Premessa
Con l’art. 9 della legge di conversione del decreto legge 76/2013 (il
c.d. Decreto Lavoro) sono state profondamente rinnovate la Srls (società a responsabilità
limitata) e la Srl, mentre è stata definitivamente abolita la Srlcr (società a
responsabilità limitata con capitale ridotto).
Un cambiamento importante quello che è stato messo in atto con la
legge di conversione, dettato soprattutto dallo scarso successo delle Srlcr,
nonché dalla volontà di favorire l’occupazione e semplificare la nascita di
nuove società.
Le nuove Srl con capitale inferiore a
10.000 euro
Con specifico
riferimento alle Srl è ora prevista la loro costituzione anche con capitale inferiore a 10.000 euro.
Per chi vuole
costituire la nuova Srl con capitale inferiore a 10.000 euro, sono tuttavia
fissate alcune specifiche limitazioni, quali:
- impossibilità di effettuare conferimenti
diversi dal denaro (quindi non si potranno avere conferimenti in natura);
- necessità di versare interamente nelle mani
degli amministratori della società i conferimenti in denaro (di conseguenza
non sarà più previsto il c.d. versamento "per centesimi");
- necessità di destinare a riserva legale una
somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni
esercizio, fino a quando il patrimonio netto della società non abbia raggiunto
la soglia di 10mila euro;
- quest’ultima riserva può essere utilizzata
solo per imputarla a capitale sociale o per la copertura di eventuali perdite
e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per
qualsiasi ragione.
Le Srl: novità in tema di costituzione e
conferimenti
Alcune importanti
novità riguardano poi, in generale, le Srl, anche se aventi capitale superiore
a 10.000 euro.
Nello specifico,
il nuovo articolo 2464 c.c. non prevede più che alla sottoscrizione dell’atto
costitutivo venga versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro,
ma richiede che il 25% dei conferimenti sia
versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo. Sarà inoltre lo stesso atto costitutivo a
indicare quali devono essere i mezzi di pagamento.
Con specifico
riferimento alla scelta del mezzo di pagamento (da indicare nell’atto
costitutivo), si riportano di seguito alcune importanti considerazioni
riportate nella nota del 4 settembre del Consiglio nazionale del notariato,
integrate con alcune riflessioni pratiche:
- rimane fermo il
limite all’utilizzo dei contanti: nel caso in cui il versamento superi i
999,99 euro diventa pertanto necessario ricorrere a uno strumento di pagamento
tracciabile e i conferimenti non potranno essere consegnati agli amministratori
in contanti;
- l’assegno
bancario è uno strumento di pagamento per il quale non è garantita la
copertura, del quale si sconsiglia l’uso;
- il bonifico
bancario deve essere effettuato a favore di uno dei nominandi
amministratori (sarebbe infatti impossibile effettuarlo nei confronti di una
società che ancora non esiste). L’amministratore, successivamente, dovrà
girarlo sul conto della società. È uno strumento utilizzabile, ma, anche in
funzione del rischio che si potrebbe correre in caso di appropriazione delle
somme da parte dell’amministratore, se ne raccomanda un cauto utilizzo;
- assegno circolare
da intestare alla costituenda società o ad uno dei nominandi amministratori.
Se l’assegno
circolare sarà emesso a favore dell’amministratore, sarà necessario che lo
stesso provveda a incassare l’assegno sul suo conto personale, per poi girarlo
alla società.
Per le stesse
considerazioni espresse con riferimento al bonifico bancario, la soluzione
migliore sembra essere quella di un assegno circolare intestato alla
costituenda società da consegnare nelle mani dell’amministratore appena
designato all’atto della sottoscrizione;
- un’ulteriore
via percorribile sarebbe infine quella di poter continuare ad affidare i
conferimenti ad una banca, la quale li accrediterà su un conto che potrà
essere successivamente movimentato soltanto dagli amministratori. In questo
caso, tuttavia, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca
depositaria.
Un possibile
problema che potrebbe sorgere a seguito della novella normativa è rappresentato
della necessaria presenza degli
amministratori alla stipula dell’atto costitutivo, che dovranno accettare,
nella stessa sede, immediatamente l’incarico (proprio per ricevere, nelle loro
mani, i conferimenti).
Si pensi al caso
in cui i soci non siano persone fisiche o, ancor più, al fatto che potrebbero
essere addirittura stranieri. In tal caso, molto spesso, gli amministratori non
sono presenti.
Ci si potrebbe
pertanto chiedere se in questi casi una procura può ritenersi sufficiente e se
è necessario che siano presenti tutti gli amministratori o ne è sufficiente
anche soltanto uno.
Si può dire che
nulla vieta che vi sia un solo amministratore (si pensi agli incarichi che
possono essere eseguiti in via disgiunta), e allo stesso modo, si ritiene
possibile che l’amministratore possa delegare un terzo (sicuramente dopo aver
accettato in anticipo la carica).
Le nuove Srls
Con alcune
modifiche introdotte nell’art. 9, il Legislatore ha introdotto significative
modificazioni alla normativa sulle società semplificate, intervenendo sugli
articoli 2463 e 2464 del codice civile.
La nuova Srls si
pone quale unica alternativa alla Srl, a seguito dell’abolizione della neonata
Srlcr (introdotta dal decreto legge 83/2012).
Le principali
modifiche alla sua disciplina riguardano tre principali aspetti:
- viene aperta
alla partecipazione di soci con più di
35 anni (ad oggi, quindi, non sono previsti più limiti di età);
- viene, di
conseguenza, eliminata, ogni limitazione alla cessione di quote a soggetti non
aventi i requisiti di età precedentemente richiesti;
- viene ammessa l’amministrazione da parte di non soci;
- viene
definitivamente fissata l’inderogabilità
delle clausole previste dal modello di atto costitutivo stabilito dal
decreto del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138: pertanto, chi vorrà
costituire una Srls non dovrà sostenere costi notarili, ma dovrà
necessariamente accettare l’atto costitutivo previsto dal modello standard.
Con una nota
diffusa il 18 settembre 2013, il Consiglio nazionale del Notariato, riprendendo
la posizione espressa dal ministero della Giustizia (nota n. 118972 dell’11
settembre 2013, successivamente integrata il 13 settembre), consente alle
Società a responsabilità limitata semplificate costituite dopo l’entrata in
vigore del D.L. n. 76/2013 la costituzione anche con il vecchio "modello
standard" di atto costitutivo.
Pertanto è
possibile sin d'ora costituire le nuove Srls, “con immediata utilizzazione del modello standard di cui al Dm 138/2012,
il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili
con il Dl 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse”.
Il "modello
standard" di cui al D.M. 138/2012 potrà essere utilizzato ignorando:
- il punto 4 secondo la quale i soci della
Srls non possono avere più di 34 anni;
- il punto 5, secondo il quale gli
amministratori devono essere soci della Srls.
Si sottolinea che
saranno soggette alla nuova disciplina
delle Srls tutte le “vecchie” Srlcr, le quali verranno automaticamente
convertite in Srls senza la necessità di alcun atto formale. Saranno infatti
gli uffici del Registro delle Imprese ad apportare le modifiche necessarie.
Schema riepilogativo
S.r.l. Ordinaria
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S.r.l. Semplificata
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Disciplina
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art. 2463 c.c.
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art. 2463-bis
c.c.
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Soci
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Persone fisiche
e non
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Solo persone
fisiche di tutte le età
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Forma atto
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Atto pubblico
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Atto pubblico
standard con clausole inderogabili
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Denominazione
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Nessun vincolo
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Indicazione di
S.r.l. Semplificata
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Amministrazione
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Nessun vincolo
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Nessun vincolo
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Capitale
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Da 1 a 9.999,99
euro sono previsti particolari vincoli nei conferimenti e nella destinazione
degli utili. Oltre 10.000 euro rimane ferma la previgente normativa
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Da 1 a 9.999,99
euro
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Versamento
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In denaro o in
natura (salvo il caso in cui il capitale sia inferiore a 10.000 euro.
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Solo in denaro
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Vers. iniziale
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Almeno il 25%
da versare nelle mani degli amministratori, salvo il caso in cui il capitale
sia inferiore a 10.000 euro (in tal caso va interamente versato)
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Interamente
versato agli amministratori
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Cessione quote
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Libera
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Cedibili ad
altre persone fisiche
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Oneri di costituzione
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Nessuna
previsione
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Non sono da
corrispondere compensi al notaio per la sua opera, Gli unici costi previsti
sono il diritto annuale alla Camera di Commercio (circa 200 euro), l’imposta
di registro (168 euro), la denuncia inizio attività Ccia (30 euro).
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Di seguito si
riportano, per comodità, gli articoli 2463, 2463 bis e 2464 del codice civile,
nonché l’art. 44 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. "Decreto crescita")
prima e dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione del Decreto
lavoro.
ART. 2463 C.C. – Costituzione
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ANTE LEGGE DI CONVERSIONE
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POST LEGGE DI CONVERSIONE
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La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza
di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a
responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e
le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro,
sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai
beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle
concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la
costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni
degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
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La società può essere costituita
con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la
denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente
l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono
poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce
l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non
inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun
socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di
ciascun socio;
7) le norme relative al
funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione,
la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata
l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno
approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a
responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332
e 2341.
L'ammontare del capitale può essere determinato in misure inferiore a
euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono
farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è
affidata l'amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili
netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva
prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli
stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale,
l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata
solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve
essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per
qualsiasi ragione.
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ART. 2463BIS C.C. – Società semplificata a responsabilità limitata
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ANTE LEGGE DI CONVERSIONE
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POST LEGGE DI CONVERSIONE
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La società a responsabilità limitata semplificata può essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non
abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità
al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la
cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a
responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della
società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore
all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero
4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo
amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma
dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata,
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e
l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono
essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio
elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad
accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti
di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società
a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in
quanto compatibili.
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La società a responsabilità
limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale
da persone fisiche [soppresso: che non
abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione].
L'atto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data,
il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale
contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e
il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'ammontare del capitale
sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro
previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi
in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai
numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di
sottoscrizione;
6) gli amministratori. [soppresso: i quali devono essere scelti
tra i soci.]
Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili
La denominazione di società a
responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso
cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza
della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
[soppresso: E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi
i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è
conseguentemente nullo.]
Salvo quanto previsto dal
presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.
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ART. 2464 C.C. – Conferimenti
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ANTE LEGGE DI CONVERSIONE
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POST LEGGE DI CONVERSIONE
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Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili
di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso
una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e
l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il
loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per
un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una
fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni
momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del
corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti
devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono
garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal
socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della
società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la
fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo
di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
essere effettuati nei novanta giorni.
|
Il valore dei conferimenti non
può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale.
Possono essere conferiti tutti
gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non è
stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo deve essere versato all'organo
amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per
cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di
costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo
almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria
con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza
o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in
natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.
Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente
liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche
avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi
assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione
d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto
costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere
sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del
corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei
soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
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ART. 44 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 [c.d. "Decreto
crescita"].
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ANTE LEGGE DI CONVERSIONE
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POST LEGGE DI CONVERSIONE
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1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la
società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita
con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i
trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del
codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo
l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone
fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale
ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della
società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta
devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello
spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete
telematica ad accesso pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società
a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V,
titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili.
4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito,
il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria
italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore
a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la
costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
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1. [soppresso: Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice
civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano
compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.]
2. [soppresso: L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo
2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo
l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone
fisiche anche diverse dai soci.]
3. [soppresso: La denominazione di società a responsabilità limitata a
capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede
della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta
devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello
spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete
telematica ad accesso pubblico.]
4. [soppresso: Salvo quanto previsto dal presente articolo, si
applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le
disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto
compatibili.]
4-bis. Al fine di favorire
l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e
delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a
condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che
intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata
semplificata.
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