FOCUS
1.
Il
1° marzo 2013 ha debuttato la Tobin tax
2.
Deducibilità
perdite di modico valore
3.
Rimborso
Irpef/Ires dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato
4.
Auto
aziendali: deduzione costi dal 2013
5.
Tirocini
formativi: conferenza Stato-Regioni sulle caratteristiche
6.
Incentivi
alle imprese per investimenti in salute e sicurezza dei lavoratori
7.
Licenziamento
e patteggiamento della pena
NOTIZIE FLASH
AGEVOLAZIONI
-
Calamità naturali:
Umbria, moratoria dei mutui per l'alluvione del novembre 2012
-
Piacenza,
contributi a fondo perduto per il deposito di brevetti
-
In Lombardia
contributi per promuovere Dop, Igp e Bio
-
Calamità naturali:
Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, il decreto è in
Gazzetta Ufficiale
-
Calamità naturali:
Terremoto Emilia, contributi per la ricostruzione di capannoni e impianti
industriali danneggiati
-
Calamità naturali:
Terremoto Emilia, c'è il modello per sospendere il canone Rai
ACCERTAMENTO
-
Attiva la nuova
sezione del cassetto fiscale dedicata agli studi di settore
IMPOSTE DIRETTE
-
IRPEF:
Partecipazione in Fondi per il Venture Capital: le condizioni per l'esenzione
IVA E IMPOSTE INDIRETTE
-
Dogane: Dal 1°
marzo novità sulla catena logistica internazionale
LAVORO
-
Inps, aziende
ammesse ai benefici per assunzioni effettuate nel 2011
PREVIDENZA
-
Inps, novità per
la gestione deleghe
RISCOSSIONE
-
Ipoteca invalida
se nell'avviso mancano le informazioni
SOCIETÀ
-
Enti no profit:
Terzo Settore, si alle co.co.pro. se c’è autonomia del collaboratore
INDICI E STATISTICHE
1. Indici mensili prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI) applicabili alle locazioni immobili urbani
2. T.F.R. - Coefficienti di rivalutazione anno 2013
IL 1° MARZO 2013 HA DEBUTTATO LA TOBIN TAX
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
commi da 491 a
500; D.M. 21 febbraio 2013
Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 21 febbraio 2013 con il quale
ha definito le modalità applicative della nuova imposta per le transazioni
finanziarie (la c.d. "Tobin tax"), introdotta dalla Legge di
Stabilità 2013.
La Tobin tax,
nella versione italiana, trova
applicazione già a partire dal 1° marzo 2013 e colpisce il trasferimento di
proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi emessi da società
residenti in Italia, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto.
Il valore della
transazione da assoggettare a tassazione corrisponde al saldo netto delle
transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento
al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e
relative allo stesso strumento finanziario.
Il soggetto
passivo è quello in favore del quale avviene il trasferimento,
indipendentemente dalla residenza del medesimo.
L’aliquota è pari
allo 0,2% (0,22% per il 2013), ridotto allo 0,1% (0,12% per il 2013) per i
trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono esclusi
dalla tassazione i trasferimenti di azioni emesse da società italiane con
capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni di euro.
L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell'Irap.
DEDUCIBILITÀ
PERDITE DI MODICO VALORE
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
L’art. 33 del D.L. n. 83/2012 stabilisce regole certe
per la deduzione fiscale di perdite su crediti di modico valore che non
giustifichino azioni di recupero (che potrebbero avere esiti antieconomici).
Il credito di modesta entità è deducibile dal reddito
se sono trascorsi sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta
entità se di importo:
- non superiore a 5.000 euro per le imprese di più
rilevante dimensione (fatturato superiore ai 100 milioni di euro);
- non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Il
decorso dei sei mesi, secondo l’orientamento prevalente in dottrina, dovrebbe
rappresentare il primo momento a partire dal quale l'impresa creditrice,
imputando la perdita a conto economico, ottiene il diritto alla deduzione.
RIMBORSO
IRPEF/IRES DELL`IRAP RELATIVA ALLE SPESE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO
Anche l’Assonime, con la sua Circolare n.
1/2013 ha chiarito che la sopravvenienza attiva e il corrispondente credito
verso l’erario per il rimborso IRES/IRPEF per l’indeducibilità dell’IRAP,
versata nei periodi d’imposta dal 2007 al 2011, devono essere iscritti nel
bilancio 2012.
Secondo
l’associazione il titolo che legittima l’iscrizione in bilancio del credito e
della sopravvenienza è la stessa norma di legge speciale per cui è da ritenersi
condivisibile l’orientamento di molte società che hanno deciso di iscrivere i
crediti da chiedere a rimborso nel proprio bilancio già prima che il relativo
diritto sia espressamente riconosciuto da parte dell’Amministrazione
Finanziaria, nell’ammontare effettivamente spettante e addirittura anche prima
della presentazione dell’istanza di rimborso.
AUTO
AZIENDALI: DEDUZIONE COSTI DAL 2013
Vi ricordiamo che la Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto le
percentuali per determinare la deducibilità dei costi auto nel 2013. I nuovi
riferimenti sono qui riepilogati:
Veicoli
|
Periodo
d’imposta 2013
|
|
Utilizzati solo come strumentali nell'attività
propria dell'impresa (scuole guida per la formazione, imprese di
noleggio/leasing) e a uso pubblico (es.
taxi)
|
Deducibilità integrale
(100%) di tutti i costi
|
|
Assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la
maggior parte del periodo d'imposta con
fringe benefit
|
Deducibilità parziale (70%) di tutti i costi, se il fringe benefit corrisponde ad una
percorrenza di
|
|
Utilizzati nell'esercizio d'impresa e da artisti
e professionisti in situazioni diverse da quelle precedenti (a uso
dell’amministratore, per attività commerciale o di rappresentanza)
|
Deducibilità al 20% degli ammortamenti nei limiti del
costo di 18.075,99 €; per canoni
di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di
locazione/ noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma;
deducibilità 20% per altre spese.
|
|
Utilizzati da agenti
|
Deducibilità all’80% degli ammortamenti nei limiti del
costo di 25.822,84 €; per canoni
leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per canoni locazione e
noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 80%
per altre spese.
|
TIROCINI
FORMATIVI: CONFERENZA STATO-REGIONI SULLE CARATTERISTICHE
Conferenza
Stato-Regioni, riunione del 24 gennaio 2013
La Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome ha approvato le Linee guida in materia di tirocini,
in base alle indicazioni fornite dalla Riforma del mercato del lavoro. La
definizione delle Linee guida è stata prodotta al fine di fornire un quadro di
riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome.
Sono stati precisati i
principi e gli standard minimi condivisi, al fine di fornire un’uniformità
nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla
base di una serie di criteri:
-
valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
-
previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastarne un uso
distorto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il
tirocinante presta la propria attività;
-
individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti
conseguenti alla loro assenza;
-
riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in
relazione alla prestazione svolta.
Le linee guida non
interessano tutti i tirocini, ma soltanto quelli “più problematici” da gestire
e che potrebbero invadere il campo dell’apprendistato, sottraendo lavoratori a
questa tipologia contrattuale. I principi standard interessano:
-
tirocini
formativi e di orientamento: finalizzati alla transizione dei giovani, neodiplomati o neolaureati,
dalla scuola al mondo del lavoro;
-
tirocini di
inserimento/reinserimento: finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da
lavoro che si trovano nella condizione di inoccupato, disoccupati (anche in
mobilità), lavoratori in regime di cassa integrazione;
-
tirocini in
favore di persone svantaggiate: disabili; richiedenti asilo, titolari di
protezione internazionale, persone considerate svantaggiate, ai sensi della L.
n. 381/1991.
Non rientrano tra i tirocini
oggetto dell’Accordo Stato/Regioni i tirocini curriculari previsti nei percorsi
scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati, i tirocini
transnazionali (previsti nell’ambito di programmi per la formazione e
l’istruzione nei Paesi comunitari), i tirocini per soggetti extracomunitari
(previsti all’interno di apposite quote di ingresso), i tirocini estivi, i
periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni.
In base alla tipologia di
tirocinio è prevista una durata massima che non può essere superata, pena la
possibile conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato:
-
tirocini formativi e di orientamento - durata massima 6 mesi;
-
tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro - 12 mesi;
-
tirocini in favore di persone svantaggiate - 12 mesi;
-
tirocini a favore di soggetti disabili - 24 mesi.
La durata iniziale del
tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a
quella massima, consentendo una proroga per il raggiungimento del periodo
massimo consentito (es. tirocinio di inserimento al lavoro: 6 mesi + 6 mesi di
proroga). Durante il periodo di stage, il tirocinante ha diritto a una
sospensione per maternità o per malattia
lunga. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata
complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Il
tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto
ospitante (es. azienda), mentre potrà effettuare più tirocini presso più
aziende.
INCENTIVI ALLE
IMPRESE PER INVESTIMENTI IN SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81; Inail, Avviso pubblico 2012
L'Inail ha emanato l'Avviso
pubblico 2012 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett.
a), e comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Possono essere presentati
progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e
di responsabilità sociale. L'incentivo, destinato alle imprese, anche
individuali, iscritte alla CCIAA, è costituito da un contributo in conto
capitale pari al 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è di 100.000
euro e il contributo minimo erogabile è di 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che
presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano
contributi pari o superiori a 30.000 euro è possibile richiedere
un'anticipazione del 50% del finanziamento. Le risorse Inail per l'anno 2012
sono 155,352 milioni di euro. Il termine
per la domanda è il 14 marzo 2013. Sul
sito www.inail.it - Punto Cliente, le
imprese avranno a disposizione una procedura informatica per inserire la
domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche
necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo, per verificare che i parametri
associati alle caratteristiche dell'impresa e del progetto siano tali da
determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità.
LICENZIAMENTO E
PATTEGGIAMENTO DELLA PENA
Corte di Cassazione, sentenza 18 febbraio 2013, n.
3912
La
Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente affermando
che il lavoratore che ha patteggiato una pena non può essere licenziato se
l’azienda non prova che quel comportamento ha infranto il rapporto fiduciario. La Suprema Corte ha
chiarito che la sentenza di patteggiamento non può essere equiparata a una
condanna ai fini disciplinari e che non esonera il datore di lavoro
dall’indagine ulteriore circa l’idoneità dei fatti a ledere irrimediabilmente
il vincolo fiduciario con il lavoratore.
AGEVOLAZIONI
CALAMITÀ
NATURALI: UMBRIA, MORATORIA DEI MUTUI PER L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2012 -
Ordinanza 19 febbraio 2013
(Capo del Dipartimento della
Protezione Civile - Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2013 )
I soggetti colpiti dall'alluvione che si è abbattuta in Umbria nei giorni
11, 12 e 13 novembre 2012, residenti nei Comuni individuati nella Delibera del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2013, possono chiedere alle banche la
sospensione delle rate di mutuo, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
PIACENZA,
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL DEPOSITO DI BREVETTI - Comunicato Stampa 27
febbraio 2013
(Camera di Commercio di Piacenza )
Ammonta a 40mila euro l’importo stanziato dalla Camera di Commercio di
Piacenza per le imprese locali che depositano brevetti nazionali, europei o
internazionali. A tal fine può essere concesso un contributo a fondo perduto
pari al 50 per cento dei costi sostenuti per effettuare il deposito, con un
limite massimo di 2mila euro per i brevetti nazionali e di 3mila euro per
quelli europei o internazionali. Le domande dovranno essere presentate - a
mano, tramite raccomandata o Pec - entro il 31 dicembre 2013 utilizzando
l’apposito modello. Hanno diritto al contributo le aziende in attività che non
hanno subìto protesti e in regola con il versamento del diritto annuale.
IN
LOMBARDIA CONTRIBUTI PER PROMUOVERE DOP, IGP E BIO - Comunicato Stampa 25
febbraio 2013
(Regione Lombardia )
Un milione e 200mila euro per la promozione delle produzioni a marchio
Dop e Igp, i vini a denominazione di origine protetta e i prodotti biologici. È
quanto prevede un bando della Regione Lombardia sulla misura 133 del Programma
di Sviluppo Rurale, che finanzia le attività di informazione e promozione dei prodotti
agroalimentari di qualità. Possono presentare domanda dal 1° marzo al 15 aprile
i consorzi di tutela, delle produzioni Dop/Igp e dei vini a denominazione Dogc
e Doc, nonché le associazioni di produttori biologici.
CALAMITÀ
NATURALI: FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI, IL
DECRETO È IN GAZZETTA UFFICIALE - D.M. 21 dicembre 2012
(Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che, in
attuazione dell'art. 5, comma 5-sexies, della L. 24 febbraio 1992, n. 225,
disciplina il Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali. La
disposizione richiamata prevede che il Fondo di cui all'art. 28 del D.L. 18
novembre 1966, n. 976, convertito con modifiche dalla L. 23 dicembre 1966, n.
1142, possa intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo
stato di emergenza, ai sensi del primo comma del medesimo art. 5. Si ricorda
che il citato art. 28 ha istituito presso Mediocredito Centrale un Fondo per la
copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a
favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della L.
25 luglio 1952, n. 949, nonché per la copertura dei rischi derivanti dalle
operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese
commerciali effettuate ai sensi della L. 16 settembre 1960, n. 1016,
limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti,
depositi, cantieri o negozi nei territori indicati dalla normativa emanata al
riguardo.
CALAMITÀ
NATURALI: TERREMOTO EMILIA, CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE DI CAPANNONI E
IMPIANTI INDUSTRIALI DANNEGGIATI - D.P.C.M. 28 dicembre 2012
(Presidente del Consiglio dei
Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013 )
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto che ripartisce tra le regioni
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto i finanziamenti stanziati al fine di
ricostruire o mettere in sicurezza capannoni e impianti industriali distrutti o
danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 10, comma 13,
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto
2012, n. 134. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale,
spetta alle imprese di tutti i settori produttivi (ad eccezione
dell'agricoltura), con sede e/o unità locale nei territori interessati dal
terremoto, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere dipendenti iscritti ad
Inps ed Inail; b) essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle
imprese territorialmente competente; c) essere attive e non essere sottoposte a
procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso
o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; d) non
presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà; e) possedere una
situazione di regolarità contributiva; f) rispettare la normativa in materia di
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie
professionali, della sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; g) non
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla
Commissione europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola
"Deggendorf”).
CALAMITÀ
NATURALI: TERREMOTO EMILIA, C'È IL MODELLO PER SOSPENDERE IL CANONE RAI -
Comunicato Stampa 19 febbraio 2013
(Agenzia delle Entrate )
Pubblicato il modello di dichiarazione di inagibilità dell’abitazione o
di distruzione dell’apparecchio televisivo a causa del terremoto del 20 e 29
maggio 2012, ai fini della sospensione del pagamento del canone Rai. Nella
dichiarazione va indicato anche il numero di abbonamento Tv.
ACCERTAMENTO
ATTIVA
LA NUOVA SEZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEDICATA AGLI STUDI DI SETTORE -
Comunicato Stampa 20 febbraio 2013
(Agenzia delle Entrate )
È operativa la nuova sezione del cassetto fiscale dedicata agli studi di
settore. Gli utenti Fisconline ed Entratel, in possesso di partita Iva, possono
quindi accedere online alle informazioni riguardanti la loro posizione. In
particolare, possono essere visionate: a) le anomalie evidenziate in sede di
trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico
2011 (periodo d’imposta 2010) e Gerico 2011 (periodo d’imposta 2010); b) gli
inviti a presentare il modello degli studi di settore relativo al periodo
d’imposta 2010; c) le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli
studi di settore compilati per il periodo di imposta 2010.
IMPOSTE DIRETTE
IRPEF:
PARTECIPAZIONE IN FONDI PER IL VENTURE CAPITAL: LE CONDIZIONI PER L'ESENZIONE -
D.M. 21 dicembre 2012
(Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell'art. 31, comma
4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio
2011, n. 111, ai sensi del quale non sono soggetti ad imposizione i proventi di
cui all'art. 44, comma 1, lettera g), del Tuir, derivanti dalla partecipazione
ai Fondi per il Venture Capital. Sono tali gli organismi di investimento
collettivo del risparmio che prevedono nei loro regolamenti che almeno il 75
per cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate
qualificabili piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 6 maggio
2003, n. 2003/261/CE e aventi le caratteristiche di cui al terzo comma del
citato art. 31, e che le azioni o quote di investimento in ogni Pmi siano
inferiori al limite indicato nel comma 5 del medesimo art. 31 su un periodo di
12 mesi. Il riferimento a tale limite dev'essere inteso nel senso che le quote
di investimento devono risultare comunque inferiori al livello massimo delle
tranche di investimento previsto dalla disciplina comunitaria. Al momento
dell'investimento, le quote o azioni delle società in cui investono i Fondi per
il Venture Capital devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per
cento da persone fisiche. I proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g),
del Tuir sono esenti se i Fondi per il Venture Capital prevedono nei loro
regolamenti le condizioni di investimento e, decorso un anno dalla data di
avvio dei Fondi stessi o dalla data di adeguamento del loro regolamento, il
valore dell'investimento in società non quotate aventi le caratteristiche
indicate nell'art. 31, comma 3, del D.L. n. 98/2011 non risulta inferiore, nel
corso dell'anno solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi.
IVA E IMPOSTE
INDIRETTE
DOGANE:
DAL 1° MARZO NOVITÀ SULLA CATENA LOGISTICA INTERNAZIONALE - Circolare 25
febbraio 2013, n. 5/D
(Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli )
D’ora in avanti nel sistema informatico EOS è possibile inserire
un’ulteriore informazione relativa agli AEO (Authorized Economic Operator),
riguardante il ruolo da essi coperto nella catena logistica internazionale: la
conferma arriva direttamente dalla Commissione europea. Al riguardo, l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli rende noto che dal 1° marzo 2013 le istanze
dovranno essere presentate utilizzando il nuovo modello allegato alla Circolare
25 febbraio 2013, n. 5/D (che pertanto sostituisce il modello allegato alla
Circolare 28 dicembre 2007, n. 36/D); di conseguenza, in assenza di tale dato
le istanze non saranno acquisite dal sistema AIDA. Per le istanze accettate
fino al 28 febbraio 2013 per le quali è in corso il procedimento amministrativo
per il rilascio del certificato AEO oppure quest’ultimo è già stato rilasciato,
l’Ufficio delle dogane dovrà acquisire il relativo dato.
LAVORO
INPS,
AZIENDE AMMESSE AI BENEFICI PER ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2011 - Messaggio, 25
febbraio 2013, n. 3311
(Inps )
L'Inps ha comunicato che si sono concluse le attività istruttorie e di
verifica delle domande presentate dalle aziende per beneficiare degli incentivi
all’occupazione previsti dalla legge n. 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.
Gli incentivi in commento riguardano le assunzioni effettuate nel 2011. Le
aziende ammesse ai suddetti incentivi potranno consultare la comunicazione di
accoglimento accedendo al sito www.inps.it, mediante l’applicazione “DiResCo -
Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, che è stata utilizzata per
inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio
previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione
dell’incentivo. Per le operazioni di conguaglio le aziende utilizzeranno i
codici UniEmens illustrati nelle comunicazioni di accoglimento; i citati
recuperi dovranno essere effettuati entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia
contributiva relativa al mese di febbraio 2013.
PREVIDENZA
INPS,
NOVITÀ PER LA GESTIONE DELEGHE - Messaggio 25 febbraio 2013, n. 3301
(Inps )
All’interno del sistema di “Gestione Deleghe” è disponibile una nuova funzionalità, tramite
la quale è possibile aggiornare l’anagrafica dei contatti dell’intermediario
aziendale. Al riguardo l'Inps illustra le funzionalità disponibili.
RISCOSSIONE
IPOTECA
INVALIDA SE NELL'AVVISO MANCANO LE INFORMAZIONI - Sentenza 26 febbraio 2013, n.
4777
(Corte di Cassazione )
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4777 del 26 febbraio 2013, ha
stabilito che è invalida l'iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia
sull'immobile di un contribuente se nell'avviso di iscrizione notificato non
sono contenuti i termini e le modalità per l'impugnazione. È stato dunque
chiarito che le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo si
applicano anche a Equitalia e agli altri agenti per la riscossione.
SOCIETÀ
ENTI
NO PROFIT: TERZO SETTORE, SI ALLE CO.CO.PRO. SE C’È AUTONOMIA DEL COLLABORATORE
- Circolare 20 febbraio 2013, n. 7
(Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali )
I rapporti di collaborazione a progetto nelle organizzazioni non governative
(Ong), nelle Onlus e nelle organizzazioni socio-assistenziali sono ammessi se:
1) l’oggetto dell’attività è chiaramente determinato nel contesto del più
generale obiettivo perseguito dall’organizzazione; 2) viene individuato l’arco
temporale per l’espletamento dell’attività progettuale; 3) il collaboratore ha
“apprezzabili” margini di autonomia di tipo operativo (cioè non svolge compiti
meramente esecutivi); 4) è possibile verificare obiettivamente il
raggiungimento dei risultati attesi. Nelle organizzazioni socio-assistenziali,
in particolare, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il
collaboratore deve poter determinare unilateralmente e discrezionalmente, senza
necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità
di prestazione socio/assistenziale da eseguire e la collocazione temporale
della stessa.
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