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rassegna fiscale periodica


FOCUS
1.       Novità auto aziendali: deduzione costi ridotta dal 2013 e scheda carburante
2.       Acconti d’imposta 2012
3.       Riduzione del periodo tra un contratto di lavoro a termine e quello successivo
4.       Agevolazioni contributive nell’apprendistato

NOTIZIE FLASH

ACCERTAMENTO
-      Nel nuovo redditometro entra il “contraddittorio necessario”

ACCISE
-      Addizionale all'accisa sull'energia elettrica, detraibili le eccedenze

AGEVOLAZIONI
-      Calamità naturali: Terremoto Emilia, slittano i termini per i soggetti interessati al finanziamento
-      Calamità naturali: L'Aquila, inizio del pagamento della tassa rifiuti differito al 26 novembre
-      Auto, stop alle istanze di contributo per impianti metano o GPL
-      Mantova, contributi sui mutui
-      Calamità naturali: Terremoto Emilia, versamenti differiti al 17 dicembre 2012
-      Como, bando per le aziende "rosa"
-      Calamità naturali: Terremoto Abruzzo, dichiarazione “de minimis” all'Inail entro il 16 dicembre

DOGANE
-      Import/export: Concluso il processo di digitalizzazione delle dichiarazioni doganali
-      Diritti doganali, nuova misura degli interessi per il pagamento differito

IMMOBILI
-      IMU: In Gazzetta il modello Imu

IMPOSTE DIRETTE
-      Assicurazioni estere, sull'imposta sostitutiva “ad ampio raggio” interviene l'Agenzia delle Entrate

LAVORO
-      Agricoltura, anche dall’Inps le istruzioni per chiedere online la riduzione contributiva
-      Sanzioni civili nel settore agricolo, parte la telematizzazione
-      Lavoro temporaneo, online l’istanza di dispensa dalle denunce
-      Emersione dei lavoratori extraUe, in arrivo i MAV per i versamenti
-      Stabilizzazione dei rapporti di lavoro, domande esclusivamente in via telematica
-      Contratti di lavoro a termine, la prosecuzione va comunicata con il modello UniLav


RISCOSSIONE
-      Compensazione tra crediti verso la Pa e somme iscritte a ruolo, il decreto è in G.U.
-      Crediti verso gli enti locali, cambiano le norme sulla certificazione
-      Forniture allo Stato, novità sulla certificazione dei crediti

SOCIETÀ
-      Cambia la disciplina del commercio su aree pubbliche “turistiche”
-      Imprese operanti nel settore degli armamenti, contributo annuo di 500 euro
-      Pubblica amministrazione: Savona, nuovo servizio per l’export

TERZO SETTORE
-      Onlus e OdV, pronto il modello per chiedere i contributi

TRIBUTI SPECIALI
-      Nuova misura dei diritti aeroportuali



INDICI E STATISTICHE
1.    Cambio delle valute estere del mese di settembre 2012








NOVITÀ AUTO AZIENDALI: DEDUZIONE COSTI RIDOTTA DAL 2013 E SCHEDA CARBURANTE

Nelle ultime settimane i veicoli aziendali sono stati oggetto di particolari attenzioni da parte del Governo in carica, alla ricerca di maggiori entrate da attuarsi mediante l’aumento delle base imponibili.
L’art. 4, comma 72, della L. n. 92 del 28 giugno 2012 (cosiddetta "Legge Fornero"), modificando l’art. 164, comma 1 del Tuir, ha previsto la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare:
  • per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilità del costo scenderà dall’attuale 40% al 27,50% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all’importo di euro 18.075,99);
  • per gli autoveicoli assegnati in “uso promiscuo” a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilità del costo scenderà invece dall’attuale 90% al 70%;
  • per gli agenti rimane invariato all’80% il limite di deducibilità e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto.
La Legge di Stabilità per il 2013, attualmente all’esame del Parlamento, prevede però un’ulteriore riduzione, dal 27,50% al 20% per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti.
Se non interverranno modifiche, la deducibilità dei costi auto nel 2013 potrebbe essere così riepilogata:

Veicoli
periodo d’imposta 2012
periodo d’imposta 2013
Utilizzati solo come strumentali nell'attività propria dell'impresa (scuole guida per la formazione, imprese di noleggio/leasing)
Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi
invariata
A uso pubblico (es. taxi)
Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi
invariata
Assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta con  fringe benefit
Deducibilità parziale (90%) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km
Deducibilità parziale (70%) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km
Utilizzati nell'esercizio d'impresa in situazioni diverse da quelle precedenti (ad uso dell’amministratore, per attività commerciale o di rappresentanza)
Deducibilità ammortamenti al 40% nei limiti del costo di 18.075,99 €; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 40% per altre spese.
Deducibilità ammortamenti al 20% nei limiti del costo di 18.075,99 €; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/ noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 20% per altre spese.
Utilizzati da agenti
Deducibilità ammortamenti all’80% nei limiti del costo di 25.822,84 €; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per canoni locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 80% per altre spese.
invariata
Utilizzati da artisti e professionisti (e non assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con addebito di fringe benefit)
Deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) ammortamenti  al 40% nei limiti del costo di 18.075,99 €, per i leasing deducibilità proporzionale al limite; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 40% per tutte le altre spese
Deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) ammortamenti al 20% nei limiti del costo di  18.075,99 €, per i leasing deducibilità proporzionale al limite; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 20% per tutte le altre spese
L’ESONERO DALLA SCHEDA CARBURANTE: La disciplina attuativa della c.d. "scheda carburante" è stata prevista con il D.M. 7 giugno 1977 e rileva sia ai fini IVA, sia ai fini della deduzione del costo di acquisto dal reddito imponibile.
Con la Circolare n. 42/E del 9 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, relative alla soppressione della scheda carburante per chi usa carte di credito, di debito o prepagate. In particolare l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’esonero dall’obbligo della scheda carburante riguarda solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante “moneta elettronica”. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (contanti) restano obbligati all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d`imposta. Questa precisazione, che peraltro riprende letteralmente il testo della norma, rende nei fatti molto difficile poter usufruire della semplificazione.

ACCONTI D’IMPOSTA 2012
Entro il prossimo venerdì 30 novembre 2012 andrà versata la seconda rata d’acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l’anno 2012 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti).
L’acconto di novembre è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2012 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2012 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:
  • per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
La seconda rata d’acconto è commisurata al 60% dell’acconto complessivamente dovuto e può essere compensata in F24 con altre imposte e/o contributi.
A differenza della prima rata d’acconto, la seconda rata d’acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione). Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi).
Il D.P.C.M. 21.11.2011 ha previsto una riduzione del 3% ma solo per i soggetti IRPEF e solo a valere sul secondo acconto; a novembre occorrerà quindi:
  • rideterminare l’acconto IRPEF complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96% (e non del 99%);
  • sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.
IL METODO STORICO
Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.
IL METODO PREVISIONALE
In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).
La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
È in ogni caso esclusa la facoltà di avvalersi del “metodo previsionale” per la determinazione dell’acconto IRPEF nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi; l’acconto deve essere calcolato sulla base dell’IRPEF dovuta per l’anno precedente e senza tener conto delle disposizioni previste dal regime agevolato.
RIDETERMINAZIONE ACCONTI OBBLIGATORIA
Anche quest’anno, in diversi casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico:
  • le società cooperative, a cui si applica la normativa sugli utili d'imposta prevista dall'articolo 2 del D.L. 138/2011, dovranno ricalcolare gli acconti determinati con il metodo storico, come se le nuove disposizioni fossero già state in vigore nel precedente esercizio;
  • le imprese che hanno presentato il modello RETI in quanto partecipano al contratto di rete (D.L. 78/2010), dovranno ricalcolare gli acconti determinati con il metodo storico, senza considerare le agevolazioni fruite (in questo specifico caso infatti il beneficio fiscale può essere fruito solo a saldo);
  • le imprese che concedono in godimento beni ai soci o ai familiari a un corrispettivo annuo inferiore al valore normale e dei proprietari o titolari di altri diritti reali su beni immobili di interesse storico-artistico dovranno ricalcolare gli acconti determinati con il metodo storico considerando indeducibili i costi dei beni aziendali concessi in godimento al socio o al familiare dell’imprenditore;
  • le società non operative e in perdita sistemica dovranno ricalcolare gli acconti determinati con il metodo storico assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES.
I contribuenti che intendano invece applicare il metodo previsionale, potranno già considerare:
  • l’esclusione dalla base imponibile IRPEF delle rendite catastali degli immobili non locati e assoggettati all’IMU;
  • la deducibilità del 100% dell'Irap versata sul costo del lavoro e la maggiore deduzione Irap da "cuneo fiscale" per l’assunzione di giovani (con meno di 35 anni) o donne;
  • se titolari di beni immobili di interesse storico od artistico locati, l’abolizione delle norme sulla determinazione del reddito secondo la tariffa d’estimo di minore importo per le abitazioni della relativa zona censuaria, mentre si terrà conto dei canoni di locazione forfetariamente ridotti del 35%.

RIDUZIONE DEL PERIODO TRA UN CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E QUELLO SUCCESSIVO
Legge 28 giugno 2012, n. 92; Ministero del lavoro, Circolare 7 novembre 2012, n. 27
Il Ministero del lavoro ha precisato che la riduzione degli intervalli temporali tra un contratto a termine e l’altro, che la contrattazione collettiva può regolamentare in presenza di particolari situazioni rientranti nel concetto di “processo organizzativo”, deve intendersi quella di 20 e 30 giorni prevista dal secondo periodo dell’art.5, comma 3 del D.Lgs. n.  368/2001, anche se il legislatore fa erroneamente riferimento al primo periodo dello stesso articolo.
La circolare del Ministero poi ribadisce che l’intervento con decreto del Ministero del lavoro, per individuare le specifiche condizioni in presenza delle quali operano le riduzioni temporali predette, è sussidiario a quello della contrattazione collettiva che invece avrà via preferenziale.
Le specifiche condizioni in ogni caso sono quelle che il secondo periodo dell’art.5, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 individua in: avvio di nuova attività, lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo e rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Il Ministero chiarisce infine che l’intervento con decreto ministeriale al fine di regolamentare i casi in presenza dei quali è possibile ridurre gli intervalli temporali tra un contratto a termine e l’altro, in caso di omissione della contrattazione collettiva, presenta confini ridotti rispetto a quelli all’interno dei quali si può muovere quest’ultima sia nazionale, che territoriale o aziendale, dato che l’ultimo periodo dell’art.5, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 prevede espressamente che i termini ridotti trovano applicazione oltre che per le attività stagionali anche “in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati a ogni livello”.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE NELL’APPRENDISTATO
D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, Inps, circolare 2 novembre 2012, n. 128

L’Inps ha recentemente fornito un importante quadro di sintesi delle novità in materia di apprendistato, con particolare riferimento agli aspetti contributivi.
Sul fronte delle forme assicurative e del carico contributivo, viene precisato che, fino al 31 dicembre 2012, rimane quella tracciata dalla legge Finanziaria 2007 e dal conseguente D.M. 28 marzo 2007, che ha ripartito le aliquote contributive alle varie gestioni previdenziali di competenza. Gli apprendisti, quindi, fino alla fine del 2012, rimangono tutelati dalle assicurazioni IVS, malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Dal 1° gennaio 2013, a seguito delle modifiche apportate della L. n. 92/2012, che ha esteso le tutele in costanza di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato nonché a quelli delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche gli apprendisti saranno destinatari dell’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) che andrà ad aggiungersi alle altre assicurazioni sopra elencate. Con la medesima decorrenza, muterà anche il carico contributivo aziendale, che risentirà dell’aumento derivante dall’onere pari all’1,61%.
Nel caso di apprendistato per lavoratori in mobilità (art. 7, comma 4 del T.U.), la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, al 10%; potrà applicarsi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all’apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Per i predetti rapporti di lavoro, limitatamente al periodo di vigenza dell’agevolazione, l’aliquota complessiva da versare si attesterà in misura pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine dei 18 mesi previsti dalla norma, la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena; la quota a carico del lavoratore, invece, rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato.
Per essere ammesso al regime contributivo agevolato, il datore di lavoro dovrà trasmettere all’Inps specifica dichiarazione di responsabilità. Nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i requisiti anagrafici e soggettivi previsti dalla disciplina a sostegno delle tre tipologie di apprendistato, si applicherà, di norma, la normale disciplina dell’apprendistato e il relativo regime contributivo. Si applicherà invece la particolare disciplina di cui all’art. 7, comma 4 del T.U. e il regime contributivo previsto della L. n. 223/1991 per i lavoratori in mobilità, se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano inserito nell’originario contratto, espressamente e per iscritto, la clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. Il regime contributivo agevolato è mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione. Tale incentivo non si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del T.U.
Inoltre, vengono dettate importanti informazioni in merito all’applicazione dello sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 (L. n. 183/2011, art. 22). Con riguardo ai contratti di apprendistato stipulati in tale periodo, si ricorda che la disposizione predetta ha previsto, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Restano esclusi, anche in tal caso, i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Inoltre, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2013”, resterà escluso dalla misura agevolata il contributo (1,61%) relativo all’ASpI. Per l’accesso allo sgravio contributivo di cui trattasi, le imprese dovranno presentare all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, con il contenuto di cui alla circolare in esame.

ACCERTAMENTO

NEL NUOVO REDDITOMETRO ENTRA IL “CONTRADDITTORIO NECESSARIO” - Comunicato Stampa 31 ottobre 2012
(Agenzia delle Entrate )
Modalità di utilizzo dei dati dell'Anagrafe tributaria per il funzionamento del nuovo redditometro; modalità di trasmissione e gestione dei dati forniti dagli operatori finanziari; utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni relative ai beni assegnati in uso a soci e familiari dell'imprenditore; utilizzo dei dati in possesso all'Anagrafe tributaria nell'azione di contrasto ad evasione ed elusione fiscale. Sono stati questi i temi al centro dell'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria. In particolare, per quanto attiene al redditometro, Befera ha annunciato che l'apposito decreto ministeriale sarà incentrato prevalentemente sulle spese presenti in Anagrafe tributaria e sulle spese stimate “il cui valore è ottenuto applicando una valorizzazione a dati certi” nonché, in via residuale, sulla spesa media Istat sulle spese correnti delle famiglie. In tal modo viene valorizzato il patrimonio informativo già a disposizione dell'Agenzia. La principale novità in materia è rappresentata dall'introduzione del “contraddittorio necessario” con il contribuente.

ACCISE

ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA, DETRAIBILI LE ECCEDENZE - D.M. 7 agosto 2012
(Ministero dell’Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2012, n. 261 )
Gli importi relativi alla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modifiche dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, versati all'Erario in eccedenza di quanto dovuto, risultanti dall’apposita dichiarazione di consumo relativa al 2011, possono essere detratti, fino alla concorrenza della medesima eccedenza, dagli acconti dell'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1995, a valere dalla rata avente scadenza successiva al 9 novembre 2012. A tal fine occorre inviare una comunicazione all'Agenzia delle Dogane. La detrazione non spetta peraltro per i crediti derivanti dai versamenti per addizionale se il presupposto d'imposta si è verificato nel territorio di una regione a Statuto speciale.

AGEVOLAZIONI

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, SLITTANO I TERMINI PER I SOGGETTI INTERESSATI AL FINANZIAMENTO - D.P.C.M. 31 ottobre 2012
(Presidente del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263 )
In relazione al sisma del 20 e 29 maggio 2012, è stato differito al 17 dicembre 2012 il termine per il versamento dei tributi in scadenza dal 1° al 16 dicembre 2012, per i contribuenti interessati al finanziamento di cui all'art. 11, comma 7, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. Si ricorda che quest'ultima disposizione - attualmente all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge - ha introdotto una particolare modalità di finanziamento a favore dei titolari di reddito di impresa per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I dati per l'accesso al finanziamento devono essere comunicati utilizzando il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2012.

CALAMITÀ NATURALI: L'AQUILA, INIZIO DEL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI DIFFERITO AL 26 NOVEMBRE - Comunicato Stampa 9 novembre 2012, Comunicato Stampa 9 novembre 2012
(Equitalia; Comune dell'Aquila )
Nel Comune dell'Aquila sarà possibile iniziare a pagare la tassa rifiuti a partire dal 26 novembre 2012 e non dal 12 novembre. Si ricorda che l'importo del tributo comunale è stato ridotto del 60 per cento sulla base della deliberazione del Comune 25 settembre 2012, n. 367. Lo hanno reso noto attraverso due distinti comunicati il Comune abruzzese e Equitalia.

AUTO, STOP ALLE ISTANZE DI CONTRIBUTO PER IMPIANTI METANO O GPL - Comunicato 7 novembre 2012
(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2012, n. 260 )
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la sospensione automatica delle richieste di contributo per la trasformazione di autoveicoli mediante installazione di impianti di autotrazione alimentati a metano o a GPL. In queste ore, infatti, si sta raggiungendo il 100 per cento dello stanziamento disponibile. Si ricorda che il beneficio in commento è stato introdotto dall'art. 1, comma 2, terzo periodo, del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modifiche dalla L. 25 novembre 1997, n. 403. Le prenotazioni “bloccate” - giunte al sistema informatico del Consorzio Ecogas - saranno inserite nella lista d'attesa, che resterà attiva fino al 30 novembre 2012.

MANTOVA, CONTRIBUTI SUI MUTUI - Comunicato Stampa 6 novembre 2012
(Camera di Commercio di Mantova )
La Camera di Commercio di Mantova ha approvato una nuova iniziativa a favore delle microimprese (sino a 9 dipendenti) del territorio, operanti nei settori commercio, artigianato e industria. È infatti previsto un contributo del 5 per cento del valore dei finanziamenti erogati - con importi che vanno dai 5mila ai 30mila euro - finalizzato alla copertura delle seguenti tipologie di spesa: costi del personale, acquisto di scorte, affitto dei locali strumentali all’attività aziendale, debiti tributari. Sono inoltre rimborsabili, nella misura del 50 per cento, i costi per l’accesso alla garanzia del confidi. Il medesimo ente camerale ha poi previsto contributi (da 2mila a 20mila euro) a copertura totale degli interessi bancari e dei costi per l’accesso alla garanzia dei confidi, a favore delle aziende con titolari o soci sotto i 42 anni che abbiano avuto insoluti nei riguardi della loro clientela. Gli importi sono rimborsabili in 36 mesi.

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, VERSAMENTI DIFFERITI AL 17 DICEMBRE 2012 - Provvedimento 31 ottobre 2012
(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 31 ottobre 2012 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
Firmato il decreto del Presidente del Consiglio che proroga al 17 dicembre 2012 (senza applicare alcuna maggiorazione) i termini per il versamento di tutti i tributi, contributi e premi in scadenza tra l'1 e il 16 dicembre 2012, per le aziende che hanno subìto danni a causa del terremoto del 20 e 29 maggio scorso e che accedono al finanziamento garantito dallo Stato. Contestualmente è stato approvato il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate sposta dal 16 al 20 novembre 2012 il termine per la trasmissione - in via telematica - della comunicazione ai fini della richiesta di finanziamento, ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. È stato infatti modificato in tal senso il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2012, prot. n. 2012/152465.

COMO, BANDO PER LE AZIENDE "ROSA" - Comunicato Stampa 30 ottobre 2012
(Camera di Commercio di Como )
La Camera di Commercio di Como ha varato un nuovo bando - “Creatività femminile - 5° edizione" - finalizzato a promuovere la creazione e lo sviluppo di imprese femminili. In particolare, possono accedervi sia aspiranti imprenditrici che intendono avviare una micro o piccola impresa a prevalente partecipazione femminile in provincia di Como entro il 31 gennaio 2013, sia micro e piccole imprese femminili operanti nel medesimo territorio, che abbiano avviato un’attività a carattere innovativo successivamente al 31 agosto 2011 o che intendano avviarla entro il 31 gennaio 2013. Sono previsti due premi (rispettivamente di 3mila e di 2mila euro) per ciascuna categoria. Le domande dovranno essere presentate entro il 17 dicembre 2012. Ulteriori informazioni relative al bando possono essere richieste al Punto Nuova Impresa (pni@co.camcom.it - Tel. 031.256.379/384) oppure al Comitato per l’Imprenditoria femminile (imprenditoria.femminile@co.camcom.it - Tel. 031.256.346).

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO ABRUZZO, DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” ALL'INAIL ENTRO IL 16 DICEMBRE - Nota 30 ottobre 2012, Prot. 60104.30/10/2012.0006165
(Inail )
L'Inail conferma il differimento al 16 dicembre 2012 del termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva "de minimis" per il recupero agevolato relativo al sisma Abruzzo del 6 aprile 2009. Si ricorda che con la Circolare 21 settembre 2012, n. 46 l'Inps fissava al 22 ottobre 2012 il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva per i soggetti che beneficiano del recupero agevolato di cui alla L. n. 183 del 2011, con applicazione del "de minimis". Considerate le obiettive situazioni di difficoltà, peraltro, con il Messaggio Inps 17 ottobre 2012, n. 16832 il predetto termine era stato differito al 16 dicembre 2012. Per evitare difformità operative, anche il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva "de minimis" all'Inail viene pertanto prorogato al 16 dicembre 2012. Ne consegue che ai fini della verifica della regolarità contributiva si considerano regolari fino al 16 dicembre 2012 tutti i soggetti che stiano effettuando i pagamenti rateali con la riduzione al 40 per cento, sempreché riportino nel campo note del DURC l'annotazione "salvo l'esito della decisione della Commissione Europea".


DOGANE

IMPORT/EXPORT: CONCLUSO IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DOGANALI - Circolare 12 novembre 2012, n. 16/D
(Agenzia delle Dogane )
L’Agenzia delle Dogane porta a termine il processo di digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, eliminando le ipotesi residuali in cui è ancora prescritta la copia cartacea delle dichiarazioni trasmesse al Servizio Telematico Doganale: si tratta in particolare delle dichiarazioni in procedura ordinaria di importazione definitiva, di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea e delle dichiarazioni in procedura ordinaria e di domiciliazione di introduzione in deposito. A questo proposito sono state introdotte - con effetto dalle ore 8 del 27 novembre 2012 - ulteriori semplificazioni, dettagliatamente illustrate nella circolare in commento.

DIRITTI DOGANALI, NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI PER IL PAGAMENTO DIFFERITO - D.M. 1° ottobre 2012
(Ministero dell’Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2012, n. 258 )
Per il periodo dal 13 luglio 2012 al 12 gennaio 2013 il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di 30 giorni è stato fissato nella misura dello 0,757 per cento annuo. Lo dispone il decreto ministeriale che attua l'art. 79 del Testo Unico delle Dogane (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della L. 25 luglio 2000, n. 213).

IMMOBILI

IMU: IN GAZZETTA IL MODELLO IMU - D.M. 30 ottobre 2012
(Ministero dell’Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2012, n. 258 )
È in Gazzetta Ufficiale il decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu, con le relative istruzioni. Il modello - messo a disposizione gratuitamente dai Comuni e reperibile anche sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze - dev’essere utilizzato, a decorrere dal 2012, nei casi indicati all’art. 13, comma 12-ter, del decreto “Salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). La dichiarazione va presentata mediante consegna al Comune sul cui territorio è situato l’immobile dichiarato, il quale ne rilascia ricevuta. In alternativa, può essere trasmessa tramite Pec o per mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _”, indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune; a tal fine la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione. Si ricorda infine che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, rimane fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione.

IMPOSTE DIRETTE

ASSICURAZIONI ESTERE, SULL'IMPOSTA SOSTITUTIVA “AD AMPIO RAGGIO” INTERVIENE L'AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 31 ottobre 2012, n. 41/E
(Agenzia delle Entrate )
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa e di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita correlate alle attività svolte dalle compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Il primo comma della norma citata, introducendo un nuovo periodo al comma 3 dell'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede - con decorrenza dal 12 agosto 2012 - l'obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti di cui all'art. 23 del medesimo decreto, attraverso i quali vengono riscossi i redditi di capitale derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

LAVORO

AGRICOLTURA, ANCHE DALL’INPS LE ISTRUZIONI PER CHIEDERE ONLINE LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA - Circolare 13 novembre 2012, n. 130
(Inps )
All’indomani dell’emanazione della Circolare Inail 9 novembre 2012, n. 61, anche l’Inps ha fornito precisazioni in merito alla riduzione contributiva prevista per l’assicurazione dei lavoratori agricoli, ai sensi dell’art. 1, comma 60, del cosiddetto “Protocollo sul Welfare” (L. 24 dicembre 2007, n. 247). In particolare, dal 12 novembre 2012 sono  disponibili le nuove funzionalità per la presentazione, esclusivamente telematica, della relativa richiesta. Si ricorda che la riduzione - che può essere riconosciuta nella misura massima del 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di 20 milioni di euro - si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

SANZIONI CIVILI NEL SETTORE AGRICOLO, PARTE LA TELEMATIZZAZIONE - Circolare 13 novembre 2012, n. 129
(Inps )
Ha preso avvio il processo di telematizzazione, nel settore agricolo, delle istanze di riduzione sanzioni civili, compensazione, regolarizzazione e riemissione dei modelli F24. A tal fine è stata predisposta un’apposita procedura telematica, alla quale possono accedere - attraverso codice fiscale e Pin - cittadini, associazioni di categoria, aziende, consulenti e professionisti. Consulenti, professionisti ed associazioni dovranno allegare la fotocopia di un valido documento di identità del beneficiario.

LAVORO TEMPORANEO, ONLINE L’ISTANZA DI DISPENSA DALLE DENUNCE - Nota 31 ottobre 2012, Prot. n. 7859
(Inail )
In materia di lavoro temporaneo, ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000 l'Inail può dispensare il datore di lavoro dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, purché siano classificabili in una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di 5 persone e non durano più di 15 giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità (“e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità”). A tal fine l’Inail ha realizzato il nuovo servizio “Istanza dispensa DNL TEMP”, per la presentazione dell'istanza per la dispensa dalle denunce di nuovo lavoro temporaneo. Gli utenti (aziende ed intermediari) in possesso delle abilitazioni per l'accesso ai servizi telematici relativi alla gestione del rapporto assicurativo potranno accedervi attraverso il sito dell’Istituto (www.inail.it - Punto Cliente), e di conseguenza compilare ed inoltrare online l'istanza alla sede Inail competente (che ne rilascerà ricevuta).

EMERSIONE DEI LAVORATORI EXTRAUE, IN ARRIVO I MAV PER I VERSAMENTI - Messaggio 5 novembre 2012, n. 17898
(Inps )
L'Inps fornisce ulteriori chiarimenti procedurali in merito alla procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e del D.M. 29 agosto 2012. Sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle domande di emersione ed è in corso l’invio ai datori di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati, come previsto dalla Circolare Inps 14 settembre 2012, n. 113.
In questa prima fase è prevista l’emissione e l’invio dei Mav (che possono essere pagati soltanto presso gli sportelli bancari o postali) relativi ai seguenti trimestri:
TRIMESTRE
PERIODO di RIFERIMENTO dei CONTRIBUTI
SCADENZA
II trimestre 2012
Dal 9 maggio al 30 giugno
10/07/2012
III trimestre 2012
Dal 1° luglio al 30 settembre
10/10/2012
IV trimestre 2012
Dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012
In pagamento dal 1° al 10 gennaio 2013

STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO, DOMANDE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA - Comunicato Stampa 31 ottobre 2012
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )
Dovranno essere trasmesse all'Inps in via telematica le domande di accesso agli incentivi introdotti dal D.M. 5 ottobre 2012 per la stabilizzazione - entro il 31 marzo 2013 - di rapporti di lavoro a termine, co.co.co., co.co.pro. ed associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, riguardanti uomini sotto i trent'anni e donne di qualsiasi età. Si ricorda che la norma prevede un contributo pari a 12mila euro a contratto, mentre incentivi di ammontare inferiore spettano se entro la medesima data vengono instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato della durata minima di 12 mesi. Le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità illustrate con la Circolare Inps 17 ottobre 2012, n. 122, utilizzando il modello DON-GIOV.

CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE, LA PROSECUZIONE VA COMUNICATA CON IL MODELLO UNILAV - Nota 31 ottobre 2012, Prot. n. 15322/2012
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra le modalità operative di inoltro della comunicazione della prosecuzione, oltre il termine fissato inizialmente, del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Ai sensi del D.M. 10 ottobre 2012, attuativo dell'art. 9, comma 1, lettera f), della riforma del lavoro (L. 28 giugno 2012, n. 92), per tale tipologia di rapporti dal 25 novembre 2012 tale prosecuzione dovrà essere comunicata secondo le modalità indicate dal D.M. 30 ottobre 2007. Ora il Ministero del Welfare precisa che le comunicazioni ai Centri per l'Impiego dovranno essere così trasmesse:

PERIODO
MODALITÀ di INVIO della COMUNICAZIONE al CENTRO per l'IMPIEGO
Dal 25 novembre 2012 al 10 gennaio 2013
Attraverso il modello UniLav, inserendo nel quadro “data fine proroga” la data del nuovo termine
A decorrere dalle ore 19 del 10 gennaio 2013
Attraverso il nuovo modello UniLav, inserendo la data del nuovo termine nel campo "data fine proroga/prosecuzione di fatto" nel quadro "proroga"
Attenzione
La prosecuzione del contratto dovrà essere comunicata prima della data di scadenza stabilita inizialmente.


RISCOSSIONE

COMPENSAZIONE TRA CREDITI VERSO LA PA E SOMME ISCRITTE A RUOLO, IL DECRETO È IN G.U. - D.M. 19 ottobre 2012
(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2012, n. 259 )
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto ministeriale che stabilisce le modalità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture ed appalti, con gli importi dovuti a seguito di iscrizione a ruolo, notificati entro il 30 aprile 2012, ai sensi dell'art. 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma è stata recentemente modificata dapprima dall'art. 13-bis, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, e successivamente dall'art. 16, comma 10, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. Il decreto, in particolare, rende applicabile alle fattispecie in commento il D.M. 25 giugno 2012. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'importo oggetto della compensazione viene recuperato mediante riduzione delle somme dovute, a qualsiasi titolo, dallo Stato all'ente debitore.

CREDITI VERSO GLI ENTI LOCALI, CAMBIANO LE NORME SULLA CERTIFICAZIONE - D.M. 19 ottobre 2012
(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2012, n. 259 )
Cambiano le modalità di certificazione del credito relativo a somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti, da parte di Regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. È stato di conseguenza modificato il D.M. 25 giugno 2012. Tra le novità, si segnala che l'azienda creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato, a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta.


FORNITURE ALLO STATO, NOVITÀ SULLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI - D.M. 24 settembre 2012
(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2012, n. 256 )
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che modifica il D.M. 22 maggio 2012 in materia di modalità di certificazione dei crediti relativi a somministrazioni, forniture ed appalti da parte delle Pubbliche Amministrazioni statali. Ai fini della definizione di “credito certificabile” si deve fare riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilità.



SOCIETÀ

CAMBIA LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “TURISTICHE” - Direttiva 10 ottobre 2012
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2012, n. 262 )
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali detta la disciplina relativa all'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante, su aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Considerato che ai sensi dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, compete ai Comuni, sentito i Soprintendenti, l'individuazione delle aree aventi tali caratteristiche, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, l'Amministrazione centrale invita questi ultimi a proporre agli enti locali territorialmente competenti l'individuazione delle predette aree. Di particolare interesse anche la previsione di forme di tutela “indiretta”, da adottare con riferimento ad aree non assoggettate di per sè a tutela, ma “costituenti la cornice ambientale di beni culturali direttamente tutelati”.

IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI, CONTRIBUTO ANNUO DI 500 EURO - D.M. 10 ottobre 2012
(Ministero della Difesa - Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263 )
È stata fissata a 500 euro la misura del contributo annuo dovuto per il 2013 dalle imprese (o consorzi di imprese) operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione connesse ai materiali di armamento, ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale delle imprese, di cui all'art. 44, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SAVONA, NUOVO SERVIZIO PER L’EXPORT - Comunicato Stampa 7 novembre 2012
(Camera di Commercio di Savona )
La Camera di Commercio di Savona ha presentato “Cert’ò”, un nuovo servizio telematico camerale utilizzabile dalle imprese esportatrici della provincia per la richiesta online dei certificati di origine delle merci. In tal modo l’accesso fisico agli sportelli sarà necessario soltanto per il ritiro del certificato.

TERZO SETTORE

ONLUS E ODV, PRONTO IL MODELLO PER CHIEDERE I CONTRIBUTI - Comunicato Stampa 12 novembre 2012
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le linee guida e i modelli utilizzabili dagli enti del Terzo Settore per la richiesta di contributi per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell’art. 96 della L. 21 novembre 2000, n. 342 e del D.M. 14 settembre 2010, n. 177. Destinatari della misura sono le associazioni di volontariato (purché costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 266), iscritte nei registri di cui all'art. 6 della medesima legge, nonché le Onlus in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus.

TRIBUTI SPECIALI

NUOVA MISURA DEI DIRITTI AEROPORTUALI - D.M. 25 luglio 2012
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2012, n. 264 )
Modificata la misura dei diritti aeroportuali, di cui al D.M. 11 novembre 2011, n. 391, per tener conto della modifica del tasso di inflazione programmata 2011 (2 per cento invece di 1,5 per cento). La nuova misura dei diritti aeroportuali si applica se i concessionari hanno presentato entro il 31 dicembre 2011 un’istanza completa di stipula del contratto di programma.

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