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rassegna stampa fiscale

FOCUS
1.       Il 1° marzo 2013 ha debuttato la Tobin tax
2.       Deducibilità perdite di modico valore
3.       Rimborso Irpef/Ires dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
4.       Auto aziendali: deduzione costi dal 2013
5.       Tirocini formativi: conferenza Stato-Regioni sulle caratteristiche
6.       Incentivi alle imprese per investimenti in salute e sicurezza dei lavoratori
7.       Licenziamento e patteggiamento della pena
NOTIZIE FLASH

AGEVOLAZIONI
-      Calamità naturali: Umbria, moratoria dei mutui per l'alluvione del novembre 2012
-      Piacenza, contributi a fondo perduto per il deposito di brevetti
-      In Lombardia contributi per promuovere Dop, Igp e Bio
-      Calamità naturali: Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, il decreto è in Gazzetta Ufficiale
-      Calamità naturali: Terremoto Emilia, contributi per la ricostruzione di capannoni e impianti industriali danneggiati
-      Calamità naturali: Terremoto Emilia, c'è il modello per sospendere il canone Rai

ACCERTAMENTO
-      Attiva la nuova sezione del cassetto fiscale dedicata agli studi di settore

IMPOSTE DIRETTE
-      IRPEF: Partecipazione in Fondi per il Venture Capital: le condizioni per l'esenzione

IVA E IMPOSTE INDIRETTE
-      Dogane: Dal 1° marzo novità sulla catena logistica internazionale

LAVORO
-      Inps, aziende ammesse ai benefici per assunzioni effettuate nel 2011

PREVIDENZA
-      Inps, novità per la gestione deleghe

RISCOSSIONE
-      Ipoteca invalida se nell'avviso mancano le informazioni

SOCIETÀ
-      Enti no profit: Terzo Settore, si alle co.co.pro. se c’è autonomia del collaboratore




INDICI E STATISTICHE
1.    Indici mensili prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili alle locazioni immobili urbani
2.    T.F.R. - Coefficienti di rivalutazione anno 2013









IL 1° MARZO 2013 HA DEBUTTATO LA TOBIN TAX
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 491 a 500; D.M. 21 febbraio 2013

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 21 febbraio 2013 con il quale ha definito le modalità applicative della nuova imposta per le transazioni finanziarie (la c.d. "Tobin tax"), introdotta dalla Legge di Stabilità 2013.
La Tobin tax, nella versione italiana, trova applicazione già a partire dal 1° marzo 2013 e colpisce il trasferimento di proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto.
Il valore della transazione da assoggettare a tassazione corrisponde al saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario. 
Il soggetto passivo è quello in favore del quale avviene il trasferimento, indipendentemente dalla residenza del medesimo.
L’aliquota è pari allo 0,2% (0,22% per il 2013), ridotto allo 0,1% (0,12% per il 2013) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono esclusi dalla tassazione i trasferimenti di azioni emesse da società italiane con capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni di euro.
L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

DEDUCIBILITÀ PERDITE DI MODICO VALORE
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

L’art. 33 del D.L. n. 83/2012 stabilisce regole certe per la deduzione fiscale di perdite su crediti di modico valore che non giustifichino azioni di recupero (che potrebbero avere esiti antieconomici).
Il credito di modesta entità è deducibile dal reddito se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità se di importo:
  • non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato superiore ai 100 milioni di euro);
  • non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Il decorso dei sei mesi, secondo l’orientamento prevalente in dottrina, dovrebbe rappresentare il primo momento a partire dal quale l'impresa creditrice, imputando la perdita a conto economico, ottiene il diritto alla deduzione.

RIMBORSO IRPEF/IRES DELL`IRAP RELATIVA ALLE SPESE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO
Anche l’Assonime, con la sua Circolare n. 1/2013 ha chiarito che la sopravvenienza attiva e il corrispondente credito verso l’erario per il rimborso IRES/IRPEF per l’indeducibilità dell’IRAP, versata nei periodi d’imposta dal 2007 al 2011, devono essere iscritti nel bilancio 2012.
Secondo l’associazione il titolo che legittima l’iscrizione in bilancio del credito e della sopravvenienza è la stessa norma di legge speciale per cui è da ritenersi condivisibile l’orientamento di molte società che hanno deciso di iscrivere i crediti da chiedere a rimborso nel proprio bilancio già prima che il relativo diritto sia espressamente riconosciuto da parte dell’Amministrazione Finanziaria, nell’ammontare effettivamente spettante e addirittura anche prima della presentazione dell’istanza di rimborso.

AUTO AZIENDALI: DEDUZIONE COSTI DAL 2013

Vi ricordiamo che la Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto le percentuali per determinare la deducibilità dei costi auto nel 2013. I nuovi riferimenti sono qui riepilogati:

Veicoli
Periodo d’imposta 2013
Utilizzati solo come strumentali nell'attività propria dell'impresa (scuole guida per la formazione, imprese di noleggio/leasing) e a uso pubblico (es. taxi)
Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi

Assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta con  fringe benefit
Deducibilità parziale (70%) di tutti i costi, se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km

Utilizzati nell'esercizio d'impresa e da artisti e professionisti in situazioni diverse da quelle precedenti (a uso dell’amministratore, per attività commerciale o di rappresentanza)
Deducibilità al 20% degli ammortamenti nei limiti del costo di 18.075,99 €; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/ noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 20% per altre spese.

Utilizzati da agenti
Deducibilità all’80% degli ammortamenti nei limiti del costo di 25.822,84 €; per canoni leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per canoni locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 80% per altre spese.


TIROCINI FORMATIVI: CONFERENZA STATO-REGIONI SULLE CARATTERISTICHE
Conferenza Stato-Regioni, riunione del 24 gennaio 2013

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le Linee guida in materia di tirocini, in base alle indicazioni fornite dalla Riforma del mercato del lavoro. La definizione delle Linee guida è stata prodotta al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome.
Sono stati precisati i principi e gli standard minimi condivisi, al fine di fornire un’uniformità nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla base di una serie di criteri:
-               valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
-               previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastarne un uso distorto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
-               individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
-               riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.
Le linee guida non interessano tutti i tirocini, ma soltanto quelli “più problematici” da gestire e che potrebbero invadere il campo dell’apprendistato, sottraendo lavoratori a questa tipologia contrattuale. I principi standard interessano:
-               tirocini formativi e di orientamento: finalizzati alla transizione dei giovani, neodiplomati o neolaureati, dalla scuola al mondo del lavoro;
-               tirocini di inserimento/reinserimento: finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro che si trovano nella condizione di inoccupato, disoccupati (anche in mobilità), lavoratori in regime di cassa integrazione;
-               tirocini in favore di persone svantaggiate: disabili; richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, persone considerate svantaggiate, ai sensi della L. n. 381/1991.
Non rientrano tra i tirocini oggetto dell’Accordo Stato/Regioni i tirocini curriculari previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati, i tirocini transnazionali (previsti nell’ambito di programmi per la formazione e l’istruzione nei Paesi comunitari), i tirocini per soggetti extracomunitari (previsti all’interno di apposite quote di ingresso), i tirocini estivi, i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni.
In base alla tipologia di tirocinio è prevista una durata massima che non può essere superata, pena la possibile conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato:
-               tirocini formativi e di orientamento - durata massima 6 mesi;
-               tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro - 12 mesi;
-               tirocini in favore di persone svantaggiate - 12 mesi;
-               tirocini a favore di soggetti disabili - 24 mesi.
La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima, consentendo una proroga per il raggiungimento del periodo massimo consentito (es. tirocinio di inserimento al lavoro: 6 mesi + 6 mesi di proroga). Durante il periodo di stage, il tirocinante ha diritto a una sospensione per maternità o per  malattia lunga. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Il tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante (es. azienda), mentre potrà effettuare più tirocini presso più aziende.

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI IN SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Inail, Avviso pubblico 2012

L'Inail ha emanato l'Avviso pubblico 2012 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), e comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L'incentivo, destinato alle imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA, è costituito da un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è di 100.000 euro e il contributo minimo erogabile è di 5.000 euro.  Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un'anticipazione del 50% del finanziamento. Le risorse Inail per l'anno 2012 sono 155,352 milioni di euro.  Il termine per la domanda è il 14 marzo  2013. Sul sito www.inail.it - Punto Cliente, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica per inserire la domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo, per verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell'impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità.

LICENZIAMENTO E PATTEGGIAMENTO DELLA PENA
Corte di Cassazione, sentenza 18 febbraio 2013, n. 3912

La Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente affermando che il lavoratore che ha patteggiato una pena non può essere licenziato se l’azienda non prova che quel comportamento ha infranto il rapporto fiduciario. La Suprema Corte ha chiarito che la sentenza di patteggiamento non può essere equiparata a una condanna ai fini disciplinari e che non esonera il datore di lavoro dall’indagine ulteriore circa l’idoneità dei fatti a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il lavoratore.

AGEVOLAZIONI

CALAMITÀ NATURALI: UMBRIA, MORATORIA DEI MUTUI PER L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2012 - Ordinanza 19 febbraio 2013
(Capo del Dipartimento della Protezione Civile - Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2013 )
I soggetti colpiti dall'alluvione che si è abbattuta in Umbria nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012, residenti nei Comuni individuati nella Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2013, possono chiedere alle banche la sospensione delle rate di mutuo, fino alla cessazione dello stato di emergenza.

PIACENZA, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL DEPOSITO DI BREVETTI - Comunicato Stampa 27 febbraio 2013
(Camera di Commercio di Piacenza )
Ammonta a 40mila euro l’importo stanziato dalla Camera di Commercio di Piacenza per le imprese locali che depositano brevetti nazionali, europei o internazionali. A tal fine può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento dei costi sostenuti per effettuare il deposito, con un limite massimo di 2mila euro per i brevetti nazionali e di 3mila euro per quelli europei o internazionali. Le domande dovranno essere presentate - a mano, tramite raccomandata o Pec - entro il 31 dicembre 2013 utilizzando l’apposito modello. Hanno diritto al contributo le aziende in attività che non hanno subìto protesti e in regola con il versamento del diritto annuale.

IN LOMBARDIA CONTRIBUTI PER PROMUOVERE DOP, IGP E BIO - Comunicato Stampa 25 febbraio 2013
(Regione Lombardia )
Un milione e 200mila euro per la promozione delle produzioni a marchio Dop e Igp, i vini a denominazione di origine protetta e i prodotti biologici. È quanto prevede un bando della Regione Lombardia sulla misura 133 del Programma di Sviluppo Rurale, che finanzia le attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità. Possono presentare domanda dal 1° marzo al 15 aprile i consorzi di tutela, delle produzioni Dop/Igp e dei vini a denominazione Dogc e Doc, nonché le associazioni di produttori biologici.

CALAMITÀ NATURALI: FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI, IL DECRETO È IN GAZZETTA UFFICIALE - D.M. 21 dicembre 2012
(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che, in attuazione dell'art. 5, comma 5-sexies, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina il Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali. La disposizione richiamata prevede che il Fondo di cui all'art. 28 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modifiche dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142, possa intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza, ai sensi del primo comma del medesimo art. 5. Si ricorda che il citato art. 28 ha istituito presso Mediocredito Centrale un Fondo per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della L. 25 luglio 1952, n. 949, nonché per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della L. 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati dalla normativa emanata al riguardo.

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE DI CAPANNONI E IMPIANTI INDUSTRIALI DANNEGGIATI - D.P.C.M. 28 dicembre 2012
(Presidente del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013 )
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto che ripartisce tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto i finanziamenti stanziati al fine di ricostruire o mettere in sicurezza capannoni e impianti industriali distrutti o danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 10, comma 13, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, spetta alle imprese di tutti i settori produttivi (ad eccezione dell'agricoltura), con sede e/o unità locale nei territori interessati dal terremoto, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere dipendenti iscritti ad Inps ed Inail; b) essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese territorialmente competente; c) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà; e) possedere una situazione di regolarità contributiva; f) rispettare la normativa in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "Deggendorf”).

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, C'È IL MODELLO PER SOSPENDERE IL CANONE RAI - Comunicato Stampa 19 febbraio 2013
(Agenzia delle Entrate )
Pubblicato il modello di dichiarazione di inagibilità dell’abitazione o di distruzione dell’apparecchio televisivo a causa del terremoto del 20 e 29 maggio 2012, ai fini della sospensione del pagamento del canone Rai. Nella dichiarazione va indicato anche il numero di abbonamento Tv.


ACCERTAMENTO

ATTIVA LA NUOVA SEZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEDICATA AGLI STUDI DI SETTORE - Comunicato Stampa 20 febbraio 2013
(Agenzia delle Entrate )
È operativa la nuova sezione del cassetto fiscale dedicata agli studi di settore. Gli utenti Fisconline ed Entratel, in possesso di partita Iva, possono quindi accedere online alle informazioni riguardanti la loro posizione. In particolare, possono essere visionate: a) le anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 (periodo d’imposta 2010) e Gerico 2011 (periodo d’imposta 2010); b) gli inviti a presentare il modello degli studi di settore relativo al periodo d’imposta 2010; c) le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore compilati per il periodo di imposta 2010.


IMPOSTE DIRETTE

IRPEF: PARTECIPAZIONE IN FONDI PER IL VENTURE CAPITAL: LE CONDIZIONI PER L'ESENZIONE - D.M. 21 dicembre 2012
(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell'art. 31, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g), del Tuir, derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital. Sono tali gli organismi di investimento collettivo del risparmio che prevedono nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate qualificabili piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/261/CE e aventi le caratteristiche di cui al terzo comma del citato art. 31, e che le azioni o quote di investimento in ogni Pmi siano inferiori al limite indicato nel comma 5 del medesimo art. 31 su un periodo di 12 mesi. Il riferimento a tale limite dev'essere inteso nel senso che le quote di investimento devono risultare comunque inferiori al livello massimo delle tranche di investimento previsto dalla disciplina comunitaria. Al momento dell'investimento, le quote o azioni delle società in cui investono i Fondi per il Venture Capital devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche. I proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g), del Tuir sono esenti se i Fondi per il Venture Capital prevedono nei loro regolamenti le condizioni di investimento e, decorso un anno dalla data di avvio dei Fondi stessi o dalla data di adeguamento del loro regolamento, il valore dell'investimento in società non quotate aventi le caratteristiche indicate nell'art. 31, comma 3, del D.L. n. 98/2011 non risulta inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi.


IVA E IMPOSTE INDIRETTE

DOGANE: DAL 1° MARZO NOVITÀ SULLA CATENA LOGISTICA INTERNAZIONALE - Circolare 25 febbraio 2013, n. 5/D
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli )
D’ora in avanti nel sistema informatico EOS è possibile inserire un’ulteriore informazione relativa agli AEO (Authorized Economic Operator), riguardante il ruolo da essi coperto nella catena logistica internazionale: la conferma arriva direttamente dalla Commissione europea. Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende noto che dal 1° marzo 2013 le istanze dovranno essere presentate utilizzando il nuovo modello allegato alla Circolare 25 febbraio 2013, n. 5/D (che pertanto sostituisce il modello allegato alla Circolare 28 dicembre 2007, n. 36/D); di conseguenza, in assenza di tale dato le istanze non saranno acquisite dal sistema AIDA. Per le istanze accettate fino al 28 febbraio 2013 per le quali è in corso il procedimento amministrativo per il rilascio del certificato AEO oppure quest’ultimo è già stato rilasciato, l’Ufficio delle dogane dovrà acquisire il relativo dato.


LAVORO

INPS, AZIENDE AMMESSE AI BENEFICI PER ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2011 - Messaggio, 25 febbraio 2013, n. 3311
(Inps )
L'Inps ha comunicato che si sono concluse le attività istruttorie e di verifica delle domande presentate dalle aziende per beneficiare degli incentivi all’occupazione previsti dalla legge n. 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. Gli incentivi in commento riguardano le assunzioni effettuate nel 2011. Le aziende ammesse ai suddetti incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito www.inps.it, mediante l’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo. Per le operazioni di conguaglio le aziende utilizzeranno i codici UniEmens illustrati nelle comunicazioni di accoglimento; i citati recuperi dovranno essere effettuati entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2013.


PREVIDENZA

INPS, NOVITÀ PER LA GESTIONE DELEGHE - Messaggio 25 febbraio 2013, n. 3301
(Inps )
All’interno del sistema di “Gestione Deleghe”  è disponibile una nuova funzionalità, tramite la quale è possibile aggiornare l’anagrafica dei contatti dell’intermediario aziendale. Al riguardo l'Inps illustra le funzionalità disponibili.


RISCOSSIONE

IPOTECA INVALIDA SE NELL'AVVISO MANCANO LE INFORMAZIONI - Sentenza 26 febbraio 2013, n. 4777
(Corte di Cassazione )
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4777 del 26 febbraio 2013, ha stabilito che è invalida l'iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia sull'immobile di un contribuente se nell'avviso di iscrizione notificato non sono contenuti i termini e le modalità per l'impugnazione. È stato dunque chiarito che le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo si applicano anche a Equitalia e agli altri agenti per la riscossione.


SOCIETÀ

ENTI NO PROFIT: TERZO SETTORE, SI ALLE CO.CO.PRO. SE C’È AUTONOMIA DEL COLLABORATORE - Circolare 20 febbraio 2013, n. 7
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )
I rapporti di collaborazione a progetto nelle organizzazioni non governative (Ong), nelle Onlus e nelle organizzazioni socio-assistenziali sono ammessi se: 1) l’oggetto dell’attività è chiaramente determinato nel contesto del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione; 2) viene individuato l’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale; 3) il collaboratore ha “apprezzabili” margini di autonomia di tipo operativo (cioè non svolge compiti meramente esecutivi); 4) è possibile verificare obiettivamente il raggiungimento dei risultati attesi. Nelle organizzazioni socio-assistenziali, in particolare, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il collaboratore deve poter determinare unilateralmente e discrezionalmente, senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione socio/assistenziale da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

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