“Nuovi minimi”: imposta sostitutiva del 5 per cento per i giovani imprenditori
L'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185820, attuativo dell'art. 27, commi 1 e 2, della Manovra fiscale di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), che prevede un regime fiscale agevolativo per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (i cosiddetti “nuovi minimi”).
La DISCIPLINA del REGIME FISCALE di FAVORE | |
SOGGETTI INTERESSATI dall'AGEVOLAZIONE | Persone fisiche |
REQUISITI | · Inizio di un’attività di impresa, arte o professione o comunque di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o successivamente al 31 dicembre 2007; · Possesso dei requisiti per il regime dei minimi, di cui all’art. 1, commi da 96 a 99, della Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) e all’art. 2 del D.M. 2 gennaio 2008; · Possesso dei requisiti di cui all'art. 27, comma 2, del richiamato D.L. n. 98 del 2011. |
DIVIETO di MERA PROSECUZIONE di ATTIVITÀ PRECEDENTE | L'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente. |
PASSAGGIO al REGIME di FAVORE | I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato ex art. 13 della Finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388) possono accedere al regime fiscale in commento per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio oppure non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. |
OPZIONE per il REGIME FISCALE di FAVORE | L’opzione dev'essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta. |
IMPOSTA SOSTITUTIVA | Sul reddito imponibile (determinato ai sensi dell’art. 1, commi 104 e 108, della L. n. 244/2007 e dell’art. 4 del D.M. 2 gennaio 2008), si applica un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi e addizionali regionali e comunali, del 5 per cento. |
RITENUTA d'ACCONTO | Sui ricavi e compensi non si applica la ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. |
ADEMPIMENTI IVA | · Adempimenti previsti dall’art. 7 del D.M. 2 gennaio 2008; · Obbligo di manifestare in via preventiva la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, ai fini dell'inclusione nell’archivio VIES; · Esonero dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro); · Esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori black list; · Esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi in presenza delle attività di cui all’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. |
DURATA dell'AGEVOLAZIONE | Il regime di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. Gli under 35 possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del 35° anno, senza che occorra un'opzione espressa. |
ESERCIZIO di ATTIVITÀ | Rileva lo svolgimento effettivo dell'attività e non la sola apertura della partita Iva. |
DECADENZA | Chi, per scelta o per esclusione, cessa di applicare il regime di vantaggio, non può più usufruirne. |
OPZIONE per il REGIME ORDINARIO | È ammessa. |
NORMATIVA APPLICABILE | · Art. 1, commi da 96 a 117, Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244); D.M. 2 gennaio 2008 |
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825.
Fonte:
- CesiMultimedia; Autore: Paolo Duranti
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