Regime contabile agevolato per gli “ex minimi”
Con il Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825, l'Agenzia delle Entrate - attuando l'art. 27, comma 3, della Manovra fiscale di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) - ha disciplinato le modalità di applicazione del regime contabile agevolato previsto per i cosiddetti “ex minimi”.
REGIME degli “EX MINIMI” |
SOGGETTI AMMESSI al REGIME CONTABILE AGEVOLATO | 1. Persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche per il regime dei minimi di cui all'art. 1, commi 96 e 99, della Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) (1): a. non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i “nuovi minimi”) perché non ne possiedono i requisiti; b. fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011; 2. Soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all'art. 1, commi 96 e 99, della L. n. 244/2007, hanno optato per il regime ordinario o per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001); 3. Soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, hanno optato per il regime ordinario o per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 della L. 388/2000.
Attenzione Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. |
DECORRENZA del REGIME | Dal 1° gennaio 2012. |
SOGGETTI ESCLUSI | Soggetti di cui all’art. 3 del D.M. 2 gennaio 2008. |
ESERCIZIO di PIÙ ATTIVITÀ | Se il contribuente esercita contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei ricavi, e del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, si deve fare riferimento alle attività complessivamente esercitate. |
DETERMINAZIONE del REDDITO | Ai sensi degli articoli 54 e 66 del Tuir. |
SEMPLIFICAZIONI | Esoneri per i soggetti ammessi al regime contabile agevolato: · registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva; · tenuta del registro dei beni ammortizzabili se, a seguito di richiesta del Fisco, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; · liquidazioni e versamenti periodici Iva; · versamento dell'acconto annuale Iva; · presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta. |
STUDI di SETTORE e PARAMETRI | Sono soggetti. |
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI | · Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973; · fatturazione e certificazione dei corrispettivi, in assenza delle condizioni di esonero di cui all’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696; · comunicazione annuale dei dati Iva, se il volume d’affari è uguale o superiore a 25.822,84 euro; · presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva; · versamento annuale dell'Iva; · versamento dell'acconto e del saldo Irpef; · versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali Irpef; · adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 5 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; · comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro); · comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con operatori situati in territori “black list”. |
OPZIONE per il REGIME ORDINARIO | È possibile esercitare l'opzione - valida per almeno un triennio - per il regime ordinario. L'opzione va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. |
(1) Requisiti ex art. 1, commi 96 e 99, L. n. 244/2007: a. nell’anno solare precedente: 1. ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2. no cessioni all’esportazione; 3. no spese per dipendenti o collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (anche se a progetto); b. nel triennio solare precedente: 1. no acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; c. no regimi speciali Iva; d. soggetto residente; e. no cessione di fabbricati e terreni edificabili in via esclusiva o prevalente o mezzi di trasporto nuovi; f. no partecipazioni a società di persone, associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, Srl di cui all’art. 116 del Tuir. |
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825.
Fonte:
- CesiMultimedia; Autore: Paolo Duranti
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