FOCUS
1.
Decreto
“sblocca debiti” e novità fiscali
2.
Aperte
le iscrizioni per il 5 per mille 2013
3.
Fotovoltaico
con detrazione Irpef 36% (50% fino al 30 giugno 2013) anche senza opere
edilizie
4.
Monitoraggio
per le banconote da 200 e 500 euro
5.
Nessun
incentivo per l’assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo
6.
Tentativo
di conciliazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di
comporto
7.
Nuove
indicazioni per le modalità di comunicazione dei lavoratori a chiamata
NOTIZIE FLASH
ACCERTAMENTO
-
Il Pvc non
preclude all’Agenzia delle Entrate la possibilità di acquisire aliunde altri
elementi
AGEVOLAZIONI
-
Fondo per
l'internazionalizzazione, agevolazioni anche per l'apertura di nuove strutture
all'estero
-
Un fondo per la valorizzazione
di brevetti e modelli delle Pmi
-
Premio di
produttività, imposta sostitutiva condizionata all'accordo collettivo di lavoro
-
Incentivi ai
disoccupati per l'avvio di attività autonome, firmato il decreto
IMPOSTE DIRETTE
-
Dichiarazioni:
Solo online la comunicazione dei sostituti d'imposta per la ricezione dei dati
dei modelli 730 - 4
-
Locazioni:
Nell'invio telematico entra la trasmissione del modello relativo agli studi di
settore IRAP: Spese per il personale, chiarimenti sulla deducibilità dell'Irap
-
Redditi di
capitale: Tobin Tax, anche Australia, India e Usa nell'elenco degli Stati con i
quali c'è l'accordo fiscale
-
IRES: Pex, ai fini
della “commercialità” rileva l'idoneità della struttura aziendale a generare
ricavi
IVA E IMPOSTE INDIRETTE
-
Iva indebitamente
fatturata, Corte di Giustizia Ue impone la rettifica
-
Imposta di bollo:
Prevenzione incendi, chiarimenti sull’imposta di bollo
-
IVA: Spesometro, a
breve il modello
LAVORO
-
Stabilita la
misura massima percentuale della retribuzione di II livello oggetto dello
sgravio contributivo previsto
-
Detassazione premi
di produttività: chiarimenti del MLPS
-
Con la riforma del
2012 più facile il ricorso al lavoro accessorio
PREVIDENZA
-
Commercianti e
artigiani, online gli avvisi dell'Inps
-
Fissati gli importi
base per il calcolo dei contributi volontari
RIMBORSI
-
In arrivo rimborsi
Iva per oltre 4mila aziende
SOCIETÀ
-
Dogane: per la
firma digitale è necessario indicare un sottoscrittore persona fisica
-
Imprese femminili,
più facile accedere al fondo di garanzia
-
Debiti PA:
Stanziati i primi 10 miliardi
-
Disciplinato
l'indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti
-
Debiti PA: Tempi
strettissimi per gli enti locali per la richiesta di fondi in deroga al patto
di stabilità
-
Imprese: Debiti
della P.A., entro il 30 aprile le comunicazioni di Province e Comuni per
sbloccare i pagamenti
-
Società tra
professionisti, precisi obblighi informativi verso il cliente
Decreto sblocca debiti e novità fiscali
D.L. 8 aprile 2013, n. 35
(Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013)
Il D.L. n. 35/2013 titolato “Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali” contiene anche alcune novità fiscali:
1.
saranno esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo gli
atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per
somministrazioni, forniture ed appalti; la norma precedente prevedeva, per tali
atti, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro e
dell’imposta di bollo;
2.
sarà possibile compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli
enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, con le
somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi
del contenzioso (accertamento con adesione, adesione all’invito a comparire,
adesione ai verbali di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle
sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione). Un decreto ministeriale
fisserà i termini e le modalità di attuazione;
3.
4.
a decorrere dal 2014 il limite di crediti fiscali e contributivi
utilizzabili in compensazione tramite modello F24, per ciascun anno solare,
salirà da 516.456,90 euro a 700mila euro. Si tratta dei crediti che vengono
utilizzati in compensazione “orizzontale” (o “esterna”) e di quelli chiesti a
rimborso sul conto fiscale;
5.
Per il solo anno 2013, ai fini Tares (il nuovo tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi):
- i Comuni potranno stabilire la scadenza e il numero delle
rate di versamento del tributo, con propria deliberazione da pubblicare almeno
30 giorni prima della data di versamento;
- per il versamento delle prime due rate, i Comuni potranno
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per
il pagamento della Tarsu o della Tia ovvero indicare le altre modalità di
pagamento già in uso (le somme saranno scomputate dal calcolo dell’ultima
rata);
- la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro (prevista a
copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni) sarà versata in
unica soluzione insieme all’ultima rata del tributo.
6.
Il termine per l’invio della dichiarazione IMU
è spostato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il
possesso dell’immobile ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta.
Il versamento della
prima rata IMU, in caso di mancata pubblicazione delle novità per l’anno in
corso entro il 16 maggio, andrà effettuato in misura pari al 50% dell’imposta
calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno
precedente. La seconda rata dovrà essere eseguita, a saldo dell’imposta dovuta
per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre; in caso di mancata
pubblicazione entro tale termine, varranno gli atti pubblicati entro il 16
maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno
precedente.
Entro il 7 maggio 2013,
gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno
attivarsi per presentare le istanze di accesso alla ripartizione delle somme
del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2013.
Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013
Le spese di acquisto e
di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia
elettrica rientrano nella detrazione 36/50% anche senza opere edilizie vere e
proprie. A livello documentale, è sufficiente conservare la documentazione comprovante
l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio
residenziale (non è necessaria alcuna attestazione dell’entità del risparmio
energetico conseguito).
Istruzioni operative di Bankitalia in tema di antiriciclaggio
sugli "obblighi di adeguata verifica"
Le istruzioni operative
di Bankitalia in tema di antiriciclaggio sugli "obblighi di adeguata
verifica" del 3 aprile 2013 enfatizzano, per le banche, la necessità di
acquisire maggiori informazioni (adeguata verifica rafforzata) in caso di
operazioni con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 e 200 euro), perché
in questi casi è maggiore il rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo. Pertanto, il provvedimento specifica che in presenza di operazioni
di deposito, prelievo o pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro,
gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il
cliente, al fine di verificare le ragioni del comportamento. E in caso di
assenza di giustificazione dell’operazione, l’intermediario potrà astenersi
dall’effettuare l’operazione o dalla prosecuzione del rapporto continuativo.
INPS, Messaggio 18 marzo 2013, n. 4679
Per il 2013 non sono
state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi
inerenti il loro impiego. Pertanto, ai sensi della circolare n. 13/2013:
- non è possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991 per le assunzioni, decorrenti dal 1°
gennaio 2013, di lavoratori licenziati nel 2013;
- in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, è sospesa la possibilità di riconoscere
le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità prima del 2013;
- in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, è sospesa altresì la possibilità di
riconoscere le agevolazioni per proroghe e trasformazioni a tempo
indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del
2013;
- in via cautelare deve intendersi anticipata al 31 dicembre
2012 la scadenza dei benefici connessi ai rapporti agevolati, instaurati con
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento
individuale per giustificato motivo oggettivo.
Come già chiarito nella circolare 13/2013, rimangono in vigore
l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento
collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione, secondo quanto già
illustrato con la circolare n.
137/2012.
Legge 28 giugno 2012, n. 92 ;
Tribunale di Milano Ordinanza 5 marzo 2013
Il Tribunale di Milano,
con ordinanza del 5 marzo 2013, ha affermato che il licenziamento per
superamento del periodo di comporto non rientra tra le ipotesi di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo per il quale la Legge n. 92/2012, innovando l’art. 7 della Legge n. 604/1966, ha previsto un
tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi, prima dell’effettivo
recesso, avanti alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso
la Direzione territoriale del Lavoro. Le due ipotesi sono ontologicamente
diverse trovando la loro disciplina, rispettivamente, nell’art. 7 della legge n. 604/1966 e nell’art.
2110 c.c. In tale ottica la
previsione contenuta nella circolare
n. 3/2013del Ministero del Lavoro, finalizzata ad escludere il licenziamento
per superamento del periodo di comporto dalla procedura conciliativa
obbligatoria, appare corretta. L’ordinanza fissa, altresì, due principi
fondamentali:
a.
inesistenza di un onere di informazione a carico del datore di
lavoro nei confronti del lavoratore circa l’imminente superamento del periodo
(a meno che non vi sia una espressa previsione discendente dalla contrattazione
collettiva);
b.
nel computo del comporto rientrano anche sabati e domeniche,
nonché le altre festività comprese nel periodo di malattia.
Legge 28 giugno 2012, n. 92 ; Decreto Interministeriale 27 marzo
2013
Il contratto di lavoro
intermittente costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro
subordinato, caratterizzata dall’espletamento di prestazioni di carattere
«discontinuo». L’intermittenza della prestazione scaturisce dal fatto che il
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare
l’attività lavorativa al momento del bisogno, soprattutto quando si trova in
presenza di veri e propri picchi lavorativi per i quali non può sopperire con
il proprio personale «ordinario». Questa flessibilità comporta, quindi, la
possibilità, da parte del datore di lavoro, di provvedere nell’immediatezza
dell’evento, a richiederne la prestazione al lavoratore.
La richiesta, sino al 17 luglio 2012, non era formalizzata alla Pubblica Amministrazione ma esclusivamente al lavoratore attraverso le modalità più disparate. Con la Riforma del Lavoro, il legislatore ha obbligato il datore di lavoro a formalizzare la richiesta di prestazione anche alla PA, ciò al fine di evitare che la prestazione, una volta avvenuta, venisse omessa dai registri obbligatori (Libro Unico del Lavoro) a vantaggio anche di una omissione contributiva. La norma stabilisce infatti che prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi di cui alla predetta disposizione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Viene introdotto il modello di comunicazione 'UNI-intermittente', come strumento per l’adempimento della comunicazione. Con il Decreto interministeriale 27 marzo 2013, il modello di comunicazione 'UNI-intermittente', a differenza di quello che fino ad oggi è stato previsto, dovrà essere comunicato esclusivamente con le seguenti modalità:
La richiesta, sino al 17 luglio 2012, non era formalizzata alla Pubblica Amministrazione ma esclusivamente al lavoratore attraverso le modalità più disparate. Con la Riforma del Lavoro, il legislatore ha obbligato il datore di lavoro a formalizzare la richiesta di prestazione anche alla PA, ciò al fine di evitare che la prestazione, una volta avvenuta, venisse omessa dai registri obbligatori (Libro Unico del Lavoro) a vantaggio anche di una omissione contributiva. La norma stabilisce infatti che prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi di cui alla predetta disposizione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Viene introdotto il modello di comunicazione 'UNI-intermittente', come strumento per l’adempimento della comunicazione. Con il Decreto interministeriale 27 marzo 2013, il modello di comunicazione 'UNI-intermittente', a differenza di quello che fino ad oggi è stato previsto, dovrà essere comunicato esclusivamente con le seguenti modalità:
- via email all’indirizzo di posta elettronica certificata;
- attraverso il servizio informatico (on-line) reso
disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). Anche per quanto
attiene le modalità comunicative, sorgono un paio di dubbi:
a.
l’email ad oggi prevista sul sito cliclavoro -
intermittenti@lavoro.gov.it - non sembra essere una email certificata, per cui
dovrà essere cambiata, così come previsto dal decreto interministeriale;
b.
sono state stravolte le indicazioni dettate dalla legge che
prevedevano la comunicazione alle Direzione territoriali del lavoro competenti.
Il decreto ammette anche altre modalità comunicative, ma esclusivamente per
motivazioni d’urgenza o in caso di malfunzionamento del sistema principale.
ACCERTAMENTO
IL
PVC NON PRECLUDE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE ALIUNDE
ALTRI ELEMENTI - Sentenza 22 gennaio 2013, n. 1439
(Corte di Cassazione )
La verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza non inibisce
all’Amministrazione tributaria di acquisire aliunde elementi relativi al
reddito. Ciò significa che il processo verbale di constatazione non esaurisce
la possibilità dell’Ufficio di procedere all’accertamento sulla base di
coefficienti presuntivi che, dunque, prescindono dalla verifica della
regolarità delle scritture contabili, offrendo al contribuente di dimostrare,
in caso di scostamento del reddito dichiarato dai detti coefficienti, la non
applicabilità dei coefficienti rispetto all’attività esercitata. Lo ha disposto
la Corte di Cassazione, sez. civ. V, nella sentenza 22 gennaio 2013, n. 1439
(udienza del 4 dicembre 2012), riportata dall’Agenzia delle Entrate in una
breve raccolta delle principali massime giurisprudenziali prodotte dal 2009 ad
oggi in materia di studi di settore.
AGEVOLAZIONI
FONDO
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, AGEVOLAZIONI ANCHE PER L'APERTURA DI NUOVE
STRUTTURE ALL'ESTERO - D.M. 21 dicembre 2012
(Ministero dello Sviluppo
Economico - Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2013 )
In materia di incentivi per l'internazionalizzazione, sono stati definiti
i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, nonché le attività e
gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i
compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo di cui all'art.
2, comma 1, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modifiche dalla L.
29 luglio 1981, n. 394. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto attuativo dell'art. 42, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Sono
contestualmente soppresse le Deliberazioni Cipe n. 112/2009 e n. 113/2009. Sono
ammesse ai finanziamenti le seguenti attività: programmi di inserimento nei
mercati extracomunitari (programmi di investimento finalizzati al lancio e alla
diffusione di nuovi prodotti e servizi o all'acquisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento);
studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in
Paesi extra Ue; programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti
investimenti; altri interventi prioritari a favore dell'internazionalizzazione
delle Pmi. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le imprese
italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata.
UN
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI BREVETTI E MODELLI DELLE PMI - Comunicato Stampa
3 aprile 2013
(Ministero dello Sviluppo
Economico )
Creato dal Ministero dello Sviluppo Economico IPGEST, un nuovo fondo
mobiliare chiuso con una dote di 40,9 milioni, destinato a finanziare progetti
innovativi delle Pmi che partano dalla valorizzazione di beni immateriali quali
brevetti, disegni e modelli. La gestione operativa del fondo sarà curata dalla
Sgr Innogest, alla quale dovranno essere inoltrate le domande da parte delle
aziende.
PREMIO
DI PRODUTTIVITÀ, IMPOSTA SOSTITUTIVA CONDIZIONATA ALL'ACCORDO COLLETTIVO DI
LAVORO - D.P.C.M. 22 gennaio 2013
(Presidente del Consiglio dei
Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che detta la disciplina
relativa al cosiddetto “premio di produttività”, prorogato al periodo 1°
gennaio 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 481, della L. 24 dicembre 2012, n.
228 (Legge di Stabilità 2013). Si tratta in particolare di un beneficio fiscale
consistente nell'assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle
addizionali regionali e comunali) del 10 per cento, delle somme erogate a
titolo di retribuzione di produttività, sulla base di contratti collettivi di
lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (o dalle
loro rappresentanze sindacali aziendali). L'imposta sostitutiva si applica
soltanto al settore privato e ai titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore, nel 2012, a 40mila euro, al lordo delle somme assoggettate nel
medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.L. 27 maggio
2008, n. 93, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 126. La
retribuzione di produttività sulla quale applicare l'imposta sostitutiva non
può superare il limite annuale di 2.500 euro lordi.
INCENTIVI
AI DISOCCUPATI PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ AUTONOME, FIRMATO IL DECRETO -
Comunicato Stampa 29 marzo 2013
(Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali )
Emanato dai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia
e delle Finanze un provvedimento che, in attuazione della riforma del lavoro
(L. n. 92 del 2012), introduce misure incentivanti a favore dell'avvio di
attività di lavoro autonomo da parte di lavoratori disoccupati. In particolare,
si prevede che i beneficiari dell’ASpI e della mini-ASpI potranno chiedere la
liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora
percepite, per avviare un’attività di lavoro autonomo oppure associarsi in
cooperativa. A tal fine sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015.
IMPOSTE DIRETTE
DICHIARAZIONI:
SOLO ONLINE LA COMUNICAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER LA RICEZIONE DEI DATI
DEI MODELLI 730-4 - Risposta ai quesiti 5 aprile 2013
(Agenzia delle Entrate )
In caso di assenza di variazioni rispetto all'anno precedente, non
dev'essere presentata la comunicazione dei sostituti d'imposta per la ricezione
telematica dei dati dei 730-4 relativi ai modelli 730 presentati dai propri
dipendenti/pensionati/soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente. È uno dei principi espressi dall'Agenzia delle Entrate in un
documento che raccoglie una serie di domande e risposte sull'argomento. Si
ricorda che sono obbligati all'invio in esame tutti i sostituti d’imposta,
anche tramite un intermediario abilitato; inoltre, il soggetto che non riveste
più la qualifica di sostituto d’imposta da una data successiva a quella di
invio della comunicazione, deve inviare la comunicazione di revoca, indicando
il numero della partita Iva cessata.
LOCAZIONI:
NELL'INVIO TELEMATICO ENTRA LA TRASMISSIONE DEL MODELLO RELATIVO AGLI STUDI DI
SETTORE - Provvedimento 2 aprile 2013
(Direttore Agenzia delle Entrate -
Pubblicato il 3 aprile 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai
sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
Emanato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che modifica il
decreto dirigenziale 31 luglio 1998, il quale disciplina le modalità di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di
affitto, e di esecuzione telematica dei pagamenti. Le modifiche, in
particolare, attengono al contenuto delle ricevute restituite dai servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate. Nel testo delle comunicazioni di
avvenuta presentazione della dichiarazione, infatti, è prevista l'indicazione
di un apposito “invito” al contribuente, affinché egli trasmetta il modello per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore. La novità interessa i soggetti che dichiarano redditi derivanti da
attività d'impresa o di lavoro autonomo per i quali è approvato uno studio di
settore e che in dichiarazione non hanno presentato il relativo modello di
comunicazione dei dati, pur non avendo indicato cause di inapplicabilità o di
esclusione.
IRAP: SPESE PER IL PERSONALE, CHIARIMENTI SULLA
DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP - Circolare 3 aprile 2013, n. 8/E
(Agenzia delle Entrate )
L'Agenzia delle Entrate torna sul tema della deducibilità dalle imposte
sui redditi dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente,
introdotta a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012
dall'art. 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L.
22 dicembre 2011, n. 214. Si ricorda che l'agevolazione spetta a tutti i
soggetti che determinano la base imponibile Irap ai sensi degli articoli 5,
5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (società di capitali ed enti
commerciali, società di persone ed imprese individuali, banche ed altri enti e
società finanziari, imprese di assicurazione, persone fisiche, società semplici
e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni). Sono ammessi anche
soggetti diversi da quelli indicati sopra, purché determinino la base
imponibile Irap ai sensi dell’art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, per
opzione (come imprenditori agricoli e P.A. per l’attività commerciale
eventualmente esercitata), o per regime naturale (come enti privati non
commerciali per l’attività commerciale svolta).
REDDITI
DI CAPITALE: TOBIN TAX, ANCHE AUSTRALIA, INDIA E USA NELL'ELENCO DEGLI STATI
CON I QUALI C'È L'ACCORDO FISCALE - Provvedimento 29 marzo 2013
(Direttore Agenzia delle Entrate -
Pubblicato il 29 marzo 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai
sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
In materia di Tobin Tax - l'imposta sulle transazioni finanziarie
istituita dall'art. 1, comma 491, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
Stabilità 2013) - anche Australia, India e Stati Uniti rientrano nell'elenco
dei Paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi per lo scambio di
informazioni o per l'assistenza al recupero crediti. Si ricorda che con il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 1° marzo 2013, n. 26948 - attuativo
dell’art. 19, comma 4, terzo periodo, del D.M. 21 febbraio 2013 - sono stati
individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore i predetti
accordi. Successivamente, il D.M. 18 marzo 2013, modificando il citato quarto
comma, ha previsto come alternativa l’esistenza di accordi per lo scambio di
informazioni o per l’assistenza al recupero crediti. Alla luce di tutto ciò,
con il provvedimento in esame viene integrato tale elenco.
IRES:
PEX, AI FINI DELLA “COMMERCIALITÀ” RILEVA L'IDONEITÀ DELLA STRUTTURA AZIENDALE
A GENERARE RICAVI - Circolare 29 marzo 2013, n. 7/E
(Agenzia delle Entrate )
Ad integrazione di quanto precisato con la Circolare 4 agosto 2004, n.
36/E, l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della participation exemption,
disciplinata dall'art. 87 del Tuir. Tra gli aspetti di maggior rilievo, quello
attinente al requisito della “commercialità”, richiesto dalla lettera d) del
primo comma della norma citata. Secondo l'Agenzia delle Entrate, in
particolare, si è in presenza di un’impresa commerciale nell’ipotesi in cui la
società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla
produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente
produttivi di ricavi. In sede di verifica non è sufficiente l'esame
dell'oggetto sociale e della qualifica formale attribuita all’attività
esercitata, occorrendo altresì un riscontro fattuale. Il requisito della
commercialità si ritiene sussistente anche nel caso in cui l’impresa disponga
della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato “nei
tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei
settori economici di appartenenza”. Peraltro, viene anche precisato che il
conseguimento di ricavi è un indicatore utile ma non essenziale: in taluni
settori, infatti, le imprese sono “fisiologicamente” destinate a generare
ricavi soltanto a distanza di anni.
IVA E IMPOSTE
INDIRETTE
IVA
INDEBITAMENTE FATTURATA, CORTE DI GIUSTIZIA UE IMPONE LA RETTIFICA - Sentenza
11 aprile 2013 n. C-138/12
(Corte di Giustizia Ue )
Con la sentenza n. C-138/12 datata 11 aprile 2013, la Corte di Giustizia
Ue ha stabilito che, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito
fiscale, il principio di neutralità fiscale impone il rimborso dell'Iva applicata
per errore in fattura.
Partendo dall'assunto che chiunque indichi l’Iva su una fattura sia
debitore dell’imposta menzionata, la Corte ha sottolineato come, in assenza di
rischi per le casse dell'erario, l'Iva indebitamente fatturata possa essere
rettificata. L'operazione di rettifica non può dipendere dal potere
discrezionale dell’amministrazione tributaria.
Gli Stati Membri, nel rispettivo ordinamento giuridico interno, devono
contemplare la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fattura,
purchè chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede.
IMPOSTA
DI BOLLO: PREVENZIONE INCENDI, CHIARIMENTI SULL’IMPOSTA DI BOLLO - Risoluzione
8 aprile 2013, n. 24/E
(Agenzia delle Entrate )
In materia di imposta di bollo sugli atti relativi alla prevenzione
incendi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue: 1) la segnalazione
certificata di inizio attività (Scia) - prevista dall’art. 19 della L. 7 agosto
1990, n. 241 - non dev’essere assoggettata al tributo se in esito alla sua
presentazione non è prevista da parte dell’Amministrazione ricevente il
rilascio di un provvedimento o di certificazioni; 2) l’attestazione di rinnovo
periodico di conformità antincendio che enti e privati devono presentare al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette
alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, non dev’essere assoggettato
all’imposta di bollo perché non rappresenta un’istanza volta ad ottenere il
rilascio di un provvedimento amministrativo o di una certificazione; 3) il
nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo
dei vigili del fuoco possono chiedere preventivamente al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco, è soggetto all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62
per ogni foglio; 4) le richieste di verifiche in corso d’opera al fine di
attestare la rispondenza delle opere alla normativa antincendio, anche durante
la loro realizzazione (ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 151 del 2011), devono
essere assoggettati al tributo in esame se a seguito di tali visite venga emanato
un atto amministrativo (da tassare anch’esso).
IVA:
SPESOMETRO, A BREVE IL MODELLO - Comunicato Stampa 5 aprile 2013
(Agenzia delle Entrate )
Ai fini del cosiddetto “spesometro” - cioè l'invio dei dati delle
operazioni rilevanti ai fini Iva - relativo al 2012, non possono essere seguite
le stesse modalità utilizzate per le annualità precedenti. Infatti, a seguito
delle novità apportate dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche
dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, occorre attendere la pubblicazione delle nuove
specifiche tecniche e del nuovo modello. Si ricorda che l'adempimento è stato
introdotto dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modifiche dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ed attuato dal Provvedimento Agenzia
Entrate 22 dicembre 2010. La comunicazione dev'essere inviata tramite Entratel
o Fisconline - entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono le operazioni, secondo le specifiche tecniche allegate al
Provvedimento Agenzia Entrate 16 settembre 2011. È possibile anche trasmettere
una comunicazione in sostituzione di un’altra già inviata, semprechè si
riferisca allo stesso periodo d’imposta.
LAVORO
STABILITA
LA MISURA MASSIMA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE DI II LIVELLO OGGETTO DELLO
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PREVISTO - D.M. 27 dicembre 2012
(Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4
aprile 2013 )
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, n. 79 è stato pubblicato il
Decreto del 27 dicembre 2012 con il quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali determina, per l'anno 2012, la misura massima percentuale
della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo
previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Pertanto, con riferimento all'anno 2012, sulla retribuzione imponibile è
concesso ai datori di lavoro, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, uno
sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella
misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a
quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e
c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
DETASSAZIONE
PREMI DI PRODUTTIVITÀ: CHIARIMENTI DEL MLPS - Circolare 3 aprile 2013, n.
15/2013
(Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali )
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare del 3
aprile 2013, n. 15, ha definito l'ambito di applicazione del D.P.C.M. 22
gennaio 2013 con riguardo alle somme erogate a titolo di retribuzione di
produttività.
Il provvedimento in commento ribadisce:
· l'oggetto e la
misura dell'agevolazione;
· il concetto di
retribuzione di produttività;
· le nuove
procedure di monitoraggio della spesa complessiva.
La circolare in argomento chiarisce che, per i contratti già sottoscritti
alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., il termine di 30 giorni per il
deposito dei contratti non può che decorrere da tale data.
In ogni caso l'agevolazione non può applicarsi per il periodo anteriore
alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione
(per un contratto sottoscritto pertanto il 1° febbraio sarà possibile applicare
l'agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far
"retroagire" l'efficacia delle previsioni collettive).
Quanto alla "autodichiarazione di conformità" suindicata, il
Ministero del Lavoro ritiene che la stessa possa essere ricompresa all'interno
degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto e che può
essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata.
Per i contratti già depositati presso le DTL a qualsiasi titolo è
sufficiente che la stessa autodichiarazione indichi gli estremi di tali
contratti, senza necessità di un nuovo deposito.
CON
LA RIFORMA DEL 2012 PIÙ FACILE IL RICORSO AL LAVORO ACCESSORIO - Circolare 29
marzo 2013, n. 49
(Inps )
L'Inps illustra la nuova disciplina del lavoro accessorio contenuta negli
articoli 70 e 72 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 a seguito delle modifiche
apportate dall'art. 1, commi 32 e 33, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (riforma
del lavoro) e dall'art. 46-bis della L. 7 agosto 2012, n. 134. Si ricorda che
si considerano prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di
natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente
percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare,
con riferimento alla totalità dei committenti. Fermo restando il richiamato
limite, la norma precisa che le prestazioni di natura meramente occasionale
svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono
comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente. È
stata pertanto modificata la disciplina previgente, che prevedeva un tetto reddituale
di 5.000 euro nell’anno solare nei confronti del medesimo committente (e di
10.000 euro nell’anno fiscale per le sole imprese familiari). Un'altra novità
di rilievo è rappresentata dal fatto che ora non vi sono categorie escluse da
tale tipologia di rapporto di lavoro, né di tipo soggettivo, né di tipo
oggettivo (con le uniche eccezioni costituite da studenti e pensionati per le
attività agricole stagionali e dai soggetti iscritti l'anno precedente negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a
favore dei soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633). In materia si vedano anche le Circolari del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 18 luglio 2012, n. 18 e 14 gennaio 2013, n. 4.
PREVIDENZA
COMMERCIANTI
E ARTIGIANI, ONLINE GLI AVVISI DELL'INPS - Comunicato Stampa 12 aprile 2013
(Inps )
Dal prossimo 30 aprile, gli importi dei contributi 2013 a carico di
artigiani e commercianti potranno essere visionati (tramite l'apposito Pin)
nella sezione comunicazione bidirezionale del relativo cassetto previdenziale.
L'Inps ha precisato infatti che non sarà più inviato l'avviso della scadenza,
in linea con quanto previsto dalla Circolare 8 febbraio 2013, n. 24.
L'interessato può comunque delegare una persona di propria fiducia, o
un'associazione di categoria.
FISSATI
GLI IMPORTI BASE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI - Circolare 10 aprile
2013, n. 56
(Inps )
L'Inps ha fissato l'ammontare della retribuzione sul quale calcolare il
contributo volontario, in funzione della variazione percentuale dell'indice dei
prezzi al consumo verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2011 e il
periodo gennaio-dicembre 2012. In particolare, viene precisato che dal 1°
gennaio 2013, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non
agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da una decorrenza successiva
al 31 dicembre 1995, è aumentata dello 0,50 per cento, e quindi è pari al 32,37
per cento, ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modifiche dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30. L’aliquota IVS
relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione
volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, rimane al 27,87
per cento. La circolare riporta inoltre le aliquote IVS per i lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (FPLD), per quelli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD
(Autoferrontranvieri, Elettrici, Telefoni e dirigenti ex Inpdai), al Fondo Volo
e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato Spa, nonché quelle per artigiani,
commercianti e lavoratori iscritti alla Gestione separata.
RIMBORSI
IN
ARRIVO RIMBORSI IVA PER OLTRE 4MILA AZIENDE - Comunicato Stampa 8 aprile 2013
(Agenzia delle Entrate )
Nelle prossime settimane circa 4mila aziende riceveranno rimborsi di
crediti Iva per un miliardo e 200 milioni complessivi. Lo ha reso noto
l'Agenzia delle Entrate con un apposito comunicato stampa diffuso l'8 aprile.
SOCIETÀ
DOGANE:
PER LA FIRMA DIGITALE È NECESSARIO INDICARE UN SOTTOSCRITTORE PERSONA FISICA -
Comunicato Stampa 12 aprile 2013
(Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli )
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che oggi, 15 aprile,
saranno revocati i certificati di firma digitale rilasciati a Persone Non
Fisiche PNF (codici fiscali di aziende); pertanto da domani i certificati non
saranno più validi (con il conseguente rigetto dei documenti firmati con gli
stessi). Viene in tal modo data attuazione al D.Lgs. 7 marzo 2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale CAD). Le aziende che non hanno ancora effettuato
l'inserimento di uno o più sottoscrittori, vi devono provvedere indicando la
persona fisica ad esempio il rappresentante legale o un altro soggetto alla
quale assegnare la firma digitale e ritirando le nuove credenziali in dogana.
Al riguardo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che è possibile
chiedere assistenza attraverso il seguente indirizzo: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/LAgenzia/Contatta+lAgenzia/Come+chiedere+assistenza/.
IMPRESE
FEMMINILI, PIÙ FACILE ACCEDERE AL FONDO DI GARANZIA - Comunicato Stampa 12
aprile 2013
(Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali )
L'accesso alla sezione speciale del Fondo centrale di Garanzia, dedicata
esclusivamente alle imprese femminili, sarà a breve possibile direttamente
online (utilizzando l'apposita modulistica). Lo ha deciso il Comitato di
gestione del fondo stesso. Ricevuto l’esito dell’istruttoria della domanda di
accesso al credito, le imprenditrici potranno rivolgersi alla banca di fiducia.
In tema di misure per l'occupazione femminile, si ricordano le agevolazioni
contributive per i contratti di inserimento lavorativo stipulati entro il 31
dicembre 2012 con donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi e residenti in regioni con elevati tassi di disoccupazione femminile.
DEBITI
PA: STANZIATI I PRIMI 10 MILIARDI - Comunicato Stampa 10 aprile 2013, n. 46
(Ministero dell'Economia e delle
Finanze )
Da un comunicato stampa del Mef si apprende che il Ministro Vittorio
Grilli ha firmato ieri il decreto per lo stanziamento dei primi 10 miliardi di
euro del fondo liquidità per i prestiti per i pagamenti degli enti locali e di
500 milioni destinati al pagamento dei debiti dei Ministeri.
DISCIPLINATO
L'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI PEC DI IMPRESE E PROFESSIONISTI - D.M. 19
marzo 2013
(Ministero dello Sviluppo
Economico - Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale relativo
all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle
imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico dall'art. 6-bis, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale), introdotto dall'art. 5, comma 3, del
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221. Con il provvedimento in esame, in particolare, vengono definite
le modalità con le quali gli ordini e i collegi professionali comunicano ed
aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai
professionisti di loro competenza. Gli aggiornamenti dei dati da inserire
nell'INI-PEC devono essere trasmessi dagli ordini e collegi professionali ogni
30 giorni.
DEBITI
PA: TEMPI STRETTISSIMI PER GLI ENTI LOCALI PER LA RICHIESTA DI FONDI IN DEROGA
AL PATTO DI STABILITÀ - Comunicato Stampa 9 aprile 2013; Comunicato Stampa 9
aprile 2013, n. 45
(Ragioneria Generale dello Stato;
Ministero dell'Economia e delle Finanze )
È disponibile da ieri sul sito della Ragioneria Generale dello Stato
l'applicazione attraverso la quale Comuni e Province potranno richiedere gli
"spazi finanziari" necessari per sostenere i pagamenti previsti dal
D.L. n. 35/2013, in deroga al patto di stabilità. La data di scadenza per
effettuare la richiesta è il prossimo 30 aprile. Sempre ieri il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha reso noto il tasso di interesse (nella misura
del 3,302%) da applicare alle anticipazioni che saranno concesse agli enti
locali nel 2013.
IMPRESE:
DEBITI DELLA P.A., ENTRO IL 30 APRILE LE COMUNICAZIONI DI PROVINCE E COMUNI PER
SBLOCCARE I PAGAMENTI - D.L. 8 aprile 2013, n. 35
(Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8
aprile 2013 )
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legge, approvato
dal Consiglio dei Ministri di sabato scorso, che sblocca i fondi per il
pagamento dei debiti maturati dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti
delle imprese. Si deve trattare di debiti di parte capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012 oppure di debiti per i quali entro la
stessa data sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento. A
tal fine, entro il 30 aprile 2013 Comuni e Province devono inviare un’apposita
comunicazione utilizzando il sistema web della Ragioneria generale dello Stato.
Comunque, nelle more dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale
attuativo, gli enti locali potranno effettuare i pagamenti nel limite massimo
del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la Tesoreria
statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi
finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013. Si prevede infine
che la cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed
appalti, siano esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad
eccezione dell'Iva).
SOCIETÀ
TRA PROFESSIONISTI, PRECISI OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL CLIENTE - D.M. 8
febbraio 2013, n. 34
(Ministero della Giustizia -
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto
ministeriale che disciplina le società tra professionisti iscritti ad un albo.
Tra le importanti novità del provvedimento, si segnala che la normativa impone
a tali società precisi obblighi di informazione nei confronti del cliente, al
fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso
dei requisiti richiesti. Pertanto la società, “al momento del primo contatto
con il cliente”, deve fornire a quest’ultimo, anche tramite un socio
professionista, informazioni sul diritto del cliente di chiedere che
l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più
professionisti da lui scelti, sulla possibilità che l'incarico conferito alla
società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio
dell'attività professionale, nonché sull’esistenza di conflitti d'interesse tra
cliente e società (anche a causa della presenza di soci con finalità
d'investimento).
Commenti