La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 7344
dell'11 maggio, ha ammesso la possibilità di impugnare autonomamente le
“comunicazioni bonarie” emanate dagli Uffici finanziari prima del ruolo, in
occasione della procedura di liquidazione
automatica della
dichiarazione.
Infatti, secondo
la Suprema
Corte , tali comunicazioni portano a conoscenza del contribuente
“una pretesa impositiva compiuta”.
In tal modo viene
rovesciata l'impostazione fin qui seguita dall'Agenzia delle Entrate per la
quale, invece, gli avvisi bonari non sono atti impugnabili ma soltanto
comunicazioni emesse in base all'articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del
1973 (si veda risoluzione n. 110/E del
22 ottobre
2010 ).
Per la Suprema Corte
l'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario (articolo
19 del D.Lgs. n. 546 del 1992) non
esclude l'impugnabilità di altri atti purché “contenenti una compiuta e
definita pretesa tributaria”: viene riconosciuta in tal modo la facoltà di
ricorrere al giudice tributario contro tutti quegli atti “dell'ente impositore
che, con l'esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li
sorreggono, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata
pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia
raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento, si vesta della forma
autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili
dall'articolo 19 atteso l'indubbio
sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione di
quella notizia, dell'interesse a chiarire, con pronuncia idonea ad acquistare
effetti non più modificabili, la sua posizione”.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 15 maggio 2012 , pag. 25, Marco Bellinazzo
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