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Le CARATTERISTICHE della COMUNICAZIONE OPERAZIONI INTERESSATE dall'OBBLIGO | ||
· Operazioni effettuate tra soggetti Iva (c.d. operazionibusiness to business) · Operazioni in cui il cessionario o committente è il consumatore finale (c.d. operazioni business to consumer). | | |
TERMINI | 31 ottobre 2011 (1) | Operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro, (2) rese e ricevute nel periodo di imposta 2010, e per le quali è obbligatoria la fattura. |
30 aprile 2012 (1) | Operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, (2) rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, e per le quali è obbligatoria la fattura. | |
30 aprile 2012 (1) | Operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, (3) per le quali non è obbligatoria la fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011. | |
SOGGETTI OBBLIGATI | Tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (4). | |
OPERAZIONI da COMUNICARE | · rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (clienti) · ricevute da soggetti titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori) · rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (consumatori finali). | |
OPERAZIONI STRAORDINARIE | Se a seguito di fusioni, scissioni, conferimenti, ecc., uno o più dei soggetti obbligati alla comunicazione risulta estinto, all’obbligo in commento è tenuto il soggetto subentrante. | |
SPESE ANTICIPATE in NOME e per CONTO del CLIENTE | Non devono essere considerate ai fini della determinazione del limite (3.000 o 3.600 euro). | |
PARTE FUORI CAMPO IVA | Non se ne tiene conto ai fini del predetto limite. | |
CONTRATTI con CORRISPETTIVI PERIODICI · Appalto · Fornitura · Somministrazione · Locazione · Noleggio | La comunicazione dev'essere effettuata soltanto se i corrispettivi dovuti in un intero anno solare sono di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. | |
CONTRATTI COLLEGATI | Si deve considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. | |
(1) In sede di prima applicazione. |
RIEPILOGO | |
TIPOLOGIA di OPERAZIONE | OBBLIGO di COMUNICAZIONE |
OPERAZIONI IMPONIBILI | SI |
OPERAZIONI NON IMPONIBILI | v. elenco |
Cessioni all'esportazione | SI |
Esportazioni ex art. 8, comma 1 lettere a) e b), D.P.R. n. 633/1972 | NO |
Triangolazioni comunitarie | SI |
Operazioni assimilate ex artt. 8-bis 8-quater, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972 | SI |
Servizi internazionali | SI |
OPERAZIONI ESENTI | SI |
OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA | NO |
OPERAZIONI POSTE in ESSERE dai SOGGETTI ex ART. 1, COMMI 96-116 FINANZIARIA 2008 (L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244) | NO |
OPERAZIONI NON RILEVANTI in ITALIA (1) | NO |
OPERAZIONI SOGGETTE al REGIME del MARGINE | SI |
OPERAZIONI SOGGETTE al REGIME del REVERSE CHARGE | SI |
CESSIONI GRATUITE di BENI che FORMANO OGGETTO dell'ATTIVITÀ di IMPRESA | SI |
IMPORTAZIONI | NO |
OPERAZIONI (EFFETTUATE O RICEVUTE) con PAESI BLACK LIST | NO |
OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE all'ANAGRAFE TRIBUTARIA (2) | NO |
OPERAZIONI EFFETTUATE nei CONFRONTI di CONTRIBUENTI NON SOGGETTI PASSIVI IVA e PAGATE con CARTE di CREDITO, di DEBITO o PREPAGATE (3) | NO |
OPERAZIONI EFFETTUATE e RICEVUTE in AMBITO COMUNITARIO (4) | NO |
PASSAGGI INTERNI di BENI tra RAMI di AZIENDA (5) | NO |
(1) Esempio: professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione, infatti, si considera effettuata in Germania. |
Rettifica della comunicazione e ravvedimento
Scaduto il termine di presentazione della comunicazione, è comunque possibile rettificarla o integrarla - senza l'applicazione di sanzioni - entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Oltre tale data si applica l’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Sanzioni
L'omessa comunicazione o il suo invio con dati incompleti o non veritieri sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, circolare 30 maggio 2011, n. 24/E
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