Le novità IMU apportate dalla legge di conversione del D.L. n.102/2013 e della Legge di stabilità 2014
L’introduzione del TRISE
Nel disegno di legge di stabilità, varato lo scorso 15 ottobre 2013
dal Consiglio dei ministri, spicca per importanza la riforma del prelievo sul
mattone.
In particolare, nella tassazione immobiliare sta per irrompere un
altro acronimo con cui gli italiani dovranno familiarizzare il prima possibile:
il TRISE (Tributo sui servizi comunali) che dal 2014
sostituirà la Tares.
Il nuovo tributo di competenza e gestione dell’ente comunale è
composto da due componenti:
-
la Tari, che servirà a
coprire i costi del servizio di raccolta dei rifiuti;
-
la Tasi, imposta che copre i servizi indivisibili
dei comuni.
La prima sarà calcolata sulla superficie calpestabile; la
seconda partirà da un'aliquota dell'1 per mille o da un corrispettivo
di 1 euro a metro quadro, che si sommeranno alle aliquote Imu e daranno
vita al tetto massimo dell'imposizione.
L'aliquota di partenza
della Tasi sarà fissata all'1 per mille o a 1 euro a metro
quadro. L’arbitrio dell’ente comunale sta nella scelta di uno dei due
parametri, fermo restando che il tetto massimo dell'imposizione non potrà
superare l'aliquota massima dell'Imu più la predetta maggiorazione.
La somma della
"vecchia" IMU e della "nuova” TASI sui servizi potrebbe, dunque,
arrivare al 5 per mille sull’abitazione principale e all'11,6 per mille sugli
altri immobili.
Inoltre, l’IMU costituirà
la base imponibile della TASI.
A versarla non saranno
solo i proprietari, ma anche gli inquilini in una misura tra il 10 e
il 30 % dell'imposta.
Una ripartizione che non
sussisterà invece per la Tari, che spetterà esclusivamente a chi occupa
l'immobile, commisurata ad anno solare e parametrata sulla superficie degli
immobili.
In realtà è il TRISE
(costituito da TASI e TARI) che andrà versato in quattro rate trimestrali
con scadenza 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 dicembre.
SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRISE
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rata
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date di versamento
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TRISE
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1°
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16 gennaio
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2°
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16 aprile
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3°
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16 luglio
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4°
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16 dicembre
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Il mantenimento dell’IMU
L’IMU non si pagherà più sugli immobili
adibiti ad abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso,
ossia per quegli immobili di pregio sono quelli individuati dalle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9:
-
A/1, abitazione di tipo signorile;
-
A/8, abitazioni in ville;
-
A/9, castelli e
palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Dunque, un’abitazione
principale classificata nella categoria catastale A/7 (abitazioni in villini),
rientra a pieno titolo nella disposizione di sospensione prevista dal D.L. 54/2013
e di abrogazione del versamento confermato dal D.L. 102/2013 (per l’acconto
2013) e nell’eliminazione dell’imposta per il saldo 2013.
La Legge di
stabilità 2014 punta, infatti, a istituzionalizzare la cancellazione del
prelievo sull'immobile adibito ad abitazione principale e assimilati.
L'Imu
graverebbe solo sui proprietari di un immobile di pregio, con una stretta
ulteriore rispetto al sistema odierno visto che la detrazione per ogni nucleo
familiare potrebbe essere limitata a 200 euro al posto dei 600 per chi ha 4
figli.
Nonostante sia
presente nel testo la deducibilità al 50% del prelievo sui capannoni
dall'Irpef e dall'Ires (ma non dall'Irap), tale previsione normativa potrebbe slittare a un successivo
provvedimento, così come il ritorno dell'imposta sui redditi per gli immobili
non locati.
Immobili concessi in uso ai familiari
La legge di
conversione del c.d. decreto IMU,
che ha cancellato la prima rata dell'IMU sull'immobile adibito ad abitazione
principale, risolve la questione aperta sugli immobili abitativi concessi in
comodato ai figli, concedendo ai Comuni la possibilità di assimilarle
all'abitazione principale.
Il
provvedimento arriva al Senato oggi 23 ottobre 2013, dove verrà sostanzialmente
confermato il testo varato alla Camera.
Tra le altre
disposizioni spicca, dunque, per importanza la reintroduzione delle regole
Ici che consentivano di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi
in comodato gratuito ai figli.
La scelta è
comunque dell’ente locale competente che, già per i versamenti IMU del
saldo, da versare a dicembre 2013, potrà bloccare per questi immobili i
pagamenti (sulla prima rata mancano le compensazioni statali, calcolate con
le vecchie regole).
Il
contribuente dovrà tuttavia attendere la decisione comunale che arriverà entro
il 9 dicembre 2013, in quanto grazie a un
altro emendamento, viene reintrodotto il meccanismo che collega la validità dei
regolamenti tributari alla loro pubblicazione sul sito internet dell'ente.
Prima di
quella data non sarà possibile avere il quadro definitivo dell'aliquota da
applicare per il pagamento del saldo.
I dubbi
riguardano poi anche gli immobili adibiti ad abitazione principale,
atteso che è ancora da risolvere anche la questione del saldo 2013. Un
provvedimento collegato alla legge di stabilità 2014 dovrà trovare le risorse
finanziarie per eliminarlo.
La date da ricordare
09
dicembre 2013
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Termine per la pubblicazione delle aliquote valide ai fini del
calcolo da parte dei comuni sui propri siti web e dei regolamenti e
delibere che possono prevedere l’assimilazione degli immobili concessi in
comodato gratuito ai figli all’abitazione principale
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16
dicembre 2013
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Termine per il versamento
del saldo IMU 2013 (probabilmente con l’esclusione
di abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, immobili delle
coop. edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica con le stesse finalità degli Iacp; fabbricati rurali e
terreni agricoli)
IN ATTESA DI FORMALIZZAZIONE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 (se vi sono
le risorse finanziarie)
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DAL
2014
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Pagamento del TRISE per le
abitazioni principali e pertinenze ( e immobili assimilati) in sostituzione
della TARES e dell’IMU
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30
giugno 2014
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Termine per la
presentazione della Dichiarazione IMU al Comune per le variazioni
2013.
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