FOCUS
1.
Lavoro
autonomo - Utilizzo promiscuo dell’immobile
2.
Concessione
di beni in godimento ai soci - slitta al
31 marzo 2013 il termine per la comunicazione
3.
Ristrutturazioni
edilizie iperagevolate fino al 30 giugno 2013
4.
Deducibilità
perdite di modico valore
5.
Gli
incentivi alle assunzioni dopo la riforma del lavoro
6.
Licenziamento
della lavoratrice madre
7.
Licenziamento
per lavoro durante la malattia
NOTIZIE FLASH
ADEMPIMENTI
-
Catasto: Atti
ipotecari, è operativo l'invio online da parte dei notai
AGEVOLAZIONI
-
In provincia di
Cremona contributi alle Pmi per diffondere le ICT
-
Terzo Settore, a
Potenza contributi per progetti “sociali”
-
A Potenza un bando
per favorire l’innovazione delle Pmi
-
Calamità naturali:
Terremoto 20 e 29 maggio, fissate le modalità di erogazione degli aiuti
-
A Bari e Rimini
contributi per favorire l'innovazione
-
Monza e Brianza,
contributi per l’innovazione delle Pmi
-
Studi
professionali: detassati gli straordinari
IMMOBILI
-
Catasto: Banca
dati ipotecaria, novità per gli accessi “non produttivi”
IMPOSTE DIRETTE
-
Semplificazioni
fiscali: "remissione in bonis"
per trasparenza fiscale e consolidato
-
IRES:
trasformazione di attività per imposte anticipate, definito l'ambito di
applicazione
-
IRPEF: Interessi a
soggetti non residenti senza stabile organizzazione, si applica la ritenuta
alla fonte
-
IRPEF, IRES:
Concessione in godimento di beni aziendali a soci o familiari, chiariti altri
punti dubbi
IVA E IMPOSTE INDIRETTE
-
Catasto: banche
dati ipotecarie e catastali, chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto
“semplificazioni bis”
-
IVA: Editoria,
chiarimenti sugli abbonamenti ai periodici Ue
LAVORO
-
Regolarizzazione
dei lavoratori irregolari, pubblicate le risposte ai quesiti
-
Nei contratti di
solidarietà l’ulteriore riduzione dell’orario richiede un nuovo accordo
PREVIDENZA
-
Iscritte alla
Gestione separata in maternità, chiarimenti sull’assegno familiare
-
Terremoto Abruzzo,
dettate le modalità del “condono” previdenziale
SOCIETÀ
-
Assicurazioni:
Imprese di assicurazione, approvato il modello per la relazione antifrode
INDICI E STATISTICHE
1. Cambio delle valute estere del mese di agosto 2012
LAVORO
AUTONOMO - UTILIZZO PROMISCUO DELL’IMMOBILE
Agenzia delle Entrate, Circolare 20 settembre 2012,
35/E
|
L’art.
54, comma 3, del Tuir stabilisce che per gli immobili utilizzati
promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella
misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro
immobile
adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Nella
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali
immobili.
L’Agenzia
delle Entrate ha recentemente precisato che ai fini della deduzione del 50%
della rendita e delle spese per i servizi relativi all’immobile, è irrilevante
la porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare
per lo svolgimento dell’attività professionale perché la disposizione in
esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare
il calcolo del reddito e di evitare l’insorgere di contenziosi riguardanti la
determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo
svolgimento dell’attività professionale, ed è quindi da considerarsi
inderogabile.
Inoltre
l’art. 54, comma 5, del Tuir - relativo alle spese sostenute per la
partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di
viaggio e soggiorno - si applica anche alle spese sostenute per la
partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi
professionali.
|
CONCESSIONE DI
BENI IN GODIMENTO AI SOCI: SLITTA AL
31 MARZO 2013
IL TERMINE PER
LA COMUNICAZIONE
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 17 settembre 2012
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Il
termine per la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni
dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari è prorogato al 2 aprile
2013 (in quanto il 31 marzo 2013 cade di domenica e il 1° aprile è
festivo).
Si
tratta già della seconda proroga, perché il termine originario del 31 marzo
2012 era stato già posticipato al 15 ottobre 2012.
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RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE IPERAGEVOLATE FINO AL 30 GIUGNO 2013
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134
|
Dal
1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha
più scadenza. L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte,
è stata resa permanente dal D.L. n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo
inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.
Negli
ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte
modificata. La più recente novità è stata introdotta dal D.L. n. 83 del 22
giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) che ha elevato, anche
se per un limitato periodo di tempo, la misura della detrazione e il limite
massimo di spesa ammessa al beneficio. In particolare, per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto) al 30
giugno 2013, la detrazione Irpef aumenta al 50% e raddoppia il limite massimo
di spesa (96.000 euro per unità immobiliare).
Tra
le altre novità si segnalano:
|
DEDUCIBILITÀ
PERDITE DI MODICO VALORE
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134
|
L’art.
33 del D.L. n. 83/2012 stabilisce regole certe per la deduzione fiscale di
perdite su crediti di modico valore che non giustifichino azioni di recupero
(che potrebbero avere esiti antieconomici).
Il
credito di modesta entità è deducibile dal reddito se sono trascorsi sei mesi
dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Il
credito si considera di modesta entità se di importo:
Ai
sensi dell’art. 27, comma 10, del D.L. n. 185/2008 si considerano imprese di
rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o di ricavi
superiori a 150 milioni di euro (dal 2011).
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GLI INCENTIVI
ALLE ASSUNZIONI DOPO LA RIFORMA DEL
LAVORO
Legge 28 giugno 2012 n. 92
|
La
riforma del mercato del lavoro ha operato una vera e propria restrizione alla
fruizione dei benefici contributivi previsti in caso di assunzione. In
sintesi gli incentivi non spettano:
a)
se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito
da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione
viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b)
se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli
incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto
di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a
tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c)
se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una
crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la
trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi
oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
d)
gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con
quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di
somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.
Per
la determinazione degli incentivi e della loro durata, possono cumularsi i
periodi in cui il lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso
soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano,
invece, le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore
nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima
agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di
collegamento o controllo. In particolare per la legge n. 407/1990 (che regola
l’assunzione agevolata di disoccupati da almeno ventiquattro mesi o di
lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da
un uguale periodo), sono cambiate le condizioni per accedere all’agevolazione
contributiva: mentre l’originaria versione dell’art. 8 comma 9 prevedeva
l’esclusione dalle agevolazioni in caso di assunzione effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi,
nella nuova versione è prevista l’esclusione dalle agevolazioni quando le
assunzioni vengono effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese licenziati per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
Infine,
l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti
l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro producono la perdita
della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione, ferme restando le
sanzioni amministrative specificatamente previste.
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LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE
Corte di
Cassazione, Sentenza 5 settembre 2012, n. 14905
|
La
Cassazione ha sentenziato che la “colpa grave” supera il divieto di licenziamento
previsto per la lavoratrice madre.
Nel
caso di specie l’interessata, al termine del periodo di congedo per
maternità, non aveva ripreso servizio (restando a casa per quaranta giorni)
accampando, quale motivazione, il mancato pagamento di una mensilità di
retribuzione. Secondo la Cassazione ci si trova in presenza di “colpa grave”
che supera il divieto di licenziamento, in quanto, seppur a fronte del
comportamento scorretto del datore di lavoro, la reazione dell’interessata
appare spropositata e tale da rappresentare una “ritorsione” contraria ai
principi di buona fede e di correttezza.
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LICENZIAMENTO PER LAVORO DURANTE LA MALATTIA
Corte di
Cassazione, Sentenza 26 settembre 2012, n. 16375
|
La
Cassazione ha sentenziato che è legittimo il licenziamento del lavoratore che
durante lo stato di malattia lavora presso un altro datore di lavoro, anche
se per un solo giorno; anche se “non sussiste nel nostro ordinamento un
divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a
favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia”, tuttavia un
simile comportamento può integrare una giusta causa di recesso quando la
nuova attività sia tale da “far presumere l’inesistenza dell’infermità
addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua
fraudolenta simulazione” o ancora quando “l’attività stessa valutata in
relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’infermità denunciata ed
alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da
pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione e il rientro in
servizio del lavoratore”. La compatibilità dell’attività svolta nel corso del
periodo di malattia va dimostrata dal lavoratore che, dunque, ha l’onere di
provare che quanto fa durante il riposo non allunga i tempi della sua
guarigione.
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ADEMPIMENTI
CATASTO: ATTI IPOTECARI, È OPERATIVO L'INVIO
ONLINE DA PARTE DEI NOTAI - Comunicato stampa 19 settembre 2012
(Agenzia del Territorio)
Dal 19 settembre, i notai possono trasmettere in via telematica il titolo
delle formalità ipotecarie a tutti gli Uffici dell'Agenzia del Territorio. È
infatti diventato operativo il Provvedimento Direttore Agenzia Territorio 20
luglio 2012. Eseguita la formalità, l'Ufficio è tenuto a inviare al notaio
(sempre in via telematica) un certificato di eseguita formalità, con la firma
digitale del responsabile del Servizio. Si ricorda che in caso di irregolare
funzionamento del servizio telematico è comunque possibile presentare una copia
cartacea dell'atto notarile, purché conforme all'originale, all'Ufficio
territorialmente competente.
AGEVOLAZIONI
IN
PROVINCIA DI CREMONA CONTRIBUTI ALLE PMI PER DIFFONDERE LE ICT - Comunicato
Stampa 27 settembre 2012
(Camera di Commercio di Cremona )
Dal 2 al 31 ottobre le Pmi della provincia di Cremona potranno
partecipare al Bando Impresa Digitale - Nuove tecnologie digitali, indetto
dalla locale Camera di Commercio al fine di diffondere le ICT. Il 50 per cento
delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi (fino ad un massimo di
30mila euro) potrà essere coperto da contributi a fondo perduto. Per
informazioni è possibile consultare il sito http://www.cr.camcom.it/.
TERZO
SETTORE, A POTENZA CONTRIBUTI PER PROGETTI “SOCIALI” - Comunicato Stampa 25
settembre 2012
(Camera di Commercio di Potenza )
Indetta dalla Camera di Commercio di Potenza la quinta edizione del
“Premio Pasquale Garaguso”, che prevede l’assegnazione di un contributo di
5.000 euro a progetti di solidarietà sociale presentati da enti del Terzo
Settore. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2012.
A
POTENZA UN BANDO PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DELLE PMI - Comunicato Stampa 24
settembre 2012
(Camera di Commercio di Potenza )
È stato battezzato “Sepri 2012” il nuovo bando messo a punto dalla Camera
di Commercio di Potenza al fine di sostenere le aziende del territorio che
investiranno in progetti innovativi, anche in termini di incremento delle
risorse umane. Possono parteciparvi le Pmi in possesso di una certificazione o
attestazione relativa a qualità, sicurezza, ambiente, etica e prodotto (anche
se rimane una quota di riserva destinata ad aziende prive della
certificazione). Oltre al contributo previsto dal bando, l’azienda che assumerà
un giovane sotto i 35 anni avrà diritto ad un ulteriore bonus pari a 3mila
euro. Le domande dovranno essere inviate - anche tramite Pec - entro il 31
ottobre 2012.
CALAMITÀ
NATURALI: TERREMOTO 20 E 29 MAGGIO, FISSATE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI
AIUTI - D.M. 10 agosto 2012
(Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2012, n. 222 )
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i criteri e le
modalità per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11 del D.L. 6
giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, a
favore delle imprese danneggiate dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. In
particolare, le risorse - che andranno per il 92,5 per cento
all'Emilia-Romagna, per il 7,1 per cento alla Lombardia per il restante 0,4 per
cento al Veneto - dovranno essere utilizzate per la concessione di contributi
(in conto interessi o in conto canoni di leasing) alle imprese in possesso dei
requisiti prescritti all'art. 1, comma 4, del decreto in commento.
A
BARI E RIMINI CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE - Comunicato Stampa 21
settembre 2012, Comunicato Stampa 21 settembre 2012
(Camera di Commercio di Bari;
Camera di Commercio di Rimini )
Quattrocentomila euro per le start up costituite da giovani sotto i 35
anni nella provincia di Bari: è quanto stanziato dalla locale Camera di
Commercio attraverso il concorso di idee “Valoreassoluto”. I progetti devono
riguardare i seguenti settori: ITC (software inclusi web o mobile); cura della
salute (biotecnologie, tecnologie robotiche, farmaceutiche e biomedicali);
energie pulite e rinnovabili, sistemi innovativi per la produzione alimentare o
per la sostenibilità ambientale; integrazione sociale e miglioramento della
qualità della vita di persone in condizioni di svantaggio o emarginazione;
meccanica, elettronica e tecnologie a supporto dell’industria, della logistica
e della produzione. Le domande dovranno essere inviate a partire dal 1° ottobre
2012 ed entro le ore ore 23:59 del 31 ottobre 2012. Innovazione al centro
dell'attenzione anche in provincia di Rimini: in collaborazione con
l'Università di Bologna ed Aster S.cons. p.a., il locale ente camerale ha
infatti stanziato 50mila euro per favorire lo sviluppo delle imprese attraverso
progetti di ricerca innovativa e il trasferimento tecnologico tra Università e
Pmi. Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2012.
MONZA
E BRIANZA, CONTRIBUTI PER L’INNOVAZIONE DELLE PMI - Comunicato Stampa 18
settembre 2012
(Camera di Commercio di Monza e
Brianza )
La Camera di Commercio di Monza e Brianza ha approvato due nuovi bandi
che prevedono lo stanziamento complessivo - tramite voucher - di quasi un
milione di euro a favore delle micro, piccole e medie imprese del territorio
che investono in processi innovativi. Ulteriori informazioni si trovano sul sito
internet www.mb.camcom.it oppure telefonando al n. 039.2807442/7455.
STUDI
PROFESSIONALI: DETASSATI GLI STRAORDINARI - Circolare 30 agosto 2012
(Confprofessioni )
Confprofessioni chiarisce in una circolare l'applicazione delle
agevolazioni fiscali relative agli emolumenti legati alla produttività dei
dipendenti degli studi professionali. Il regime di detassazione (prorogato al
2012 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012) prevede un'imposta agevolata, sostitutiva
dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10%, per gli emolumenti
retributivi relativi a incrementi di produttività, qualità, redditività,
innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati
dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Si precisa
che l'applicazione di tale bonus fiscale è subordinata alla sottoscrizione di
accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali. Per l'anno 2012
l'agevolazione si applica fino all'importo di 2.500 euro lordi ai titolari di
reddito da lavoro dipendente lordo non superiore per l’anno 2011 a 30.000 euro.
IMMOBILI
CATASTO:
BANCA DATI IPOTECARIA, NOVITÀ PER GLI ACCESSI “NON PRODUTTIVI” - Provvedimento
26 settembre 2012
(Agenzia del Territorio - Direttore
Agenzia del Territorio - Pubblicato il 26 settembre 2012 sul sito Internet
dell'Agenzia del Territorio ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 )
Dal 1° ottobre 2012 per gli accessi telematici alle note o ai titoli
ipotecari ai quali non consegua l'individuazione della formalità richiesta - i
cosiddetti “tentativi di accesso non produttivo” - gli importi previsti dalla
Tabella delle tasse ipotecarie saranno ridotti, ai sensi dell'art. 6, comma
5-sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26
aprile 2012, n. 44. Sempre a decorrere dal 1° ottobre, l'elenco dei soggetti
presenti nelle formalità di una giornata sarà disponibile in via telematica, e
sarà rilasciato in formato elaborabile, come l'elenco sintetico delle formalità
ipotecarie.
IMPOSTE DIRETTE
SEMPLIFICAZIONI
FISCALI: "REMISSIONE IN BONIS" PER TRASPARENZA FISCALE E CONSOLIDATO
- circolare 28 settembre 2012, n. 38/E
(Agenzia delle Entrate )
Emanata la circolare contenente i primi chiarimenti relativi alle novità
introdotte in tema di remissione in bonis dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis,
del decreto “semplificazioni-bis” (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44). Viene in particolare precisato che
tale possibilità di regolarizzazione si applica nel regime della trasparenza,
nel consolidato fiscale, relativamente al termine per l'invio del modello Eas
da parte degli enti non commerciali, nell'opzione per l’adesione al regime di
liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo,
nell'opzione per la determinazione dell’Irap sulla base del bilancio nonché ai
fini della tonnage tax.
IRES:
TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE, DEFINITO L'AMBITO DI
APPLICAZIONE - circolare 28 settembre 2012, n. 37/E
(Agenzia delle Entrate )
L'Agenzia delle Entrate interviene in merito alla disciplina del credito
d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate
(Deferred Tax Asset - DTA) iscritte in bilancio, di cui all’art. 2, commi da 55
a 58, del decreto “milleproroghe” (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito
con modifiche dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10). Si tratta delle attività per
imposte anticipate relative alle svalutazioni di crediti non ancora dedotte ai
sensi dell’art. 106, comma 3, del Tuir e relative al valore dell’avviamento e
delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai
fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta. A seguito delle
modifiche apportate dall'art. 9 del decreto “Salva Italia” (D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), è
stato esteso l'ambito di applicazione della norma del 2010 e risultano altresì
modificate le modalità di utilizzo del credito d’imposta. In particolare, sono
tre le ipotesi di trasformazione delle DTA in credito d'imposta: in presenza di
perdita civilistica; in presenza di perdita fiscale; in caso di liquidazione
volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.
Il comma 57 del richiamato art. 2 del decreto “milleproroghe”, invece, si
occupa delle modalità con le quali il credito d’imposta derivante da ciascuna
di queste tre ipotesi di trasformazione può essere utilizzato. Sull'argomento si
veda anche la Risoluzione Agenzia Entrate 22 settembre 2011, n. 94/E.
IRPEF:
INTERESSI A SOGGETTI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE, SI APPLICA LA
RITENUTA ALLA FONTE - Risoluzione 25 settembre 2012, n. 89/E
(Agenzia delle Entrate )
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso della società fiduciaria
che stipula, a suo nome ma per conto dei propri fiducianti, contratti di
finanziamento con istituti di credito esteri presso i quali sono depositate
attività finanziarie a nome della società stessa in forza di un mandato di
amministrazione fiduciaria. Tali linee di credito sono produttive di un
interesse debitore a tasso variabile che dev’essere corrisposto dalla società
fiduciaria per conto dei propri fiducianti in via posticipata alle scadenze
pattuite alle banche (soggetti non residenti senza stabile organizzazione in
Italia). In questa ipotesi la società fiduciaria - essendo obbligata a
corrispondere gli interessi (anche se non ne sopporta l’onere economico) - deve
applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del
percettore non residente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettere b) ed e), del
Tuir. Si tenga peraltro presente che la società fiduciaria può applicare, sotto
la propria responsabilità, l’eventuale aliquota ridotta prevista dalle
convenzioni contro le doppie imposizioni: in tal caso deve conservare il
certificato rilasciato dall’autorità fiscale straniera attestante la residenza
del percettore e la documentazione relativa alla sussistenza delle condizioni
necessarie per fruire del regime di favore. Relativamente agli obblighi
connessi al “monitoraggio fiscale” di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167,
convertito con modifiche dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, la società fiduciaria
deve rilevare e comunicare i trasferimenti di denaro per importi superiori a
10mila euro conseguenti alla sottoscrizione del finanziamento, mentre i
fiducianti non sono tenuti a compilare il quadro RW.
IRPEF,
IRES: CONCESSIONE IN GODIMENTO DI BENI AZIENDALI A SOCI O FAMILIARI, CHIARITI
ALTRI PUNTI DUBBI - Circolare 24 settembre 2012, n. 36/E
(Agenzia delle Entrate )
A integrazione della Circolare 15 giugno 2012, n. 24/E, l’Agenzia delle
Entrate torna a occuparsi della disciplina dei beni concessi in godimento a
soci o familiari, di cui all'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies,
del “decreto sviluppo” 2011 (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modifiche dalla L. 14 settembre 2011, n. 148). In quest’occasione, in
particolare, il Fisco chiarisce taluni aspetti connessi all’obbligo di
certificazione relativa agli accordi contrattuali sottostanti la concessione in
godimento del bene nonché l’ipotesi rappresentata dall’utilizzo degli
autoveicoli aziendali. Importante inoltre la soluzione fornita dall’Agenzia
delle Entrate per il caso in cui l’utilizzatore coincida con l’imprenditore
individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per
opzione, ai sensi dell’art. 116 del Tuir.
IVA E IMPOSTE
INDIRETTE
CATASTO:
BANCHE DATI IPOTECARIE E CATASTALI, CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL
DECRETO “SEMPLIFICAZIONI BIS” - circolare 28 settembre 2012, n. 4/T
(Agenzia del Territorio )
L'Agenzia del Territorio illustra le novità introdotte in materia di
accesso alle banche dati ipotecaria e catastale, dall’art. 6, commi da 5-bis a
5-undecies, del decreto “semplificazioni-bis” (D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44). Tra l'altro, entra in
vigore oggi la nuova Tabella dei tributi speciali catastali, che prevede il
pagamento per la consultazione degli atti del catasto e le nuove tariffe per la
presentazione degli atti di aggiornamento del catasto urbano. Il provvedimento
ha anche modificato le tasse ipotecarie, il sistema di consultazione delle
banche dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli agenti della
riscossione e la gratuità delle visure e delle ispezioni cosiddette “personali”
(cioè quelle chieste dall’intestatario o dal titolare di un diritto reale).
IVA:
EDITORIA, CHIARIMENTI SUGLI ABBONAMENTI AI PERIODICI UE - Risoluzione 25
settembre 2012, n. 90/E
(Agenzia delle Entrate )
Il soggetto passivo comunitario che commercializza in Italia giornali o
periodici e li cede in abbonamento a privati consumatori, al superamento della
soglia di 35mila euro deve identificarsi ai fini Iva in Italia, tramite la
nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta di cui all’art.
17, comma 3, e all’art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, prima di procedere
alle cessioni dirette ai consumatori. Ai fini del calcolo della citata soglia,
si rinvia alla Direttiva 2006/112/CE. Relativamente alle modalità di
assolvimento dell’imposta in Italia, si rimanda alla Circolare 24 dicembre
1997, n. 328, paragrafo 7.1.1. L’Iva è pertanto dovuta dal soggetto passivo
identificato sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con possibilità di
applicare il meccanismo della resa forfettaria, e dev’essere assolta con le
modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dal D.M. 9 aprile
1993.
LAVORO
REGOLARIZZAZIONE
DEI LAVORATORI IRREGOLARI, PUBBLICATE LE RISPOSTE AI QUESITI - Comunicato
Stampa 21 settembre 2012
(Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali )
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero
dell'Interno hanno diffuso chiarimenti relativi alla regolarizzazione dei
rapporti di lavoro intrattenuti con immigrati soggiornanti irregolarmente in
Italia. Si ricorda che la sanatoria è possibile dal 15 settembre al 15 ottobre
2012, attraverso la presentazione di un'apposita dichiarazione presso lo Sportello
unico dell'Immigrazione e il versamento di un importo una tantum pari a 1.000
euro.
NEI
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ L’ULTERIORE RIDUZIONE DELL’ORARIO RICHIEDE UN NUOVO
ACCORDO - Nota 13 settembre 2012, n. 27
(Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali )
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in
merito alle variazioni di orario nelle aziende che hanno sottoscritto contratti
di solidarietà “difensivi” di cui all’art. 5, comma 1, della L. 19 luglio 1993,
n. 236. In particolare, è stato precisato che in presenza di un contratto di
solidarietà un’ulteriore riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello
originariamente pattuito è possibile soltanto previa stipulazione di un nuovo
contratto, con la conseguente presentazione di un’ulteriore istanza. Tale
obbligo non sussiste invece nell’ipotesi inversa, di aumento dell’orario di
lavoro.
PREVIDENZA
ISCRITTE
ALLA GESTIONE SEPARATA IN MATERNITÀ, CHIARIMENTI SULL’ASSEGNO FAMILIARE -
Circolare 18 settembre 2012, n. 114
(Inps )
L’Inps fornisce chiarimenti in merito all’assegno familiare per gli
iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto
1995, n. 335 (“Riforma Dini”) per i periodi di congedo di maternità/paternità e
di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa. Si ricorda che il
D.M. 12 luglio 2007 - attuativo dell’art. 1, comma 791, della Finanziaria 2007
(L. 27 dicembre 2006, n. 296) - ha riconosciuto il diritto alla contribuzione
figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta
l’indennità di maternità ai fini del diritto alla pensione e della
determinazione della relativa misura. Sull’argomento si rinvia anche alla
Circolare Inps 21 dicembre 2007, n. 137.
TERREMOTO
ABRUZZO, DETTATE LE MODALITÀ DEL “CONDONO” PREVIDENZIALE - Circolare 19
settembre 2012, n. 116
(Inps )
L'Inps detta le modalità operative della definizione agevolata dei
contributi sospesi a seguito del terremoto che ha colpito l'Abruzzo nell'aprile
2009. Ai sensi dell'art. 33, comma 28, della Legge di Stabilità 2012 (L. 12
novembre 2011, n. 183) - che ha previsto, a decorrere dal mese di gennaio 2012,
la ripresa della riscossione dei contributi - è possibile versare detti
contributi senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, in 120
rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio.
L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo (o per ciascun carico
iscritto a ruolo), al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per
cento.
SOCIETÀ
ASSICURAZIONI:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE, APPROVATO IL MODELLO PER LA RELAZIONE ANTIFRODE -
Provvedimento 9 agosto 2012, n. 44
(Isvap - Gazzetta Ufficiale 18
settembre 2012, n. 218 )
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse
collettivo ha approvato il modello di relazione che le imprese del settore
devono trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attività poste in essere
per contrastare le frodi nel settore assicurativo. Il regolamento attua l'art.
30, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche con la L.
24 marzo 2012, n. 27. La relazione - alla quale sono tenute le imprese di
assicurazione autorizzate in Italia e le imprese di assicurazione comunitarie -
fornisce gli elementi informativi necessari per la valutazione dell'efficienza
di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale rispetto all'obiettivo di prevenire e contrastare
le frodi. Relativamente ai termini, si precisa che le imprese di assicurazione
autorizzate in Italia sono tenute all’invio della relazione (approvata
dall'organo amministrativo) entro i termini di cui all'art. 7, comma 1, del
Regolamento 4 aprile 2008, n. 22, mentre per le imprese comunitarie il termine
è stato fissato al 31 maggio di ogni anno.
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