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rassegna fiscale periodica


FOCUS
1.       Censimento industria e servizi, istituzioni e non profit
2.       Responsabilità fiscale del committente/appaltatore
3.       Rivalutazione aree fabbricabili (da L. n. 266/2005)
4.       Ufficiale la proroga della dichiarazione IMU al 30 novembre
5.       Il contratto a progetto nei call center
6.       Legge di stabilità 2013

NOTIZIE FLASH

ACCERTAMENTO
-      Accertamento induttivo, sulla “grave discordanza” dagli studi di settore interviene la Cassazione

ADEMPIMENTI
-      Versamenti: il 22 ottobre debutta il nuovo F24 Enti pubblici

AGEVOLAZIONI
-      Calamità naturali: terremoto Emilia, è in Gazzetta la proroga dei versamenti al 16 dicembre
-      In arrivo lo “sblocca crediti” per le Pmi piemontesi
-      Immigrazione, dal 19 ottobre al 7 dicembre è possibile presentare le domande per i fondi Fei
-      Credito d’imposta per nuovi investimenti in Sicilia, dal 15 al 25 ottobre le istanze di rinnovo
-      Bergamo, intervento dei confidi per favorire l’internazionalizzazione
-      Reggio Emilia, altri fondi per le aziende colpite dal terremoto
-      Calamità naturali: terremoto Emilia, sospese le rate dei finanziamenti Inps
-      Autotrasportatori, entro il 31 ottobre la dichiarazione per l'agevolazione sul gasolio

ANTIRICICLAGGIO
-      Nuove norme di Bankitalia sui sistemi di pagamento al dettaglio

CREDITO
-      Conti correnti e mutui, aggiornate le guide per i clienti
-      IRPEF, IVA: Promotori finanziari, regime fiscale di favore per i contributi associativi

IMMOBILI
-      Catasto: immobili di interesse culturale, nessun legame tra il vincolo e la categoria catastale

IVA E IMPOSTE INDIRETTE
-      Spesometro, per gli operatori finanziari proroga al 31 gennaio 2013
-      Iva al 4 per cento sulle patate, la voce doganale è stata sdoppiata

LAVORO
-      Emersione lavoratori stranieri irregolari, l’avvocatura dello stato ammette anche i documenti privati
-      Voucher lavoro, per la distribuzione aderiscono altre banche
-      Regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, limiti all'applicazione del Durc

PREVIDENZA
-      Riforma della previdenza, chiarimenti sulle pensioni in regime internazionale
-      Riscatto della pensione, chiarimenti per le gestioni ex Inpdap

PROCESSO TRIBUTARIO
-      Nel processo tributario pec estesa ad altre sette regioni
-      Controversie ultradecennali in Ctc, chiariti i limiti per la definizione automatica

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
-      Farsi spedire a casa il passaporto elettronico costa 8,20 euro

TERZO SETTORE
-      Cinque per mille 2012, nuovo calendario per l'ambito culturale







CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI, ISTITUZIONI E NON PROFIT

Il 9° censimento ISTAT industria, servizi e istituzioni no profit coinvolge le imprese individuali, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, le società di persone e di capitali, le cooperative (escluse  le  cooperative  sociali), i consorzi di diritto privato, gli Enti pubblici economici, le aziende speciali e le  aziende  pubbliche  di  servizi.
La rilevazione non coinvolge direttamente tutte le realtà imprenditoriali (circa  4,5 milioni) ma un campione di circa 260mila unità di cui fanno parte tutte le grandi imprese e circa 190mila unità produttive di piccole e piccolissime dimensioni.
L’invio postale dei questionari è iniziato il 3 settembre e dovrebbe essersi concluso il 14 settembre; dal  10 settembre 2012 le imprese che lo hanno ricevuto possono procedere con la compilazione, anche via Internet www.istat.it.
Le imprese con almeno 10 addetti dovranno compilare il questionario esclusivamente on line entro il 20 dicembre 2012. Le imprese con meno di 10 addetti potranno anch’esse compilare e restituire il questionario on line entro il 20 dicembre 2012, oppure compilarlo in forma cartacea e restituirlo ad un ufficio di Poste Italiane entro il 20 ottobre 2012, o all’Ufficio Provinciale di Censimento costituito presso la Camera di Commercio competente per territorio entro il 20 dicembre 2012.

RESPONSABILITÀ FISCALE DEL COMMITTENTE/APPALTATORE
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 13-ter e circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 ottobre 2012, n. 40/E

Il 12 agosto 2012 è entrato in vigore l’articolo 13-ter del D.L. n. 83/2012 che ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi. La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione. 
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012, ha fornito chiarimenti su alcuni degli aspetti più critici:
  • le nuove disposizioni trovano applicazione solo in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 e riferiti a contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012;
  • l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche mediante una dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti.

RIVALUTAZIONE AREE FABBRICABILI (DA L. n. 266/2005)
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 ottobre 2012, n. 94/E

La L. n. 266 del 2005 consentiva la rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti; per beneficiare degli effetti della rivalutazione, l’utilizzazione edificatoria dell’area sarebbe dovuta avvenire entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione (entro il 31 dicembre 2010).
A distanza di oltre un anno dalla scadenza di tale termine, il D.L. n. 216/2011, convertito dalla L. n. 14/2012, ha prorogato da cinque a dieci anni il termine per l’uso edificatorio delle suddette aree fabbricabili. L’intempestività di questa proroga ha generato estrema confusione e con la Risoluzione dell’11 ottobre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha indicato due alternative per il contribuente che ha riportato il valore fiscale delle aree a quello ante-rivalutazione e abbia utilizzato, in tutto o in parte, il credito d’imposta (con conseguente liberazione del saldo attivo):
  • se il contribuente non ha intenzione di fruire del nuovo termine di dieci anni per la rivalutazione delle aree fabbricabili, non è tenuto a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio; il saldo attivo rimane una posta non vincolata e il contribuente ha diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva versata;
  • se invece il contribuente vuole beneficiare della proroga, deve procedere al versamento del credito d’imposta maturato a decorrere dal 1° gennaio 2011 e utilizzato in compensazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, senza applicazione di sanzioni e pagando soltanto gli interessi legali.


UFFICIALE LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE IMU AL 30 NOVEMBRE
D.L. 10 ottobre 2012,  n. 174, art. 9, comma 3, lett. b)

Con la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 237 del 10 ottobre del D.L. n. 174/2012 è divenuto ufficiale quanto già anticipato con un comunicato del ministero dell’Economia del 28 settembre 2012: la dichiarazione IMU si potrà presentare entro il 30 novembre 2012, rispetto al precedente termine che era stato fissato al 30 settembre (slittato al 1° ottobre).
Nel frattempo però, continuano a mancare il modello ufficiale e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

IL CONTRATTO A PROGETTO NEI CALL CENTER
Legge 28 giugno 2012, n. 92; Legge 7 agosto 2012, n. 134

La L. n. 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio scorso, ha profondamente riformato il contratto di lavoro a progetto, rielaborando i requisiti necessari per una sua corretta stipulazione.
Una delle novità che è destinata ad incidere in modo significativo nelle aziende, è contenuta nell’art. 1, comma 23, che provvede a riscrivere l’articolo 61, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui “Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Questa modifica legislativa avrebbe trovato applicazione anche nelle aziende di call center in cui si registra un utilizzo rilevante del contratto a progetto, soprattutto in outbound, vale a dire nei casi in cui gli operatori gestiscono le telefonate in uscita. Stante i nuovi requisiti relativi alla non esecutività e ripetitività delle prestazioni, e le modalità di lavoro di un operatore di call center, le modifiche legislative avrebbero generato un sostanziale blocco dei contratti di lavoro a progetto nel settore. In questo quadro giuridico di riferimento, si colloca il D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012), il quale modifica l’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 nel seguente modo: “Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3), c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore” (tali novità sono entrate in vigore il 12 agosto 2012). Il legislatore ha espressamente ammesso il lavoro a progetto nel rispetto di determinati parametri economici. La norma, dunque, deve essere interpretata nel senso che il progetto, in questo settore, può essere genuino anche in presenza di attività “esecutive o ripetitive” in deroga a quanto contenuto nell’art. 61, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 e introdotto dalla L. n. 92/2012. Al contrario trovano piena applicazione le altre tutele previste per questa tipologia di contratto dal D.Lgs. n. 276/2003 (esempio, assenze per malattia). In particolare, per il contratto di collaborazione a progetto svolto con le modalità in outbound, il legislatore ha introdotto una diversa determinazione economica. L’art. 24-bis del D.L. n. 83/2012 stabilisce, infatti, che il lavoro a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Pertanto, non è richiesta una valutazione temporale o professionale della prestazione, come nel caso della generalità dei lavoratori a progetto, ma è necessario che la contrattazione collettiva stabilisca, in modo puntuale, come deve essere determinato il compenso per questa prestazione che, sostanzialmente, assume sempre le stesse modalità di esecuzione della prestazione indipendentemente dal committente o dalla campagna economica da svolgere. A questo riguardo, può farsi riferimento a contrattazione collettiva nazionale di riferimento già esistente, oppure a nuovi parametri che la stessa contrattazione dovesse introdurre in futuro.

LEGGE DI STABILITÀ 2013
Consiglio dei Ministri, Seduta 9 ottobre 2012, n. 49

Il Consiglio dei Ministri ha definito le misure che saranno presenti nella Legge di Stabilità.
Per quanto riguarda, direttamente o indirettamente, la materia lavoro, queste sono le novità:
IRPEF: dal 2013 viene ridotta l'aliquota sul primo e sul secondo scaglione: dal 23 scende al 22% (fino a 15.000 euro), dal 27 al 26% (fino a 28.000 euro). Sotto i 7.500 euro, resta tutto invariato. Per quanto riguarda le detrazioni e le deduzioni, dai 15.000 euro ci saranno alcuni tagli, ad iniziare dal tetto di 3.000 euro alle detrazioni e per molte deduzioni (ma non su quelle per la sanitarie). Viene, infine, introdotta una omogeneizzazione alla franchigia di 250 euro.
STATALI: viene confermato il blocco dei contratti fino al 2014. Per gli anni 2013 e 2014 non sarà erogata neanche l'indennità di vacanza contrattuale. Dal 2015 l'indennità di vacanza contrattuale sarà calcolata sulla base dell'inflazione programmata.
SALARIO PRODUTTIVITÀ: nel 2013 gli aumenti salariali aziendali saranno tassati al 10% entro il limite di 3.000 euro lordi. Inoltre, viene finanziata la defiscalizzazione dei salari di produttività per 1.600 milioni nel biennio 2013-2014.
ASSISTENZA DISABILI: stretta sui permessi previsti dalla L. n. 104/1992 per il disabile o per la cura di parenti affetti da handicap. La retribuzione per i giorni di permesso (3 al mese) scende al 50% a meno che i permessi non siano fruiti per le patologie del dipendente stesso della Pubblica Amministrazione o per l'assistenza ai figli o al coniuge. Sono esclusi dal pagamento intero i permessi fruiti per prendersi cura dei genitori disabili.
ESODATI: annunciata l'istituzione di un Fondo di salvaguardia, alimentato con 100 milioni nel 2013. Il ministro dell'Economia ha affermato che il governo ha "approfondito, analizzato e identificato tutti gli individui che si trovano o si troveranno in questa situazione".
PATRONATI: previsto un taglio di 30 milioni di euro nel 2014 e di altri 30 milioni nel 2015.



ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO INDUTTIVO, SULLA “GRAVE DISCORDANZA” DAGLI STUDI DI SETTORE INTERVIENE LA CASSAZIONE - Ordinanza 4 ottobre 2012, n. 16939
(Corte di Cassazione )
In materia di procedimento induttivo, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 il Fisco può fondare l’accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore. In tal caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (per una conferma, cfr. Corte di Cassazione, sentenza 27 luglio 2011, n. 16430). Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che l’art. 10, comma 1, della L. 8 maggio 1998, n. 146 - pur richiamando l’art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 - non contempla espressamente il requisito della “gravità” dello scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore.

ADEMPIMENTI

VERSAMENTI: IL 22 OTTOBRE DEBUTTA IL NUOVO F24 ENTI PUBBLICI - Provvedimento 9 ottobre 2012
(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato l'11 ottobre 2012 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
Pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le modifiche al modello “F24 Enti pubblici” - approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 3 giugno 2010 - e alle relative specifiche tecniche. In particolare, nella sezione “Contribuente” ora si prevedono le dizioni “Dati dell’ente pubblico che effettua il versamento” e “Dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti”, nonché i campi “versamento effettuato in qualità di” e “per conto di”, nei quali sono indicati rispettivamente il codice che identifica a quale titolo l'ente pubblico effettua il pagamento e il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento. Il provvedimento, inoltre, approva le specifiche tecniche. Il nuovo modello, utilizzato dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, titolari di contabilità speciali e conti di tesoreria unica, per il versamento delle ritenute alla fonte, dell’Irap, dei tributi erariali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, sarà obbligatorio a decorrere dal 22 ottobre 2012.


AGEVOLAZIONI

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, È IN GAZZETTA LA PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 DICEMBRE - D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
(Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237 )
Il decreto-legge sugli enti locali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre - agli articoli 11 e seguenti contiene anche misure a favore dei soggetti colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio scorso. In particolare, si prevede che, considerata la mancata sospensione degli obblighi dei sostituti d'imposta (conseguente al D.M. 1° giugno 2012), i sostituti che a partire dal 20 maggio 2012 non hanno riversato le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo (e relative addizionali già operate) o che non hanno effettuato e riversato le stesse successivamente a tale data, possono regolarizzare la loro posizione entro il 16 dicembre 2012. Alla stessa data è fissato il termine per il versamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali, senza sanzioni ed interessi.

IN ARRIVO LO “SBLOCCA CREDITI” PER LE PMI PIEMONTESI - Comunicato Stampa 9 ottobre 2012
(Camera di Commercio di Cuneo )
Le Camere di commercio del Piemonte finanziano il fondo rotativo sblocca crediti, a favore delle piccole e medie imprese regionali che vantano crediti certificati nei confronti delle amministrazioni comunali. Per ulteriori informazioni: http://www.cn.camcom.gov.it/sbloccacreditipiemonte


IMMIGRAZIONE, DAL 19 OTTOBRE AL 7 DICEMBRE È POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE PER I FONDI FEI - Comunicato Stampa 2 ottobre 2012
(Ministero dell’Interno )
Il Ministero dell’Interno comunica che le proposte progettuali relative al Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (Fei) dovranno essere presentate - in via telematica e tramite Pec, attraverso il sito del Ministero dell’Interno https://www.fondisolid.interno.it - dalle ore 12.00 del 19 ottobre fino alle ore 18.00 del 7 dicembre 2012. Al riguardo sono stati stanziati 15.500.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI IN SICILIA, DAL 15 AL 25 OTTOBRE LE ISTANZE DI RINNOVO - Comunicato Stampa 8 ottobre 2012
(Agenzia delle Entrate )
Potranno essere presentate dal 15 al 25 ottobre le istanze di rinnovo del credito d’imposta riconosciuto dalla Regione Sicilia (L. 17 novembre 2009, n. 11) per investimenti in beni strumentali effettuati sul territorio regionale fino il 31 dicembre 2013. Si ricorda che possono fruire dell’agevolazione le imprese - comprese quelle artigiane - che operano nei seguenti settori: attività estrattive, manifatturiere, turismo, servizi legati all’information-technology, agroalimentare (trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura). Sono invece escluse le aziende operanti nei settori dell’industria carbonifera, siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché quelle del settore creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta si determina applicando all’ammontare delle spese agevolabili (investimento netto) le intensità di aiuto nella misura stabilita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

BERGAMO, INTERVENTO DEI CONFIDI PER FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - Comunicato Stampa 8 ottobre 2012
(Camera di Commercio di Bergamo )
La Camera di Commercio di Bergamo ha deciso di aderire - stanziando un milione di euro - alla sezione speciale del “Fondo centrale di garanzia per l’internazionalizzazione delle imprese”, al fine di favorire l’accesso al credito e promuovere l’internazionalizzazione delle imprese. In particolare, le aziende del territorio potranno ottenere una co-garanzia o controgaranzia del Fondo Centrale sui finanziamenti bancari garantiti da un confidi e destinati a finanziare la realizzazione di interventi per l’internazionalizzazione.

REGGIO EMILIA, ALTRI FONDI PER LE AZIENDE COLPITE DAL TERREMOTO - Comunicato Stampa 3 ottobre 2012
(Camera di Commercio di Reggio Emilia )
Altri 500mila euro - che vanno ad aggiungersi ai 200mila già stanziati - messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia delle imprese locali danneggiate dal sisma del 20 e 29 maggio scorso. Si tratta in particolare di una misura finalizzata a facilitare l'accesso al credito, attraverso l'abbattimento di tre punti del costo del denaro. Maggiori informazioni si trovano al sito www.re.camgov.it.

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, SOSPESE LE RATE DEI FINANZIAMENTI INPS - Messaggio 28 settembre 2012, n. 15664
(Inps )
È sospeso senza interessi fino al 30 novembre 2012 l’ammortamento dei prestiti (piccoli prestiti e prestiti pluriennali) e dei mutui ipotecari edilizi erogati dalla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" ai soggetti colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio scorso che ne facciano richiesta. In particolare, la sospensione si applica ai soggetti residenti nei Comuni di cui all’allegato 1 al D.M. 1° giugno 2012 e nei territori individuati dall'art. 67-septies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. La proroga rispetto al termine precedente - fissato al 30 settembre 2012 dal Messaggio Inps 20 giugno 2012, n. 10421 - consegue all'entrata in vigore del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla L. 1° agosto 2012, n. 122.

AUTOTRASPORTATORI, ENTRO IL 31 OTTOBRE LA DICHIARAZIONE PER L'AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO - Nota 27 settembre 2012, n. 114075
(Agenzia delle Dogane )
A seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 dall’art. 61 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, la dichiarazione relativa all'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Quindi per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2012 la dichiarazione deve essere presentata a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre. A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha predisposto il relativo software e il modello di dichiarazione. Si ricorda che ai sensi dell’art. 61, comma 4, del richiamato D.L. n. 1/2012, e tenuto conto dell'aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, per il terzo trimestre 2012 l'agevolazione spetta in misura pari ad euro 209,98609 per 1.000 litri di prodotto, per i consumi effettuati tra il 1° giugno e il 10 agosto 2012, e ad euro 214,18609 per 1.000 litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra l’11 agosto e il 30 settembre 2012.

ANTIRICICLAGGIO

NUOVE NORME DI BANKITALIA SUI SISTEMI DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO - Provvedimento 18 settembre 2012, Comunicato 6 ottobre 2012
(Banca d'Italia - Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2012, n. 234 )
Entrerà in vigore il 21 ottobre il nuovo provvedimento di Bankitalia contenente nuove norme in merito alla sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio, ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). Esse sono destinate ai prestatori dei servizi di pagamento e ai gestori di sistemi di pagamento al dettaglio con sede legale e/o operativa in Italia. Contestualmente, allegate al comunicato del 6 ottobre, Bankitalia ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura.

CREDITO

CONTI CORRENTI E MUTUI, AGGIORNATE LE GUIDE PER I CLIENTI - Comunicato 12 ottobre 2012
(Banca d'Italia - Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2012, n. 239 - S.O. n. 191 )
La Banca d'Italia ha aggiornato le Guide, sia in italiano che in tedesco (queste ultime per la provincia di Bolzano), prescritte agli intermediari dalle “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (sez. II, par. 2). Si ricorda che tali vademecum - relativi ai contratti di conto corrente e ai mutui ipotecari offerti ai consumatori - devono essere redatti conformemente ai modelli predisposti da Bankitalia.

IRPEF, IVA: PROMOTORI FINANZIARI, REGIME FISCALE DI FAVORE PER I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169
(Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2012, n. 230 )
Approda sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di modifica del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (attuativo della Direttiva 23 aprile 2008, n. 2008/48/CE) in materia di contratti di credito ai consumatori, nonché della disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario, agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi. Si segnala che il nuovo art. 19, comma 1-quater, del citato D.Lgs. n. 141/2010 estende ai contributi associativi dovuti dagli agenti finanziari (disciplinati dalla medesima norma) il regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'art. 148 del Tuir e dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, e comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Nel decreto è inoltre contenuta una nuova norma antiriciclaggio (art. 18, comma 1, lett. p) che, modificando l'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, fissa il nuovo limite di 2.500 euro per l'uso del contante da parte dei cambiavalute.

IMMOBILI

CATASTO: IMMOBILI DI INTERESSE CULTURALE, NESSUN LEGAME TRA IL VINCOLO E LA CATEGORIA CATASTALE - Circolare 9 ottobre 2012, n. 5/T
(Agenzia del Territorio )
L’Agenzia del Territorio fornisce chiarimenti in merito al classamento degli immobili di interesse culturale ai sensi del cosiddetto “Codice Urbani” (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). In particolare, viene precisato che il riconoscimento dell’interesse culturale dell’immobile e il conseguente assoggettamento al regime vincolistico non influisce di per sé sull’operazione di accertamento catastale e quindi non è determinante ai fini dell’attribuzione della relativa categoria catastale (Corte di Cassazione 14 maggio 2003, n. 7441 e 22 luglio 2003, n. 11369); parallelamente, l’attribuzione ad un’unità immobiliare della categoria catastale non condiziona l’eventuale successivo riconoscimento dell’interesse culturale. Ne consegue che non vi può essere alcuna correlazione tra il riconoscimento di immobile vincolato e una specifica categoria catastale. Inoltre, l’Agenzia del Territorio chiarisce che l’inquadramento nella categoria catastale A/9 dipende esclusivamente dalle caratteristiche costruttive e tipologiche dell’immobile, non essendovi alcun legame con il riconoscimento dell’interesse storico e artistico del medesimo. Infine, la circolare conferma che il vincolo di cui al richiamato D.Lgs. n. 42 del 2004 dev’essere evidenziato attraverso un’apposita annotazione, su richiesta degli interessati. Nella relativa domanda, questi ultimi sono tenuti ad indicare anche gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari del relativo provvedimento di dichiarazione o di verifica.



IVA E IMPOSTE INDIRETTE

SPESOMETRO, PER GLI OPERATORI FINANZIARI PROROGA AL 31 GENNAIO 2013 - Provvedimento 11 ottobre 2012
(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 12 ottobre 2012 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
Slitta al 31 gennaio 2013 il termine per l'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro, il cui pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Si tratta quindi dell'adempimento posto a carico degli operatori finanziari, ai sensi dell'art. 23, comma 41, della Manovra d'estate 2011 (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111). In precedenza il termine era stato fissato al 30 aprile 2012 dal Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 29 dicembre 2011 (punto 1.2) e successivamente prorogato al 15 ottobre 2012 dal Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 13 aprile 2012. La nuova versione delle specifiche tecniche da utilizzare per la comunicazione sarà approvata da un successivo provvedimento.

IVA AL 4 PER CENTO SULLE PATATE, LA VOCE DOGANALE È STATA SDOPPIATA - Risoluzione 1° ottobre 2012, n. 92/E
(Agenzia delle Entrate )
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva del 4 per cento su "ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati", ai sensi del n. 6) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle Entrate precisa che con l’entrata in vigore - il 1° gennaio 1988 - della nuova Nomenclatura Combinata, la voce doganale "0702 500" (patate) è stata suddivisa in due nuove voci, la "0710 1000" e la "2004 1010". In particolare, nella voce "0710 1000" sono comprese le patate nell’ambito della voce che comprende gli "ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati", mentre gli stessi ortaggi o legumi preparati o conservati con procedimenti diversi dalla cottura in acqua o al vapore, rientrano nella voce "2004 1010".

LAVORO

EMERSIONE LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI, L’AVVOCATURA DELLO STATO AMMETTE ANCHE I DOCUMENTI PRIVATI - Nota 4 ottobre 2012
(Ministero dell’Interno )
Su richiesta del Ministero dell’Interno, l’Avvocatura Generale dello Stato ha chiarito che ai fini della dimostrazione da parte del lavoratore straniero della sua presenza in Italia almeno alla data del 31 dicembre 2011, la relativa documentazione non deve necessariamente pervenire da una Pubblica Amministrazione. Sono documenti validi, ad esempio, anche la certificazione medica di una struttura pubblica o un certificato di iscrizione scolastica dei figli, una tessera nominativa dei mezzi pubblici, una multa, la titolarità di una scheda telefonica di operatori italiani oppure una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero (anche religiosi) nonché, infine, la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia. Non è sufficiente invece il passaporto recante il timbro di entrata in “area Schengen”.

VOUCHER LAVORO, PER LA DISTRIBUZIONE ADERISCONO ALTRE BANCHE - Comunicato Stampa 2 ottobre 2012
(Inps )
Nuove adesioni alla gestione del servizio di vendita e di riscossione dei Voucher per Lavoro Occasionale Accessorio attraverso il canale bancario. All’elenco si aggiungono infatti le banche del Gruppo Carige (Banca Carige, Cassa di Risparmio di Savona, Cassa di Risparmio di Carrara, Banca del Monte di Lucca e Banca Cesare Ponti S.p.A.) e la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio. I voucher possono essere venduti anche presso le sedi Inps, le tabaccherie aderenti alla Fit, presso le banche popolari aderenti e negli uffici postali.

REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI, LIMITI ALL'APPLICAZIONE DEL DURC - Circolare 28 settembre 2012, n. 118
(Inps )
Ad integrazione della Circolare 14 settembre 2012, n. 113, l'Inps fornisce ulteriori indicazioni in merito alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, ai sensi del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e del D.M. 29 agosto 2012. In particolare, si precisa ora che il richiamo al Durc contenuto nella Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali 7 settembre 2012, n. 35, deve intendersi riferito ad una tipologia di certificazione consistente in una verifica limitata alla regolarità degli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione. Ne consegue che il rilascio di tale certificazione è escluso dall’applicazione del D.M. 24 ottobre 2007 in tema di Durc. Sulla base di tali premesse, il citato D.M. 29 agosto 2012 prescrive che lo Sportello Unico per l’Immigrazione richieda in via telematica all’Inps la certificazione di regolarità contributiva dell’azienda ai fini della verifica della correttezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro che ha attivato il procedimento di emersione.

PREVIDENZA

RIFORMA DELLA PREVIDENZA, CHIARIMENTI SULLE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE - Circolare 4 ottobre 2012, n. 119
(Inps )
Dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Riforma Dini (L. 8 agosto 1995, n. 335) che, nei regimi misto e contributivo, maturino i requisiti a decorrere da tale data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Lo prevede l’art. 24 del decreto “Salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). Al riguardo, l’Inps - ad integrazione della Circolare 14 marzo 2012, n. 35 - affronta di nuovo l’argomento fornendo chiarimenti sulle pensioni in regime internazionale.

RISCATTO DELLA PENSIONE, CHIARIMENTI PER LE GESTIONI EX INPDAP - Messaggio 2 ottobre 2012, n. 15914
(Inps )
L'Inps fornisce chiarimenti sulle modalità di versamento delle rate scaturenti da provvedimenti di riscatto ai fini pensionistici e ai fini previdenzali (Tfs/Tfr), e di ricongiunzione ai fini pensionistici, nei seguenti casi: cessazione o sospensione dal servizio (ad esempio, nell'ipotesi di aspettativa non retribuita o sospensione cautelare); incapienza - anche temporanea - delle retribuzioni (ad esempio nel part-time o in presenza di assegni alimentari); mobilità tra amministrazioni pubbliche, iscritte o no alle gestioni ex Inpdap; cessazione dal servizio senza diritto alla pensione prima della richiesta o dell’adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici.

PROCESSO TRIBUTARIO

NEL PROCESSO TRIBUTARIO PEC ESTESA AD ALTRE SETTE REGIONI - Decreto 2 ottobre 2012
(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2012, n. 238 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che estende - a decorrere dal 18 ottobre 2012 - l’uso della posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario alle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti in Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta. Il decreto, che pertanto estende a dette regioni il D.M. 26 aprile 2012, attua l'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

CONTROVERSIE ULTRADECENNALI IN CTC, CHIARITI I LIMITI PER LA DEFINIZIONE AUTOMATICA - Circolare 2 ottobre 2012, n. 39/E
(Agenzia delle Entrate )
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 29, comma 16-decies, del decreto “milleproroghe” (D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modifiche dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14), che ha fornito l’interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2-bis, lettera a), primo periodo, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modifiche dalla L. 22 maggio 2010, n. 73. Tale disposizione prevede che le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data del 25 maggio 2000, per le quali lo Stato sia soccombente nei primi due gradi di giudizio (con esclusione delle controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso) sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato, come chiarito con la Circolare Agenzia Entrate 21 giugno 2010, n. 37/E. Ora l'Agenzia delle Entrate precisa che la norma non si applica alle controversie ultradecennali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, disciplinate dalla successiva lettera b) del comma 2-bis dell’art. 3 del D.L. n. 40 del 2010. Si ricorda inoltre che il richiamato art. 29 del decreto “milleproroghe” ha differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale, precedentemente fissato al 31 dicembre 2012.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FARSI SPEDIRE A CASA IL PASSAPORTO ELETTRONICO COSTA 8,20 EURO - D.M. 3 maggio 2012
(Ministero dell’Interno - Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2012, n. 231 )
Ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio costa 8,20 euro. Lo prevede il decreto del Viminale - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri - che attua l’art. 39, comma 4-bis, della L. 16 gennaio 2003, n. 3. In caso di smarrimento o comunque di mancata consegna del plico, l’interessato ha diritto ad un indennizzo di 50 euro, previa presentazione di un reclamo.


TERZO SETTORE

CINQUE PER MILLE 2012, NUOVO CALENDARIO PER L'AMBITO CULTURALE - D.P.C.M. 4 ottobre 2012
(Presidente del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2012, n. 239 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che differisce, per il solo anno finanziario 2012, i termini (stabiliti dal D.P.C.M. 30 maggio 2012) della procedura di riparto della quota del 5 per mille destinata al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. In particolare, il nuovo calendario risulta essere il seguente:
ADEMPIMENTO
TERMINE PRECEDENTE
NUOVO TERMINE
Presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille
31/05/12
31/10/12
Redazione dell'elenco degli enti che hanno presentato istanza di iscrizione
15/06/12
15/11/12
Pubblicazione sul sito del Ministero dell'elenco dei soggetti iscritti
30/06/12
30/11/12
Rilevazione di eventuali errori relativi all'iscrizione all'elenco
15/07/12
15/12/12
Pubblicazione sul sito del Ministero dell'eventuale versione aggiornata dell'elenco
31/07/12
30/12/12
Sottoscrizione e spedizione, da parte dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla persistenza dei requisiti
31/08/12
31/01/13
Svolgimento di controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate
30/10/12
31/03/13
Pubblicazione sul sito del Ministero dell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio e di quello dei soggetti esclusi dal riparto
15/11/12
15/04/13
Presentazione, da parte dei soggetti iscritti nell'elenco, del programma delle attività e degli interventi che intendono realizzare con il contributo proveniente dalla quota del 5 per mille
30/11/12
30/04/13
Riparto ad opera del Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
15/04/13
30/09/13

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