IN
BREVE
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Contante vietato per il pagamento dei canoni di locazione di unità
abitative
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Riallineamento del valore delle partecipazioni di controllo
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Minisanatoria dei ruoli conveniente solo per pochi
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Cartelle Equitalia sempre aggiornate in tutti gli uffici postali
d'Italia
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Via al SEPA dal 1° febbraio 2014
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Comunicazione annuale dati IVA in scadenza al 28 febbraio 2014
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Contratti di trasporto di merci su strada: termine per l’emissione
della fattura
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Pubblicato il modello 730/2014
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Registro al 4% per la cessione del contratto di leasing immobiliare
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Il bonus libri
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Nuova scadenza al 31 marzo 2014 per la stabilizzazione degli associati
in partecipazione
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Contribuzione con F24 anche per i Professionisti
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APPROFONDIMENTI
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Modalità di pagamento e altre novità per i contratti di locazione
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Minisanatoria dei ruoli entro il 28 febbraio 2014
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IN BREVE
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IMMOBILI
Contante vietato per il pagamento dei canoni di
locazione di unità abitative
Art. 1, comma 50, legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
La legge
di Stabilità 2014 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “i pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti
obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano
l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della
asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e
detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
(Vedi
l’Approfondimento)
IMPOSTE SOSTITUTIVE
Riallineamento del valore delle partecipazioni di
controllo
Art. 1, commi da 150 a 152, legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
La legge di Stabilità 2014 ha portato a regime la
facoltà, per le società di capitali, di persone ed enti commerciali che hanno
iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di
un'operazione straordinaria di procedere al riallineamento del relativo valore
mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%. L’art. 15, commi
10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008 prevedeva il riallineamento per le operazioni effettuate fino al 2011; ora, per
effetto della legge di Stabilità 2014, le disposizioni "si applicano anche
alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2012".
L'imposta
sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto
per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui
l'operazione è effettuata; per le operazioni concluse nel 2012 l 'imposta va versata
entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per
il 2013.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Minisanatoria dei ruoli conveniente solo per pochi
Art. 1, commi da 618 a 624, legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
La legge di Stabilità 2014 prevede una
sanatoria per il pagamento degli importi dovuti in relazione a ruoli emessi da
uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi i carichi derivanti da
accertamenti esecutivi. In questi casi i contribuenti potranno pagare, in unica
soluzione entro il prossimo 28 febbraio 2014, l’importo dovuto, comprensivo di
aggi, ma dedotti gli interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a
ruolo.
A fronte
di un beneficio limitato al risparmio degli interessi di mora e degli interessi
di ritardata iscrizione a ruolo, il contribuente dovrebbe quindi rinunciare
alla rateazione del pagamento (recentemente estesa, in casi particolari, fino a
120 rate mensili).
(Vedi
l’Approfondimento)
Cartelle Equitalia sempre aggiornate in tutti gli
uffici postali d'Italia
È stato
finalmente esteso a tutti gli uffici postali d’Italia il servizio, già
sperimentato a Roma e provincia, che consente ai cittadini di pagare l’importo
esatto dei bollettini Rav allegati alle cartelle di Equitalia, sempre
aggiornati con:
-
eventuali variazioni del debito (per esempio in caso di sgravio
parziale);
-
interessi calcolati per competenza;
-
altri aggravi previsti dalla legge dopo 60 giorni dalla notifica
della cartella.
Gli
uffici postali si affiancano agli altri canali già attivi per il pagamento
delle cartelle di Equitalia: il sito internet www.gruppoequitalia.it, gli
sportelli di Equitalia, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, i tabaccai
convenzionati con banca ITB e gli sportelli bancari.
Via al SEPA dal 1° febbraio 2014
Regolamento UE 14 marzo 2012, n. 260/2012
Dal 1° di
febbraio 2014 entrerà in vigore Sepa, acronimo di "Single Euro Payents
Area", ovvero "Area unica dei pagamenti in euro", previsto dal
Regolamento dell’UE n. 260/2012 del 14 marzo 2012.
Da quella
data i servizi nazionali di addebito diretto (come i RID utilizzati per la
domiciliazione delle bollette) e di bonifico verranno progressivamente
sostituiti dai corrispondenti servizi Sepa:
-
i RID ordinari e veloci saranno sostituiti dall'addebito diretto
Sepa (Sdd) e da B2B (riservato
esclusivamente ai clienti non consumatori);
-
i bonifici nazionali saranno sostituiti dal Sepa Credit
Transfert (Sct).
L'introduzione
del sistema Sepa non interesserà invece Rid ad importo fisso, Rid finanziari,
Riba, Mav/Rav, bollettini bancari e postali e bonifici di importo rilevante e
ad alta priorità.
Se per
quanto riguarda i bonifici non ci sono rilevanti cambiamenti dal punto di vista
dei clienti delle banche, per l’addebito diretto, invece, nel sistema SEPA è
necessario che le imprese creditrici acquisiscano un minimo di informazioni sui
loro debitori (ad esempio l’IBAN del loro conto corrente) da fornire alla banca
per avviare gli incassi. Quindi, le imprese che oggi utilizzano il servizio RID
dovranno integrare le informazioni presenti sulle singole disposizioni
d’incasso con le coordinate bancarie IBAN dei propri debitori e informare
questi ultimi prima di utilizzare il nuovo sistema SEPA. In assenza di questi
adeguamenti, dopo il 1° febbraio le banche potrebbero non essere più in grado
di eseguire regolarmente le disposizioni di pagamento e di incasso.
Sarà
comunque possibile accettare fino ad agosto 2014 versamenti effettuati con
modalità di pagamento pre-Sepa.
IVA
Comunicazione annuale dati IVA in scadenza al 28
febbraio 2014
Sono
obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di
partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se
non sono state effettuate operazioni imponibili ovvero non obbligati ad
effettuare le liquidazioni periodiche. Nella comunicazione il contribuente deve
riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni
periodiche oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate
nel periodo.
Il
modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica direttamente
oppure tramite gli intermediari abilitati, entro il mese di febbraio di ogni
anno e contiene i dati relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta per
l’anno solare precedente.
Contratti di trasporto di merci su strada: termine
per l’emissione della fattura
Art. 1, comma 45, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di Stabilità 2014)
La legge di Stabilità 2014 ha soppresso per gli
autotrasportatori l’obbligo, precedentemente previsto dall’art. 83-bis, comma
12, D.L. n. 112/2008, di emettere la fattura relativa ai contratti di trasporto
merci su strada entro la fine del mese in cui si sono svolte le relative
prestazioni di trasporto.
DICHIARAZIONI
Pubblicato il modello 730/2014
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2014, n.
4866
L’Agenzia
delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la versione definitiva del
Mod. 730/2014 e le relative istruzioni, approvate con Provvedimento del 15
gennaio 2014.
Ricordiamo
che dallo scorso anno il modello 730 potrà essere utilizzato anche dai contribuenti
che nel 2014 non hanno più un sostituto d`imposta.
IMPOSTE INDIRETTE
Registro al 4% per la cessione del contratto di
leasing immobiliare
Art. 1, comma 164 e 166, legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014)
A
decorrere dall’1° gennaio 2014 è dovuta l’imposta di registro del 4% (anche se
i contratti sono assoggettati all’Iva) da calcolarsi sul corrispettivo per la
cessione di contratti di leasing immobiliari, anche per fabbricati da
costruire, aumentato della quota capitale inclusa nei canoni di leasing ancora
da pagare oltre al prezzo di riscatto.
AGEVOLAZIONI
Il bonus libri
Art. 9, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
Il
decreto c.d. “Destinazione Italia” prevede dal 2014 un credito di imposta del
19% della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo,
pro capite, di 2.000 euro (1.000 euro per i libri di testo scolastici ed
universitari e 1.000 euro per tutte le altre pubblicazioni).
Sono
esclusi dall’agevolazione gli e-book (libri in formato digitale) nonché i libri
il cui costo risulta già dedotto dal reddito professionale o di impresa.
Per
beneficiare del credito d’imposta il consumatore finale dovrà essere munito di
idonea documentazione fiscale rilasciata dal venditore, ma per conoscere nel
dettaglio le modalità di fruizione sarà necessario attendere un apposito decreto
attuativo.
SOCIETÀ
Nuova scadenza al 31 marzo 2014 per la
stabilizzazione degli associati in partecipazione
Art. 1, comma 133, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di Stabilità 2014)
La legge
di stabilità 2014 riapre i termini per stabilizzare i lavoratori impiegati con
contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (quelli in
cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamente da una prestazione
lavorativa).
Il
precedente termine del 30 settembre 2013 per l’adesione alla procedura di
stabilizzazione è stato rinviato al 31 marzo 2014, mentre il termine del 31
gennaio 2014, indicato per la presentazione dell’intera documentazione alle
sedi INPS, è slittato al 31 luglio 2014.
Ricordiamo
che il completamento della procedura, con esito positivo, comporta per il
datore di lavoro:
-
l’estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in
materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad
attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della norma;
-
il venire meno dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi
emanati a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti (anche se
già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo);
-
l’estinzione delle pretese contributive, assicurative e delle
sanzioni amministrative e civili conseguenti ad eventuali contestazioni
riferite ai rapporti in oggetto.
PROFESSIONI
Contribuzione con F24 anche per i Professionisti
D.M. 10 gennaio 2014
Con
Decreto Interministeriale 10 gennaio 2014 è stata estesa la possibilità di
applicare il sistema dei versamenti unitari e della compensazione (D.Lgs. n.
241/97) agli Enti previdenziali, di cui ai Decreti Legislativi n. 509/1994 e n.
103/1996.
Anche i
professionisti iscritti ad enti di previdenza privati o privatizzati potranno
quindi utilizzare il modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali
con eventuale possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione.
L'elenco
delle Casse di Previdenza interessate è il seguente:
-
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
-
Cassa nazionale di
previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC);
-
Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG);
-
Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e
architetti liberi professionisti (INARCASSA);
-
Cassa nazionale del notariato;
-
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti
commerciali (CNPADC);
-
Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio
(Fondazione ENASARCO);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del
lavoro (ENPACL);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli
odontoiatri (ENPAM);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti
(ENPAF);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari
(ENPAV);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli
impiegati in agricoltura (ENPAIA);
-
Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);
-
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI);
-
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI);
-
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);
-
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi
(ENPAB);
-
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi
(ENPAP);
-
Ente nazionale di previdenza
e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).
APPROFONDIMENTI
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IMMOBILI
Modalità di
pagamento e altre novità per i contratti di locazione
L’art. 1, comma 50,
della legge di Stabilità 2014 prevede che “i pagamenti riguardanti canoni di
locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia
l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino
la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per
l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e
del conduttore”.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, i proprietari sono quindi
obbligati ad incassare i canoni di locazione con assegno o bonifico dall'inquilino, anche se non è
esclusa la possibilità di utilizzare altri mezzi tracciabili come il bancomat.
Un importante
cambiamento rispetto alla disciplina previgente è l’estensione dell’obbligo di tracciabilità alle operazioni di importo
inferiore a 1.000 euro ed alle locazioni transitorie, come quelle con studenti
e turistiche. Tuttavia, questo limite permane per i contratti di locazione
ad uso commerciale e per quelli aventi ad oggetto alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Di conseguenza, in questi ultimi due casi i canoni di
importo inferiore a 1.000 euro possono essere ancora pagati in contanti.
E’ importante
specificare che questa disposizione è stata inserita nell’art. 12 del D.L. n. 201/2011
che, a sua volta, modificava la normativa antiriciclaggio; ciò significa che
sono previste sanzioni dirette in caso di mancato adeguamento dei comportamenti
alla nuova normativa. Le sanzioni per le
violazioni variano dall’1% al 40% dell’importo trasferito, alle quali si
aggiunge la perdita di alcune agevolazioni fiscali, tra le quali:
-
una detrazione d’imposta a favore dei genitori o dei figli non a
carico pari al 19 % della spesa sostenuta per i canoni di locazione, di
ospitalità e per le assegnazioni di alloggi e posti letto da enti per il
diritto allo studio, università, collegi universitari Onlus e cooperative, con
una spesa massima di 2.633 euro all'anno. Per beneficiare della detrazione,
l'università deve essere situata ad almeno 100 km dal Comune di
residenza e in ogni caso in un'altra provincia rispetto a quella del Comune di
appartenenza (l'agevolazione vale anche per chi studia in un Paese europeo);
-
una detrazione d’imposta (fino ad un massimo di 300 euro) a
favore di soggetti titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad
abitazione principale se il loro reddito complessivo non supera i 30.987,41 euro.
La detrazione prevista è maggiore nel caso in cui si ricorra ai c.d. “contratti
convenzionali”;
-
una detrazione, per i primi tre anni, e fino a un massimo di
991,60 euro, a favore di lavoratori dipendenti con reddito inferiore a
30.987,41 euro che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel
comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di
locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Il nuovo Comune di
residenza deve essere distante almeno 100 km dal precedente e comunque al di fuori
della propria regione;
-
una detrazione, complessivamente pari a 991,60 euro, a favore
dei giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni il cui reddito
complessivo non supera i 15.493,71 euro e che stipulano un contratto di locazione dell’immobile da
destinare a propria abitazione principale.
La legge di stabilità
2014, inoltre, attribuisce ai Comuni il monitoraggio per il contrasto
dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni e concede agli stessi anche
la facoltà di consultare i registri dell’anagrafe condominiale, istituiti con
la riforma del condominio entrata in vigore il 18 giugno 2013.
Il registro viene
tenuto dall'amministratore per ciascun condominio (se non lo fa può essere
revocato per giusta causa) e deve riportare i nomi degli inquilini e ogni
relativa variazione entro 60 giorni.
RISCOSSIONE E
VERSAMENTI
Minisanatoria
dei ruoli entro il 28 febbraio 2014
La legge
di Stabilità 2014 prevede una sanatoria per il pagamento degli importi dovuti
in relazione a ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni,
province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi i
carichi derivanti da accertamenti esecutivi.
Entro il 28 febbraio 2014 i contribuenti
possono estinguere il loro debito pagando, in unica soluzione, l’intero importo
iscritto a ruolo (o quello residuo e gli aggi di riscossione); restano esclusi
dal versamento gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi
di mora.
Rientrano
nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente
agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e
le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture.
Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna
della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps,
Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento
di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).
La
definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni,
sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
L’agevolazione
è dunque limitata al mancato pagamento degli interessi di mora, che maturano
dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme
entro i 60 giorni previsti, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Ma a
fronte di questo vantaggio il contribuente dovrebbe rinunciare alla rateazione
del pagamento (recentemente estesa, in casi particolari, fino a 120 rate
mensili).
Si
avrà convenienza solo in caso di cartelle esattoriali emesse da molto tempo;
per una cartella esattoriale non pagata da un anno invece il risparmio degli
interessi potrebbe non compensare lo svantaggio della mancata rateazione.
In
ogni caso, per una valutazione di convenienza e per capire se i tributi
inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i
contribuenti dovranno prendere immediata visione della propria situazione
debitoria e verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente
della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono
contenute nell’estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.
Per chi
intenderà aderire sarà possibile effettuare il versamento presso gli sportelli
di Equitalia o negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando
tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014” .
Equitalia
contatterà i contribuenti che vantano crediti dalla pubblica amministrazione e
per i quali l’ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve
verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a
10 mila euro. Il contatto diretto è stato previsto da Equitalia per consentire
loro di saldare le cartelle/avvisi avvalendosi del pagamento agevolato entro la
scadenza e permettere alla PA di procedere al pagamento del credito nei tempi
previsti senza risentire di eventuali ritardi dovuti ai tempi tecnici legati
alle operazioni della definizione agevolata.
Per
consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la
registrazione delle operazioni relative, è espressamente previsto che la
riscossione dei ruoli affidati entro il 31 ottobre 2013 sia sospesa fino al 15
marzo 2014 (resteranno conseguentemente sospesi fino a tale data anche i
termini di prescrizione).
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