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I Nuovi Minimi

“Nuovi minimi”: imposta sostitutiva del 5 per cento per i giovani imprenditori

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185820, attuativo dell'art. 27, commi 1 e 2, della Manovra fiscale di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), che prevede un regime fiscale agevolativo per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (i cosiddetti “nuovi minimi”).


La DISCIPLINA del REGIME FISCALE di FAVORE

SOGGETTI INTERESSATI dall'AGEVOLAZIONE

Persone fisiche

REQUISITI

· Inizio di un’attività di impresa, arte o professione o comunque di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o successivamente al 31 dicembre 2007;

· Possesso dei requisiti per il regime dei minimi, di cui all’art. 1, commi da 96 a 99, della Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) e all’art. 2 del D.M. 2 gennaio 2008;

· Possesso dei requisiti di cui all'art. 27, comma 2, del richiamato D.L. n. 98 del 2011.

DIVIETO di MERA PROSECUZIONE di ATTIVITÀ PRECEDENTE

L'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente.

Attenzione
Il divieto non opera se il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

PASSAGGIO al REGIME di FAVORE

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato ex art. 13 della Finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388) possono accedere al regime fiscale in commento per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio oppure non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.

Attenzione
Ai fini del limite relativo all’acquisto di beni strumentali (di cui all’art. 1, comma 96, della L. n. 244/2007), in caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.

OPZIONE per il REGIME FISCALE di FAVORE

L’opzione dev'essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sul reddito imponibile (determinato ai sensi dell’art. 1, commi 104 e 108, della L. n. 244/2007 e dell’art. 4 del D.M. 2 gennaio 2008), si applica un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi e addizionali regionali e comunali, del 5 per cento.

RITENUTA d'ACCONTO

Sui ricavi e compensi non si applica la ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta.

Attenzione
A tal fine dev'essere rilasciata un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito al quale si riferiscono le somme è soggetto a imposta sostitutiva.

ADEMPIMENTI IVA

· Adempimenti previsti dall’art. 7 del D.M. 2 gennaio 2008;

· Obbligo di manifestare in via preventiva la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, ai fini dell'inclusione nell’archivio VIES;

· Esonero dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro);

· Esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori black list;

· Esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi in presenza delle attività di cui all’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

DURATA dell'AGEVOLAZIONE

Il regime di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. Gli under 35 possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del 35° anno, senza che occorra un'opzione espressa.

ESERCIZIO di ATTIVITÀ

Rileva lo svolgimento effettivo dell'attività e non la sola apertura della partita Iva.

DECADENZA

Chi, per scelta o per esclusione, cessa di applicare il regime di vantaggio, non può più usufruirne.

OPZIONE per il REGIME ORDINARIO

È ammessa.

NORMATIVA APPLICABILE

· Art. 1, commi da 96 a 117, Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244); D.M. 2 gennaio 2008

Riferimenti normativi:

- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825.

Fonte:

- CesiMultimedia; Autore: Paolo Duranti

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