Passa ai contenuti principali

La comunicazione degli importi a partire da € 3.000

Per i soggetti passivi d’imposta (titolari di partita IVA) torna l’obbligo, con effetti dal 2010, di invio dell’elenco clienti e fornitori. Più nel dettaglio, andranno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA. Per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (per esempio nei casi di vendita al dettaglio con emissione di scontrino fiscale) il predetto limite è elevato a euro 3.600 euro al lordo dell’IVA applicata.

Solo per il periodo d’imposta 2010, l’importo è elevato a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black-list e le altre operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

In fase di prima applicazione sono escluse anche le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011.

La trasmissione dell’elenco clienti e fornitori dovrà avvenire telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Solo per il periodo d’imposta 2010, la comunicazione potrà essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

Gli elenchi dovranno indicare, per ciascuna cessione o prestazione:

a) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;

b) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale:

· per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l'attività esercitata, l'eventuale ditta;

· per soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale, l'attività esercitata. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di almeno una delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza.

c) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata.

Attenzione: a decorrere dal prossimo mese di maggio 2011, per effetto di quanto sopra riportato, in caso di emissione di scontrino fiscale per importo pari o superiore a 3.600 euro, il cedente dovrà farsi comunicare dal cliente i propri dati identificativi; consigliamo di richiedere e trattenere copia del documento di identità e del codice fiscale.

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Commenti

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna periodica fiscale

IN BREVE ·          31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·          La precompilata 2023 è online: invio dall'11 maggio ·          Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·          Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione ·          Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità ·          ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche ·          Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·          La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·          Dichiarazione imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·          La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e n

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro