FOCUS
1.
Bilancio
di esercizio delle società di capitali: termini per l’approvazione ed il
deposito
2.
IVIE,
la nuova imposta sul valore degli immobili situati all’estero
3.
Obbligo
comunicazione PEC al Registro Imprese
4.
Il
direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate “critica” gli studi
di settore
5.
Responsabilità
solidale in caso di subappalto
6.
Una
tantum a favore dei Co.Co.Pro.
7.
Applicabilità
del nuovo apprendistato
NOTIZIE FLASH
ACCERTAMENTO
-
In Gazzetta
Ufficiale le integrazioni “anticrisi” agli studi di settore
-
Anagrafe
tributaria: Utenze telefoniche, invio dei dati entro il 30 settembre 2012
-
Controlli su conti
correnti ed invio delle dichiarazioni ai Comuni: il parere del Garante per la
privacy
-
Codice fiscale,
nuovo programma per la verifica della correttezza
ADEMPIMENTI
-
In Gazzetta il
decreto che proroga i termini del 730 e della denuncia dell'imposta sulle
assicurazioni
AGEVOLAZIONI
-
Accantonati 30
milioni per progetti di ricerca e sviluppo inseriti negli accordi di programma
-
Incentivi per la
sicurezza sul lavoro, date ed orari per la presentazione delle domande
-
Pubblica
amministrazione: Elezioni amministrative 2012, agevolazioni agli elettori che
viaggiano
-
Matera, garanzie
sui finanziamenti a micro e piccole imprese
CONTABILITÀ E BILANCIO
-
Contabilità:
Distribuzione di utili e riserve, il Cndcec riepiloga la disciplina
CREDITO
-
Presentato il
“conto di base”, gratis per pensionati fino a 1.500 euro
IMPOSTE DIRETTE
-
Redditi di
capitale: Oicvm, con l'attuazione della Direttiva Ue effetti sul piano fiscale
-
Dichiarazioni:
Liquidazione societaria, chiarimenti sulla rettifica della dichiarazione
-
IRES: Scambio di
partecipazione mediante conferimento, limiti alla deducibilità della
minusvalenza
-
IRES: Operazioni
con Paesi “black list”, il Cndcec interviene sui costi
IVA E IMPOSTE INDIRETTE
-
IVA: Operazioni
intraUe, per il VIES rileva la consegna del bene
-
Imposte ipotecaria
e catastale: Trasferimento mortis causa, per l'agevolazione ok alla
dichiarazione per conto del primo erede
-
Versamenti: Tassa
annuale sulle unità da diporto, regole per il versamento e codici
LAVORO
-
INAIL: Artigiani,
per l'esercizio 2011 premi ridotti del 7,01 per cento
-
Malattia e
maternità, stabilite le retribuzioni convenzionali 2012
-
Le domande di Cig
in deroga devono essere presentate online
-
Cig industria, al
via la procedura semplificata per comunicare i dati
-
Indennità di
mobilità, l'anticipo si versa con il modello F24
-
Nulla osta per i
lavoratori extraUe, domande presentabili da oggi
-
Dal 2013 online le
domande di disoccupazione non agricola
POLITICA ECONOMICA
-
Approvato il DEF:
prossimi obiettivi credito ed innovazione
PREVIDENZA
-
Inps, dal 1°
maggio divieto di pagamenti in contanti o con assegni
-
Gli obblighi
contributivi per i professionisti in pensione che continuano ad esercitare
-
Proseguono le
verifiche dell'Inps sulle invalidità civili
PROCEDIMENTI CIVILI
-
Protesti, fissate
le nuove misure
SOCIETÀ
-
Terzo settore:
Cinque per mille 2009, 2010 e 2011, prorogati i termini per mettersi in regola
-
Imprese: Fondo di
garanzia per le Pmi, fissate le modalità di contribuzione per banche ed enti
pubblici
-
Sindaco unico
nelle Srl: facoltativa la nomina del supplente
-
Assicurazioni:
Imprese di assicurazione, cambiano istruzioni e modello di denuncia dell'imposta
TUTELA DEL CONSUMATORE
-
Contratti di
energia “non richiesti”, maggiore tutela dei consumatori
INDICI E STATISTICHE
1. Cambio delle valute estere del mese di marzo
2012
BILANCIO DI
ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI:
TERMINI PER L’APPROVAZIONE ED IL DEPOSITO |
Il bilancio di esercizio delle società di capitali
deve essere approvato in termini ordinari entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio e quindi, per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2011, entro il
29 aprile 2012; in deroga al termine ordinario dei 120 giorni, lo statuto
delle società può prevedere, nel caso di redazione del bilancio consolidato o
quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all’oggetto della società, un maggior termine, comunque non superiore a 180
giorni, per l’approvazione del bilancio di esercizio.
Copia
del bilancio di esercizio corredata dalla copia degli atti comprovanti la
decisione dei soci (verbale di assemblea, consenso espresso per iscritto,
consultazione scritta) che ha approvato il bilancio, e di regola, dalle
relazioni degli organi di controllo se esistenti, deve poi essere depositata
entro 30 giorni dall’approvazione a cura degli amministratori presso il competente Registro Imprese. Ai
fini del computo dei termini si ricorda che il sabato viene considerato
giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il
primo giorno lavorativo successivo.
Gli effetti della
pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità
dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio se non depositato, non
può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a
meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. Sono
inoltre previste sanzioni in caso di ritardato o omesso deposito di
bilancio al Registro delle Imprese.
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IVIE, LA NUOVA IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI
SITUATI ALL’ESTERO
D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre
2011, n. 214 e modifiche apportate dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44
|
Il decreto “Salva Italia” ha istituito l’IVIE,
un’imposta patrimoniale a carico delle persone fisiche residenti nel
territorio italiano (anche se senza cittadinanza italiana), che sarà dovuta
anche per il periodo di imposta 2011, e sarà assolta in sede di dichiarazione
dei redditi.
L'imposta
sugli immobili esteri è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli
immobili e non risulta dovuta se l'importo non supera euro 200.
È
prevista una differenziazione territoriale in riferimento alla base
imponibile:
- per gli immobili situati in paesi appartenenti
all'Unione europea o in paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore della base
imponibile è quello catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui
l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura
patrimoniale o reddituale;
- per gli immobili situati in paesi extra Ue rileva,
come base imponibile, il costo di acquisto ed, in mancanza, il valore di
mercato stimato nel luogo in cui è presente l'immobile.
Attenzione: come abbiamo anticipato l’imposta dovuta per il
2011 dovrà essere assolta in sede di dichiarazione dei redditi e quindi entro
il prossimo 16 giugno 2012. I clienti interessati dovranno quindi produrre,
in tempo utile, la documentazione relativa agli immobili, e quindi, per
esempio:
- certificazione del pagamento di imposte nello stato
estero (in relazione alla quale dovrebbe risultare il valore catastale
dell’immobile);
- estratto catastale dell’immobile se situato in paesi
appartenenti all'Unione europea o in paesi aderenti allo Spazio economico
europeo;
- atto di acquisto o altra documentazione
utile a determinare il valore dell’immobile se situato in paesi extra Ue.
|
OBBLIGO
COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO IMPRESE
Art. 37, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto
semplificazione e sviluppo), convertito,
con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35 |
L’ufficio del Registro
delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa
costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa
che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Soltanto decorsi i tre mesi senza che l’impresa abbia provveduto
all’iscrizione dell’indirizzo PEC, verrà irrogata la sanzione amministrativa
pecuniaria il cui importo va da 206,00 a 2.065,00 euro in capo a ciascun amministratore
in carica.
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IL DIRETTORE
CENTRALE ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
“CRITICA” GLI
STUDI DI SETTORE
|
Il direttore centrale accertamento dell'Agenzia
delle Entrate Luigi Magistro, intervenuto a un convegno, ha dichiarato che
«Gli studi di settore, pur essendo l'evoluzione più raffinata di parametri
risalenti nel tempo, sono figli di una logica che ha caratteristiche
obsolete» e «per questo crediamo poco nel loro utilizzo come strumento di
accertamento. Mancano di potere persuasivo».
«Certi errori del
passato, con rettifiche fondate solo su Gerico e poi puntualmente cassate dal
giudice, non devono essere ripetuti». D’ora in poi, secondo Magistro, gli
studi di settore saranno sempre più utilizzati per finalità selettive: gli
studi di settore saranno quindi utilizzati come criterio di selezione dei
contribuenti da assoggettare a verifica fiscale.
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RESPONSABILITÀ
SOLIDALE IN CASO DI SUBAPPALTO
Ministero Lavoro, Nota 24 aprile 2012, n. 7140
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L’art.
29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 (modificato dall’art. 21 del D.L. n.
5/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 35/2012) prevede che
nell’appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di
lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali
subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti. Secondo il Ministero, il termine dei due anni indica
l’appalto tra committente e appaltatore, il che, trasposto nell’ambito dei
rapporti tra appaltatore e subappaltatore, non può che riferirsi al contratto
di appalto tra questi due soggetti. Pertanto, i due anni, nell’ipotesi di
subappalto, decorrono dalla cessazione dei lavori del subappaltatore (in forza
del relativo contratto di subappalto).
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UNA TANTUM A FAVORE DEI CO.CO.PRO.
INPS,
Messaggio 19 aprile 2012, n. 6762
|
La prestazione a sostegno del reddito a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi a progetto è prevista solo per i
soggetti che abbiano stipulato regolare contratto di lavoro e che non siano
assicurati presso altre casse previdenziali.
Per
quanto riguarda i requisiti per l’accesso, vengono forniti i seguenti
chiarimenti:
- sono ammessi lavoratori che non abbiano svolto
contemporaneamente altro rapporto di lavoro o altra collaborazione. È
possibile però che nello stesso anno solare il beneficiario della prestazione
abbia operato con diversi committenti purché i relativi periodi di co.co.pro.
non si sovrappongano;
- il requisito reddituale richiesto dalla legge va
accertato con riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente all'anno
di riferimento, cioè all'anno in cui si è verificato l'evento “fine lavoro”;
- per gli anni di riferimento 2010, 2011 e 2012,
l'accredito di mensilità non può essere inferiore ad uno. Per l'anno di
riferimento 2009, l'accredito di mensilità non può essere inferiore a tre;
- nell'anno precedente il periodo in cui si è
verificato l'evento “fine lavoro”, devono essere presenti almeno tre mesi di
contribuzione nella Gestione separata. Esclusivamente per i rapporti di
lavoro co.co.pro. il cui evento di fine lavoro si è verificato nell'anno
2009, dovrà accertarsi anche che nello stesso precedente anno risultino privi
di copertura contributiva, presso la Gestione separata, almeno due mesi. Sono
da considerare utili ai fini della prestazione in oggetto anche i periodi di
contribuzione figurativa;
- l'assenza di contratto da almeno due mesi è da
intendersi come mancanza di lavoro al momento della domanda.
Tale
requisito è previsto solo per gli anni di riferimento relativi al 2010, 2011
e 2012.
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APPLICABILITÀ DEL NUOVO APPRENDISTATO
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167
|
Dal 26 aprile 2012 trovano integrale
applicazioni le nuove disposizioni contenute nel “Testo unico
dell’apprendistato”.
Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, entrato in
vigore il 25 ottobre 2011, ha previsto un periodo transitorio di sei mesi
durante il quale, in attesa dei necessari provvedimenti attuativi di fonte
regionale e di fonte contrattuale, rimaneva valida la “vecchia” disciplina.
Il periodo transitorio andava dal 25 ottobre 2011 al 25 aprile 2012, pertanto
dal 26 aprile 2012 le vecchie norme in materia di apprendistato sono
espressamente abrogate e trovano integrale applicazione le nuove disposizioni.
Per quanto riguarda in particolare l’apprendistato
professionalizzante si ricorda che il ricorso a tale contratto è possibile
solo nei settori/comparti in cui le parti sociali hanno sottoscritto il
relativo accordo in materia. Al momento, i principali accordi sono stati
stipulati nei seguenti settori:
Industria (Accordo interconfederale del 18 aprile 2012): la
durata dell’apprendistato non potrà superare i 3 anni; i contratti collettivi
potranno individuare i profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato,
per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è
fissata in 5 anni; relativamente alla formazione professionalizzante,
l’Accordo specifica che avrà durata non inferiore a 80 ore medie annue e
potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento.
Turismo (Accordo del 17 aprile 2012): potranno essere
assunti apprendisti per lo svolgimento di tutte le attività tipiche del
settore turismo, con contratti sino a 36 mesi di durata, elevabili nei casi
previsti sino a 48 mesi; la retribuzione degli apprendisti è determinata con
riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari
livello, secondo le seguenti proporzioni: nel primo anno 80%, nel secondo
anno 85%, nel terzo anno 90% e dal quarto anno 95%. È prevista la possibilità
di articolare l’apprendistato in cicli stagionali attraverso più rapporti a
tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro
quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
Commercio
(Accordo Confcommercio del 24 marzo 2012 e Confesercenti del 28 marzo 2012):
è armonizzata la disciplina dell’apprendistato con le linee del nuovo Testo
Unico (D.Lgs. n. 167/2011), prevedendo, per le specifiche figure
professionali, durate diversificate e percorsi formativi che rispondano, al
meglio, alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
|
ACCERTAMENTO
IN
GAZZETTA UFFICIALE LE INTEGRAZIONI “ANTICRISI” AGLI STUDI DI SETTORE - D.M. 26
aprile 2012
(Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012)
Pubblicate in Gazzetta le integrazioni agli studi di settore applicabili
all'annualità 2011, ai sensi dell'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
per tener conto della crisi economica in atto oppure per aggiornare o istituire
gli indicatori di coerenza. In sede di accertamento, le novità introdotte si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
2011.
ANAGRAFE
TRIBUTARIA: UTENZE TELEFONICHE, INVIO DEI DATI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012 -
Provvedimento 18 aprile 2012
(Agenzia delle Entrate - Direttore
Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 19 aprile 2012 sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244)
Devono essere inviati all'Anagrafe tributaria (tramite Entratel) entro il
30 settembre 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g-ter), del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 605 anche i dati relativi ai contratti di telefonia, fissa,
mobile e satellitare, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico.
Le comunicazioni riguardano in particolare i dati, riferiti al 2011, relativi
alle utenze, ai consumi fatturati e al credito di traffico telefonico. Dal
2012, le comunicazioni relative all’anno solare precedente saranno effettuate
entro il 30 aprile.
CONTROLLI
SU CONTI CORRENTI ED INVIO DELLE DICHIARAZIONI AI COMUNI: IL PARERE DEL GARANTE
PER LA PRIVACY - Comunicato Stampa 18 aprile 2012
(Garante per la privacy)
Il Garante per la privacy ha espresso il parere sugli schemi di
provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate relativo ai conti correnti bancari e
alla partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale. Occorre,
secondo il Garante, introdurre adeguate misure di sicurezza nella disciplina
delle modalità con le quali le banche dovranno comunicare le informazioni
relative ai conti correnti bancari nonché delle modalità di accesso da parte
dei Comuni alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni dei
contribuenti.
CODICE
FISCALE, NUOVO PROGRAMMA PER LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA - Comunicato Stampa
18 aprile 2012
(Agenzia delle Entrate)
Disponibile il programma aggiornato da utilizzare per verificare la
correttezza formale dei codici fiscali delle persone fisiche, anche di quelli
attribuiti tramite le procedure telematiche attivate con lo Sportello Unico per
l’Immigrazione.
ADEMPIMENTI
IN
GAZZETTA IL DECRETO CHE PROROGA I TERMINI DEL 730 E DELLA DENUNCIA DELL'IMPOSTA
SULLE ASSICURAZIONI - D.P.C.M. 26 aprile 2012
(Presidente del Consiglio dei
Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. - il cui contenuto era stato
anticipato nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Entrate - che proroga per il
2012 i termini di presentazione del modello 730 e del termine per la
presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi
ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, ai sensi dell'art. 12,
comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In particolare: i contribuenti
possono presentare la dichiarazione semplificata e le schede relative al 5 e
all'8 per mille dell'Irpef entro il 16 maggio 2012 al sostituto d'imposta
oppure entro il 20 giugno 2012 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista
abilitato. Entro il 15 giugno 2012 i sostituti d'imposta devono consegnare al
sostituito una copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di
liquidazione, mentre i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati sono tenuti:
entro il 2 luglio 2012, a consegnare al contribuente una copia della
dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; entro il 12
luglio 2012, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni; entro il 12
luglio 2012, ad effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle
Entrate delle dichiarazioni presentate. Per quanto riguarda l'imposta sulle
assicurazioni, per il 2012 il termine per la presentazione della relativa
denuncia (di cui all'art. 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216) passa dal 31
maggio al 2 luglio 2012.
AGEVOLAZIONI
ACCANTONATI
30 MILIONI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO INSERITI NEGLI ACCORDI DI
PROGRAMMA - D.M. 1° marzo 2012
(Ministero dello Sviluppo Economico
- Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2012)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Mise ha
deliberato l'accantonamento dei 30 milioni destinati a finanziare i progetti di
ricerca e sviluppo inseriti in accordi di programma sottoscritti ai sensi
dell'art. 2, commi 1 e 2, della L. 23 luglio 2009, n. 99 e del D.M. 5 febbraio
2009. Nel caso in cui l'accordo di programma sia già stato sottoscritto
dall'azienda, si applicano le procedure attuate anteriormente alla
sottoscrizione dell'accordo.
INCENTIVI
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, DATE ED ORARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -
Comunicato Stampa 16 aprile 2012
(Inail)
In relazione agli incentivi riconosciuti alle imprese per la sicurezza
sul lavoro, l'Inail ha diramato il calendario con le date (26, 27 e 28 giugno
2012) e gli orari per l’invio telematico delle domande tramite codice identificativo,
ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si ricorda che
l'incentivo in commento è costituito da un contributo in conto capitale pari al
50 per cento dei costi del progetto, con un minimo di 5mila e un massimo di
100mila euro. Per le aziende con non più di 50 dipendenti che presentano
progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano
contributi superiori a 30mila euro è possibile chiedere un’anticipazione del 50
per cento.
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012, AGEVOLAZIONI AGLI ELETTORI CHE
VIAGGIANO - Circolare 13 aprile 2012, n.
20
(Ministero dell'Interno)
Il Viminale riepiloga le agevolazioni per i viaggi aerei, ferroviari, via
mare ed autostradali previste per i cittadini che si recheranno a votare in
occasione delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012. Si tratta in
particolare delle misure previste dall'art. 1, comma 2, del D.L. 11 aprile 2011,
n. 37 - che ha inserito il comma 1-bis all'art. 2 della L. 26 maggio 1969, n.
241 - per i viaggi aerei, e dall'Ordine di servizio 11 aprile 2012, n. 31/2012
di Trenitalia (consultabile sul sito www.trenitalia.com) per i trasporti
ferroviari.
MATERA,
GARANZIE SUI FINANZIAMENTI A MICRO E PICCOLE IMPRESE - Comunicato Stampa 16
aprile 2012
(Camera di Commercio di Matera)
La Camera di Commercio di Matera ha attivato un Fondo di garanzia, con
una dote di 69.500 euro, per favorire i finanziamenti bancari a nuove micro e
piccole imprese della provincia, costituite negli ultimi tre anni, con
particolare attenzione alle aziende condotte da giovani e donne.
CONTABILITÀ E BILANCIO
CONTABILITÀ:
DISTRIBUZIONE DI UTILI E RISERVE, IL CNDCEC RIEPILOGA LA DISCIPLINA -
Comunicato Stampa 20 aprile 2012
(Cndcec)
Uno studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili riepiloga la procedura di distribuzione dell'utile
dell'esercizio 2011 ed eventualmente di riserve presenti nel patrimonio netto,
anche sulla base dei vincoli imposti dai principi contabili, sia nazionali sia
Ias. Il documento si snoda attraverso più passaggi: dall'analisi degli aspetti
civilistici, contabili e tributari del patrimonio netto agli adempimenti
dichiarativi - con riferimento al modello CUPE, al 770 e al quadro RF
dell'Unico Società di Capitali -, per passare poi all'esposizione di una check
list operativa (peraltro non esaustiva) e di un prospetto civilistico e fiscale
delle riserve.
CREDITO
PRESENTATO
IL “CONTO DI BASE”, GRATIS PER PENSIONATI FINO A 1.500 EURO - Comunicato Stampa
24 aprile 2012
(Dipartimento del Tesoro)
Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato presentato il
“conto di base”, previsto dal decreto “Salva Italia” (D.L. n. 201 del 2011) ed
attuato da un’apposita Convenzione sottoscritta dalla stessa Amministrazione,
Banca d’Italia, Abi, Poste Italiane e Associazione Istituti di pagamento e
moneta elettronica. Sarà offerto dal 1° giugno 2012 gratuitamente ai soggetti
appartenenti a fasce svantaggiate (scaglione Isee fino a 7.500 euro) e ai pensionati
fino a 1.500 euro al mese.
IMPOSTE DIRETTE
REDDITI
DI CAPITALE: OICVM, CON L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE EFFETTI SUL PIANO
FISCALE - D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47
(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28
aprile 2012 - S.O. n. 86)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che, in
attuazione della Direttiva 13 luglio 2009, n. 2009/65/CE, apporta modifiche
alla disciplina degli Oicvm (Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari), contenuta nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con l'inserimento
degli artt. 50-bis e seguenti all'interno del citato Testo Unico, vengono tra
l'altro regolamentate le operazioni straordinarie che interessano gli organismi
di investimento del risparmio, quali fusioni e scissioni. Sotto il profilo
tributario, a seguito delle modifiche apportate all'art. 26-quinquies del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non sono tassati i proventi percepiti da
soggetti non residenti e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni.
Tale possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario
residente in Italia. In caso di società di gestione estera che istituisce in
Italia Oicr, la ritenuta dev'essere applicata direttamente dalla società stessa,
operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi o da un
rappresentante fiscale, il quale risponde in solido con l'impresa estera,
mentre il percipiente è tenuto a comunicare, se necessario, i dati utili per la
determinazione dei redditi. I proventi percepiti senza applicazione della
ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta a titolo d'imposta. Il decreto modifica inoltre la L. 23 marzo 1983,
n. 77, l'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, l'art. 2 del
decreto “milleproroghe” (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225), nonché l'art. 67,
comma 1-quater, del Tuir. La nuova versione di quest'ultima norma prevede che
tra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'articolo stesso, si
comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di Oicr realizzate
mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro comparto del
medesimo organismo di investimento collettivo. Per le offerte al pubblico di
quote o azioni di Oicr italiani armonizzati in corso, entro il 30 giugno 2012
gli offerenti devono sostituire il prospetto semplificato con il documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori.
DICHIARAZIONI:
LIQUIDAZIONE SOCIETARIA, CHIARIMENTI SULLA RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE -
Risoluzione 26 aprile 2012, n. 41/E
(Agenzia delle Entrate)
Il termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322, per la rettifica da parte del contribuente di una precedente
dichiarazione, dev'essere riferito al termine ordinario di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo unitariamente
considerato, indipendentemente dal verificarsi di un evento straordinario quale
la messa in liquidazione nel corso dell'anno.
IRES:
SCAMBIO DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO, LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DELLA
MINUSVALENZA - Risoluzione 20 aprile 2012, n. 38/E
(Agenzia delle Entrate)
In presenza di scambio di partecipazione mediante conferimento, la
minusvalenza - calcolata, per ciascun soggetto conferente, come differenza tra
il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, singolarmente
considerata, e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria
riconducibile al conferimento effettuato da ciascun socio - può considerarsi
realizzata e fiscalmente deducibile, in capo a ciascun conferente, solo se
determinata in base al “valore normale”, cioè solo se al minor valore della
partecipazione conferita iscritto dalla società conferitaria per effetto del
singolo conferimento corrisponde un effettivo minor valore della rispettiva
frazione di patrimonio netto della società partecipata.
IRES:
OPERAZIONI CON PAESI “BLACK LIST”, IL CNDCEC INTERVIENE SUI COSTI - Comunicato
Stampa 20 aprile 2012
(Cndcec)
Pubblicato uno studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili sulla deducibilità dei componenti negativi relativi
ad operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o
territori considerati “black list”, nonché alle prestazioni di servizi rese da
professionisti domiciliati nei medesimi. Si ricorda che la relativa disciplina
è contenuta nell'art. 110, commi da 10 a 12-bis, del Tuir. Il documento è finalizzato,
tra l'altro, ad individuare la documentazione da esibire in caso di verifica
fiscale.
IVA E IMPOSTE
INDIRETTE
IVA:
OPERAZIONI INTRAUE, PER IL VIES RILEVA LA CONSEGNA DEL BENE - Risoluzione 27
aprile 2012, n. 42/E
(Agenzia delle Entrate)
L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla disciplina
dettata dall'art. 27, comma 1, della Manovra estiva 2010 (D.L. n. 78 del 2010,
convertito con modifiche dalla L. n. 122 del 2010) in merito all'archivio
informatico VIES. Si ricorda che ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633 del
1972, risultante dalle modifiche apportate dalla norma citata, il soggetto
passivo d’imposta che intende effettuare operazioni intracomunitarie deve
chiedere l'autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, manifestandone la volontà
attraverso una procedura specifica finalizzata all’iscrizione nell’archivio
informatico (VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette
operazioni. Per i soggetti già in possesso di un numero di partita Iva, la
predetta volontà viene espressa mediante apposita istanza da presentare
direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i non
titolari di posizione Iva, tale volontà va manifestata in sede di dichiarazione
di inizio attività, compilando il campo “Operazioni intracomunitarie” del
Quadro I dei modelli AA7 e AA9 (Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 29
dicembre 2010, n. 188376). In mancanza di un diniego espresso da parte
dell’Amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il
richiedente viene inserito nell’archivio VIES. Al riguardo il Fisco ha
precisato che ai fini dell'applicazione della suesposta disciplina l’operazione
di acquisto intracomunitario si considera effettuata all’atto della consegna
del bene nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 331 del
1993. Tuttavia, se anteriormente viene emessa fattura o pagato in tutto o in
parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente
all’importo pagato o fatturato, alla data di ricevimento del pagamento o della
fattura. Ne consegue che è irrilevante la data in cui si è perfezionato
l’accordo. In secondo luogo, viene chiarito che nel periodo che intercorre tra
la dichiarazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie e
l’autorizzazione o il diniego da parte dell’Agenzia, il contribuente non è
legittimato a compiere le operazioni intracomunitarie. Relativamente
all'acquisto intracomunitario effettuato senza la regolare iscrizione al VIES,
da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto passivo
comunitario, si ritiene esso non possa configurarsi come un'operazione
intracomunitaria, e quindi l’Iva non è dovuta in Italia ma nel Paese del
fornitore. Pertanto l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES,
ricevuta la fattura senza Iva dal fornitore europeo, non procederà alla sua
doppia annotazione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli
acquisti, non applicandosi il meccanismo del reverse charge.
IMPOSTE
IPOTECARIA E CATASTALE: TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA, PER L'AGEVOLAZIONE OK ALLA
DICHIARAZIONE PER CONTO DEL PRIMO EREDE - Risoluzione 26 aprile 2012, n. 40/E
(Agenzia delle Entrate)
Le agevolazioni disposte dall’art. 69, comma 3, del “Collegato 2001” (L.
21 novembre 2000, n. 342) si applicano anche in relazione al trasferimento
dell'abitazione a favore di un erede, deceduto prima della presentazione della
dichiarazione di successione, a condizione che in capo a tale soggetto
sussistessero, alla data di apertura della successione, i requisiti previsti
per fruire del regime di favore (di cui alla Nota II-bis dell’art. 1 della
Tariffa, Parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Il citato art. 69
stabilisce le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per i
trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la
costituzione e il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse,
derivanti da successioni e donazioni.
VERSAMENTI:
TASSA ANNUALE SULLE UNITÀ DA DIPORTO, REGOLE PER IL VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO
- Provvedimento 24 aprile 2012
(Agenzia delle Entrate - Direttore
Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 24 aprile 2012 sul sito Internet
dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244)
L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che disciplina le
modalità e i termini di versamento della tassa annuale sulle unità da diporto
istituita dall’art. 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto “Salva Italia”
(D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
dicembre 2011 n. 214), come modificato dall’art. 60-bis del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
Contemporaneamente, sono stati istituiti i relativi codici tributo (3370, 8936
e 1931); a tal fine si utilizza il modello F24 Versamenti con elementi
identificativi. La tassa, riferita al periodo 1° maggio - 30 aprile dell’anno
successivo, dev'essere versata entro il 31 maggio di ciascun anno.
LAVORO
INAIL:
ARTIGIANI, PER L'ESERCIZIO 2011 PREMI RIDOTTI DEL 7,01 PER CENTO - Comunicato
28 aprile 2012
(Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012)
Il Ministero del Welfare comunica che il D.M. 27 gennaio 2012 ha disposto
per l'esercizio 2011 la riduzione del 7,01 per cento dei premi a carico delle
imprese artigiane, ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, della Finanziaria
2007 (L. n. 296 del 2006).
MALATTIA
E MATERNITÀ, STABILITE LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2012 - Circolare 27 aprile
2012, n. 59
(Inps)
L'Inps ha diffuso gli importi delle retribuzioni di riferimento da
utilizzare, per il 2012, per la determinazione delle prestazioni economiche di
malattia, maternità/paternità e tubercolosi per i lavoratori soci degli
organismi cooperativi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970, i
lavoratori agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i
piccoli coloni, i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi
extracomunitari, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo
maternità/paternità), nonché le lavoratrici autonome (anche per esse solo
maternità/paternità).
LE
DOMANDE DI CIG IN DEROGA DEVONO ESSERE PRESENTATE ONLINE - Circolare 27 aprile
2012, n. 58
(Inps)
A decorrere dal 1° aprile 2012, le domande di Cig in deroga devono essere
presentate in via telematica, utilizzando l’applicazione DIGIWEB che funziona
in modalità non in linea. Per ricevere assistenza, consulenti ed aziende
possono inviare una mail all'indirizzo comunicazionicig@inps.it.
CIG
INDUSTRIA, AL VIA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER COMUNICARE I DATI - Messaggio
27 aprile 2012, n. 7216
(Inps)
L'Inps ha predisposto una procedura semplificata destinata alle aziende
che utilizzano il flusso Uniemens, per comunicare i dati relativi alle
sospensioni e/o riduzioni di attività ai fini dell'ottenimento
dell'autorizzazione alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria
nell'industria.
INDENNITÀ
DI MOBILITÀ, L'ANTICIPO SI VERSA CON IL MODELLO F24 - Messaggio 27 aprile 2012,
n. 7215
(Inps)
Il datore di lavoro che intenda attivare una procedura di mobilità deve
versare, a titolo di anticipazione sugli oneri per le indennità di mobilità,
una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale,
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti (art. 4, comma 3,
della L. n. 223 del 1991). In luogo del pagamento tramite bollettino di conto
corrente postale precompilato dalla sede Inps, da gennaio 2012 i datori di
lavoro interessati devono effettuare il suddetto versamento esclusivamente con
l'F24. In sede di compilazione del modello, nel campo contributo della sezione
Inps dev'essere indicata la causale di nuova istituzione “ACIM” denominata
“Datori di lavoro anticipazione contributo di ingresso mobilità” (Risoluzione
Agenzia Entrate 22 dicembre 2011, n. 129/E).
NULLA
OSTA PER I LAVORATORI EXTRAUE, DOMANDE PRESENTABILI DAL 19 APRILE - Comunicato
Stampa 19 aprile 2012
(Ministero dell'Interno)
Dalle 8 del 19 aprile fino alle ore 24 del 31 dicembre 2012, i datori di
lavoro possono presentare la domanda per i lavoratori extracomunitari
stagionali residenti all’estero, tramite l'apposita procedura disponibile sul sito
del Ministero dell'Interno.
DAL
2013 ONLINE LE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA - Circolare 18 aprile
2012, n. 56
(Inps)
A decorrere dal 1° aprile 2012, le domande di indennità di disoccupazione
ordinaria non agricola con requisiti ridotti, dovranno essere presentate
esclusivamente in via telematica attraverso il sito dell'Inps (tramite Pin), i
patronati oppure il contact center (numero verde 803164). In concreto,
tuttavia, le nuove modalità riguarderanno le domande relative all’anno di
competenza 2012 da presentarsi nel 2013.
POLITICA
ECONOMICA
APPROVATO
IL DEF: PROSSIMI OBIETTIVI CREDITO ED INNOVAZIONE - Comunicato Stampa 18 aprile
2012
(Governo)
Approvato dal Consiglio dei Ministri il Documento di Economia e Finanza
(DEF), composto dal Programma di Riforma 2012 (PNR), dal Programma di Stabilità
(PdS) e dal Documento di analisi e tendenze della finanza pubblica. Il
documento prevede per il 2012 un calo del Pil dell'1,2 per cento e un leggero
incremento (dello 0,5 per cento) per l'anno prossimo. Nei prossimi mesi
l'azione del Governo sarà rivolta soprattutto al miglioramento delle condizioni
di accesso al credito, alla riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica
Amministrazione alle imprese, agli incentivi alle start-up innovative, a tempi
più rapidi per i procedimenti della giustizia civile (soprattutto per le
aziende), nonché al completamento dell'agenda digitale.
PREVIDENZA
INPS,
DAL 1° MAGGIO DIVIETO DI PAGAMENTI IN CONTANTI O CON ASSEGNI - Messaggio 24
aprile 2012, n. 7073
(Inps)
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del “decreto
semplificazioni” (D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
nella L. 4 aprile 2012, n. 35), a decorrere dal 1° maggio 2012 i pagamenti
all’Inps, non veicolati su specifici canali di riscossione, potranno essere
effettuati esclusivamente o tramite bonifico su c/c bancario o postale della
sede oppure utilizzando il bollettino postale relativo al conto riscossioni
varie.
GLI
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER I PROFESSIONISTI IN PENSIONE CHE CONTINUANO AD
ESERCITARE - D.M. 14 marzo 2012
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2012)
Approda in Gazzetta il decreto di attuazione dell'art. 18, commi da 11 a
14, del “decreto per lo sviluppo” (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111), relativamente agli obblighi
contributivi verso la Cassa professionale di appartenenza posti in capo ai
professionisti pensionati che continuano ad esercitare la professione. Il nuovo
provvedimento non si applica tuttavia agli enti previdenziali privati che hanno
già previsto l’obbligo per i propri pensionati che percepiscano redditi
derivanti dall’attività libero-professionale.
PROSEGUONO
LE VERIFICHE DELL'INPS SULLE INVALIDITÀ CIVILI - Messaggio 19 aprile 2012, n.
6796
(Inps)
L'Inps detta ulteriori istruzioni in merito alle attività straordinarie
di verifica da effettuare nel corso di quest'anno nei confronti di titolari di
sussidi per invalidità civile, sordità, cecità civile ed handicap, sulla base
di quanto dispone l'art. 20, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modifiche dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, successivamente
modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modifiche dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Le verifiche sono effettuate
tramite la procedura informatica INVER secondo le modalità illustrate con la
Circolare Inps 22 giugno 2010, n. 76.
PROCEDIMENTI
CIVILI
PROTESTI,
FISSATE LE NUOVE MISURE - D.M. 26 marzo 2012
(Ministero della Giustizia -
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012)
Fissate le nuove misure minime e massime dei diritti di protesto e delle
indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari, di cui,
rispettivamente, agli artt. 7, comma 1, e 8, della L. 12 giugno 1973, n. 349.
Gli importi, maggiorati dal D.M. 18 marzo 2010, sono i seguenti:
I NUOVI IMPORTI (*)
|
|
DIRITTO di PROTESTO
|
minimo: euro 1,99 + 0,11 = 2,10
massimo: euro 43,03 + 2,32 = 45,35
|
INDENNITÀ di ACCESSO
|
fino a 3 chilometri: euro 1,78 + 0,10 = 1,88
fino a 5 chilometri: euro 2,11 + 0,11 = 2,22
fino a 10 chilometri: euro 3,89 + 0,21 = 4,10
fino a 15 chilometri: euro 5,48 + 0,30 = 5,78
fino a 20 chilometri: euro 6,79 + 0,37 = 7,16 (**)
|
(*) A decorrere dal 1° maggio 2012.
(**) Oltre i 20 km, per ogni 6 chilometri o frazione superiore a 3 km di
percorso successivo, l'indennità è aumentata di euro 1,78 + 0,10 = 1,88.
|
SOCIETÀ
TERZO
SETTORE: CINQUE PER MILLE 2009, 2010 E 2011, PROROGATI I TERMINI PER METTERSI
IN REGOLA - D.P.C.M. 20 aprile 2012
(Presidente del Consiglio dei
Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2012)
In merito al cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e
2011, sono stati prorogati al 31 maggio 2012 i termini per l'integrazione
documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate. Relativamente
agli esercizi finanziari 2010 e 2011, invece, gli enti possono provvedere
all'integrazione documentale delle domande di iscrizione nel termine sopra
indicato, purché siano in possesso dei requisiti prescritti alla data
rispettivamente del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011 e abbiano presentato la
domanda di iscrizione entro il termine rispettivamente del 30 giugno 2010 e del
30 giugno 2011. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, i termini di
presentazione all'Agenzia delle Entrate delle domande di iscrizione e delle
successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
IMPRESE:
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI, FISSATE LE MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE PER BANCHE
ED ENTI PUBBLICI - D.M. 26 gennaio 2012
(Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua le modalità di
contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'art. 15 della “legge sulle liberalizzazioni del 1997” (L. 7 agosto 1997, n.
266), da parte di banche, Regioni, Sace Spa ed altri enti pubblici, cioè dei
soggetti indicati nell'art. 11, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.
SINDACO
UNICO NELLE SRL: FACOLTATIVA LA NOMINA DEL SUPPLENTE - Nota interpretativa 24
aprile 2012
(Cndcec)
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili ha diffuso un documento sulla nuova disciplina dei controlli nelle
Spa e nelle Srl, introdotta dal recente decreto sulle semplificazioni. In
particolare, il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
nella L. 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto una serie di importanti novità in
materia. Innanzitutto, relativamente alle Spa è stato abrogato l'art. 2397,
comma 3, c.c., che ammetteva la nomina del sindaco unico, ripristinando
l'assetto precedente (tre o cinque membri effettivi e due supplenti). Per
quanto riguarda le Srl, invece, il nuovo art. 2477 c.c. ammette la possibilità
di scelta tra diverse forme di controllo. Comunque i collegi sindacali in
carica alla data del 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla loro
naturale scadenza, cioè fino alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Relativamente al sindaco unico, considerato che la legge non ha previsto
l'obbligo di nominare anche un supplente, se ne deduce che tale nomina non
debba essere necessariamente contemplata nello Statuto.
ASSICURAZIONI:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE, CAMBIANO ISTRUZIONI E MODELLO DI DENUNCIA
DELL'IMPOSTA - Provvedimento 20 aprile 2012
(Direttore Agenzia delle Entrate -
Pubblicato il 20 aprile 2012 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai
sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
Pubblicato il provvedimento che approva le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di denuncia dell’imposta
sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio
annuale scaduto, ai sensi dell’art. 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216, e che
modifica istruzioni e modello di denuncia dell’imposta medesima, approvato con
il Provvedimento Agenzia Entrate 29 dicembre 2011. Le imprese di assicurazione
con sede nell’Unione europea o in uno Stato dello Spazio Economico Europeo che
operano in Italia in libera prestazione di servizi, tenute a presentare le
denunce con cadenza mensile, devono trasmettere i suddetti dati contestualmente
alla denuncia da presentare entro lo stesso mese in cui è previsto
l’adempimento da parte dei soggetti tenuti annualmente alla presentazione della
denuncia.
TUTELA
DEL CONSUMATORE
CONTRATTI
DI ENERGIA “NON RICHIESTI”, MAGGIORE TUTELA DEI CONSUMATORI - Comunicato Stampa
23 aprile 2012
(Autorità per l’energia elettrica e
il gas)
Con la delibera 153/2012/R/com l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas interviene per contrastare il fenomeno dei contratti “non richiesti”, a
tutela di privati e Pmi. In particolare, per tutti i contratti siglati porta a
porta o al telefono il venditore sarà tenuto a telefonare al cliente o
inviargli una lettera al fine di ricevere la conferma dell'adesione
all'offerta. È inoltre prevista una “lista nera” degli operatori con il più
alto numero di contratti non richiesti. Infine, vengono introdotte norme più
severe per il personale commerciale adibito al porta a porta.
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