E’ entrato in vigore la legge sulle
professioni non regolamentate (Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 , pubblicata sulla G.U. n. 22
del 26 gennaio
2013 ).
La normativa, di fatto, non crea nuovi obblighi per gli oltre
tre milioni di lavoratori, autonomi e dipendenti che, secondo il Censis,
esercitano attività professionali senza essere iscritti in ordini o albi
professionali: l'unico nuovo adempimento è la trascrizione, su ogni documento,
dei riferimenti della nuova legge.
Per il resto la legge introduce una sorta di «graduatoria» di professionisti, che da oggi hanno la possibilità di scegliere il proprio livello di qualità: chi sceglierà di specializzarsi e certificare le proprie competenze e abilità, avrà più appeal sui clienti, che da oggi hanno la possibilità di controllare su internet l'identikit del professionista e scegliere il migliore.
Per il resto la legge introduce una sorta di «graduatoria» di professionisti, che da oggi hanno la possibilità di scegliere il proprio livello di qualità: chi sceglierà di specializzarsi e certificare le proprie competenze e abilità, avrà più appeal sui clienti, che da oggi hanno la possibilità di controllare su internet l'identikit del professionista e scegliere il migliore.
Si
evidenzia che, l'unico obbligo che da oggi vale per tutti i professionisti, che
siano iscritti o meno a un'associazione, è l'indicazione, in ogni documento e
rapporto scritto con il cliente, del riferimento, quanto alla disciplina
applicabile, degli estremi della nuova legge.
In estrema
e definitiva sintesi si evidenzia che al momento l'unico vero obbligo per i
professionisti (autonomi), a pena di essere tacciati di aver instaurato un
rapporto commerciale scorretto, è quello di evidenziare in ogni documento o
rapporto scritto con il cliente, gli estremi della legge stessa (nella seguente
maniera: Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013 )
Commenti