Circolare per il
cliente 3 gennaio 2014
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IN
BREVE
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Pubblicata
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Interessi legali all’1% dal 1° gennaio 2014
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La rivalsa dell’IVA accertata
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Dichiarazioni d’intento 2014: in attesa delle novità annunciate, tutto
resta come prima
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Aliquota IVA al 10% per la somministrazione di bevande ed alimenti
attraverso distributori automatici
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Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2014
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Esenzione IMU immobili merce anche per fabbricati sottoposti a interventi
di recupero edilizio
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Diritto annuale CCIAA invariato per il 2014
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Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
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APPROFONDIMENTI
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Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla Legge di
Stabilità per il 2014
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Rivalsa e detrazione dell`IVA pagata a seguito di accertamento
definitivo
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IN BREVE
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LEGGE DI STABILITÀ
Pubblicata la Legge di Stabilità per il 2014
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27
dicembre 2013 - Suppl. Ord. n. 87.
È stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità 2014. Tra le novità più importanti
contenute segnaliamo:
-
l’istituzione della IUC:
imposta unica comunale che dal 2014 incorporerà IMU, Tasi e Tari;.
-
la proroga della Mini Imu sulle abitazioni
principali al 24 gennaio 2014;
-
la parziale deducibilità dell’IMU
pagata per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti dalle
imposte sui redditi;
-
il limite alle compensazioni d’imposta,
con apposizione del visto di conformità per importi superiori a 15.000 euro;
-
il divieto di pagamento in contanti
degli affitti e canoni di locazione;
-
la proroga dell’Ecobonus per tutto il
2014;
-
la possibilità di pagare le cartelle
Equitalia senza interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo se il
pagamento avviene in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014;
-
l’aumento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni
periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari.
(Vedi
l’Approfondimento)
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Interessi legali all’1% dal 1° gennaio 2014
D.M.12 dicembre 2013
Dal 1°
gennaio 2014 il tasso di interesse legale, che per due anni è rimasto al 2,5%, è
sceso all’1%, tornando così al livello del 2010.
La
variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
- in caso di ravvedimento
operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli
periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari al 2,5%, fino al 31
dicembre 2013 e all’1% dal 1° gennaio 2014 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di rateazione delle
somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali
adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con
adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la
misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno
in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se
il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (circ. Agenzia
delle Entrate 21 giugno 2011, n. 28/E).
Saranno
conseguentemente adeguati al nuovo tasso di interesse legale anche i
coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di
registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
- delle rendite perpetue o a
tempo e delle pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni
vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a
vita.
I nuovi
coefficienti (rideterminati con D. Dirett. 23 dicembre 2013) si applicheranno
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle
scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la
registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere
dal 1° gennaio 2014.
ACCERTAMENTO
La rivalsa dell’IVA accertata
Circolare 17 dicembre 2013, n. 35/E
Il
contribuente destinatario di un accertamento IVA può esercitare la rivalsa
dell`imposta nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei
servizi, ma solo dopo aver pagato imposte, sanzioni e interessi contenuti in un
avviso di accertamento definitivo. Il cessionario o committente potrà, a sua
volta, esercitare il diritto alla detrazione dopo aver corrisposto al cedente o
prestatore l`IVA addebitatagli in via di rivalsa.
(Vedi
l’Approfondimento)
IVA
Dichiarazioni d’intento 2014: in attesa delle
novità annunciate, tutto resta come prima
Rinviamo
alla notizia pubblicata nella precedente circolare per evidenziare che, in
attesa che venga definitivamente approvato il disegno di legge contenente
misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di
riordino normativo (S. 958/2013), all’esame della Commissione Affari
Costituzionali del Senato dallo scorso settembre, continua ad applicarsi la
precedente e tuttora vigente disciplina che pone a carico del fornitore la
trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute entro il termine
della liquidazione periodica in cui è confluita la prima operazione effettuata
senza applicazione dell’IVA.
Il
prossimo 16 gennaio 2014 dovranno quindi essere trasmesse telematicamente le
dichiarazioni d’intento ricevute a dicembre 2013 e con effetti sul 2014.
Aliquota IVA al 10% per la somministrazione di
bevande ed alimenti attraverso distributori automatici
Dal 1°
gennaio 2014 si deve applicare l’aliquota IVA del 10% (invece del 4%) alla
somministrazione di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori
automatici ovunque collocati. La medesima aliquota troverà applicazione anche
per quel che attiene le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.
Il D.L. 4
luglio 2013, n. 63, aveva infatti abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2014 il
n. 38), della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, secondo il
quale (in deroga alla disciplina generale) si applicava l’IVA con l’aliquota
agevolata del 4% (invece del 10%) nel caso di somministrazioni di bevande ed
alimenti effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti,
ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a
collettività.
IMPOSTE DIRETTE
Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei
fringe benefit 2014
L’Agenzia
Entrate ha pubblicato le tabelle elaborate dall’Aci per la determinazione del
fringe-benefit di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a
dipendenti.
Si
considerano concessi in uso promiscuo i veicoli che, messi a disposizione del
lavoratore anche a scopo personale, costituiscono una forma di remunerazione
vera e propria e quindi sono inclusi nella voce “valori in genere percepiti a
qualunque titolo dal lavoratore”. L’addebito come “fringe benefit” è pari ad un
ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 KM
in base alle tabelle ACI.
I costi
chilometrici indicati dalle tabelle ACI possono essere utilizzati anche per
determinare il rimborso spettante al dipendente o all’amministratore che
utilizza il proprio veicolo per una trasferta aziendale.
IMU
Esenzione IMU immobili merce anche per fabbricati
sottoposti a interventi di recupero edilizio
Risoluzione 11 dicembre 2013, n. 11/DF
Sono esenti dall'IMU i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a
quando permane tale destinazione e purché non siano locati.
Il Ministero delle
Finanze ha precisato che il concetto di "fabbricati costruiti"
comprende anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la
stessa procede a interventi di "incisivo recupero", ex art. 3, comma 1, lettere c), d) e f),
D.P.R. n. 380/2001.
SOCIETÀ
Diritto annuale CCIAA invariato per il 2014
Ministero dello Sviluppo Economico, Nota 5 dicembre 2013, n. 201237
Il Ministero dello
Sviluppo Economico ha comunicato che anche per il 2014 resterà invariata la
misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte
di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese. Restano quindi
confermate le stesse misure fisse, fasce e aliquote di fatturato previste per
il 2013.
Il termine per il
versamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi. Le nuove imprese sono tenute a versare il
diritto annuale entro 30 giorni dall’iscrizione.
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro
inventari
Riteniamo
opportuno ricordare che entro il 31 dicembre i contribuenti che utilizzano i
sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità dovevano
effettuare la stampa dei registri contabili e aggiornare e
sottoscrivere il libro inventari
APPROFONDIMENTI
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LEGGE DI
STABILITÀ
Sintesi delle principali novità fiscali previste
dalla Legge di Stabilità per il 2014
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre
2013 - Suppl. Ord. n. 87.
È stata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità 2014 di cui riassumiamo
in sintesi le principali novità fiscali. (La legge di stabilità 2014 è
stata peraltro già parzialmente integrata dal decreto milleproroghe del 30
dicembre 2013)
IUC:
imposta unica comunale - Dal 2014 la nuova imposta unica comunale (IUC)
incorporerà IMU, Tasi e Tari.
- sul possesso di immobili (natura e valore degli stessi);
- sulla fruizione dei servizi comunali.
Come già
anticipato la IUC
ingloba l’IMU, una componente riferita ai servizi
comunali indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile e una componente riferita alla tassa sui rifiuti (TARI) a carico
dell’utilizzatore.
Le aliquote
dei tributi locali dovranno essere deliberate dai Comuni ma è previsto che per ciascuna
tipologia di immobile la somma dell’aliquota TASI e dell’aliquota IMU non possa superare l’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 (0,6% sulle abitazioni principali e 1,06%
sugli altri immobili). Sulle abitazioni principali per il 2014 il tetto massimo
della somma delle due componenti non potrà superare lo 0,25%.
Sono escluse dalla TARI le
aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Non
sono
inoltre assoggettati alla TASI i locali e le aree in cui si producono rifiuti
speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori
(che dovranno però dimostrare l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente).
Mini
Imu sulle abitazioni principali prorogata al 24 gennaio 2014 - La mini IMU sull’abitazione
principale dovuta per gli immobili accatastati in quei comuni che hanno
deliberato l’aumento delle aliquote IMU per il 2013 andrà versata entro il 24
gennaio 2014 (e non più entro il 16 gennaio come originariamente previsto).
Parziale
deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi - L’IMU pagata per gli immobili strumentali delle imprese e dei
professionisti sarà deducibile da IRES e IRPEF nella misura del 30% (in via
transitoria) per l’anno d’imposta 2013
e del 20% a decorrere dal 2014.
Resta l’indeducibilità ai fini IRAP.
Rivalutazione
beni d’impresa – Viene riproposta, senza particolari
novità, la rivalutazione dei beni d’impresa. Le imprese, le società di capitali
e di persone, le società cooperative, di mutua assicurazione, e tutti i
soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, potranno
rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che
risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012. La
rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2012 e deve riguardare tutti i beni
appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione è onerosa:
l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle
attività produttive e di eventuali addizionali si applica sul maggior valore
rivalutato ed è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non
ammortizzabili.
Il maggior valore attribuito ai beni sarà
fiscalmente riconosciuto, ai fini degli ammortamenti, a decorrere dal terzo
esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata
eseguita. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di
destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo
personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a
quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione è stata eseguita e cioè 1 gennaio 2017, per la determinazione
delle plus o minusvalenze fiscali dovrà considerarsi il costo del bene prima
della rivalutazione.
Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere
affrancato, anche solo parzialmente, versando un’ulteriore imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e
di eventuali addizionali pari al 10%.
Le imposte sostitutive possono essere pagate (o
compensate) in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la
prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita,
e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta
successivi.
Limite
alle compensazioni d’imposta – A decorre dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, e
quindi già dalla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, i contribuenti che utilizzano
in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui
redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e
all’IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000
euro, dovranno ottenere l’apposizione del visto di conformità sulle singole
dichiarazioni dalle quali emerge il credito. A differenza di quanto accade per
l’IVA, i crediti potranno comunque essere compensati dal giorno successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta relativamente al quale deve essere
presentata la dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 è possibile, per
esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando l’obbligo, in caso di
superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014
dal quale il suddetto credito emergerà.
Ricordiamo che a decorrere dal 2014 il D.L. n.
35/2013 aveva aumentato a 700.000 euro il limite annuo alla
compensazione (che fino al 2013 era di 516.000 euro).
Divieto
di pagamento in contanti degli affitti e canoni di locazione – Non potranno più
essere pagati in contanti gli affitti, con la sola eccezione dei canoni
dovuti per le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I
pagamenti dovranno avvenire tramite assegni, bonifici o comunque con modalità
“tracciabile”.
Proroga
Ecobonus
- La detrazione IRPEF
50% per i lavori di ristrutturazione edilizia e quella del 65% per i lavori di
risparmio energetico sono prorogate per tutto il 2014. Nel 2015 la detrazione
50% si ridurrà al 40%, fino a ritornare alla detrazione 36% nel 2016 con limite
di spesa a 48mila euro. La detrazione
65% si ridurrà al 50% dal 2015.
Anche la detrazione IRPEF
50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A e A+ per
arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione è prorogata a tutto il 2014 e
il decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013 ha chiarito che la
detrazione vale anche nel caso in cui l’importo sia superiore al valore della
ristrutturazione immobiliare per la quale si sia usufruito della relativa
detrazione.
Rottamazione
cartelle esattoriali – Sarà possibile pagare le cartelle Equitalia senza interessi
di mora e da ritardata iscrizione a ruolo, a condizione, ossia che il pagamento
avvenga in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Sono escluse da questa
agevolazione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei conti. La
definizione agevolata si applica invece anche agli avvisi di accertamento
esecutivo.
Imposta
di bollo
– A decorrere dal 2014 sale dall’1,5 al 2 per mille l’imposta di bollo sulle
comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari,
compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
Viene abolita la soglia minima di imposta prima fissata a 34,20 euro mentre
aumenta la soglia massima dell’imposta dovuta da persone non fisiche, che sale
da 4.500 a
14.000 euro.
Web
Tax –
Dovranno dotarsi di partita IVA italiana tutti gli operatori internet che
svolgono attività di advertising online. La disciplina è controversa ed è stata
adottata dal legislatore italiano unilateralmente e senza interpellare
ufficialmente le istituzioni europee; meriterà quindi successivi
approfondimenti. Il decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013 ha peraltro rinviato
l’entrata in vigore della web tax al 1° luglio 2014.
Bonus
bebè 2014
– Viene rifinanziato il “bonus bebé” per bambini nati o adottati per l’anno 2014 in famiglie residenti
a basso reddito.
Pensioni:
contributo di solidarietà e divieto cumulo – Le “pensioni d’oro” sopra i 90 mila
euro saranno assoggettate ad un contributo di solidarietà del 6% che sale al
12% per le pensioni sopra i 130 mila e al 18% per quelle sopra i 193 mila euro.
È previsto
un tetto massimo di 300 mila euro sui redditi da pensione dei dipendenti
pubblici e di coloro che percepiscono vitalizi anche conseguenti a funzioni
pubbliche elettive (fatti salvi i contratti in corso).
ACCERTAMENTO
Rivalsa e
detrazione dell`IVA pagata a seguito di accertamento definitivo
Il contribuente
destinatario di un accertamento IVA, può esercitare la rivalsa dell`imposta nei
confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, ma solo dopo
aver pagato imposte, sanzioni e interessi contenuti in un avviso di
accertamento definitivo.
Il cessionario o
committente, a sua volta, potrà esercitare il diritto alla detrazione dopo aver
corrisposto al cedente o prestatore l`IVA addebitatagli in via di rivalsa.
La possibilità è
prevista dall`articolo 93 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (cosiddetto
"Decreto liberalizzazioni"), che ha modificato il settimo comma
dell`articolo 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che oggi prevede: "Il
contribuente ha diritto di rivalersi dell`imposta o della maggiore imposta
relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei
beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento
dell`imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal
caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla
detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui ha corrisposto l`imposta o la maggiore imposta
addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di
effettuazione della originaria operazione".
In precedenza, il
settimo comma dell`articolo 60 precludeva espressamente al cedente/prestatore
il diritto di rivalersi, nei confronti di cessionari di beni o committenti di
servizi, dell`imposta o maggiore imposta pagata in conseguenza d`accertamento o
rettifica. Il divieto era stato giustificato, oltre che da intenti
sanzionatori, da valutazioni pratiche in ordine all`inopportunità di una
riapertura dei rapporti contrattuali allo scopo di recuperare, a posteriori,
l`imposta non addebitata al momento di effettuazione dell`operazione.
Con la circolare n.
35/E del 17 dicembre 2013, l`Agenzia Entrate risponde ai dubbi dei contribuenti
su alcuni aspetti operativi.
Per esercitare la
rivalsa dell`IVA pagata a titolo definitivo in sede di accertamento il
cedente/commissionario deve emettere, e annotare nei registri IVA, una fattura
(o una nota di variazione in aumento) con gli estremi identificativi dell`atto
di accertamento che da titolo alla rivalsa.
Il diritto alla
detrazione da parte del cessionario/committente è invece subordinato al
pagamento dell`IVA accertata addebitatagli in via di rivalsa, con l`annotazione
nel registro acquisti.
La circolare n. 35/E/2013
chiarisce che la norma non prevede particolari oneri a carico del
committente/cessionario sul riscontro del versamento dell`imposta accertata,
purché adempia agli ordinari doveri di diligenza e cautela nel verificare la
correttezza e la regolarità della fattura ricevuta.
Il contribuente può
addebitare in via di rivalsa l`IVA relativa all`accertamento anche qualora
definisca l`accertamento utilizzando uno degli strumenti deflattivi del
contenzioso tributario, come, per esempio, l`adesione, l`acquiescenza e la
conciliazione giudiziale. Non è invece consentita la rivalsa, nè l`esercizio
del diritto alla detrazione, dell`imposta versata a seguito di atti non
divenuti definitivi, nè in pendenza di giudizio sull`avviso di accertamento.
Ovviamente, a conclusione del contenzioso, si potrà esercitare la rivalsa nei
confronti del cessionario/committente di quanto già versato nel corso del
procedimento tributario.
Il diritto alla rivalsa
potrà essere esercitato anche in caso di rateazione degli importi dovuti al
Fisco, a condizione che la prima rata, che perfeziona la procedura e rende
definitivo l`accertamento, sia stata pagata a partire dal 24 gennaio 2012. In questo caso il
diritto alla rivalsa potrà essere esercitato in relazione al pagamento delle
singole rate. La circolare n. 35/E/2013 chiarisce inoltre che, anche
nell`ipotesi in cui l`IVA contestata sia assolta in parte mediante versamento e
in parte mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede definizione
dell`accertamento, sarà possibile effettuare la rivalsa per l`intero ammontare
di imposta accertato.
Può esercitare il
diritto alla detrazione dell`IVA pagata dopo l`accertamento anche l`esportatore
abituale, al quale sia stata contestata l`effettuazione di acquisti senza
pagare IVA oltre il plafond disponibile.
In caso di violazioni
constatate nel regime dell`inversione contabile, la circolare n. 35/E/2013ribadisce
i chiarimenti già resi con risoluzione n. 56/E del 2009, con la quale era stato
precisato che, nel caso in cui sia constatata la violazione del regime
contabile che comporti, in quella sede, l`assolvimento del tributo da parte dei
contribuenti, contestualmente all`accertamento del debito, deve essere
riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta; pertanto, il
contribuente non sarà tenuto a versare alcun ammontare a titolo di imposta
all`Erario, qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione.
In altre parole, in considerazione dei criteri che regolano il regime
dell`inversione contabile, la compensazione dell`imposta a debito e
dell`imposta a credito è operata direttamente in sede di accertamento, senza
che sia necessario procedere al pagamento dell`imposta accertata e alla sua
successiva detrazione.
Un caso particolare
esaminato dalla circolare n. 35/E/2013 è quello del soggetto non residente e
non identificato in Italia ai fini IVA, cui sia addebitata in via di rivalsa
l`IVA relativa ad un accertamento. L`Agenzia Entrate, dopo aver ricordato i
principi previsti dall`articolo 17, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972
concernente le modalità di esercizio dei diritti e obblighi dei soggetti non
residenti, sostiene che, sebbene la disposizione preveda che la nomina del
rappresentante fiscale sia comunicata alla controparte economica
"anteriormente" all`effettuazione delle operazioni, a tutela del
principio di neutralità dell`IVA, sia possibile procedere alla nomina del
rappresentante fiscale anche successivamente al perfezionamento dell`operazione
originaria, fino al pagamento dell`imposta addebitata in via di rivalsa ai
sensi dell`articolo 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, purché si
tratti di adempimento cui il soggetto non residente non fosse già tenuto. Non
osterebbe a tale interpretazione sistematica la previsione di cui all`articolo
60, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 che riconosce il diritto di
detrazione "alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della
originaria operazione", da considerarsi riferito alla disciplina sostanziale
applicabile all`operazione posta in essere tra le parti, successivamente
oggetto di accertamento.
Le nuove regole si
applicano agli accertamenti divenuti definitivi dopo l`entrata in vigore del
Decreto liberalizzazioni (24 gennaio 2012). In ogni caso, il diritto alla
detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui e` stata corrisposta l`imposta
addebitata in via di rivalsa.
PRINCIPALI SCADENZE
|
Data
scadenza
|
Ambito
|
Attività
|
Soggetti
obbligati
|
Modalità
|
giovedì 16/01/2014
|
IRPEF
|
Versamento
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di
collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente
|
Sostituti
d'imposta
|
Mod.
F 24 on line
|
giovedì 16/01/2014
|
IRPEF
|
Versamento
addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori
dipendenti sulle competenze del mese precedente od in unica soluzione a
seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
|
Sostituti
d'imposta
|
Mod.
F 24 on line
|
giovedì 16/01/2014
|
IRPEF
|
Versamento
addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale
previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di
lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta è versata in un’unica
soluzione
|
Sostituti
d'imposta
|
Mod.
F 24 on line
|
venerdì 24/01/2014
|
IMU
|
Versamento
saldo IMU 2013 abitazione principale nel caso di comuni che hanno aumentato
le aliquote rispetto al 2012
|
Soggetti
obbligati
|
Mod.
F 24
|
venerdì 31/01/2014
|
Termine
per l’invio telematico dello “spesometro” per le operazioni rilevanti
effettuate nel 2012
|
Soggetti
obbligati
|
Invio
telematico
|
|
venerdì 31/01/2014
|
Termine per l’invio telematico delle comunicazioni
relative ai beni d`impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari
dell`imprenditore e dei finanziamenti all`impresa o le
capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell`imprenditore che
hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro
|
Soggetti obbligati
|
Invio telematico
|
|
venerdì 31/01/2014
|
IRES
|
Termine per comunicare
all’Agenzia delle Entrate le variazioni dei dati rilevanti ai fini
dell’opzione per la tassazione di gruppo (consolidato mondiale), intervenute
nel periodo d’imposta precedente.
|
Soggetti IRES “solari”
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