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L’aumento dell’aliquota Iva


         Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno della Legge di Stabilità 2013 (che ora dovrà essere approvata dal Parlamento). Torna l'aumento dell'Iva, che dal 1° luglio 2013 crescerà di un punto sulle aliquote del 10% e del 21%.
Le nuove aliquote saranno quindi pari a 22% e 11%. Al contrario non subirà modifiche l’aliquota agevolata del 4% che rimarrà così invariata.


I BENI E LE DIVERSE ALIQUOTE

I beni che vedranno subire l’aumento dell’aliquota Iva all’11% e al 22% e quelli che non subiranno modifiche rimanendo al 4% sono quelli esposti di seguito.

Ø       22% Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota (il prelievo resta al 21% fino a fine giugno 2013):
ü       abbigliamento e accessori;
ü       auto;
ü       Case con caratteristiche di lusso;
ü       telefonini;
ü       servizi per telefonia mobile;
ü       computer e tablet;
ü       parrucchiere;
ü       piatti pronti;
ü       imbarcazioni;
ü       noleggio veicoli e imbarcazioni;
ü       prodotti e trattamenti di bellezza;
ü       cd/dvd;
ü       elettrodomestici;
ü       carburante;
ü       bevande gassate;
ü       vino;
ü       superalcolici;
ü       tabacchi;
ü       calzature;
ü       servizi di lavanderia;
ü       servizi di officine, gommisti e carrozzieri;
ü       servizi di telecomunicazione;
ü       prestazioni professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti ecc.);
ü       ingresso alle manifestazioni sportive di prezzo superiore a 12,91 euro;
ü       servizi di trasporto merci (esclusi impianti a fune);
ü       servizi degli stabilimenti balneari
ü       prestazioni delle agenzie di viaggio (tour operator);
ü       gas metano per usi civili, oltre 480 mc annui;
ü       servizi forniti con mezzi elettronici (compresi libri e musica digitali);
ü       strumenti musicali;
ü       mobili a arredi;
ü       moto e bici;
ü       lezioni per corsi e attività ricreative;
ü       tv;
ü       parchi divertimento;
ü       gioielleria e orologeria.

Ø       11% Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota (l'Iva resta pari al 10% fino a fine giugno 2013):
ü       zucchero;
ü       prodotti per l'alimentazione dei fanciulli (semolini, amidi, ecc.) ;
ü       marmellate;
ü       conserve di frutta;
ü       prodotti della pasticceria e della biscotteria;
ü       corn-flakes;
ü       cioccolatini;
ü       omogeneizzati;
ü       acque minerali;
ü       birra;
ü       aceto;
ü       carne;
ü       pesce;
ü       uova;
ü       miele;
ü       energia elettrica per uso domestico;
ü       gas metano per usi civili, fino alla soglia di 480 mc annui;
ü       medicinali (anche omeopatici) ;
ü       alberghi, motels, campeggi e villaggi turistici;
ü       spettacoli teatrali;
ü       abbonamento pay; tv
ü       energia eolica e fotovoltaica;
ü       trasporto aereo, marittimo e passeggeri su rotaie;
ü       oggetti d'arte;
ü       gelati;
ü       salse e condimenti;
ü       caffè;
ü       tè;
ü       acquisto abitazione non di lusso diversa dalla prima casa;
ü       ristrutturazioni edilizie;
ü       fornitura acqua;
ü       raccolta rifiuti;
ü       ristoranti, pizzerie e simili;
ü       locazioni di abitazione.


Ø       4% Beni sui quali si applicherà ancora l'aliquota agevolata:
ü       latte fresco;
ü       ortaggi e legumi;
ü       frutta;
ü       farine e altri cereali;
ü       pasta;
ü       pane;
ü       pomodori;
ü       quotidiani e periodici;
ü       libri;
ü       acquisto prima casa;
ü       occhiali e lenti a contatto;
ü       mense aziendali e scolastiche.


Decorrenza

         Come esposto in precedenza secondo quanto stabilito dal disegno di Legge di Stabilità varata dal Governo l’aumento Iva di un punto avrà effetto dal 1° luglio 2013.
Si ricorda che rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini Iva, pertanto:
Ø       per le cessioni di beni quindi in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:
ü       le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione;
ü       le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).
Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili);

Ø       le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

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