Cos’è l’Isee
L'Isee serve a valutare
la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle
prestazioni (in moneta e servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai vari
livelli di Governo (dalla mensa scolastica alle tasse universitarie).
Serve per fissare
tariffe differenziate oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non
è ammesso l'accesso alle prestazioni.
Nel 2012 sono
state presentate 6,5 milioni di dichiarazioni sostitutive uniche (dsu)
corrispondenti a più di 5,8 milioni di famiglie (il 30% del totale).
La situazione
economica viene misurata in funzione di tre fattori:
Ø il reddito di tutti i componenti il nucleo
familiare;
Ø il loro patrimonio (valorizzato al 20%);
Ø una scala di equivalenza che tiene conto della
composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.
ISEE = Reddito
+ 20% x Patrimonio
Scala di
equivalenza
La riforma
La riforma
dell’ISEE, introdotta dal decreto “Salva Italia” (n.201/2011), è necessaria per
rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, ridurre
le sperequazioni nell’accesso alle prestazioni e rafforzare il sistema dei
controlli.
Il nuovo ISEE:
ü considera tutte le forme di reddito, comprese quelle
fiscalmente esenti;
ü migliora la capacità selettiva dando un peso più
adeguato alla componente patrimoniale;
ü considera le caratteristiche dei nuclei con carichi
gravosi, come le famiglie con 3 o più figli e quelle con persone con
disabilità;
ü consente una differenziazione dell’indicatore in
riferimento al tipo di prestazione richiesta;
ü riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di
rafforzare i controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle
prestazioni agevolate.
L’accesso alle prestazioni
L’applicazione
dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate costituisce un livello
essenziale delle prestazioni.
Gli enti
erogatori (comuni, università, ecc.) hanno
quindi l’obbligo di utilizzare l’ISEE come indicatore della situazione
economica.
Per le
prestazioni sociali agevolate a livello locale, l’individuazione delle nuove
soglie avverrà con regolamento degli enti erogatori.
Per le
prestazioni nazionali che già utilizzano l’ISEE (assegno di maternità per le
madri non lavoratrici e assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)
le nuove soglie vengono fissate già nel decreto.
Non è prevista,
invece, alcuna estensione dell’applicazione dell’ISEE a prestazioni nazionali
che non lo utilizzavano precedentemente.
I dati
Con la riforma:
Ø solo una parte dei dati è autocertificata;
Ø la compilazione dei dati fiscali più
importanti e di quelli relativi alle prestazioni erogate dall’Inps è a cura
dell’Amministrazione;
Ø il patrimonio mobiliare verrà controllato:
ü ex ante, con
riferimento all’esistenza di conti non dichiarati;
ü ex post, con la
creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza;
Ø è possibile calcolare un nuovo ISEE nel
caso di variazioni del reddito corrente superiori al 25% rispetto a
quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, normalmente preso a
riferimento, dovute a risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato, mancato rinnovo del contratto
di lavoro a tempo determinato o di lavoro atipico, cessazione di attività per i
lavoratori autonomi
Il reddito
È introdotta una definizione più ampia di reddito, ma anche specifiche deduzioni.
Nel calcolo vengono inclusi, a fianco del
reddito complessivo ai fini Irpef:
ü tutti i redditi
tassati con regimi sostitutivi o con ritenuta a titolo di imposta;
ü tutti i redditi
esenti, quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione;
ü i redditi
figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari.
Dalla più ampia
nozione di reddito,vengono invece sottratti:
Ø Assegni di
mantenimento: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione
o divorzio, nonché quelli destinati al mantenimento del coniuge e dei figli;
Ø Redditi da lavoro
dipendente: quota del 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;
Ø Pensioni,
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari: quota del 20%,
fino a un massimo di 1.000 euro;
Ø Costo
dell’abitazione: viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo
massimo relativo all’affitto registrato che può essere portato in deduzione.
Ulteriore incremento di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al
secondo;
Ø Spese effettuate
da persone con disabilità o non autosufficienti: sottrazioni in
funzione della riclassificazione delle definizioni di disabilità, invalidità e
non autosufficienza in tre distinte classi: disabilità media, grave e non
autosufficienza.
La riforma
dell’ISEE è a sostegno delle situazioni di maggiore bisogno, come quelle che
riguardano le persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Si
riconosce un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente
una persona con disabilità, in funzione del grado di disabilità.
Gli abbattimenti
sono pari a:
ü 4.000 euro per
persona con disabilità media (incrementate a 5.500 euro se minorenne);
ü 5.500 euro per
persona con disabilità grave (incrementate a 7.500 euro se minorenne);
ü 7.000 euro per
persona non autosufficiente (incrementata a 9.500 euro se minorenne).
Per le persone
non autosufficienti è poi ammessa la deduzione delle:
Ø spese certificate
per i collaboratori domestici e gli addetti all’assistenza personale;
Ø rette dovute per
il ricovero presso strutture residenziali;
Ø spese relative
alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali (fino a un massimo di
5.000 euro)
Il peso della componente patrimoniale aumenta
perché si considera il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU
(invece che ICI), si riduce la franchigia sulla componente mobiliare (che viene
però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) e si
considera il patrimonio all’estero.
Si considera
patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in
essere.
Abbattimento per
la prima casa: Valore della prima casa = [Valore IMU – mutuo – (52.500
+ 2.500 * f)] * 2/3 dove f = numero di figli conviventi successivi al secondo.
Scala di equivalenza
Non si interviene sulla scala ISEE in via generale, trattandosi di
una scala già “generosa” rispetto a quelle tipicamente in uso a livello
internazionale e nazionale.
Sono state però
adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche
delle famiglie, che possono dar luogo a minori economie di scala, come:
Ø numerosità dei
figli (da 3 in su);
Ø presenza di
minori (maggiorazione aumentata se il minore ha meno di 3 anni) con entrambi i
genitori che lavorano;
Ø nuclei
monogenitoriali.
Le prestazioni
Nel nucleo
familiare del beneficiario si considerano esclusivamente il coniuge e i figli.
Il disabile adulto che vive con i propri genitori può pertanto fare nucleo a
sé.
Nel caso delle prestazioni residenziali (es. RSA, case
protette, ecc.), è possibile tenere conto della condizione economica anche dei
figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare.
Si differenzia
così la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che
possono aiutarlo (tenuto anche conto dei loro carichi familiari) dalla
condizione dell’anziano che non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le
spese per il ricovero in struttura.
Per l’accesso a prestazioni per i bambini, ciò
che conta è la condizione economica di entrambi i genitori.
Il genitore non
convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia
riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che
non sia effettivamente assente dal nucleo.
Si tratta di una
previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore
è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore
o costituzione di un’altra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale
ha semplicemente un’altra residenza anagrafica.
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