Sanzioni più leggere per i versamenti in ritardo. Il comma 31 dell’art. 23 della c.d. Manovra Correttiva 2011, entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta lo scorso 6 luglio 2011, ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 prevedendo un nuovo tipo di ravvedimento: al ravvedimento “breve” o “mensile”, e al ravvedimento “lungo” o “annuale” si aggiunge il ravvedimento definito “sprint”.
Il ravvedimento sprint può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Il ravvedimento breve potrà quindi essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza. Nulla cambia per il ravvedimento lungo che potrà ancora essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Nel caso del ravvedimento sprint la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: la misura pertanto varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve.
Si ricorda che è possibile ricorrere al ravvedimento operoso a patto che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento sprint può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Il ravvedimento breve potrà quindi essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza. Nulla cambia per il ravvedimento lungo che potrà ancora essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Nel caso del ravvedimento sprint la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: la misura pertanto varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve.
Si ricorda che è possibile ricorrere al ravvedimento operoso a patto che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Giorni di ritardo | Misura della sanzione |
1 Giorno di ritardo | 0,2% |
2 giorni | 0,4% |
3 giorni | 0,6% |
4 giorni | 0,8% |
5 giorni | 1% |
6 giorni | 1,2% |
7 giorni | 1,4% |
8 giorni | 1,6% |
9 giorni | 1,8% |
10 giorni | 2% |
11 giorni | 2,2% |
12 giorni | 2,4% |
13 giorni | 2,6% |
14 giorni | 2,8% |
Da 15 giorni a 30 giorni | 3% |
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