ COMPENSI AMMINISTRATORI
Vi ricordiamo che i compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo).
1. Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
2. Tasso legale all’1,5% dal 1° gennaio 2011
3. Limiti alla compensazione di crediti erariali in presenza di cartelle di
pagamento scadute
4. Deducibilità compensi amministratori
TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO FISCALE
Ricordiamo che i termini sopra indicati risultano raddoppiati, a partire dall'annualità 1998, "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).
TASSO LEGALE ALL’1,5% DAL 1° GENNAIO 2011
Dal 1° gennaio 2011 la misura del saggio degli interessi legali previsto dall'articolo 1284 del codice civile è fissata all'1,5% in ragione d'anno in base al decreto del ministero dell'Economia del 7 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre.
Il nuovo tasso si applicherà per tutte le operazioni che fanno riferimento agli interessi legali. Aumenta quindi anche il costo del ravvedimento operoso in caso di omessi o tardivi versamenti sanati a decorrere dal 1° gennaio 2011: per le scadenze 2010 ravvedute nel 2011 si dovrà applicare il tasso dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2010 e quello dell'1,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2011.
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI CARTELLE DI
PAGAMENTO SCADUTE
Articolo 31 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010
Dal 1° gennaio 2011 è preclusa la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di violazione è applicabile la sanzione amministrativa pari al 50% dell’importo compensato sino a concorrenza delle somme delle cartelle scadute.
Esempio:
• Tizio ha ricevuto cartelle di pagamento per IVA non versata del 2007 per
complessivi euro 8.000, comprese sanzioni e interessi; le cartelle di
pagamento sono scadute senza che Tizio abbia provveduto al pagamento;
• Tizio ha un credito Irpef di euro 10.000 da compensare;
• dal 1° gennaio 2011, Tizio potrà utilizzare in compensazione soltanto 2.000 euro del credito IRPEF (pari alla differenza tra i 10.000 euro di credito e gli 8.000 euro di cartelle scadute).
La disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc..
Qualora sia in corso la sospensione della riscossione (ad esempio la sospensione disposta dalla Commissione tributaria in caso di proposizione del ricorso se dall’atto impugnato può derivare al contribuente un danno grave e irreparabile ex art. 47, D.Lgs. n. 546/92) ovvero in caso di regolare pagamento delle rate a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo, il contribuente non dovrebbe essere considerato inadempiente e pertanto sembrerebbe possibile ricorrere alla compensazione.
Mancano però chiarimenti ufficiali.
DEDUCIBILITÀ COMPENSI AMMINISTRATORI
Vi ricordiamo che i compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo).
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