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rassegna fiscale periodica


FOCUS
1.       Lavoro autonomo - Utilizzo promiscuo dell’immobile
2.       Concessione di beni in godimento ai soci - slitta al  31 marzo 2013 il termine per la comunicazione
3.       Ristrutturazioni edilizie iperagevolate fino al 30 giugno 2013
4.       Deducibilità perdite di modico valore
5.       Gli incentivi alle assunzioni dopo la riforma del lavoro
6.       Licenziamento della lavoratrice madre
7.       Licenziamento per lavoro durante la malattia

NOTIZIE FLASH

ADEMPIMENTI
-      Catasto: Atti ipotecari, è operativo l'invio online da parte dei notai

AGEVOLAZIONI
-      In provincia di Cremona contributi alle Pmi per diffondere le ICT
-      Terzo Settore, a Potenza contributi per progetti “sociali”
-      A Potenza un bando per favorire l’innovazione delle Pmi
-      Calamità naturali: Terremoto 20 e 29 maggio, fissate le modalità di erogazione degli aiuti
-      A Bari e Rimini contributi per favorire l'innovazione
-      Monza e Brianza, contributi per l’innovazione delle Pmi
-      Studi professionali: detassati gli straordinari

IMMOBILI
-      Catasto: Banca dati ipotecaria, novità per gli accessi “non produttivi”

IMPOSTE DIRETTE
-      Semplificazioni fiscali: "remissione in bonis" per trasparenza fiscale e consolidato
-      IRES: trasformazione di attività per imposte anticipate, definito l'ambito di applicazione
-      IRPEF: Interessi a soggetti non residenti senza stabile organizzazione, si applica la ritenuta alla fonte
-      IRPEF, IRES: Concessione in godimento di beni aziendali a soci o familiari, chiariti altri punti dubbi

IVA E IMPOSTE INDIRETTE
-      Catasto: banche dati ipotecarie e catastali, chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto “semplificazioni bis”
-      IVA: Editoria, chiarimenti sugli abbonamenti ai periodici Ue

LAVORO
-      Regolarizzazione dei lavoratori irregolari, pubblicate le risposte ai quesiti
-      Nei contratti di solidarietà l’ulteriore riduzione dell’orario richiede un nuovo accordo

PREVIDENZA
-      Iscritte alla Gestione separata in maternità, chiarimenti sull’assegno familiare
-      Terremoto Abruzzo, dettate le modalità del “condono” previdenziale

SOCIETÀ
-      Assicurazioni: Imprese di assicurazione, approvato il modello per la relazione antifrode


INDICI E STATISTICHE
1.    Cambio delle valute estere del mese di agosto 2012



LAVORO AUTONOMO - UTILIZZO PROMISCUO DELL’IMMOBILE
Agenzia delle Entrate, Circolare 20 settembre 2012, 35/E

L’art. 54, comma 3, del Tuir stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro
immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che ai fini della deduzione del 50% della rendita e delle spese per i servizi relativi all’immobile, è irrilevante la porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell’attività professionale perché la disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l’insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale, ed è quindi da considerarsi inderogabile.
Inoltre l’art. 54, comma 5, del Tuir - relativo alle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno - si applica anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.

CONCESSIONE DI BENI IN GODIMENTO AI SOCI: SLITTA AL  31 MARZO 2013
IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012

Il termine per la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari è prorogato al 2 aprile 2013 (in quanto il 31 marzo 2013 cade di domenica e il 1° aprile è festivo).  
Si tratta già della seconda proroga, perché il termine originario del 31 marzo 2012 era stato già posticipato al 15 ottobre 2012.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE IPERAGEVOLATE FINO AL 30 GIUGNO 2013
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal D.L. n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata. La più recente novità è stata introdotta dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) che ha elevato, anche se per un limitato periodo di tempo, la misura della detrazione e il limite massimo di spesa ammessa al beneficio. In particolare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto) al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef aumenta al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa (96.000 euro per unità immobiliare).
Tra le altre novità si segnalano:
  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.




DEDUCIBILITÀ PERDITE DI MODICO VALORE
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

L’art. 33 del D.L. n. 83/2012 stabilisce regole certe per la deduzione fiscale di perdite su crediti di modico valore che non giustifichino azioni di recupero (che potrebbero avere esiti antieconomici).
Il credito di modesta entità è deducibile dal reddito se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Il credito si considera di modesta entità se di importo:
  • non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione;
  • non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Ai sensi dell’art. 27, comma 10, del D.L. n. 185/2008 si considerano imprese di rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o di ricavi superiori a 150 milioni di euro (dal 2011).

GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI  DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO
Legge 28 giugno 2012 n. 92

La riforma del mercato del lavoro ha operato una vera e propria restrizione alla fruizione dei benefici contributivi previsti in caso di assunzione. In sintesi gli incentivi non spettano:
a) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.
Per la determinazione degli incentivi e della loro durata, possono cumularsi i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano, invece, le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. In particolare per la legge n. 407/1990 (che regola l’assunzione agevolata di disoccupati da almeno ventiquattro mesi o di lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da un uguale periodo), sono cambiate le condizioni per accedere all’agevolazione contributiva: mentre l’originaria versione dell’art. 8 comma 9 prevedeva l’esclusione dalle agevolazioni in caso di assunzione effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, nella nuova versione è prevista l’esclusione dalle agevolazioni quando le assunzioni vengono effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
Infine, l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro producono la perdita della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione, ferme restando le sanzioni amministrative specificatamente previste.


LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE
Corte di Cassazione, Sentenza 5 settembre 2012, n. 14905

La Cassazione ha sentenziato che la “colpa grave” supera il divieto di licenziamento previsto per la lavoratrice madre.
Nel caso di specie l’interessata, al termine del periodo di congedo per maternità, non aveva ripreso servizio (restando a casa per quaranta giorni) accampando, quale motivazione, il mancato pagamento di una mensilità di retribuzione. Secondo la Cassazione ci si trova in presenza di “colpa grave” che supera il divieto di licenziamento, in quanto, seppur a fronte del comportamento scorretto del datore di lavoro, la reazione dell’interessata appare spropositata e tale da rappresentare una “ritorsione” contraria ai principi di buona fede e di correttezza.

LICENZIAMENTO PER LAVORO DURANTE LA MALATTIA
Corte di Cassazione, Sentenza 26 settembre 2012, n. 16375

La Cassazione ha sentenziato che è legittimo il licenziamento del lavoratore che durante lo stato di malattia lavora presso un altro datore di lavoro, anche se per un solo giorno; anche se “non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia”, tuttavia un simile comportamento può integrare una giusta causa di recesso quando la nuova attività sia tale da “far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione” o ancora quando “l’attività stessa valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”. La compatibilità dell’attività svolta nel corso del periodo di malattia va dimostrata dal lavoratore che, dunque, ha l’onere di provare che quanto fa durante il riposo non allunga i tempi della sua guarigione.

ADEMPIMENTI

CATASTO: ATTI IPOTECARI, È OPERATIVO L'INVIO ONLINE DA PARTE DEI NOTAI - Comunicato stampa 19 settembre 2012
(Agenzia del Territorio)
Dal 19 settembre, i notai possono trasmettere in via telematica il titolo delle formalità ipotecarie a tutti gli Uffici dell'Agenzia del Territorio. È infatti diventato operativo il Provvedimento Direttore Agenzia Territorio 20 luglio 2012. Eseguita la formalità, l'Ufficio è tenuto a inviare al notaio (sempre in via telematica) un certificato di eseguita formalità, con la firma digitale del responsabile del Servizio. Si ricorda che in caso di irregolare funzionamento del servizio telematico è comunque possibile presentare una copia cartacea dell'atto notarile, purché conforme all'originale, all'Ufficio territorialmente competente.

AGEVOLAZIONI

IN PROVINCIA DI CREMONA CONTRIBUTI ALLE PMI PER DIFFONDERE LE ICT - Comunicato Stampa 27 settembre 2012
(Camera di Commercio di Cremona )
Dal 2 al 31 ottobre le Pmi della provincia di Cremona potranno partecipare al Bando Impresa Digitale - Nuove tecnologie digitali, indetto dalla locale Camera di Commercio al fine di diffondere le ICT. Il 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi (fino ad un massimo di 30mila euro) potrà essere coperto da contributi a fondo perduto. Per informazioni è possibile consultare il sito http://www.cr.camcom.it/.

TERZO SETTORE, A POTENZA CONTRIBUTI PER PROGETTI “SOCIALI” - Comunicato Stampa 25 settembre 2012
(Camera di Commercio di Potenza )
Indetta dalla Camera di Commercio di Potenza la quinta edizione del “Premio Pasquale Garaguso”, che prevede l’assegnazione di un contributo di 5.000 euro a progetti di solidarietà sociale presentati da enti del Terzo Settore. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2012.

A POTENZA UN BANDO PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DELLE PMI - Comunicato Stampa 24 settembre 2012
(Camera di Commercio di Potenza )
È stato battezzato “Sepri 2012” il nuovo bando messo a punto dalla Camera di Commercio di Potenza al fine di sostenere le aziende del territorio che investiranno in progetti innovativi, anche in termini di incremento delle risorse umane. Possono parteciparvi le Pmi in possesso di una certificazione o attestazione relativa a qualità, sicurezza, ambiente, etica e prodotto (anche se rimane una quota di riserva destinata ad aziende prive della certificazione). Oltre al contributo previsto dal bando, l’azienda che assumerà un giovane sotto i 35 anni avrà diritto ad un ulteriore bonus pari a 3mila euro. Le domande dovranno essere inviate - anche tramite Pec - entro il 31 ottobre 2012.

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO 20 E 29 MAGGIO, FISSATE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI - D.M. 10 agosto 2012
(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2012, n. 222 )
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, a favore delle imprese danneggiate dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. In particolare, le risorse - che andranno per il 92,5 per cento all'Emilia-Romagna, per il 7,1 per cento alla Lombardia per il restante 0,4 per cento al Veneto - dovranno essere utilizzate per la concessione di contributi (in conto interessi o in conto canoni di leasing) alle imprese in possesso dei requisiti prescritti all'art. 1, comma 4, del decreto in commento.

A BARI E RIMINI CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE - Comunicato Stampa 21 settembre 2012, Comunicato Stampa 21 settembre 2012
(Camera di Commercio di Bari; Camera di Commercio di Rimini )
Quattrocentomila euro per le start up costituite da giovani sotto i 35 anni nella provincia di Bari: è quanto stanziato dalla locale Camera di Commercio attraverso il concorso di idee “Valoreassoluto”. I progetti devono riguardare i seguenti settori: ITC (software inclusi web o mobile); cura della salute (biotecnologie, tecnologie robotiche, farmaceutiche e biomedicali); energie pulite e rinnovabili, sistemi innovativi per la produzione alimentare o per la sostenibilità ambientale; integrazione sociale e miglioramento della qualità della vita di persone in condizioni di svantaggio o emarginazione; meccanica, elettronica e tecnologie a supporto dell’industria, della logistica e della produzione. Le domande dovranno essere inviate a partire dal 1° ottobre 2012 ed entro le ore ore 23:59 del 31 ottobre 2012. Innovazione al centro dell'attenzione anche in provincia di Rimini: in collaborazione con l'Università di Bologna ed Aster S.cons. p.a., il locale ente camerale ha infatti stanziato 50mila euro per favorire lo sviluppo delle imprese attraverso progetti di ricerca innovativa e il trasferimento tecnologico tra Università e Pmi. Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2012.

MONZA E BRIANZA, CONTRIBUTI PER L’INNOVAZIONE DELLE PMI - Comunicato Stampa 18 settembre 2012
(Camera di Commercio di Monza e Brianza )
La Camera di Commercio di Monza e Brianza ha approvato due nuovi bandi che prevedono lo stanziamento complessivo - tramite voucher - di quasi un milione di euro a favore delle micro, piccole e medie imprese del territorio che investono in processi innovativi. Ulteriori informazioni si trovano sul sito internet www.mb.camcom.it oppure telefonando al n. 039.2807442/7455.

STUDI PROFESSIONALI: DETASSATI GLI STRAORDINARI - Circolare 30 agosto 2012
(Confprofessioni )
Confprofessioni chiarisce in una circolare l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative agli emolumenti legati alla produttività dei dipendenti degli studi professionali. Il regime di detassazione (prorogato al 2012 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012) prevede un'imposta agevolata, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10%, per gli emolumenti retributivi relativi a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Si precisa che l'applicazione di tale bonus fiscale è subordinata alla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali. Per l'anno 2012 l'agevolazione si applica fino all'importo di 2.500 euro lordi ai titolari di reddito da lavoro dipendente lordo non superiore per l’anno 2011 a 30.000 euro.

IMMOBILI

CATASTO: BANCA DATI IPOTECARIA, NOVITÀ PER GLI ACCESSI “NON PRODUTTIVI” - Provvedimento 26 settembre 2012
(Agenzia del Territorio - Direttore Agenzia del Territorio - Pubblicato il 26 settembre 2012 sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
Dal 1° ottobre 2012 per gli accessi telematici alle note o ai titoli ipotecari ai quali non consegua l'individuazione della formalità richiesta - i cosiddetti “tentativi di accesso non produttivo” - gli importi previsti dalla Tabella delle tasse ipotecarie saranno ridotti, ai sensi dell'art. 6, comma 5-sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Sempre a decorrere dal 1° ottobre, l'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di una giornata sarà disponibile in via telematica, e sarà rilasciato in formato elaborabile, come l'elenco sintetico delle formalità ipotecarie.

IMPOSTE DIRETTE

SEMPLIFICAZIONI FISCALI: "REMISSIONE IN BONIS" PER TRASPARENZA FISCALE E CONSOLIDATO - circolare 28 settembre 2012, n. 38/E
(Agenzia delle Entrate )
Emanata la circolare contenente i primi chiarimenti relativi alle novità introdotte in tema di remissione in bonis dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto “semplificazioni-bis” (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44). Viene in particolare precisato che tale possibilità di regolarizzazione si applica nel regime della trasparenza, nel consolidato fiscale, relativamente al termine per l'invio del modello Eas da parte degli enti non commerciali, nell'opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo, nell'opzione per la determinazione dell’Irap sulla base del bilancio nonché ai fini della tonnage tax.             




IRES: TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE, DEFINITO L'AMBITO DI APPLICAZIONE - circolare 28 settembre 2012, n. 37/E
(Agenzia delle Entrate )
L'Agenzia delle Entrate interviene in merito alla disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset - DTA) iscritte in bilancio, di cui all’art. 2, commi da 55 a 58, del decreto “milleproroghe” (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10). Si tratta delle attività per imposte anticipate relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai sensi dell’art. 106, comma 3, del Tuir e relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 9 del decreto “Salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), è stato esteso l'ambito di applicazione della norma del 2010 e risultano altresì modificate le modalità di utilizzo del credito d’imposta. In particolare, sono tre le ipotesi di trasformazione delle DTA in credito d'imposta: in presenza di perdita civilistica; in presenza di perdita fiscale; in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. Il comma 57 del richiamato art. 2 del decreto “milleproroghe”, invece, si occupa delle modalità con le quali il credito d’imposta derivante da ciascuna di queste tre ipotesi di trasformazione può essere utilizzato. Sull'argomento si veda anche la Risoluzione Agenzia Entrate 22 settembre 2011, n. 94/E.

IRPEF: INTERESSI A SOGGETTI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE, SI APPLICA LA RITENUTA ALLA FONTE - Risoluzione 25 settembre 2012, n. 89/E
(Agenzia delle Entrate )
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso della società fiduciaria che stipula, a suo nome ma per conto dei propri fiducianti, contratti di finanziamento con istituti di credito esteri presso i quali sono depositate attività finanziarie a nome della società stessa in forza di un mandato di amministrazione fiduciaria. Tali linee di credito sono produttive di un interesse debitore a tasso variabile che dev’essere corrisposto dalla società fiduciaria per conto dei propri fiducianti in via posticipata alle scadenze pattuite alle banche (soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia). In questa ipotesi la società fiduciaria - essendo obbligata a corrispondere gli interessi (anche se non ne sopporta l’onere economico) - deve applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettere b) ed e), del Tuir. Si tenga peraltro presente che la società fiduciaria può applicare, sotto la propria responsabilità, l’eventuale aliquota ridotta prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni: in tal caso deve conservare il certificato rilasciato dall’autorità fiscale straniera attestante la residenza del percettore e la documentazione relativa alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime di favore. Relativamente agli obblighi connessi al “monitoraggio fiscale” di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, la società fiduciaria deve rilevare e comunicare i trasferimenti di denaro per importi superiori a 10mila euro conseguenti alla sottoscrizione del finanziamento, mentre i fiducianti non sono tenuti a compilare il quadro RW.

IRPEF, IRES: CONCESSIONE IN GODIMENTO DI BENI AZIENDALI A SOCI O FAMILIARI, CHIARITI ALTRI PUNTI DUBBI - Circolare 24 settembre 2012, n. 36/E
(Agenzia delle Entrate )
A integrazione della Circolare 15 giugno 2012, n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della disciplina dei beni concessi in godimento a soci o familiari, di cui all'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del “decreto sviluppo” 2011 (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla L. 14 settembre 2011, n. 148). In quest’occasione, in particolare, il Fisco chiarisce taluni aspetti connessi all’obbligo di certificazione relativa agli accordi contrattuali sottostanti la concessione in godimento del bene nonché l’ipotesi rappresentata dall’utilizzo degli autoveicoli aziendali. Importante inoltre la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate per il caso in cui l’utilizzatore coincida con l’imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione, ai sensi dell’art. 116 del Tuir.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

CATASTO: BANCHE DATI IPOTECARIE E CATASTALI, CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI BIS” - circolare 28 settembre 2012, n. 4/T
(Agenzia del Territorio )
L'Agenzia del Territorio illustra le novità introdotte in materia di accesso alle banche dati ipotecaria e catastale, dall’art. 6, commi da 5-bis a 5-undecies, del decreto “semplificazioni-bis” (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44). Tra l'altro, entra in vigore oggi la nuova Tabella dei tributi speciali catastali, che prevede il pagamento per la consultazione degli atti del catasto e le nuove tariffe per la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto urbano. Il provvedimento ha anche modificato le tasse ipotecarie, il sistema di consultazione delle banche dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli agenti della riscossione e la gratuità delle visure e delle ispezioni cosiddette “personali” (cioè quelle chieste dall’intestatario o dal titolare di un diritto reale).

IVA: EDITORIA, CHIARIMENTI SUGLI ABBONAMENTI AI PERIODICI UE - Risoluzione 25 settembre 2012, n. 90/E
(Agenzia delle Entrate )
Il soggetto passivo comunitario che commercializza in Italia giornali o periodici e li cede in abbonamento a privati consumatori, al superamento della soglia di 35mila euro deve identificarsi ai fini Iva in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta di cui all’art. 17, comma 3, e all’art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, prima di procedere alle cessioni dirette ai consumatori. Ai fini del calcolo della citata soglia, si rinvia alla Direttiva 2006/112/CE. Relativamente alle modalità di assolvimento dell’imposta in Italia, si rimanda alla Circolare 24 dicembre 1997, n. 328, paragrafo 7.1.1. L’Iva è pertanto dovuta dal soggetto passivo identificato sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con possibilità di applicare il meccanismo della resa forfettaria, e dev’essere assolta con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dal D.M. 9 aprile 1993.




LAVORO

REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI IRREGOLARI, PUBBLICATE LE RISPOSTE AI QUESITI - Comunicato Stampa 21 settembre 2012
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno hanno diffuso chiarimenti relativi alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti con immigrati soggiornanti irregolarmente in Italia. Si ricorda che la sanatoria è possibile dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, attraverso la presentazione di un'apposita dichiarazione presso lo Sportello unico dell'Immigrazione e il versamento di un importo una tantum pari a 1.000 euro.

NEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ L’ULTERIORE RIDUZIONE DELL’ORARIO RICHIEDE UN NUOVO ACCORDO - Nota 13 settembre 2012, n. 27
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alle variazioni di orario nelle aziende che hanno sottoscritto contratti di solidarietà “difensivi” di cui all’art. 5, comma 1, della L. 19 luglio 1993, n. 236. In particolare, è stato precisato che in presenza di un contratto di solidarietà un’ulteriore riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello originariamente pattuito è possibile soltanto previa stipulazione di un nuovo contratto, con la conseguente presentazione di un’ulteriore istanza. Tale obbligo non sussiste invece nell’ipotesi inversa, di aumento dell’orario di lavoro.

PREVIDENZA

ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA IN MATERNITÀ, CHIARIMENTI SULL’ASSEGNO FAMILIARE - Circolare 18 settembre 2012, n. 114
(Inps )
L’Inps fornisce chiarimenti in merito all’assegno familiare per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma Dini”) per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa. Si ricorda che il D.M. 12 luglio 2007 - attuativo dell’art. 1, comma 791, della Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) - ha riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura. Sull’argomento si rinvia anche alla Circolare Inps 21 dicembre 2007, n. 137.

TERREMOTO ABRUZZO, DETTATE LE MODALITÀ DEL “CONDONO” PREVIDENZIALE - Circolare 19 settembre 2012, n. 116
(Inps )
L'Inps detta le modalità operative della definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del terremoto che ha colpito l'Abruzzo nell'aprile 2009. Ai sensi dell'art. 33, comma 28, della Legge di Stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183) - che ha previsto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi - è possibile versare detti contributi senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo (o per ciascun carico iscritto a ruolo), al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

SOCIETÀ

ASSICURAZIONI: IMPRESE DI ASSICURAZIONE, APPROVATO IL MODELLO PER LA RELAZIONE ANTIFRODE - Provvedimento 9 agosto 2012, n. 44
(Isvap - Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2012, n. 218 )
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato il modello di relazione che le imprese del settore devono trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attività poste in essere per contrastare le frodi nel settore assicurativo. Il regolamento attua l'art. 30, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche con la L. 24 marzo 2012, n. 27. La relazione - alla quale sono tenute le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese di assicurazione comunitarie - fornisce gli elementi informativi necessari per la valutazione dell'efficienza di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale rispetto all'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi. Relativamente ai termini, si precisa che le imprese di assicurazione autorizzate in Italia sono tenute all’invio della relazione (approvata dall'organo amministrativo) entro i termini di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento 4 aprile 2008, n. 22, mentre per le imprese comunitarie il termine è stato fissato al 31 maggio di ogni anno.

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