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Bonus Mobili

Nuovo Bonus Mobili 2013
(art.16 DL 63/2013 del 04 giugno 2013)

Il Governo ha previsto un nuovo Bonus Mobili 2013, che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione o che lo saranno in futuro.
Si tratta, in sostanza, di un'agevolazione cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione.

Ma non c’è Bonus Mobili se non c’è una ristrutturazione edilizia di un appartamento!!!

L’agevolazione fiscale spetta per tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 e sarà valida fino al 31 dicembre 2013. A oggi non sono previste ulteriori proroghe nel 2014.

Cos’è?
Il Bonus Mobili 2013 consiste in una detrazione, che può essere sfruttata per l’acquisto di mobili e arredi, fissata al 50%. La cifra massima, che è possibile ottenere come sconto, è di 5.000 euro su una spesa massima sostenuta di 10.000 euro (da spalmare in 10 anni, anche per i contribuenti over 75 o over 80). Dunque ogni anno la detrazione massima è di 500 euro.

Beneficiari
Possono fruire della detrazione i soggetti IRPEF:
-        sia residenti;
-        che non residenti nel territorio dello Stato;
-        che possiedono o detengono, sulla base di titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi di recupero.
La detrazione compete anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, a condizione che “i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza” e risultino intestatari delle fatture e bonifici. Non è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale dell’intestatario e dei familiari conviventi (Risoluzione 12 giugno 2002, n. 184 e Circolare 10 giugno 2004, n. 24).

NOTA BENE - Non possono ottenere la detrazione coloro che rinnovano solo l'arredamento, senza ulteriori interventi ovvero acquistano i mobili per arredare un'abitazione di nuova costruzione.

Spese ammesse
I mobili acquistati devono essere utilizzati per l’arredo dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione; sono quindi esclusi tv, computer ed elettrodomestici.

Per i frigoriferi, lavastoviglie, forni e altri apparecchi da incasso: sarà necessario scorporarne l'importo in dichiarazione dei redditi.

Rientrano nell’agevolazione anche le spese sostenute per:
-         il montaggio e il trasporto dei mobili;
-         qualora non vi sia coincidenza tra l’intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l’ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione;
-         qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto le spese per l’arredo della stessa abitazione, quest’ultimo non ha diritto di usufruire della detrazione delle spese per arredi. Infatti, la detrazione per i mobili è considerata aggiuntiva a quella per la ristrutturazione.

Procedura
Nessun adempimento preventivo. Chi è intenzionato a sfruttare questa opportunità deve tuttavia conservare:
-          le fatture o le ricevute fiscali per gli acquisti e le prestazioni detraibili;
-          le ricevute dei bonifici come prova del pagamento.
L’articolo 16 del D.L. 63/2013, riferendosi al Bonus Mobili parla di “spese documentabili”. In apparenza questo significa che il pagamento degli arredi possa essere effettuato anche tramite assegno o carta di credito con la conservazione del relativo scontrino fiscale o fattura.
Non si parla cioè del c.d. bonifico parlante, la modalità di pagamento obbligatoria per poter accedere ai benefici fiscali previsti dalla Detrazione 50% per le ristrutturazioni e per la Detrazione 65% per le riqualificazioni energetiche. A rigore, quindi, potrebbero essere valide le consuete regole previste per le altre detrazioni Irpef, per le quali sono consentiti anche pagamenti in contanti (come, ad esempio, per le spese mediche, veterinarie, gli asili nido o l'istruzione), prestando attenzione che l'uso del contante è vietato dai 999,99 euro in su. Sul punto, però, la cautela è d'obbligo. Si auspica una tempestiva emanazione di istruzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, così da rendere pienamente operativa la detrazione.

Dubbi ancora aperti

Vi sono tuttavia delle questioni che andranno chiarite da parte dell’Amministrazione finanziaria, legate a:

1.     I LAVORI AGEVOLATI;
2.     GLI IMMOBILI;
3.     IL CALENDARIO;
4.     MODALITÀ DI PAGAMENTO.


  1. I LAVORI AGEVOLATI

A quali lavori agevolati al 50% può essere "agganciato" il bonus sui mobili?
Il DL 63/2013 fa scattare una serie di rimandi a catena: il comma 2 dell'articolo 16 richiama il comma 1, che modifica la data stabilita dal D.L. del 2012, che a sua volta si riferisce all'articolo 16-bis, comma 1, del Tuir. Alla fine della catena, quindi, si scopre che la detrazione cui abbinare il bonus sui mobili non è nient'altro che il vecchio 36% sul recupero edilizio (di cui il 50% è la versione extra-large in vigore fino alla fine di quest'anno).
È vero che la norma parla di immobile “oggetto di ristrutturazione”, ma il rimando alla norma base del 36% non contiene alcuna limitazione. Dovrebbe essere chiaro, allora, che tutti i lavori indicati al comma 1 dell'articolo 16-bis danno diritto al bonus sui mobili:
-        le ristrutturazioni vere e proprie;
-        ma anche gli interventi per il risparmio energetico;
-        per la cablatura degli edifici;
-        per la bonifica dell'amianto;
-        la prevenzione degli atti illeciti.
Un'interpretazione restrittiva, oltre che in contrasto con la legge, sarebbe inutile: nella prassi spesso i lavori di recupero sono abbinati, e chi volesse ottenere il bonus spendendo una cifra limitata potrebbe sempre effettuare una manutenzione straordinaria a basso costo (ad esempio, intervenendo sull'impianto elettrico).

ATTENZIONE È invece escluso che una manutenzione ordinaria possa far scattare lo sconto sui mobili acquistati per una singola unità immobiliare residenziale: qui non si ha diritto neppure al 36%.

NOTA BENE - In base ad alcune interpretazioni, inoltre, i mobili in questione dovrebbero essere strettamente legati all'intervento effettuato. Ad esempio, se si ristruttura solo la cucina, non si potrà detrarre l'acquisto di mobili per arredare il soggiorno, ma su questo aspettiamo la conversione in legge per avere un'indicazione definitiva.

  1. GLI IMMOBILI

La seconda questione è stabilire che cosa può rientrare nel bonus?
La norma di legge parla di “mobili” e aggiunge che devono essere “finalizzati all'arredo”. La vecchia edizione dell'agevolazione, invece, menzionava “mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (...) apparecchi televisivi e computer” (articolo 2, DL 5/2009).
Oggi, quindi, nella nuova versione del bonus, le regole sono più stringenti e l’ambito oggettivo sembra escludere tv, computer ed elettrodomestici. Anche se resta il dubbio dei frigoriferi, lavastoviglie, forni e altri apparecchi da incasso: a rigore, bisognerebbe scorporarne l'importo in dichiarazione dei redditi.
 


  1. IL CALENDARIO

Il terzo dubbio riguarda il calendario degli interventi sull'immobile.
Per come è scritta la norma, chi beneficia del 50% sui lavori può avere l'incentivo sui mobili, senza limitazioni temporali (che invece erano presenti nel testo di del 2009): quindi l'acquisto degli arredi dovrebbe essere agevolato anche se le spese per il recupero edilizio sono state sostenute dal 26 giugno 2012 – data di debutto del 50% in edilizia – fino al 5 giugno 2013.
La nuova detrazione Irpef del 50% sull'acquisto dei mobili per arredare un'immobile ristrutturato è operativa, purché si fruisca della detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione, pagate entro il 31 dicembre 2013. Una volta liquidate queste, a prendere alla lettera il decreto, potrebbe addirittura non esserci un limite temporale per pagare i mobili: secondo il dato testuale della norma sembra, infatti, che questi pagamenti possano essere detraibili al 50% anche se effettuati nei prossimi anni.
È fuor di dubbio, comunque, che le spese per lavori sostenute dal 6 giugno 2013 diano diritto al bonus sugli arredi.
Manca poi una data di fine per l'agevolazione sui mobili: incognita forse non urgente, ma da risolvere prima di fine anno.
Considerato che il comma 2 dell’art.16 del D.L. 63/2013 estende l’ambito applicativo della nuova detrazione per i mobili ai soggetti che usufruiscono dell’agevolazione per gli interventi di recupero, non intervenendo quindi sull’art. 16-bis del TUIR, e posto il riferimento alla misura del 50%, si ritiene che la stessa spetti esclusivamente per le spese sostenute fino al 31.12.2013, e non operi quindi a regime.
Stando alle interpretazioni fornite in occasione dei vecchi bonus dalle Entrate, è possibile iniziare i lavori prima dell'acquisto dell'arredo, “ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione” (Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, paragrafo 2.1). Dal 6 giugno, quindi, è possibile pagare l'acquisto dei mobili, detraendone il 50% in dichiarazione dei redditi, a patto che entro il 31 dicembre 2013 si paghi, con bonifico parlante, una spesa detraibile al 50%, collegata alla ristrutturazione.

 




  1. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'ultimo nodo è quello delle modalità di pagamento. Nel 2009 si chiedeva specificamente il bonifico "parlante", identico a quello per il 36%, a parte la causale. Nella precedente detrazione del 20%, la norma imponeva di effettuare i pagamenti “con le stesse modalità” previste per le ristrutturazioni edilizie.
Per la nuova detrazione, invece, non è più previsto questo vincolo. Ora si parla solo di “spese documentate”. A rigore, quindi, potrebbero essere valide le consuete regole previste per le altre detrazioni Irpef, per le quali sono consentiti anche pagamenti in contanti (come, ad esempio, per le spese mediche, veterinarie, gli asili nido o l'istruzione), prestando attenzione che l'uso del contante è vietato dai 999,99 euro in sù. Sul punto, però, la cautela è d'obbligo, per evitare di incappare in eventuali interpretazioni restrittive delle Entrate sulle modalità di pagamento. Si auspica una tempestiva emanazione di istruzioni, così da rendere pienamente operativa la detrazione.


PROCEDURA DA SEGUIRE

Per richiedere la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili, è necessario seguire la procedura già prevista per la detrazione 50%, rimasta del resto sostanzialmente invariata rispetto a quanto richiesto per la detrazione 36%.
Non sarà necessario, quindi, inviare alcuna comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, ma basterà indicare gli estremi catastali dell'immobile in sede di dichiarazione dei redditi.
Fondamentale è poi conservare la documentazione fiscale relativa alle spese, quindi fatture e copie dei bonifici, correttamente eseguiti, indicando il codice fiscale di chi effettua la spesa, la partita Iva o il codice fiscale della ditta beneficiaria del pagamento e la causale corretta.
Se gli interventi di ristrutturazione di cui è interessato l'immobile richiedono uno specifico titolo abilitativo, è necessario esserne in possesso, mentre per gli interventi di attività edilizia libera è sufficiente un'autocertificazione.

CHIARIMENTI DALL’AGENZIA

Tenuto conto che l’agevolazione in esame risulta analoga a quella introdotta dal D.L. n. 5/2009 (pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di “beni” finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento di recupero), è possibile che possano valere i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.7.2009, n. 35/E e pertanto:
æ       non rileva il numero di contribuenti che partecipano alla spesa, al fine di individuare il limite massimo agevolabile (10.000 euro);
æ       nel caso di spese per arredo relative a più immobili oggetto di “ristrutturazione”, la detrazione spetta su un importo massimo di spesa non superiore a € 10.000 con riferimento a ciascuna unità abitativa.

Considerato che l’ulteriore detrazione è collegata alla proroga della misura 50%, la stessa dovrebbe essere applicabile per gli acquisti di mobili collegati a lavori iniziati dal 26.6.2012:
æ       rientrano nell’agevolazione anche le spese sostenute per il montaggio ed il trasporto dei mobili;
æ       qualora non vi sia coincidenza tra l’intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l’ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione;
æ       qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto le spese per l’arredo della stessa abitazione, quest’ultimo non ha diritto di usufruire della detrazione delle spese per arredi. Infatti, la detrazione per i mobili è considerata aggiuntiva a quella per la ristrutturazione.



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