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rassegna fiscale periodica

Sommario

  1. Dal 1° febbraio aumentate le sanzioni (anche in caso di ravvedimento)
  2. Comunicazione annuale dati IVA e dichiarazione IVA: termini di presentazione
  3. Venditore non responsabile dell'evasione IVA sulla prima casa
  4. Legge di stabilità: prorogati per il 2011 gli incentivi alle assunzioni
  5. INPS: nuove modalità di riscossione e rateazione

AGEVOLAZIONI

- Aiuti di Stato: In GU pubblicate nuove misure di aiuti per le imprese

- Contributi per il settore florovivaistico, pubblicato il decreto

- Pubblicate in GU le norme sul bonus carburanti

IMMOBILI

- Manovra correttiva: Imposta sostitutiva sui leasing immobiliari, emanato il provvedimento

IMPOSTE DIRETTE

- IRPEF: Obbligazioni riacquistate in anticipo, precisazioni del Fisco

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- Rimborsi: Rimborsi Iva, i termini per l'autocertificazione

- Rimborsi Iva, debutta il nuovo quadro VR

RISCOSSIONE

- Violazioni sulle compensazioni, per ora nessuna sanzione



DAL 1° FEBBRAIO AUMENTATE LE SANZIONI (ANCHE IN CASO DI RAVVEDIMENTO)

La legge di stabilità (Finanziaria 2011) prevede (con la modifica dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) l’aumento delle sanzioni ridotte da versare in caso di ritardato versamento delle imposte.

Le principali novità, che saranno applicate con riferimento alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, sono riepilogate nella tabella che segue:

Violazione

Termine per la regolarizzazione (ravvedimento)

Riduzioni

fino al 31 gennaio 2011

Riduzioni

dal 1° febbraio 2011

Insufficiente o omesso versamento del tributo

Entro 30 giorni dalla scadenza

Sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (1/12 del 30%)

pari al 2,50%

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)

pari al 3%

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso della quale la violazione è stata commessa o

entro un anno dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista la dichiarazione periodica

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)

pari al 3%

Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%)

pari al 3,75%

Omessa presentazione della dichiarazione

Entro 90 giorni dalla data prevista per la presentazione

Sanzione ridotta a 1/12 del minimo

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo

Cambiano anche le riduzioni previste per gli istituti di adesione, definizione ai PVC e inviti al contradditorio e conciliazione:

Istituto

Riduzioni

fino al 31 gennaio 2011

Riduzioni

dal 1° febbraio 2011

Adesione a PVC e inviti al contraddittorio

1/8 del minimo edittale

1/6 del minimo edittale

Accertamento con adesione e acquiescenza

1/4 dell’irrogato

1/3 dell’irrogato

Acquiescenza “rinforzata”

1/8 del minimo

1/6 del minimo

Conciliazione giudiziale

1/3 del tributo risultante dall’accordo

Il 40% delle sanzioni irrogabili con riferimento al tributo risultante dall’accordo

Sanzioni

1/4 dell’irrogato

1/3 dell’irrogato

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA: TERMINI DI PRESENTAZIONE

Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 25 gennaio 2011

La comunicazione annuale dei dati IVA deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

La dichiarazione IVA, relativa all’anno 2010 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 30 settembre 2011 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA in UNICO 2011.

Anche quest’anno sarà possibile presentare la dichiarazione IVA in via autonoma per i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78): l’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 prevede infatti che l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro possa avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 25 gennaio 2011 ha inoltre precisato che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è sempre possibile presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione Dati IVA.

VENDITORE NON RESPONSABILE DELL'EVASIONE IVA SULLA PRIMA CASA

Sentenza Corte di Cassazione n. 26259/2010 del 29 dicembre 2010

Il contribuente che acquista un immobile con le agevolazioni prima casa risponde in via esclusiva in caso di accertata non spettanza del diritto; il venditore è esonerato da ogni responsabilità fiscale, anche qualora al momento della stipula dell'atto fosse stato consapevole della mancanza dei requisiti dell'acquirente per usufruire dell'agevolazione.

LEGGE DI STABILITÀ: PROROGATI PER IL 2011 GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1

La legge di stabilità per il 2011 ha prorogato una serie di agevolazioni nelle assunzioni di lavoratori subordinati aventi determinate caratteristiche.

Assunzione lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Ai datori di lavoro che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto e che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori destinatari, per gli anni 2009, 2010 e anche per il 2011, di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della Cigs (legge n. 223/1991), è concesso dall’Inps un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

Assunzione di disoccupati over 50 anni. Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età, anche per il 2011, è concessa la riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori in mobilità, pari a quella prevista per gli apprendisti. La durata della riduzione è prolungata per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano della disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva fino alla maturazione del diritto alla pensione e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Assunzione di lavoratori disoccupati. Ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non abbiano sospensioni dal lavoro e senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile, anche per l’anno 2011, è concesso dall’Inps un incentivo, pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

INPS: NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE E RATEAZIONE

Inps, Circolari n. 168/2010 e n. 4/2011

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la riscossione dei crediti da parte dell’INPS avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (legge n. 122/2010). L’avviso viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. Il suddetto avviso deve riportare, con riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentono l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto e deve contenere l’intimazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni della sua notifica. Rimane ferma la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell’importo dovuto all’Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell’avviso di addebito. La rateazione concessa dall’Istituto, a decorrere dal 3 agosto 2010, può avere a oggetto solo crediti in fase amministrativa, per i quali cioè, l’INPS deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito e alla contestuale consegna a Equitalia.


AGEVOLAZIONI

AIUTI DI STATO: IN GU PUBBLICATE NUOVE MISURE DI AIUTI PER LE IMPRESE - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010

(Presidente del consiglio dei ministri - Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011)

Sono state disposte con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nuove modalità per la concessione degli aiuti di Stato alle imprese di qualsiasi settore di attività, a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria. La concessione degli aiuti è effettuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

AGEVOLAZIONI: CONTRIBUTI PER IL SETTORE FLOROVIVAISTICO, PUBBLICATO IL DECRETO - Decreto 23 novembre 2010

(Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2011)

Determinati i criteri e le modalità di concessione di contributi per progetti innovativi proposti da organismi della filiera del settore florovivaistico. L'obiettivo è quello di sostenere le varie fasi, dalla produzione alla commercializzazione e alla valorizzazione di tali prodotti, anche attraverso il legame con i territori di produzione a livello nazionale. Sono interessati alla misura i distretti florovivaistici, i consorzi, le organizzazioni agricole riconosciute, le associazioni, i mercati floricoli, le Associazioni temporanee di scopo (ATS), i Raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), le Associazioni temporanee d'impresa (ATI).

AGEVOLAZIONI: PUBBLICATE IN GU LE NORME SUL BONUS CARBURANTI - Decreto ministeriale 12 novembre 2010

(Ministero dell'economia e delle finanze - Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2011)

È stato emanato un decreto relativamente alle iniziative a favore dei residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi per l'istituzione di un “bonus idrocarburi” ai residenti maggiorenni con patente di guida, ovvero attraverso altre forme agevolative.

IMMOBILI

MANOVRA CORRETTIVA: IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI LEASING IMMOBILIARI, EMANATO IL PROVVEDIMENTO - Provvedimento 14 gennaio 2011

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 14 gennaio 2011 sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

In attuazione dell'art. 1, comma 16, della Legge di Stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220) l'Amministrazione ha approvato le modalità per il versamento (entro il 31 marzo 2011) dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di leasing immobiliare in essere al 1° gennaio 2011. Sono state inoltre approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati alla data del 1° luglio 2010 (modello “CDC”).

Attenzione

L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contratti di leasing aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà.

Misura dell’imposta sostitutiva

La misura del tributo da versare è determinata applicando all’importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l’aliquota del 2 per cento per i fabbricati strumentali e del 3 per cento per i fabbricati abitativi, e successivamente scomputando le imposte proporzionali di cui all’art. 5 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, corrisposte in relazione al contratto di leasing immobiliare, e infine, riducendo l’importo risultante di una percentuale forfetaria pari al 4 per cento moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF: OBBLIGAZIONI RIACQUISTATE IN ANTICIPO, PRECISAZIONI DEL FISCO - Risoluzione 31 gennaio 2011, n. 11/E

(Agenzia delle Entrate)

Nell'ipotesi in cui il medesimo soggetto che ha emesso prestiti obbligazionari a 18 mesi e oltre, li riacquisti in anticipo rispetto alla scadenza prefissata, la tassazione “aggiuntiva” del 20 per cento sui relativi interessi non si applica soltanto se essi vengono nuovamente rinegoziati, e non estinti. La conclusione alla quale è giunta l'Agenzia delle Entrate si fonda sull'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e sulla Comunicazione Consob 2 marzo 2009, n. 9019104.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

RIMBORSI: RIMBORSI IVA, I TERMINI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE - Risoluzione 14 gennaio 2011, n. 9/E

(Agenzia delle Entrate)

In caso di rimborso Iva chiesto con procedura semplificata (ammessa per importi fino a 516.456,90 euro), per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - di cui all'art. 38-bis, comma 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - può essere applicato il termine di 40 giorni, che decorre dalla presentazione dell’istanza di rimborso (modello VR). Se, invece, la dichiarazione sostitutiva viene presentata trascorsi i 40 giorni, il richiedente non potrà beneficiare dell’esonero dall’obbligo di prestazione della garanzia. In caso di procedura ordinaria, la dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche successivamente all'istanza, ma non oltre al momento in cui si produce la documentazione richiesta per attestare l’esistenza del credito e la spettanza del rimborso.

IVA: RIMBORSI IVA, DEBUTTA IL NUOVO QUADRO VR - Provvedimento 28 gennaio 2011

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 28 gennaio 2011 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e termini di esecuzione dei rimborsi Iva ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. Con il medesimo provvedimento sono state inoltre approvate le specifiche tecniche dei flussi telematici per la trasmissione delle relative informazioni tecniche tra l'Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione. Per quanto riguarda i rimborsi, in particolare, si utilizza il nuovo quadro VR contenuto nella dichiarazione annuale (sia unificata che autonoma). È previsto che le somme vengano accreditate direttamente in banca o in posta. Dal momento in cui la dichiarazione è presentata, l'Amministrazione fiscale ha 10 giorni di tempo per comunicare all'agente della riscossione i dati relativi ai rimborsi. Entro i successivi 10 giorni l'agente può chiedere la garanzia.

RISCOSSIONE

RISCOSSIONE: VIOLAZIONI SULLE COMPENSAZIONI, PER ORA NESSUNA SANZIONE - Comunicato stampa 14 gennaio 2011

(Agenzia delle Entrate)

L'art. 31, comma 1, della Manovra correttiva (D.L. n. 78 del 2010) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento. La norma dev'essere attuata da un apposito decreto ministeriale. Ora l'Agenzia delle Entrate fa presente che fino a quel momento le compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro non saranno sanzionate. Tutto ciò ad una condizione: la compensazione non può intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

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