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Comunicazione dei beni di comodo utilizzati dai soci

Comunicazione anche retroattiva dei beni in carico all’impresa ma utilizzati dai soci e dai familiari dell’imprenditore

Come richiesto dal comma 36-sexiesdecies, dell’art. 2, del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni nella L. n. 148 del 2011, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento (protocollo n. 166485) che fissa le modalità e i termini della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore, di cui ai commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del medesimo articolo.

Detta comunicazione, per quanto è rilevabile direttamente dal provvedimento citato, risulta necessaria anche per i beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore in data anteriore a quella del periodo d’imposta di entrata in vigore della legge di conversione (17 settembre 2011), stante il fatto che il punto 1.3), del paragrafo 1), del provvedimento in commento fissa al 31 marzo 2012 il termine in cui si dovranno comunicare anche i beni concessi in godimento in passato e per i quali l’utilizzo permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, nonché i finanziamenti o le capitalizzazioni effettuate nel medesimo periodo.

Il provvedimento direttoriale risulta "tempestivo" in quanto emanato entro i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (17 settembre 2011) ovvero entro il 16 novembre scorso.

Sul punto si conferma il rispetto dei termini a cura dell’Agenzia delle Entrate ma si evidenziano i contenuti fin troppo stringati sull’applicazione pratica della disciplina, che forse sono rimandati all’emanazione di uno specifico documento di prassi (si pensi alla mancata indicazione di ogni riferimento al cosiddetto "valore normale").

Il provvedimento conferma che la comunicazione è posta a carico di tutti i soggetti che esercitano una mera "... attività d’impresa ...", con la conseguenza che restano esplicitamente esclusi dalla comunicazione i lavoratori autonomi e i rappresentanti o i soci di società semplici e/o enti non commerciali, in tale ultimo caso se esercitano "esclusivamente" attività istituzionali e non commerciali.

Nonostante la presenza di ulteriori problematiche rimaste irrisolte, il provvedimento ha chiarito che la comunicazione può essere assolta "... in via alternativa ..." dall’impresa concedente o dal socio o dal familiare o dall’imprenditore, con la conseguenza che una volta effettuata la comunicazione da parte di uno dei soggetti interessati, l’adempimento deve considerarsi assolto, con l’esclusione delle relative sanzioni, compresa quella fissata nel 30% del differenziale tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo.

La comunicazione (§ 1, punto 1.3) deve essere presentata per ogni singolo bene concesso in godimento e per ogni finanziamento o capitalizzazione effettuato nel medesimo periodo d’imposta, comprendendo nella comunicazione tutti i beni e/o i finanziamenti concessi e/o presenti nel corso del primo periodo d’imposta di applicazione (quello in corso alla data del 17 settembre 2011).

Descrizione: http://www.cesiprofessionale.it/mysolution/img/attenzione2.gif attenzione

La stessa deve essere presentata, inoltre, anche per i beni concessi in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al gruppo e si rende sempre obbligatoria quando di tratta di autovetture, veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili a prescindere dall’ammontare mentre, per i beni da indicare nella categoria "residuale" (sesta categoria), la comunicazione deve essere presentata soltanto se gli stessi beni risultano di valore superiore a 3 mila euro, al netto dell’Iva.

Per quanto concerne i termini di presentazione, il provvedimento fissa a regime al 31 marzo dell’anno successivo la data massima di invio delle comunicazioni e conferma quella del 31 marzo 2012 per la comunicazione riferita al primo periodo di applicazione (2011), anche per i beni concessi in godimento nei periodi ancora precedenti.

Il provvedimento richiede la comunicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici e dello stato estero di residenza per le persone fisiche, del codice fiscale, della denominazione e del comune di domicilio fiscale o dello stato estero di residenza per i soggetti collettivi, nonché la tipologia del bene, l’identificativo del contratto, la data di stipula, la categoria dello stesso bene, la durata di concessione in godimento (inizio e fine), il corrispettivo e il valore di mercato e l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

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Probabilmente, in relazione alla possibile emanazione di un prossimo documento di prassi, permangono ulteriori problematiche irrisolte, tra cui quella sulla necessaria presentazione della comunicazione, in presenza di beni concessi a titolo gratuito (comodato), richiamati soltanto nella relazione tecnica e non enunciati esplicitamente dalle disposizioni in commento che fanno esclusivamente riferimento a quelli per cui "... il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato ...".
Il provvedimento in commento, inoltre, non ha fornito nessuna indicazione sul "valore di mercato" da utilizzare per ogni tipologia di bene, ritenendo di dover applicare il principio generale disposto dalle disposizioni vigenti in tema di imposizione diretta e indiretta, salvo smentita a cura dell’auspicato documento di prassi.

Con riferimento ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, stante il fatto che il provvedimento licenziato dall’Agenzia delle Entrate utilizza la congiunzione "nonché" alla disciplina sembrano attratte anche, in aggiunta ai beni di comodo e a prescindere dalla finalità di acquisizione degli stessi, tutte le forme di finanziamento o di capitalizzazione dei soci, che peraltro e almeno in parte risultano essere già note all’Amministrazione finanziaria (versamenti in aumento del capitale sociale).

Per quanto concerne le modalità di inoltro all’Amministrazione finanziaria della comunicazione, il provvedimento conferma l’utilizzo della via telematica, direttamente dall’impresa, dal socio o dal familiare o, indirettamente, attraverso gli intermediari abilitati, con la possibilità di procedere alla presentazione di una "sostitutiva" oltre il termine dei 30 giorni, dalla data indicata sulla ricevuta, prescritti per la procedura di annullamento dei file già inviati senza, pare di capire, applicazione di sanzioni.

I file inviati contenenti le comunicazioni potranno essere, però, annullati entro il termine massimo di trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica, mentre la sostituzione di un file potrà avvenire anche dopo il trascorso dei citati trenta giorni, avendo lo stesso una funzione meramente sostitutiva.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate "in pillole"
(Agenzia delle Entrate, provvedimento 16/11/2011, n. 166485)

Soggetti obbligati

L’obbligo di comunicazione può essere assolta, alternativamente, dal titolare della società, dalle imprese concedenti, dai soci o dai familiari dell’imprenditore

Dati richiesti

Questi i dati richiesti:

§ persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza

§ soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza

§ beni in godimento: tipologia di utilizzazione, tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula, categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato

§ finanziamenti e capitalizzazioni: ammontare

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (Entratel o Fisconline)

Termini

Per il primo periodo d’imposta di applicazione, anche per i beni concessi in periodi anteriori a quest’ultimo, invio entro il 31 marzo 2012.
A regime entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi oppure è cessato il godimento

Con riferimento al trattamento dei dati (§ 4.2), l’Agenzia delle Entrate conferma che gli stessi saranno trattati nel rispetto delle procedure sul trattamento riservato dei dati ma che gli stessi saranno inseriti "... nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e (...) trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive (...) e di individuare i soli soggetti che possiedono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali ..."; in estrema sintesi i dati ottenuti da dette comunicazioni saranno utilizzati essenzialmente per gli accertamenti basati sul cosiddetto "redditometro".

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle comunicazioni ricevute, procederà a un controllo sistematico delle posizioni delle persone fisiche che utilizzano i citati beni e che hanno effettuato finanziamenti o capitalizzazioni, anche ai fini della "... ricostruzione sintetica del reddito ...", stante il fatto che il provvedimento non esclude alcuna tipologia, ma che la stessa comunicazione deve essere effettuata anche per qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti dell’impresa concedente (anche se si fa riferimento alle società), a prescindere dalla finalità di acquisizione di beni definibili di comodo.

Peraltro, l’ambito di utilizzo di questi dati è stato ben definito dal legislatore con il comma 36-septiesdecies dell’art. 2, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 148/2011 e confermato dal provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, protocollo n. 166485/2011, in commento.

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La norma dispone la previsione di un controllo sistematico della "... posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento ..." che tenga anche conto "... ai fini della ricostruzione sintetica del reddito (...), in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società ...".

È fin troppo chiaro che la disposizione vuole intercettare quei beni, "fittiziamente" intestati ai soggetti collettivi (società "schermo"), in possesso di un alto indice di capacità contributiva, come le auto di grossa cilindrata, le unità da diporto e gli aeromobili; modalità destinata, evidentemente, ad evitare gli accertamenti sintetici, di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, destinati strettamente alle persone fisiche.

Per quanto detto, si attendono auspicabili chiarimenti ministeriali per quanto concerne:

§ la conferma dell’obbligo di indicare i finanziamenti e le capitalizzazioni, a prescindere dal fatto che gli stessi siano più o meno destinati a incrementare il patrimonio aziendale per l’acquisizione dei beni concessi in godimento, ancorché eseguiti mediante operazioni già note all’Amministrazione finanziaria (come gli aumenti di capitale);

§ il fatto che la comunicazione non si rende necessaria quando non vi sono beni concessi ai soci o ai familiari, nel rispetto di una "presunta" correlazione tra bene e finanziamento implicitamente indicata nelle disposizioni.

È, inoltre, del tutto evidente che gli apporti dei soci non rappresentano un’assoluta novità nell’ambito del "redditometro", stante il fatto che sono stati da sempre utilizzati ai fini della determinazione del reddito sintetico, ancorché sia fin troppo comprensibile che la comunicazione facilita l’Agenzia delle Entrate nell’ottenere celermente l’indicazione (auto-denuncia) di disponibilità non formalizzate come, per esempio, i finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci.

Sul tema, peraltro, è opportuno ricordare le novità introdotte

per le quali gli accertamenti (a decorrere dal 2009) sono basati sulle effettive spese sostenute nel periodo d’imposta e non più sugli incrementi patrimoniali che permettevano all’ente accertatore, in via automatica (ex lege), di spalmare l’entità del finanziamento su un quinquennio, fatto salvo il caso in cui il contribuente fornisca la prova che il finanziamento della spesa sia avvenuto con utilizzo di ulteriori redditi posseduti (esenti, soggetti a sostitutive o titolo d’imposta, ecc.).

Nel paragrafo che si riferisce alle "motivazioni", infatti, si conferma il rafforzamento delle misure che "... presiedono il recupero di base imponibile non dichiarata ..." con l’obiettivo di "... riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario ...".

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Stante il fatto che oggetto della comunicazione, come indicato nel provvedimento, sono anche le autovetture, si rende opportuno evidenziare che sul punto è necessario precisare che, ai sensi dell’art. 164, D.P.R. n. 917/1986, è già stata introdotta una "presunzione" di inerenza (promiscuità) inequivocabile e limitata al 40% (o 90%) nel rispetto di determinate soglie, che mal si combina con l’introduzione della nuova fattispecie di tassazione in capo ai soci, come prescritta dalla nuova lettera h-ter), dell’art. 67 del medesimo testo unico.

Beni di comodo: le perplessità nella comunicazione dei dati
(Agenzia delle Entrate, provvedimento 16/11/2011, n. 166485)

Finanziamenti e capitalizzazioni

Dal tenore letterale delle disposizioni e del provvedimento non sembrano sussistere particolari esclusioni o inclusioni ancorate alla presenza di beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore

Autovetture

L’utilizzo promiscuo previsto dalle disposizioni vigenti (art. 164, D.P.R. n. 917/1986) non sembra escludere dall’utilizzo del valore degli autoveicoli ai fini della determinazione del reddito sintetico

Beni acquisiti in leasing e/o noleggio

È necessario confermare l’applicazione della disciplina anche ai beni acquisiti in godimento dall’impresa (leasing e/o noleggio) e destinati ai soci o familiari, stante la formulazione letterale della norma che parla solo di beni di proprietà

Valore normale

Il provvedimento non ha indicato i criteri di determinazione del "valore normale" con la conseguenza che si dovrebbe rendere applicabile quanto prescritto, in via generale, dalle disposizioni (imposizione diretta e indiretta) vigenti

Concessione gratuita

Sebbene la "ratio" della disposizione sia quella di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, solo la relazione tecnica fa riferimento alla concessione gratuita (per esempio, in comodato) e, quindi, si rende necessaria la relativa conferma

Riferimenti:

§ D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma da 36-sexiesdecies;

§ Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 novembre 2011, protocollo n. 166485;

§ Italia Oggi, 17 novembre 2011, "La trasparenza sui beni ai soci", di F. G. Poggiani, pag. 25;

§ Italia Oggi, 18 novembre 2011, "Soci, la verifica è dietro l’angolo" , di D. Liburdi, pag. 25.


Fonte: Cesiprofessionale (aut.Fabrizio Giovanni Poggiani)

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