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Riforma del mercato del lavoro, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge

Venerdì scorso, 23 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge contenente la riforma del mercato del lavoro, che passerà ora all'esame di Camera e Senato. Si riporta una sintesi della relazione presentata dal ministro Fornero per quanto attiene alle novità in materia di tipologie contrattuali e partite Iva, tralasciando le parti relative ai licenziamenti e agli ammortizzatori sociali.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

CONTRATTO a TEMPO DETERMINATO

· Viene previsto un incremento del relativo costo contributivo (aliquota 1,4 per cento).

· Il disegno di legge amplia l’intervallo tra un contratto e l’altro a 60 giorni in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, e a 90 giorni in caso di contratto di durata superiore (attualmente, 10 e 20 giorni).

· Viene prolungato il periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza per soddisfare esigenze organizzative, da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore.

· Il primo contratto a termine (intendendosi per tale quello stipulato tra un certo lavoratore e una certa impresa per qualunque tipo di mansione) non dev'essere più giustificato attraverso la specificazione della causale di cui all’art. 1 del D.Lgs. 368 del 2001, fermi restando i limiti di durata massima previsti per l’istituto.

· Ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi (comprensivo di proroghe e rinnovi) previsto per la stipulazione di contratti a termine con un medesimo dipendente, devono essere computati anche eventuali periodi di lavoro somministrato intercorsi tra il lavoratore e il datore/utilizzatore.

· Nel caso in cui il contratto a termine sia dichiarato illegittimo da un giudice, il regime continuerà ad essere basato sul doppio binario della “conversione” del predetto contratto e del riconoscimento al lavoratore di un risarcimento compreso tra 2,5 e 12 mensilità. Tale indennità copre tutte le conseguenze retributive e contributive derivanti dall’illegittimità del contratto a termine.

CONTRATTO di INSERIMENTO

Le agevolazioni contributive previste attualmente si concentrano sui lavoratori over 50 disoccupati da almeno 12 mesi.

Attenzione
Si ricorda che tali agevolazioni consistono nella riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi in caso di contratto di lavoro a tempo determinato (e ulteriori 6 mesi nel caso di successiva stabilizzazione, da fruirsi al termine del periodo di prova se previsto) e di 18 mesi se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.

APPRENDISTATO

È visto come il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro. Pur mantenendo sostanzialmente integro l’impianto del D.Lgs. n. 167 del 2011, il ddl propone alcuni interventi:

- introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nell’ultimo triennio (50 per cento), con l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa;

- innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2;

- durata minima di 6 mesi del periodo di apprendistato, ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali e fatte salve le eccezioni previste attualmente.

CONTRATTO di LAVORO a TEMPO PARZIALE

Il disegno di legge istituisce, nei soli casi di part-time verticale o misto, l'obbligo di comunicazione amministrativa secondo modalità snelle e non onerose (sms, fax o PEC) e contestuale al già previsto preavviso di 5 giorni da dare al lavoratore in occasione di variazioni di orario attuate in applicazione delle clausole elastiche o flessibili. Inoltre, in caso di rilevanti motivi personali precisati dalla legge e in altre eventuali ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, viene introdotta la facoltà del lavoratore di esprimere un “ripensamento” nel caso di part-time flessibile o elastico.

CONTRATTO di LAVORO INTERMITTENTE (o “A CHIAMATA”)

· Si prevede l’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva, con modalità snelle (sms, fax o PEC), in occasione di ogni chiamata del lavoratore.

· Viene abrogato l’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, ai sensi del quale tale tipologia contrattuale può in ogni caso essere conclusa con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni o da lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati.

· Il disegno di legge intende inoltre abrogare l'art. 37 del D.Lgs. n. 276 del 2003.

LAVORO a PROGETTO

Al riguardo si introducono disincentivi normativi e contributivi.

Disincentivi normativi
Il “progetto” non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente; l’istituto dovrebbe essere limitato a mansioni non meramente esecutive o ripetitive; viene introdotta una presunzione relativa in merito al carattere subordinato della collaborazione quando l’attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta, nell’ambito dell’impresa committente, da lavoratori dipendenti, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità; è eliminata la facoltà di introdurre nel contratto clausole individuali che consentono il recesso del committente, anteriormente alla scadenza del termine e/o al completamento del progetto (resterebbe ferma la possibilità di recedere per giusta causa, per incapacità professionale del collaboratore che renda impossibile l’attuazione del progetto, e per cessazione dell’attività cui il progetto è inerente); è abolito il concetto di “programma”; in mancanza di un progetto specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Disincentivi contributivi
Viene introdotto un incremento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata Inps.


PARTITE IVA

Sono proposte norme rivolte a far presumere, salvo prova contraria (ferma restando, cioè, la possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro genuinamente autonomo), il carattere coordinato e continuativo (e non autonomo ed occasionale) della collaborazione tutte le volte che essa duri complessivamente più di 6 mesi nell’arco di un anno, da essa il collaboratore ricavi più del 75 per cento dei corrispettivi (anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività imprenditoriale), e comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le sedi operative del committente. Tali indici presuntivi possono essere utilizzati disgiuntamente nel corso delle attività di verifica. Se l’utilizzo della partita Iva viene considerato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 69, comma 1, della Legge Biagi.


ASSOCIAZIONE in PARTECIPAZIONE con APPORTO di LAVORO
L'istituto sarà riservato alle associazioni tra familiari entro il I grado o coniugi.

Riferimenti normativi:

- Relazione sulla riforma del mercato del lavoro , 23 marzo 2012.

Riferimenti:

- Paolo Duranti per conto di MySolution

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