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Rassegna Fiscale Periodica

Circolare per il cliente 3 gennaio 2014


IN BREVE
·         Pubblicata la Legge di Stabilità per il 2014
·         Interessi legali all’1% dal 1° gennaio 2014
·         La rivalsa dell’IVA accertata
·         Dichiarazioni d’intento 2014: in attesa delle novità annunciate, tutto resta come prima
·         Aliquota IVA al 10% per la somministrazione di bevande ed alimenti attraverso distributori automatici
·         Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2014
·         Esenzione IMU immobili merce anche per fabbricati sottoposti a interventi di recupero edilizio
·         Diritto annuale CCIAA invariato per il 2014
·         Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

APPROFONDIMENTI
·         Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla Legge di Stabilità per il 2014
·         Rivalsa e detrazione dell`IVA pagata a seguito di accertamento definitivo





IN BREVE
LEGGE DI STABILITÀ

Pubblicata la Legge di Stabilità per il 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - Suppl. Ord. n. 87.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità 2014. Tra le novità più importanti contenute segnaliamo:
-               l’istituzione della IUC: imposta unica comunale che dal 2014 incorporerà IMU, Tasi e Tari;.
-               la proroga della Mini Imu sulle abitazioni principali al 24 gennaio 2014; 
-               la parziale deducibilità dell’IMU pagata per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti dalle imposte sui redditi; 
-               il limite alle compensazioni d’imposta, con apposizione del visto di conformità per importi superiori a 15.000 euro;
-               il divieto di pagamento in contanti degli affitti e canoni di locazione;
-               la proroga dell’Ecobonus per tutto il 2014;
-               la possibilità di pagare le cartelle Equitalia senza interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo se il pagamento avviene in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014;
-               l’aumento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari. 
(Vedi l’Approfondimento)

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Interessi legali all’1% dal 1° gennaio 2014

D.M.12 dicembre 2013
Dal 1° gennaio 2014 il tasso di interesse legale, che per due anni è rimasto al 2,5%, è sceso all’1%, tornando così al livello del 2010.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
  • in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari al 2,5%, fino al 31 dicembre 2013 e all’1% dal 1° gennaio 2014 e fino al giorno del ravvedimento;
  • in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (circ. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2011, n. 28/E).
Saranno conseguentemente adeguati al nuovo tasso di interesse legale anche i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
  • delle rendite perpetue o a tempo e delle pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.
I nuovi coefficienti (rideterminati con D. Dirett. 23 dicembre 2013) si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

ACCERTAMENTO

 La rivalsa dell’IVA accertata

Circolare 17 dicembre 2013, n. 35/E
Il contribuente destinatario di un accertamento IVA può esercitare la rivalsa dell`imposta nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, ma solo dopo aver pagato imposte, sanzioni e interessi contenuti in un avviso di accertamento definitivo. Il cessionario o committente potrà, a sua volta, esercitare il diritto alla detrazione dopo aver corrisposto al cedente o prestatore l`IVA addebitatagli in via di rivalsa.
(Vedi l’Approfondimento)

IVA

Dichiarazioni d’intento 2014: in attesa delle novità annunciate, tutto resta come prima

Rinviamo alla notizia pubblicata nella precedente circolare per evidenziare che, in attesa che venga definitivamente approvato il disegno di legge contenente misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo (S. 958/2013), all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato dallo scorso settembre, continua ad applicarsi la precedente e tuttora vigente disciplina che pone a carico del fornitore la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute entro il termine della liquidazione periodica in cui è confluita la prima operazione effettuata senza applicazione dell’IVA.
Il prossimo 16 gennaio 2014 dovranno quindi essere trasmesse telematicamente le dichiarazioni d’intento ricevute a dicembre 2013 e con effetti sul 2014.

Aliquota IVA al 10% per la somministrazione di bevande ed alimenti attraverso distributori automatici

Dal 1° gennaio 2014 si deve applicare l’aliquota IVA del 10% (invece del 4%) alla somministrazione di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori automatici ovunque collocati. La medesima aliquota troverà applicazione anche per quel che attiene le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.
Il D.L. 4 luglio 2013, n. 63, aveva infatti abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2014 il n. 38), della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale (in deroga alla disciplina generale) si applicava l’IVA con l’aliquota agevolata del 4% (invece del 10%) nel caso di somministrazioni di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività.

IMPOSTE DIRETTE

Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2014

L’Agenzia Entrate ha pubblicato le tabelle elaborate dall’Aci per la determinazione del fringe-benefit di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti.
Si considerano concessi in uso promiscuo i veicoli che, messi a disposizione del lavoratore anche a scopo personale, costituiscono una forma di remunerazione vera e propria e quindi sono inclusi nella voce “valori in genere percepiti a qualunque titolo dal lavoratore”. L’addebito come “fringe benefit” è pari ad un ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 KM in base alle tabelle ACI.
I costi chilometrici indicati dalle tabelle ACI possono essere utilizzati anche per determinare il rimborso spettante al dipendente o all’amministratore che utilizza il proprio veicolo per una trasferta aziendale.


IMU

Esenzione IMU immobili merce anche per fabbricati sottoposti a interventi di recupero edilizio

Risoluzione 11 dicembre 2013, n. 11/DF
Sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e purché non siano locati.
Il Ministero delle Finanze ha precisato che il concetto di "fabbricati costruiti" comprende anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di "incisivo recupero", ex art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), D.P.R. n. 380/2001.

SOCIETÀ

Diritto annuale CCIAA invariato per il 2014

Ministero dello Sviluppo Economico, Nota 5 dicembre 2013, n. 201237
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che anche per il 2014 resterà invariata la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese. Restano quindi confermate le stesse misure fisse, fasce e aliquote di fatturato previste per il 2013.
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Le nuove imprese sono tenute a versare il diritto annuale entro 30 giorni dall’iscrizione.

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Riteniamo opportuno ricordare che entro il 31 dicembre i contribuenti che utilizzano i sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità dovevano effettuare la stampa dei registri contabili e aggiornare e sottoscrivere il libro inventari






APPROFONDIMENTI
LEGGE DI STABILITÀ

Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla Legge di Stabilità per il 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - Suppl. Ord. n. 87.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità 2014 di cui riassumiamo in sintesi le principali novità fiscali.  (La legge di stabilità 2014 è stata peraltro già parzialmente integrata dal decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013)
IUC: imposta unica comunale - Dal 2014 la nuova imposta unica comunale (IUC) incorporerà IMU, Tasi e Tari.
La IUC si basa:
- sul possesso di immobili (natura e valore degli stessi);
- sulla fruizione dei servizi comunali.
Come già anticipato la IUC ingloba  l’IMU, una componente riferita ai servizi comunali indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e una componente riferita alla tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore.
Le aliquote dei tributi locali dovranno essere deliberate dai Comuni ma è previsto che per ciascuna tipologia di immobile la somma dell’aliquota TASI e dell’aliquota IMU non possa superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 (0,6% sulle abitazioni principali e 1,06% sugli altri immobili). Sulle abitazioni principali per il 2014 il tetto massimo della somma delle due componenti non potrà superare lo 0,25%.
La TARI sarà dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Non sono inoltre assoggettati alla TASI i locali e le aree in cui si producono rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori (che dovranno però dimostrare l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente).

Mini Imu sulle abitazioni principali prorogata al 24 gennaio 2014 - La mini IMU sull’abitazione principale dovuta per gli immobili accatastati in quei comuni che hanno deliberato l’aumento delle aliquote IMU per il 2013 andrà versata entro il 24 gennaio 2014 (e non più entro il 16 gennaio come originariamente previsto).

Parziale deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi - L’IMU pagata per gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sarà deducibile da IRES e IRPEF nella misura del 30% (in via transitoria) per l’anno d’imposta 2013 e del 20% a decorrere dal 2014. Resta l’indeducibilità ai fini IRAP.

Rivalutazione beni d’impresa – Viene riproposta, senza particolari novità, la rivalutazione dei beni d’impresa. Le imprese, le società di capitali e di persone, le società cooperative, di mutua assicurazione, e tutti i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, potranno rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012. La rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione è onerosa: l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali si applica sul maggior valore rivalutato ed è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.
Il maggior valore attribuito ai beni sarà fiscalmente riconosciuto, ai fini degli ammortamenti, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e cioè 1 gennaio 2017, per la determinazione delle plus o minusvalenze fiscali dovrà considerarsi il costo del bene prima della rivalutazione.
Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, anche solo parzialmente, versando un’ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali pari al 10%.
Le imposte sostitutive possono essere pagate (o compensate) in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Limite alle compensazioni d’imposta – A decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, dovranno ottenere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. A differenza di quanto accade per l’IVA, i crediti potranno comunque essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 è possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando l’obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014 dal quale il suddetto credito emergerà.
Ricordiamo che a decorrere dal 2014 il D.L. n. 35/2013 aveva aumentato a 700.000 euro il limite annuo alla compensazione (che fino al 2013 era di 516.000 euro).

Divieto di pagamento in contanti degli affitti e canoni di locazione – Non potranno più essere pagati in contanti gli affitti, con la sola eccezione dei canoni dovuti per le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I pagamenti dovranno avvenire tramite assegni, bonifici o comunque con modalità “tracciabile”.

Proroga Ecobonus - La detrazione IRPEF 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia e quella del 65% per i lavori di risparmio energetico sono prorogate per tutto il 2014. Nel 2015 la detrazione 50% si ridurrà al 40%, fino a ritornare alla detrazione 36% nel 2016 con limite di spesa a 48mila euro.  La detrazione 65% si ridurrà al 50% dal 2015.
Anche la detrazione IRPEF 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A e A+ per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione è prorogata a tutto il 2014 e il decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013 ha chiarito che la detrazione vale anche nel caso in cui l’importo sia superiore al valore della ristrutturazione immobiliare per la quale si sia usufruito della relativa detrazione.

Rottamazione cartelle esattoriali – Sarà possibile pagare le cartelle Equitalia senza interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo, a condizione, ossia che il pagamento avvenga in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Sono escluse da questa agevolazione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata si applica invece anche agli avvisi di accertamento esecutivo.

Imposta di bollo – A decorrere dal 2014 sale dall’1,5 al 2 per mille l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Viene abolita la soglia minima di imposta prima fissata a 34,20 euro mentre aumenta la soglia massima dell’imposta dovuta da persone non fisiche, che sale da 4.500 a 14.000 euro.

Web Tax – Dovranno dotarsi di partita IVA italiana tutti gli operatori internet che svolgono attività di advertising online. La disciplina è controversa ed è stata adottata dal legislatore italiano unilateralmente e senza interpellare ufficialmente le istituzioni europee; meriterà quindi successivi approfondimenti. Il decreto milleproroghe del 30 dicembre 2013 ha peraltro rinviato l’entrata in vigore della web tax al 1° luglio 2014.

Bonus bebè 2014 – Viene rifinanziato il “bonus bebé” per bambini nati o adottati per l’anno 2014 in famiglie residenti a basso reddito.

Pensioni: contributo di solidarietà e divieto cumulo – Le “pensioni d’oro” sopra i 90 mila euro saranno assoggettate ad un contributo di solidarietà del 6% che sale al 12% per le pensioni sopra i 130 mila e al 18% per quelle sopra i 193 mila euro.
È previsto un tetto massimo di 300 mila euro sui redditi da pensione dei dipendenti pubblici e di coloro che percepiscono vitalizi anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive (fatti salvi i contratti in corso).

ACCERTAMENTO
Rivalsa e detrazione dell`IVA pagata a seguito di accertamento definitivo

Il contribuente destinatario di un accertamento IVA, può esercitare la rivalsa dell`imposta nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, ma solo dopo aver pagato imposte, sanzioni e interessi contenuti in un avviso di accertamento definitivo.
Il cessionario o committente, a sua volta, potrà esercitare il diritto alla detrazione dopo aver corrisposto al cedente o prestatore l`IVA addebitatagli in via di rivalsa.
La possibilità è prevista dall`articolo 93 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (cosiddetto "Decreto liberalizzazioni"), che ha modificato il settimo comma dell`articolo 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che oggi prevede: "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell`imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell`imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l`imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".

In precedenza, il settimo comma dell`articolo 60 precludeva espressamente al cedente/prestatore il diritto di rivalersi, nei confronti di cessionari di beni o committenti di servizi, dell`imposta o maggiore imposta pagata in conseguenza d`accertamento o rettifica. Il divieto era stato giustificato, oltre che da intenti sanzionatori, da valutazioni pratiche in ordine all`inopportunità di una riapertura dei rapporti contrattuali allo scopo di recuperare, a posteriori, l`imposta non addebitata al momento di effettuazione dell`operazione.

Con la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, l`Agenzia Entrate risponde ai dubbi dei contribuenti su alcuni aspetti operativi.

Per esercitare la rivalsa dell`IVA pagata a titolo definitivo in sede di accertamento il cedente/commissionario deve emettere, e annotare nei registri IVA, una fattura (o una nota di variazione in aumento) con gli estremi identificativi dell`atto di accertamento che da titolo alla rivalsa.

Il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente è invece subordinato al pagamento dell`IVA accertata addebitatagli in via di rivalsa, con l`annotazione nel registro acquisti.

La circolare n. 35/E/2013 chiarisce che la norma non prevede particolari oneri a carico del committente/cessionario sul riscontro del versamento dell`imposta accertata, purché adempia agli ordinari doveri di diligenza e cautela nel verificare la correttezza e la regolarità della fattura ricevuta.

Il contribuente può addebitare in via di rivalsa l`IVA relativa all`accertamento anche qualora definisca l`accertamento utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, come, per esempio, l`adesione, l`acquiescenza e la conciliazione giudiziale. Non è invece consentita la rivalsa, nè l`esercizio del diritto alla detrazione, dell`imposta versata a seguito di atti non divenuti definitivi, nè in pendenza di giudizio sull`avviso di accertamento. Ovviamente, a conclusione del contenzioso, si potrà esercitare la rivalsa nei confronti del cessionario/committente di quanto già versato nel corso del procedimento tributario.

Il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato anche in caso di rateazione degli importi dovuti al Fisco, a condizione che la prima rata, che perfeziona la procedura e rende definitivo l`accertamento, sia stata pagata a partire dal 24 gennaio 2012. In questo caso il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate. La circolare n. 35/E/2013 chiarisce inoltre che, anche nell`ipotesi in cui l`IVA contestata sia assolta in parte mediante versamento e in parte mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede definizione dell`accertamento, sarà possibile effettuare la rivalsa per l`intero ammontare di imposta accertato.

Può esercitare il diritto alla detrazione dell`IVA pagata dopo l`accertamento anche l`esportatore abituale, al quale sia stata contestata l`effettuazione di acquisti senza pagare IVA oltre il plafond disponibile.

In caso di violazioni constatate nel regime dell`inversione contabile, la circolare n. 35/E/2013ribadisce i chiarimenti già resi con risoluzione n. 56/E del 2009, con la quale era stato precisato che, nel caso in cui sia constatata la violazione del regime contabile che comporti, in quella sede, l`assolvimento del tributo da parte dei contribuenti, contestualmente all`accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta; pertanto, il contribuente non sarà tenuto a versare alcun ammontare a titolo di imposta all`Erario, qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione. In altre parole, in considerazione dei criteri che regolano il regime dell`inversione contabile, la compensazione dell`imposta a debito e dell`imposta a credito è operata direttamente in sede di accertamento, senza che sia necessario procedere al pagamento dell`imposta accertata e alla sua successiva detrazione.
Un caso particolare esaminato dalla circolare n. 35/E/2013 è quello del soggetto non residente e non identificato in Italia ai fini IVA, cui sia addebitata in via di rivalsa l`IVA relativa ad un accertamento. L`Agenzia Entrate, dopo aver ricordato i principi previsti dall`articolo 17, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 concernente le modalità di esercizio dei diritti e obblighi dei soggetti non residenti, sostiene che, sebbene la disposizione preveda che la nomina del rappresentante fiscale sia comunicata alla controparte economica "anteriormente" all`effettuazione delle operazioni, a tutela del principio di neutralità dell`IVA, sia possibile procedere alla nomina del rappresentante fiscale anche successivamente al perfezionamento dell`operazione originaria, fino al pagamento dell`imposta addebitata in via di rivalsa ai sensi dell`articolo 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, purché si tratti di adempimento cui il soggetto non residente non fosse già tenuto. Non osterebbe a tale interpretazione sistematica la previsione di cui all`articolo 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 che riconosce il diritto di detrazione "alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione", da considerarsi riferito alla disciplina sostanziale applicabile all`operazione posta in essere tra le parti, successivamente oggetto di accertamento.
Le nuove regole si applicano agli accertamenti divenuti definitivi dopo l`entrata in vigore del Decreto liberalizzazioni (24 gennaio 2012). In ogni caso, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui e` stata corrisposta l`imposta addebitata in via di rivalsa.






PRINCIPALI SCADENZE


Data scadenza
Ambito
Attività
Soggetti obbligati
Modalità
giovedì 16/01/2014
IRPEF
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente
Sostituti d'imposta
Mod. F 24 on line
giovedì 16/01/2014
IRPEF
Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente od in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Sostituti d'imposta
Mod. F 24 on line
giovedì 16/01/2014
IRPEF
Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta è versata in un’unica soluzione
Sostituti d'imposta
Mod. F 24 on line
venerdì 24/01/2014
IMU
Versamento saldo IMU 2013 abitazione principale nel caso di comuni che hanno aumentato le aliquote rispetto al 2012
Soggetti obbligati
Mod. F 24
venerdì 31/01/2014

Termine per l’invio telematico dello “spesometro” per le operazioni rilevanti effettuate nel 2012
Soggetti obbligati
Invio telematico
venerdì 31/01/2014

Termine per l’invio telematico delle comunicazioni relative ai beni d`impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell`imprenditore e dei finanziamenti all`impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell`imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro
Soggetti obbligati
Invio telematico
venerdì 31/01/2014
IRES
Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell’opzione per la tassazione di gruppo (consolidato mondiale), intervenute nel periodo d’imposta precedente.
Soggetti IRES “solari”
Invio telematico

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