Il Fondo di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima casa è stato istituito presso il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24.12.2007 che ha previsto la
possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima
casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi
di situazioni di temporanea difficoltà, destinate a incidere negativamente
sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il Fondo (che è stato rifinanziato più volte dalla
sua istituzione ed evolutosi nel tempo anche rispetto ai criteri di concessione
del beneficio) sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul
debito residuo durante il periodo della sospensione, in pratica il Fondo
ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione
della componente di “spread”.
La Legge n. 92
del 28.06.2012, entrata in vigore in data 18.07.2012 e recante "disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita",
ha modificato in modo sostanziale la preesistente normativa incidendo sui
requisiti previsti per l'accesso al Fondo e consentendo nello specifico
l'ammissione al beneficio nei soli casi di:
cessazione del
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
cessazione del
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
cessazione dei
rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di
agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
morte o
riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore
all'80%.
Il ritorno operativo del fondo
Dal 27 aprile prossimo il Fondo di
Solidarietà per i mutui prima casa del MEF, tornerà operativo, e sosterrà
i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo
della sospensione.
Il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse
applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
Dal 27 aprile 2013 dunque, data di
entrata in vigore del nuovo Regolamento, è possibile inoltrare a Consap, per
il tramite delle banche, le istanze di sospensione dei mutui per l'acquisto
della prima casa.
La sospensione del mutuo
La sospensione non prevede
l'applicazione di alcuna commissione o spese di istruttoria, avviene senza
garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già
fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino
complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
Quando non può essere richiesta la
sospensione
La sospensione non può essere richiesta
per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
æ vi è un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della
domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso,
anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una
procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
æ vi è la fruizione di agevolazioni pubbliche;
æ vi è un'assicurazione a copertura del rischio che si
verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia
efficace nel periodo di sospensione stesso.
Chi può richiedere la sospensione
I nuovi criteri previsti dalla legge e dal
Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione è concessa per i mutui di
importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un
anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
Presupposti di accesso al fondo
|
æ Può presentare domanda il proprietario di un
immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per
l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in
possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.
|
æ Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da
almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e, in caso di
ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere
superiore a 90 giorni consecutivi.
|
æ In caso di mutuo cointestato è sufficiente
che le condizioni di cui sopra (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo
e ISEE non superiore a 30.000 euro), indicate al punto A del modulo di
domanda, sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari.
In tal caso, la sospensione del mutuo verrà comunque accordata per l'intera
rata ma gli altri cointestatari dovranno fornire il proprio assenso alla
sospensione del mutuo sottoscrivendo il riquadro 3 del modulo di domanda.
|
æ In caso di morte del mutuatario, la domanda
può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede
subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i 3
requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l'erede che
presenti la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito
nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare
|
La sospensione del pagamento
La sospensione del pagamento della rata di mutuo è
subordinata al verificarsi di almeno uno dei sotto elencati eventi, che
riguardano la sola persona del mutuatario, intervenuti
successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
æ cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con
attualità dello stato di disoccupazione;
æ cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di
procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta
causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
æ morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per
cento.
In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono
riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
Come fare richiesta
Per quanto riguarda la richiesta di
sospensione, sarà possibile iniziare ad effettuarla (come detto) a partire dal
27 aprile (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento del Fondo) utilizzando
la nuova modulistica che viene resa disponibile sul sito del MEF
(www.mef.gov.it) e della CONSAP (www.consap.it), società del MEF gestore del
Fondo.
Presentazione delle domande
|
La domanda deve essere presentata alla banca presso
la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente alla seguente
documentazione:
§
Documento di Identità;
§
Attestazione di indicatore di situazione economica equivalente (ISEE)
rilasciata da un soggetto abilitato.
Il richiedente dovrà presentare la
seguente documentazione
In caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
§
se si tratta di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento,
ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
§
se si tratta di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché
eventuali comunicazioni interruttive del rapporto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di
cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di
disoccupazione:
§
copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del
rapporto.
In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
æ
sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca
l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le
dimissioni del lavoratore;
æ
lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da
parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni
del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo
del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
In caso di insorgenza di condizioni di non
autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei
cointestatari del contratto dei mutui:
æ
certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL
competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di
handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80%
a 100%).
Cosa fa la banca?
La banca acquisita la documentazione prevista e,
verificatane la completezza e la regolarità formale, inoltra telematicamente
la domanda a Consap.
Una volta effettuata la registrazione della domanda e
acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare entro
i successivi 10 giorni lavorativi tutta la documentazione obbligatoria in
funzione dell'evento causa per il quale si richiede la sospensione.
Osserva:
Acquisita
|
Commenti