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Novità in tema di Srl e Srls

Premessa

Con l’art. 9 della legge di conversione del decreto legge 76/2013 (il c.d. Decreto Lavoro) sono state profondamente rinnovate la Srls (società a responsabilità limitata) e la Srl, mentre è stata definitivamente abolita la Srlcr (società a responsabilità limitata con capitale ridotto).
Un cambiamento importante quello che è stato messo in atto con la legge di conversione, dettato soprattutto dallo scarso successo delle Srlcr, nonché dalla volontà di favorire l’occupazione e semplificare la nascita di nuove società.

Le nuove Srl con capitale inferiore a 10.000 euro

Con specifico riferimento alle Srl è ora prevista la loro costituzione anche con capitale inferiore a 10.000 euro.
Per chi vuole costituire la nuova Srl con capitale inferiore a 10.000 euro, sono tuttavia fissate alcune specifiche limitazioni, quali:
- impossibilità di effettuare conferimenti diversi dal denaro (quindi non si potranno avere conferimenti in natura);
- necessità di versare interamente nelle mani degli amministratori della società i conferimenti in denaro (di conseguenza non sarà più previsto il c.d. versamento "per centesimi");
- necessità di destinare a riserva legale una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio, fino a quando il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10mila euro;
- quest’ultima riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per la copertura di eventuali perdite e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.





Le Srl: novità in tema di costituzione e conferimenti
Alcune importanti novità riguardano poi, in generale, le Srl, anche se aventi capitale superiore a 10.000 euro.
Nello specifico, il nuovo articolo 2464 c.c. non prevede più che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo venga versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro, ma richiede che il 25% dei conferimenti sia versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo. Sarà inoltre lo stesso atto costitutivo a indicare quali devono essere i mezzi di pagamento.

Con specifico riferimento alla scelta del mezzo di pagamento (da indicare nell’atto costitutivo), si riportano di seguito alcune importanti considerazioni riportate nella nota del 4 settembre del Consiglio nazionale del notariato, integrate con alcune riflessioni pratiche:
- rimane fermo il limite all’utilizzo dei contanti: nel caso in cui il versamento superi i 999,99 euro diventa pertanto necessario ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile e i conferimenti non potranno essere consegnati agli amministratori in contanti;
- l’assegno bancario è uno strumento di pagamento per il quale non è garantita la copertura, del quale si sconsiglia l’uso;
- il bonifico bancario deve essere effettuato a favore di uno dei nominandi amministratori (sarebbe infatti impossibile effettuarlo nei confronti di una società che ancora non esiste). L’amministratore, successivamente, dovrà girarlo sul conto della società. È uno strumento utilizzabile, ma, anche in funzione del rischio che si potrebbe correre in caso di appropriazione delle somme da parte dell’amministratore, se ne raccomanda un cauto utilizzo;
- assegno circolare da intestare alla costituenda società o ad uno dei nominandi amministratori.
Se l’assegno circolare sarà emesso a favore dell’amministratore, sarà necessario che lo stesso provveda a incassare l’assegno sul suo conto personale, per poi girarlo alla società.
Per le stesse considerazioni espresse con riferimento al bonifico bancario, la soluzione migliore sembra essere quella di un assegno circolare intestato alla costituenda società da consegnare nelle mani dell’amministratore appena designato all’atto della sottoscrizione;
- un’ulteriore via percorribile sarebbe infine quella di poter continuare ad affidare i conferimenti ad una banca, la quale li accrediterà su un conto che potrà essere successivamente movimentato soltanto dagli amministratori. In questo caso, tuttavia, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria.

Un possibile problema che potrebbe sorgere a seguito della novella normativa è rappresentato della necessaria presenza degli amministratori alla stipula dell’atto costitutivo, che dovranno accettare, nella stessa sede, immediatamente l’incarico (proprio per ricevere, nelle loro mani, i conferimenti).
Si pensi al caso in cui i soci non siano persone fisiche o, ancor più, al fatto che potrebbero essere addirittura stranieri. In tal caso, molto spesso, gli amministratori non sono presenti.
Ci si potrebbe pertanto chiedere se in questi casi una procura può ritenersi sufficiente e se è necessario che siano presenti tutti gli amministratori o ne è sufficiente anche soltanto uno.
Si può dire che nulla vieta che vi sia un solo amministratore (si pensi agli incarichi che possono essere eseguiti in via disgiunta), e allo stesso modo, si ritiene possibile che l’amministratore possa delegare un terzo (sicuramente dopo aver accettato in anticipo la carica).

Le nuove Srls
Con alcune modifiche introdotte nell’art. 9, il Legislatore ha introdotto significative modificazioni alla normativa sulle società semplificate, intervenendo sugli articoli 2463 e 2464 del codice civile.
La nuova Srls si pone quale unica alternativa alla Srl, a seguito dell’abolizione della neonata Srlcr (introdotta dal decreto legge 83/2012).
Le principali modifiche alla sua disciplina riguardano tre principali aspetti:
- viene aperta alla partecipazione di soci con più di 35 anni (ad oggi, quindi, non sono previsti più limiti di età);
- viene, di conseguenza, eliminata, ogni limitazione alla cessione di quote a soggetti non aventi i requisiti di età precedentemente richiesti;
- viene ammessa l’amministrazione da parte di non soci;
- viene definitivamente fissata l’inderogabilità delle clausole previste dal modello di atto costitutivo stabilito dal decreto del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138: pertanto, chi vorrà costituire una Srls non dovrà sostenere costi notarili, ma dovrà necessariamente accettare l’atto costitutivo previsto dal modello standard.
Con una nota diffusa il 18 settembre 2013, il Consiglio nazionale del Notariato, riprendendo la posizione espressa dal ministero della Giustizia (nota n. 118972 dell’11 settembre 2013, successivamente integrata il 13 settembre), consente alle Società a responsabilità limitata semplificate costituite dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 la costituzione anche con il vecchio "modello standard" di atto costitutivo.
Pertanto è possibile sin d'ora costituire le nuove Srls, “con immediata utilizzazione del modello standard di cui al Dm 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il Dl 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse”.
Il "modello standard" di cui al D.M. 138/2012 potrà essere utilizzato ignorando:
-        il punto 4 secondo la quale i soci della Srls non possono avere più di 34 anni;
-        il punto 5, secondo il quale gli amministratori devono essere soci della Srls.



 Rimane invece fermo il divieto per le Srls di avere tra i soci soggetti diversi dalle persone fisiche, sia in fase di costituzione sia nel corso della vita della società.
Si sottolinea che saranno soggette alla nuova disciplina delle Srls tutte le “vecchie” Srlcr, le quali verranno automaticamente convertite in Srls senza la necessità di alcun atto formale. Saranno infatti gli uffici del Registro delle Imprese ad apportare le modifiche necessarie.


Schema riepilogativo

S.r.l. Ordinaria
S.r.l. Semplificata
Disciplina
art. 2463 c.c.
art. 2463-bis c.c.
Soci
Persone fisiche e non
Solo persone fisiche di tutte le età
Forma atto
Atto pubblico
Atto pubblico standard con clausole inderogabili
Denominazione
Nessun vincolo
Indicazione di S.r.l. Semplificata
Amministrazione
Nessun vincolo
Nessun vincolo
Capitale
Da 1 a 9.999,99 euro sono previsti particolari vincoli nei conferimenti e nella destinazione degli utili. Oltre 10.000 euro rimane ferma la previgente normativa
Da 1 a 9.999,99 euro
Versamento
In denaro o in natura (salvo il caso in cui il capitale sia inferiore a 10.000 euro.
Solo in denaro
Vers. iniziale
Almeno il 25% da versare nelle mani degli amministratori, salvo il caso in cui il capitale sia inferiore a 10.000 euro (in tal caso va interamente versato)
Interamente versato agli amministratori
Cessione quote
Libera
Cedibili ad altre persone fisiche
Oneri di costituzione
Nessuna previsione
Non sono da corrispondere compensi al notaio per la sua opera, Gli unici costi previsti sono il diritto annuale alla Camera di Commercio (circa 200 euro), l’imposta di registro (168 euro), la denuncia inizio attività Ccia (30 euro).




 Normativa a confronto
Di seguito si riportano, per comodità, gli articoli 2463, 2463 bis e 2464 del codice civile, nonché l’art. 44 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. "Decreto crescita") prima e dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione del Decreto lavoro.

ART. 2463 C.C. – Costituzione
ANTE LEGGE DI CONVERSIONE
POST LEGGE DI CONVERSIONE
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
L'ammontare del capitale può essere determinato in misure inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.
 La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

ART. 2463BIS C.C. – Società semplificata a responsabilità limitata
ANTE LEGGE DI CONVERSIONE
POST LEGGE DI CONVERSIONE
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.



La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.


Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche [soppresso: che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione].
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori. [soppresso: i quali devono essere scelti tra i soci.]
Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
[soppresso: E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.]
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

ART. 2464 C.C. – Conferimenti
ANTE LEGGE DI CONVERSIONE
POST LEGGE DI CONVERSIONE
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.






ART. 44 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 [c.d. "Decreto crescita"].
ANTE LEGGE DI CONVERSIONE
POST LEGGE DI CONVERSIONE
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.



2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.


3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.




4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili.


4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
1. [soppresso: Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.]


2. [soppresso: L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.]


3. [soppresso: La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.]



4. [soppresso: Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili.]

4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.



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