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il nuovo Isee

Cos’è l’Isee

L'Isee serve a valutare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai vari livelli di Governo (dalla mensa scolastica alle tasse universitarie).
Serve per fissare tariffe differenziate oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso alle prestazioni.
Nel 2012 sono state presentate 6,5 milioni di dichiarazioni sostitutive uniche (dsu) corrispondenti a più di 5,8 milioni di famiglie (il 30% del totale).

La situazione economica viene misurata in funzione di tre fattori:
Ø       il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;
Ø       il loro patrimonio (valorizzato al 20%);
Ø       una scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

ISEE = Reddito + 20% x Patrimonio
Scala di equivalenza
La riforma

La riforma dell’ISEE, introdotta dal decreto “Salva Italia” (n.201/2011), è necessaria per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, ridurre le sperequazioni nell’accesso alle prestazioni e rafforzare il sistema dei controlli.

Il nuovo ISEE:
ü       considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti;
ü       migliora la capacità selettiva dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale;
ü       considera le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, come le famiglie con 3 o più figli e quelle con persone con disabilità;
ü       consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
ü       riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.


L’accesso alle prestazioni

L’applicazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate costituisce un livello essenziale delle prestazioni.
Gli enti erogatori (comuni, università, ecc.) hanno quindi l’obbligo di utilizzare l’ISEE come indicatore della situazione economica.

Per le prestazioni sociali agevolate a livello locale, l’individuazione delle nuove soglie avverrà con regolamento degli enti erogatori.
Per le prestazioni nazionali che già utilizzano l’ISEE (assegno di maternità per le madri non lavoratrici e assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) le nuove soglie vengono fissate già nel decreto.

Non è prevista, invece, alcuna estensione dell’applicazione dell’ISEE a prestazioni nazionali che non lo utilizzavano precedentemente.





I dati

Con la riforma:
Ø       solo una parte dei dati è autocertificata;
Ø       la compilazione dei dati fiscali più importanti e di quelli relativi alle prestazioni erogate dall’Inps è a cura dell’Amministrazione;
Ø       il patrimonio mobiliare verrà controllato:
ü     ex ante, con riferimento all’esistenza di conti non dichiarati;
ü     ex post, con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza;
Ø       è possibile calcolare un nuovo ISEE nel caso di variazioni del reddito corrente superiori al 25% rispetto a quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, normalmente preso a riferimento, dovute a risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato, mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro atipico, cessazione di attività per i lavoratori autonomi

Il reddito

È introdotta una definizione più ampia di reddito, ma anche specifiche deduzioni.

Nel calcolo vengono inclusi, a fianco del reddito complessivo ai fini Irpef:
ü       tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o con ritenuta a titolo di imposta;
ü       tutti i redditi esenti, quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione;
ü       i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari.


Dalla più ampia nozione di reddito,vengono invece sottratti:
Ø       Assegni di mantenimento: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione o divorzio, nonché quelli destinati al mantenimento del coniuge e dei figli;
Ø       Redditi da lavoro dipendente: quota del 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;
Ø       Pensioni, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari: quota del 20%, fino a un massimo di 1.000 euro;
Ø       Costo dell’abitazione: viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo relativo all’affitto registrato che può essere portato in deduzione. Ulteriore incremento di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
Ø       Spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti: sottrazioni in funzione della riclassificazione delle definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza in tre distinte classi: disabilità media, grave e non autosufficienza.

La riforma dell’ISEE è a sostegno delle situazioni di maggiore bisogno, come quelle che riguardano le persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Si riconosce un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, in funzione del grado di disabilità.

Gli abbattimenti sono pari a:
ü       4.000 euro per persona con disabilità media (incrementate a 5.500 euro se minorenne);
ü       5.500 euro per persona con disabilità grave (incrementate a 7.500 euro se minorenne);
ü       7.000 euro per persona non autosufficiente (incrementata a 9.500 euro se minorenne).

Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione delle:
Ø       spese certificate per i collaboratori domestici e gli addetti all’assistenza personale;
Ø       rette dovute per il ricovero presso strutture residenziali;
Ø       spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali (fino a un massimo di 5.000 euro)

Il peso della componente patrimoniale aumenta perché si considera il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI), si riduce la franchigia sulla componente mobiliare (che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) e si considera il patrimonio all’estero.

Si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
Abbattimento per la prima casa: Valore della prima casa = [Valore IMU – mutuo – (52.500 + 2.500 * f)] * 2/3 dove f = numero di figli conviventi successivi al secondo.


Scala di equivalenza

Non si interviene sulla scala ISEE in via generale, trattandosi di una scala già “generosa” rispetto a quelle tipicamente in uso a livello internazionale e nazionale.
Sono state però adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche delle famiglie, che possono dar luogo a minori economie di scala, come:
Ø       numerosità dei figli (da 3 in su);
Ø       presenza di minori (maggiorazione aumentata se il minore ha meno di 3 anni) con entrambi i genitori che lavorano;
Ø       nuclei monogenitoriali.


Le prestazioni

Nel nucleo familiare del beneficiario si considerano esclusivamente il coniuge e i figli. Il disabile adulto che vive con i propri genitori può pertanto fare nucleo a sé.

Nel caso delle prestazioni residenziali (es. RSA, case protette, ecc.), è possibile tenere conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare.

Si differenzia così la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo (tenuto anche conto dei loro carichi familiari) dalla condizione dell’anziano che non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

Per l’accesso a prestazioni per i bambini, ciò che conta è la condizione economica di entrambi i genitori.
Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo.
Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’altra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente un’altra residenza anagrafica.


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