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rassegna fiscale periodica


FOCUS
1.       Decreto “sblocca debiti” e novità fiscali
2.       Aperte le iscrizioni per il 5 per mille 2013
3.       Fotovoltaico con detrazione Irpef 36% (50% fino al 30 giugno 2013) anche senza opere edilizie
4.       Monitoraggio per le banconote da 200 e 500 euro
5.       Nessun incentivo per l’assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
6.       Tentativo di conciliazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto
7.       Nuove indicazioni per le modalità di comunicazione dei lavoratori a chiamata

NOTIZIE FLASH

ACCERTAMENTO
-      Il Pvc non preclude all’Agenzia delle Entrate la possibilità di acquisire aliunde altri elementi

AGEVOLAZIONI
-      Fondo per l'internazionalizzazione, agevolazioni anche per l'apertura di nuove strutture all'estero
-      Un fondo per la valorizzazione di brevetti e modelli delle Pmi
-      Premio di produttività, imposta sostitutiva condizionata all'accordo collettivo di lavoro
-      Incentivi ai disoccupati per l'avvio di attività autonome, firmato il decreto

IMPOSTE DIRETTE
-      Dichiarazioni: Solo online la comunicazione dei sostituti d'imposta per la ricezione dei dati dei modelli 730 - 4
-      Locazioni: Nell'invio telematico entra la trasmissione del modello relativo agli studi di settore IRAP: Spese per il personale, chiarimenti sulla deducibilità dell'Irap
-      Redditi di capitale: Tobin Tax, anche Australia, India e Usa nell'elenco degli Stati con i quali c'è l'accordo fiscale
-      IRES: Pex, ai fini della “commercialità” rileva l'idoneità della struttura aziendale a generare ricavi

IVA E IMPOSTE INDIRETTE
-      Iva indebitamente fatturata, Corte di Giustizia Ue impone la rettifica
-      Imposta di bollo: Prevenzione incendi, chiarimenti sull’imposta di bollo
-      IVA: Spesometro, a breve il modello

LAVORO
-      Stabilita la misura massima percentuale della retribuzione di II livello oggetto dello sgravio contributivo previsto
-      Detassazione premi di produttività: chiarimenti del MLPS
-      Con la riforma del 2012 più facile il ricorso al lavoro accessorio

PREVIDENZA
-      Commercianti e artigiani, online gli avvisi dell'Inps
-      Fissati gli importi base per il calcolo dei contributi volontari

RIMBORSI
-      In arrivo rimborsi Iva per oltre 4mila aziende

SOCIETÀ
-      Dogane: per la firma digitale è necessario indicare un sottoscrittore persona fisica
-      Imprese femminili, più facile accedere al fondo di garanzia
-      Debiti PA: Stanziati i primi 10 miliardi
-      Disciplinato l'indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti
-      Debiti PA: Tempi strettissimi per gli enti locali per la richiesta di fondi in deroga al patto di stabilità
-      Imprese: Debiti della P.A., entro il 30 aprile le comunicazioni di Province e Comuni per sbloccare i pagamenti
-      Società tra professionisti, precisi obblighi informativi verso il cliente



Decreto sblocca debiti e novità fiscali
D.L. 8 aprile 2013, n. 35  (Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013)
Il D.L. n. 35/2013 titolato “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” contiene anche alcune novità fiscali:
1.                  saranno esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti; la norma precedente prevedeva, per tali atti, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro e dell’imposta di bollo;
2.                  sarà possibile compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione all’invito a comparire, adesione ai verbali di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione). Un decreto ministeriale fisserà i termini e le modalità di attuazione;
3.                   
4.                  a decorrere dal 2014 il limite di crediti fiscali e contributivi utilizzabili in compensazione tramite modello F24, per ciascun anno solare, salirà da 516.456,90 euro a 700mila euro. Si tratta dei crediti che vengono utilizzati in compensazione “orizzontale” (o “esterna”) e di quelli chiesti a rimborso sul conto fiscale;
5.                  Per il solo anno 2013, ai fini Tares (il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi):
- i Comuni potranno stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, con propria deliberazione da pubblicare almeno 30 giorni prima della data di versamento;
- per il versamento delle prime due rate, i Comuni potranno inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso (le somme saranno scomputate dal calcolo dell’ultima rata);
- la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro (prevista a copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni) sarà versata in unica soluzione insieme all’ultima rata del tributo.
6.                  Il termine per l’invio della dichiarazione IMU  è spostato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Il versamento della prima rata IMU, in caso di mancata pubblicazione delle novità per l’anno in corso entro il 16 maggio, andrà effettuato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata dovrà essere eseguita, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, varranno gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.
Aperte le iscrizioni per il 5 per mille 2013
Entro il 7 maggio 2013, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno attivarsi per presentare le istanze di accesso alla ripartizione delle somme del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2013.
Fotovoltaico con detrazione Irpef 36% (50% fino al 30 giugno 2013) anche senza opere edilizie
Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 
Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica rientrano nella detrazione 36/50% anche senza opere edilizie vere e proprie. A livello documentale, è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale (non è necessaria alcuna attestazione dell’entità del risparmio energetico conseguito).
Monitoraggio per le banconote da 200 e 500 euro
Istruzioni operative di Bankitalia in tema di antiriciclaggio sugli "obblighi di adeguata verifica"
Le istruzioni operative di Bankitalia in tema di antiriciclaggio sugli "obblighi di adeguata verifica" del 3 aprile 2013 enfatizzano, per le banche, la necessità di acquisire maggiori informazioni (adeguata verifica rafforzata) in caso di operazioni con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 e 200 euro), perché in questi casi è maggiore il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, il provvedimento specifica che in presenza di operazioni di deposito, prelievo o pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro, gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare le ragioni del comportamento. E in caso di assenza di giustificazione dell’operazione, l’intermediario potrà astenersi dall’effettuare l’operazione o dalla prosecuzione del rapporto continuativo.
Nessun incentivo per l’assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
INPS, Messaggio 18 marzo 2013, n. 4679
Per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti il loro impiego. Pertanto, ai sensi della circolare n. 13/2013:
- non è possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991 per le assunzioni, decorrenti dal 1° gennaio 2013, di lavoratori licenziati nel 2013;
- in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è sospesa la possibilità di riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013;
- in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è sospesa altresì la possibilità di riconoscere le agevolazioni per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
- in via cautelare deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi ai rapporti agevolati, instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Come già chiarito nella circolare 13/2013, rimangono in vigore l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione, secondo quanto già illustrato con la circolare n. 137/2012.
Tentativo di conciliazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto
Legge 28 giugno 2012, n. 92 ; Tribunale di Milano Ordinanza 5 marzo 2013
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 marzo 2013, ha affermato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non rientra tra le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per il quale la Legge n. 92/2012, innovando l’art. 7 della Legge n. 604/1966, ha previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi, prima dell’effettivo recesso, avanti alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del Lavoro. Le due ipotesi sono ontologicamente diverse trovando la loro disciplina, rispettivamente, nell’art. 7 della legge n. 604/1966 e nell’art. 2110 c.c. In tale ottica la previsione contenuta nella circolare n. 3/2013del Ministero del Lavoro, finalizzata ad escludere il licenziamento per superamento del periodo di comporto dalla procedura conciliativa obbligatoria, appare corretta. L’ordinanza fissa, altresì, due principi fondamentali:
a.                   inesistenza di un onere di informazione a carico del datore di lavoro nei confronti del lavoratore circa l’imminente superamento del periodo (a meno che non vi sia una espressa previsione discendente dalla contrattazione collettiva);
b.       nel computo del comporto rientrano anche sabati e domeniche, nonché le altre festività comprese nel periodo di malattia.
Nuove indicazioni per le modalità di comunicazione dei lavoratori a chiamata
Legge 28 giugno 2012, n. 92 ; Decreto Interministeriale 27 marzo 2013
Il contratto di lavoro intermittente costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall’espletamento di prestazioni di carattere «discontinuo». L’intermittenza della prestazione scaturisce dal fatto che il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare l’attività lavorativa al momento del bisogno, soprattutto quando si trova in presenza di veri e propri picchi lavorativi per i quali non può sopperire con il proprio personale «ordinario». Questa flessibilità comporta, quindi, la possibilità, da parte del datore di lavoro, di provvedere nell’immediatezza dell’evento, a richiederne la prestazione al lavoratore. 
La richiesta, sino al 17 luglio 2012, non era formalizzata alla Pubblica Amministrazione ma esclusivamente al lavoratore attraverso le modalità più disparate. Con la Riforma del Lavoro, il legislatore ha obbligato il datore di lavoro a formalizzare la richiesta di prestazione anche alla PA, ciò al fine di evitare che la prestazione, una volta avvenuta, venisse omessa dai registri obbligatori (Libro Unico del Lavoro) a vantaggio anche di una omissione contributiva. La norma stabilisce infatti che prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi di cui alla predetta disposizione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Viene introdotto il modello di comunicazione 'UNI-intermittente', come strumento per l’adempimento della comunicazione. Con il Decreto interministeriale 27 marzo 2013, il modello di comunicazione 'UNI-intermittente', a differenza di quello che fino ad oggi è stato previsto, dovrà essere comunicato esclusivamente con le seguenti modalità:
- via email all’indirizzo di posta elettronica certificata;
- attraverso il servizio informatico (on-line) reso disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). Anche per quanto attiene le modalità comunicative, sorgono un paio di dubbi:
a.                   l’email ad oggi prevista sul sito cliclavoro - intermittenti@lavoro.gov.it - non sembra essere una email certificata, per cui dovrà essere cambiata, così come previsto dal decreto interministeriale;
b.       sono state stravolte le indicazioni dettate dalla legge che prevedevano la comunicazione alle Direzione territoriali del lavoro competenti. Il decreto ammette anche altre modalità comunicative, ma esclusivamente per motivazioni d’urgenza o in caso di malfunzionamento del sistema principale.

ACCERTAMENTO

IL PVC NON PRECLUDE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE ALIUNDE ALTRI ELEMENTI - Sentenza 22 gennaio 2013, n. 1439
(Corte di Cassazione )
La verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza non inibisce all’Amministrazione tributaria di acquisire aliunde elementi relativi al reddito. Ciò significa che il processo verbale di constatazione non esaurisce la possibilità dell’Ufficio di procedere all’accertamento sulla base di coefficienti presuntivi che, dunque, prescindono dalla verifica della regolarità delle scritture contabili, offrendo al contribuente di dimostrare, in caso di scostamento del reddito dichiarato dai detti coefficienti, la non applicabilità dei coefficienti rispetto all’attività esercitata. Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sez. civ. V, nella sentenza 22 gennaio 2013, n. 1439 (udienza del 4 dicembre 2012), riportata dall’Agenzia delle Entrate in una breve raccolta delle principali massime giurisprudenziali prodotte dal 2009 ad oggi in materia di studi di settore.

AGEVOLAZIONI

FONDO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, AGEVOLAZIONI ANCHE PER L'APERTURA DI NUOVE STRUTTURE ALL'ESTERO - D.M. 21 dicembre 2012
(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2013 )
In materia di incentivi per l'internazionalizzazione, sono stati definiti i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, nonché le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modifiche dalla L. 29 luglio 1981, n. 394. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell'art. 42, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Sono contestualmente soppresse le Deliberazioni Cipe n. 112/2009 e n. 113/2009. Sono ammesse ai finanziamenti le seguenti attività: programmi di inserimento nei mercati extracomunitari (programmi di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi o all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento); studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra Ue; programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; altri interventi prioritari a favore dell'internazionalizzazione delle Pmi. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata.

UN FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI BREVETTI E MODELLI DELLE PMI - Comunicato Stampa 3 aprile 2013
(Ministero dello Sviluppo Economico )
Creato dal Ministero dello Sviluppo Economico IPGEST, un nuovo fondo mobiliare chiuso con una dote di 40,9 milioni, destinato a finanziare progetti innovativi delle Pmi che partano dalla valorizzazione di beni immateriali quali brevetti, disegni e modelli. La gestione operativa del fondo sarà curata dalla Sgr Innogest, alla quale dovranno essere inoltrate le domande da parte delle aziende.

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ, IMPOSTA SOSTITUTIVA CONDIZIONATA ALL'ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO - D.P.C.M. 22 gennaio 2013
(Presidente del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che detta la disciplina relativa al cosiddetto “premio di produttività”, prorogato al periodo 1° gennaio 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 481, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Si tratta in particolare di un beneficio fiscale consistente nell'assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) del 10 per cento, delle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, sulla base di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali). L'imposta sostitutiva si applica soltanto al settore privato e ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2012, a 40mila euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 126. La retribuzione di produttività sulla quale applicare l'imposta sostitutiva non può superare il limite annuale di 2.500 euro lordi.

INCENTIVI AI DISOCCUPATI PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ AUTONOME, FIRMATO IL DECRETO - Comunicato Stampa 29 marzo 2013
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )
Emanato dai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze un provvedimento che, in attuazione della riforma del lavoro (L. n. 92 del 2012), introduce misure incentivanti a favore dell'avvio di attività di lavoro autonomo da parte di lavoratori disoccupati. In particolare, si prevede che i beneficiari dell’ASpI e della mini-ASpI potranno chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite, per avviare un’attività di lavoro autonomo oppure associarsi in cooperativa. A tal fine sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

IMPOSTE DIRETTE

DICHIARAZIONI: SOLO ONLINE LA COMUNICAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER LA RICEZIONE DEI DATI DEI MODELLI 730-4 - Risposta ai quesiti 5 aprile 2013
(Agenzia delle Entrate )
In caso di assenza di variazioni rispetto all'anno precedente, non dev'essere presentata la comunicazione dei sostituti d'imposta per la ricezione telematica dei dati dei 730-4 relativi ai modelli 730 presentati dai propri dipendenti/pensionati/soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. È uno dei principi espressi dall'Agenzia delle Entrate in un documento che raccoglie una serie di domande e risposte sull'argomento. Si ricorda che sono obbligati all'invio in esame tutti i sostituti d’imposta, anche tramite un intermediario abilitato; inoltre, il soggetto che non riveste più la qualifica di sostituto d’imposta da una data successiva a quella di invio della comunicazione, deve inviare la comunicazione di revoca, indicando il numero della partita Iva cessata.

LOCAZIONI: NELL'INVIO TELEMATICO ENTRA LA TRASMISSIONE DEL MODELLO RELATIVO AGLI STUDI DI SETTORE - Provvedimento 2 aprile 2013
(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 3 aprile 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
Emanato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che modifica il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, il quale disciplina le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto, e di esecuzione telematica dei pagamenti. Le modifiche, in particolare, attengono al contenuto delle ricevute restituite dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, infatti, è prevista l'indicazione di un apposito “invito” al contribuente, affinché egli trasmetta il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. La novità interessa i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo per i quali è approvato uno studio di settore e che in dichiarazione non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati, pur non avendo indicato cause di inapplicabilità o di esclusione.

IRAP: SPESE PER IL PERSONALE, CHIARIMENTI SULLA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP - Circolare 3 aprile 2013, n. 8/E
(Agenzia delle Entrate )
L'Agenzia delle Entrate torna sul tema della deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente, introdotta a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 dall'art. 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Si ricorda che l'agevolazione spetta a tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (società di capitali ed enti commerciali, società di persone ed imprese individuali, banche ed altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni). Sono ammessi anche soggetti diversi da quelli indicati sopra, purché determinino la base imponibile Irap ai sensi dell’art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, per opzione (come imprenditori agricoli e P.A. per l’attività commerciale eventualmente esercitata), o per regime naturale (come enti privati non commerciali per l’attività commerciale svolta).

REDDITI DI CAPITALE: TOBIN TAX, ANCHE AUSTRALIA, INDIA E USA NELL'ELENCO DEGLI STATI CON I QUALI C'È L'ACCORDO FISCALE - Provvedimento 29 marzo 2013
(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 29 marzo 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
In materia di Tobin Tax - l'imposta sulle transazioni finanziarie istituita dall'art. 1, comma 491, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) - anche Australia, India e Stati Uniti rientrano nell'elenco dei Paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero crediti. Si ricorda che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 1° marzo 2013, n. 26948 - attuativo dell’art. 19, comma 4, terzo periodo, del D.M. 21 febbraio 2013 - sono stati individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore i predetti accordi. Successivamente, il D.M. 18 marzo 2013, modificando il citato quarto comma, ha previsto come alternativa l’esistenza di accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti. Alla luce di tutto ciò, con il provvedimento in esame viene integrato tale elenco.

IRES: PEX, AI FINI DELLA “COMMERCIALITÀ” RILEVA L'IDONEITÀ DELLA STRUTTURA AZIENDALE A GENERARE RICAVI - Circolare 29 marzo 2013, n. 7/E
(Agenzia delle Entrate )
Ad integrazione di quanto precisato con la Circolare 4 agosto 2004, n. 36/E, l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della participation exemption, disciplinata dall'art. 87 del Tuir. Tra gli aspetti di maggior rilievo, quello attinente al requisito della “commercialità”, richiesto dalla lettera d) del primo comma della norma citata. Secondo l'Agenzia delle Entrate, in particolare, si è in presenza di un’impresa commerciale nell’ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. In sede di verifica non è sufficiente l'esame dell'oggetto sociale e della qualifica formale attribuita all’attività esercitata, occorrendo altresì un riscontro fattuale. Il requisito della commercialità si ritiene sussistente anche nel caso in cui l’impresa disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato “nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza”. Peraltro, viene anche precisato che il conseguimento di ricavi è un indicatore utile ma non essenziale: in taluni settori, infatti, le imprese sono “fisiologicamente” destinate a generare ricavi soltanto a distanza di anni.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

IVA INDEBITAMENTE FATTURATA, CORTE DI GIUSTIZIA UE IMPONE LA RETTIFICA - Sentenza 11 aprile 2013 n. C-138/12
(Corte di Giustizia Ue )
Con la sentenza n. C-138/12 datata 11 aprile 2013, la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale, il principio di neutralità fiscale impone il rimborso dell'Iva applicata per errore in fattura.
Partendo dall'assunto che chiunque indichi l’Iva su una fattura sia debitore dell’imposta menzionata, la Corte ha sottolineato come, in assenza di rischi per le casse dell'erario, l'Iva indebitamente fatturata possa essere rettificata. L'operazione di rettifica non può dipendere dal potere discrezionale dell’amministrazione tributaria.
Gli Stati Membri, nel rispettivo ordinamento giuridico interno, devono contemplare la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fattura, purchè chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede.

IMPOSTA DI BOLLO: PREVENZIONE INCENDI, CHIARIMENTI SULL’IMPOSTA DI BOLLO - Risoluzione 8 aprile 2013, n. 24/E
(Agenzia delle Entrate )
In materia di imposta di bollo sugli atti relativi alla prevenzione incendi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue: 1) la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) - prevista dall’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 - non dev’essere assoggettata al tributo se in esito alla sua presentazione non è prevista da parte dell’Amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento o di certificazioni; 2) l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, non dev’essere assoggettato all’imposta di bollo perché non rappresenta un’istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo o di una certificazione; 3) il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco possono chiedere preventivamente al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, è soggetto all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio; 4) le richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alla normativa antincendio, anche durante la loro realizzazione (ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 151 del 2011), devono essere assoggettati al tributo in esame se a seguito di tali visite venga emanato un atto amministrativo (da tassare anch’esso).

IVA: SPESOMETRO, A BREVE IL MODELLO - Comunicato Stampa 5 aprile 2013
(Agenzia delle Entrate )
Ai fini del cosiddetto “spesometro” - cioè l'invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva - relativo al 2012, non possono essere seguite le stesse modalità utilizzate per le annualità precedenti. Infatti, a seguito delle novità apportate dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, occorre attendere la pubblicazione delle nuove specifiche tecniche e del nuovo modello. Si ricorda che l'adempimento è stato introdotto dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ed attuato dal Provvedimento Agenzia Entrate 22 dicembre 2010. La comunicazione dev'essere inviata tramite Entratel o Fisconline - entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni, secondo le specifiche tecniche allegate al Provvedimento Agenzia Entrate 16 settembre 2011. È possibile anche trasmettere una comunicazione in sostituzione di un’altra già inviata, semprechè si riferisca allo stesso periodo d’imposta.

LAVORO

STABILITA LA MISURA MASSIMA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE DI II LIVELLO OGGETTO DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PREVISTO - D.M. 27 dicembre 2012
(Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013 )
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, n. 79 è stato pubblicato il Decreto del 27 dicembre 2012 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali determina, per l'anno 2012, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Pertanto, con riferimento all'anno 2012, sulla retribuzione imponibile è concesso ai datori di lavoro, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ: CHIARIMENTI DEL MLPS - Circolare 3 aprile 2013, n. 15/2013
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare del 3 aprile 2013, n. 15, ha definito l'ambito di applicazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 con riguardo alle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività.
Il provvedimento in commento ribadisce:
·    l'oggetto e la misura dell'agevolazione;
·    il concetto di retribuzione di produttività;
·    le nuove procedure di monitoraggio della spesa complessiva.
La circolare in argomento chiarisce che, per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data.
In ogni caso l'agevolazione non può applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione (per un contratto sottoscritto pertanto il 1° febbraio sarà possibile applicare l'agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far "retroagire" l'efficacia delle previsioni collettive).
Quanto alla "autodichiarazione di conformità" suindicata, il Ministero del Lavoro ritiene che la stessa possa essere ricompresa all'interno degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto e che può essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata.
Per i contratti già depositati presso le DTL a qualsiasi titolo è sufficiente che la stessa autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito.

CON LA RIFORMA DEL 2012 PIÙ FACILE IL RICORSO AL LAVORO ACCESSORIO - Circolare 29 marzo 2013, n. 49
(Inps )
L'Inps illustra la nuova disciplina del lavoro accessorio contenuta negli articoli 70 e 72 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, commi 32 e 33, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (riforma del lavoro) e dall'art. 46-bis della L. 7 agosto 2012, n. 134. Si ricorda che si considerano prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Fermo restando il richiamato limite, la norma precisa che le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente. È stata pertanto modificata la disciplina previgente, che prevedeva un tetto reddituale di 5.000 euro nell’anno solare nei confronti del medesimo committente (e di 10.000 euro nell’anno fiscale per le sole imprese familiari). Un'altra novità di rilievo è rappresentata dal fatto che ora non vi sono categorie escluse da tale tipologia di rapporto di lavoro, né di tipo soggettivo, né di tipo oggettivo (con le uniche eccezioni costituite da studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dai soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). In materia si vedano anche le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 luglio 2012, n. 18 e 14 gennaio 2013, n. 4.



PREVIDENZA

COMMERCIANTI E ARTIGIANI, ONLINE GLI AVVISI DELL'INPS - Comunicato Stampa 12 aprile 2013
(Inps )
Dal prossimo 30 aprile, gli importi dei contributi 2013 a carico di artigiani e commercianti potranno essere visionati (tramite l'apposito Pin) nella sezione comunicazione bidirezionale del relativo cassetto previdenziale. L'Inps ha precisato infatti che non sarà più inviato l'avviso della scadenza, in linea con quanto previsto dalla Circolare 8 febbraio 2013, n. 24. L'interessato può comunque delegare una persona di propria fiducia, o un'associazione di categoria.

FISSATI GLI IMPORTI BASE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI - Circolare 10 aprile 2013, n. 56
(Inps )
L'Inps ha fissato l'ammontare della retribuzione sul quale calcolare il contributo volontario, in funzione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2011 e il periodo gennaio-dicembre 2012. In particolare, viene precisato che dal 1° gennaio 2013, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da una decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è aumentata dello 0,50 per cento, e quindi è pari al 32,37 per cento, ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modifiche dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30. L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, rimane al 27,87 per cento. La circolare riporta inoltre le aliquote IVS per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), per quelli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrontranvieri, Elettrici, Telefoni e dirigenti ex Inpdai), al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato Spa, nonché quelle per artigiani, commercianti e lavoratori iscritti alla Gestione separata.

RIMBORSI

IN ARRIVO RIMBORSI IVA PER OLTRE 4MILA AZIENDE - Comunicato Stampa 8 aprile 2013
(Agenzia delle Entrate )
Nelle prossime settimane circa 4mila aziende riceveranno rimborsi di crediti Iva per un miliardo e 200 milioni complessivi. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un apposito comunicato stampa diffuso l'8 aprile.

SOCIETÀ

DOGANE: PER LA FIRMA DIGITALE È NECESSARIO INDICARE UN SOTTOSCRITTORE PERSONA FISICA - Comunicato Stampa 12 aprile 2013
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli )
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che oggi, 15 aprile, saranno revocati i certificati di firma digitale rilasciati a Persone Non Fisiche PNF (codici fiscali di aziende); pertanto da domani i certificati non saranno più validi (con il conseguente rigetto dei documenti firmati con gli stessi). Viene in tal modo data attuazione al D.Lgs. 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale CAD). Le aziende che non hanno ancora effettuato l'inserimento di uno o più sottoscrittori, vi devono provvedere indicando la persona fisica ad esempio il rappresentante legale o un altro soggetto alla quale assegnare la firma digitale e ritirando le nuove credenziali in dogana. Al riguardo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che è possibile chiedere assistenza attraverso il seguente indirizzo: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/LAgenzia/Contatta+lAgenzia/Come+chiedere+assistenza/.

IMPRESE FEMMINILI, PIÙ FACILE ACCEDERE AL FONDO DI GARANZIA - Comunicato Stampa 12 aprile 2013
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali )
L'accesso alla sezione speciale del Fondo centrale di Garanzia, dedicata esclusivamente alle imprese femminili, sarà a breve possibile direttamente online (utilizzando l'apposita modulistica). Lo ha deciso il Comitato di gestione del fondo stesso. Ricevuto l’esito dell’istruttoria della domanda di accesso al credito, le imprenditrici potranno rivolgersi alla banca di fiducia. In tema di misure per l'occupazione femminile, si ricordano le agevolazioni contributive per i contratti di inserimento lavorativo stipulati entro il 31 dicembre 2012 con donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni con elevati tassi di disoccupazione femminile.


DEBITI PA: STANZIATI I PRIMI 10 MILIARDI - Comunicato Stampa 10 aprile 2013, n. 46
(Ministero dell'Economia e delle Finanze )
Da un comunicato stampa del Mef si apprende che il Ministro Vittorio Grilli ha firmato ieri il decreto per lo stanziamento dei primi 10 miliardi di euro del fondo liquidità per i prestiti per i pagamenti degli enti locali e di 500 milioni destinati al pagamento dei debiti dei Ministeri.

DISCIPLINATO L'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI PEC DI IMPRESE E PROFESSIONISTI - D.M. 19 marzo 2013
(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale relativo all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dall'art. 6-bis, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), introdotto dall'art. 5, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Con il provvedimento in esame, in particolare, vengono definite le modalità con le quali gli ordini e i collegi professionali comunicano ed aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di loro competenza. Gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC devono essere trasmessi dagli ordini e collegi professionali ogni 30 giorni.

DEBITI PA: TEMPI STRETTISSIMI PER GLI ENTI LOCALI PER LA RICHIESTA DI FONDI IN DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ - Comunicato Stampa 9 aprile 2013; Comunicato Stampa 9 aprile 2013, n. 45
(Ragioneria Generale dello Stato; Ministero dell'Economia e delle Finanze )
È disponibile da ieri sul sito della Ragioneria Generale dello Stato l'applicazione attraverso la quale Comuni e Province potranno richiedere gli "spazi finanziari" necessari per sostenere i pagamenti previsti dal D.L. n. 35/2013, in deroga al patto di stabilità. La data di scadenza per effettuare la richiesta è il prossimo 30 aprile. Sempre ieri il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto il tasso di interesse (nella misura del 3,302%) da applicare alle anticipazioni che saranno concesse agli enti locali nel 2013.

IMPRESE: DEBITI DELLA P.A., ENTRO IL 30 APRILE LE COMUNICAZIONI DI PROVINCE E COMUNI PER SBLOCCARE I PAGAMENTI - D.L. 8 aprile 2013, n. 35
(Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013 )
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri di sabato scorso, che sblocca i fondi per il pagamento dei debiti maturati dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese. Si deve trattare di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 oppure di debiti per i quali entro la stessa data sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento. A tal fine, entro il 30 aprile 2013 Comuni e Province devono inviare un’apposita comunicazione utilizzando il sistema web della Ragioneria generale dello Stato. Comunque, nelle more dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale attuativo, gli enti locali potranno effettuare i pagamenti nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la Tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013. Si prevede infine che la cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti, siano esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad eccezione dell'Iva).

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, PRECISI OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL CLIENTE - D.M. 8 febbraio 2013, n. 34
(Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che disciplina le società tra professionisti iscritti ad un albo. Tra le importanti novità del provvedimento, si segnala che la normativa impone a tali società precisi obblighi di informazione nei confronti del cliente, al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto la società, “al momento del primo contatto con il cliente”, deve fornire a quest’ultimo, anche tramite un socio professionista, informazioni sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti, sulla possibilità che l'incarico conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale, nonché sull’esistenza di conflitti d'interesse tra cliente e società (anche a causa della presenza di soci con finalità d'investimento). 

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