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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Contante vietato per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative
·         Riallineamento del valore delle partecipazioni di controllo
·         Minisanatoria dei ruoli conveniente solo per pochi
·         Cartelle Equitalia sempre aggiornate in tutti gli uffici postali d'Italia
·         Via al SEPA dal 1° febbraio 2014
·         Comunicazione annuale dati IVA in scadenza al 28 febbraio 2014
·         Contratti di trasporto di merci su strada: termine per l’emissione della fattura
·         Pubblicato il modello 730/2014
·         Registro al 4% per la cessione del contratto di leasing immobiliare
·         Il bonus libri
·         Nuova scadenza al 31 marzo 2014 per la stabilizzazione degli associati in partecipazione
·         Contribuzione con F24 anche per i Professionisti

APPROFONDIMENTI
·         Modalità di pagamento e altre novità per i contratti di locazione
·         Minisanatoria dei ruoli entro il 28 febbraio 2014







IN BREVE

IMMOBILI

Contante vietato per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative

Art. 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
La legge di Stabilità 2014 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
(Vedi l’Approfondimento)


IMPOSTE SOSTITUTIVE

Riallineamento del valore delle partecipazioni di controllo

Art. 1, commi da 150 a 152, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
La legge di Stabilità 2014 ha portato a regime la facoltà, per le società di capitali, di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%. L’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008 prevedeva il riallineamento per le operazioni effettuate fino al 2011; ora, per effetto della legge di Stabilità 2014, le disposizioni "si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012".
L'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui l'operazione è effettuata; per le operazioni concluse nel 2012 l'imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Minisanatoria dei ruoli conveniente solo per pochi

Art. 1, commi da 618 a 624, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
La legge di Stabilità 2014 prevede una sanatoria per il pagamento degli importi dovuti in relazione a ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi i carichi derivanti da accertamenti esecutivi. In questi casi i contribuenti potranno pagare, in unica soluzione entro il prossimo 28 febbraio 2014, l’importo dovuto, comprensivo di aggi, ma dedotti gli interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.
A fronte di un beneficio limitato al risparmio degli interessi di mora e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, il contribuente dovrebbe quindi rinunciare alla rateazione del pagamento (recentemente estesa, in casi particolari, fino a 120 rate mensili).
(Vedi l’Approfondimento)

Cartelle Equitalia sempre aggiornate in tutti gli uffici postali d'Italia

È stato finalmente esteso a tutti gli uffici postali d’Italia il servizio, già sperimentato a Roma e provincia, che consente ai cittadini di pagare l’importo esatto dei bollettini Rav allegati alle cartelle di Equitalia, sempre aggiornati con:
-          eventuali variazioni del debito (per esempio in caso di sgravio parziale);
-          interessi calcolati per competenza;
-          altri aggravi previsti dalla legge dopo 60 giorni dalla notifica della cartella.
Gli uffici postali si affiancano agli altri canali già attivi per il pagamento delle cartelle di Equitalia: il sito internet www.gruppoequitalia.it, gli sportelli di Equitalia, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, i tabaccai convenzionati con banca ITB e gli sportelli bancari.

Via al SEPA dal 1° febbraio 2014

Regolamento UE 14 marzo 2012, n. 260/2012
Dal 1° di febbraio 2014 entrerà in vigore Sepa, acronimo di "Single Euro Payents Area", ovvero "Area unica dei pagamenti in euro", previsto dal Regolamento dell’UE n. 260/2012 del 14 marzo 2012.
Da quella data i servizi nazionali di addebito diretto (come i RID utilizzati per la domiciliazione delle bollette) e di bonifico verranno progressivamente sostituiti dai corrispondenti servizi Sepa:
-          i RID ordinari e veloci saranno sostituiti dall'addebito diretto Sepa  (Sdd) e da B2B (riservato esclusivamente ai clienti non consumatori);
-          i bonifici nazionali saranno sostituiti dal Sepa Credit Transfert (Sct).
L'introduzione del sistema Sepa non interesserà invece Rid ad importo fisso, Rid finanziari, Riba, Mav/Rav, bollettini bancari e postali e bonifici di importo rilevante e ad alta priorità.
Se per quanto riguarda i bonifici non ci sono rilevanti cambiamenti dal punto di vista dei clienti delle banche, per l’addebito diretto, invece, nel sistema SEPA è necessario che le imprese creditrici acquisiscano un minimo di informazioni sui loro debitori (ad esempio l’IBAN del loro conto corrente) da fornire alla banca per avviare gli incassi. Quindi, le imprese che oggi utilizzano il servizio RID dovranno integrare le informazioni presenti sulle singole disposizioni d’incasso con le coordinate bancarie IBAN dei propri debitori e informare questi ultimi prima di utilizzare il nuovo sistema SEPA. In assenza di questi adeguamenti, dopo il 1° febbraio le banche potrebbero non essere più in grado di eseguire regolarmente le disposizioni di pagamento e di incasso.
Sarà comunque possibile accettare fino ad agosto 2014 versamenti effettuati con modalità di pagamento pre-Sepa.


IVA

Comunicazione annuale dati IVA in scadenza al 28 febbraio 2014

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non sono state effettuate operazioni imponibili ovvero non obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche. Nella comunicazione il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
Il modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati, entro il mese di febbraio di ogni anno e contiene i dati relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente.

Contratti di trasporto di merci su strada: termine per l’emissione della fattura

Art. 1, comma 45, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
La legge di Stabilità 2014 ha soppresso per gli autotrasportatori l’obbligo, precedentemente previsto dall’art. 83-bis, comma 12, D.L. n. 112/2008, di emettere la fattura relativa ai contratti di trasporto merci su strada entro la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.


DICHIARAZIONI

Pubblicato il modello 730/2014

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2014, n. 4866
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la versione definitiva del Mod. 730/2014 e le relative istruzioni, approvate con Provvedimento del 15 gennaio 2014.
Ricordiamo che dallo scorso anno il modello 730 potrà essere utilizzato anche dai contribuenti che nel 2014 non hanno più un sostituto d`imposta.


IMPOSTE INDIRETTE

Registro al 4% per la cessione del contratto di leasing immobiliare

Art. 1, comma 164 e 166, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
A decorrere dall’1° gennaio 2014 è dovuta l’imposta di registro del 4% (anche se i contratti sono assoggettati all’Iva) da calcolarsi sul corrispettivo per la cessione di contratti di leasing immobiliari, anche per fabbricati da costruire, aumentato della quota capitale inclusa nei canoni di leasing ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.


AGEVOLAZIONI

Il bonus libri

Art. 9, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
Il decreto c.d. “Destinazione Italia” prevede dal 2014 un credito di imposta del 19% della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, pro capite, di 2.000 euro (1.000 euro per i libri di testo scolastici ed universitari e 1.000 euro per tutte le altre pubblicazioni).
Sono esclusi dall’agevolazione gli e-book (libri in formato digitale) nonché i libri il cui costo risulta già dedotto dal reddito professionale o di impresa.
Per beneficiare del credito d’imposta il consumatore finale dovrà essere munito di idonea documentazione fiscale rilasciata dal venditore, ma per conoscere nel dettaglio le modalità di fruizione sarà necessario attendere un apposito decreto attuativo.




SOCIETÀ

Nuova scadenza al 31 marzo 2014 per la stabilizzazione degli associati in partecipazione

Art. 1, comma 133, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
La legge di stabilità 2014 riapre i termini per stabilizzare i lavoratori impiegati con contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamente da una prestazione lavorativa).
Il precedente termine del 30 settembre 2013 per l’adesione alla procedura di stabilizzazione è stato rinviato al 31 marzo 2014, mentre il termine del 31 gennaio 2014, indicato per la presentazione dell’intera documentazione alle sedi INPS, è slittato al 31 luglio 2014.
Ricordiamo che il completamento della procedura, con esito positivo, comporta per il datore di lavoro:
-          l’estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della norma;
-          il venire meno dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti (anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo);
-          l’estinzione delle pretese contributive, assicurative e delle sanzioni amministrative e civili conseguenti ad eventuali contestazioni riferite ai rapporti in oggetto.

PROFESSIONI

Contribuzione con F24 anche per i Professionisti

D.M. 10 gennaio 2014
Con Decreto Interministeriale 10 gennaio 2014 è stata estesa la possibilità di applicare il sistema dei versamenti unitari e della compensazione (D.Lgs. n. 241/97) agli Enti previdenziali, di cui ai Decreti Legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.
Anche i professionisti iscritti ad enti di previdenza privati o privatizzati potranno quindi utilizzare il modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali con eventuale possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione.
L'elenco delle Casse di Previdenza interessate è il seguente:
-          Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
-          Cassa  nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC);
-          Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG);
-          Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA);
-          Cassa nazionale del notariato;
-          Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC);
-          Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO);
-          Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);
-          Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM);
-          Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);
-          Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV);
-          Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA);
-          Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);
-          Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
-          Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari  italiani (ONAOSI);
-          Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);
-          Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti  industriali laureati (EPPI);
-          Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB);
-          Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP);
-          Ente  nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).




APPROFONDIMENTI

IMMOBILI

Modalità di pagamento e altre novità per i contratti di locazione
L’art. 1, comma 50, della legge di Stabilità 2014 prevede che “i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, i proprietari sono quindi obbligati ad incassare i canoni di locazione con assegno o bonifico dall'inquilino, anche se non è esclusa la possibilità di utilizzare altri mezzi tracciabili come il bancomat.
Un importante cambiamento rispetto alla disciplina previgente è l’estensione dell’obbligo di tracciabilità alle operazioni di importo inferiore a 1.000 euro ed alle locazioni transitorie, come quelle con studenti e turistiche. Tuttavia, questo limite permane per i contratti di locazione ad uso commerciale e per quelli aventi ad oggetto alloggi di edilizia residenziale pubblica. Di conseguenza, in questi ultimi due casi i canoni di importo inferiore a 1.000 euro possono essere ancora pagati in contanti.

E’ importante specificare che questa disposizione è stata inserita nell’art. 12 del D.L. n. 201/2011 che, a sua volta, modificava la normativa antiriciclaggio; ciò significa che sono previste sanzioni dirette in caso di mancato adeguamento dei comportamenti alla nuova normativa. Le sanzioni per le violazioni variano dall’1% al 40% dell’importo trasferito, alle quali si aggiunge la perdita di alcune agevolazioni fiscali, tra le quali:
-          una detrazione d’imposta a favore dei genitori o dei figli non a carico pari al 19 % della spesa sostenuta per i canoni di locazione, di ospitalità e per le assegnazioni di alloggi e posti letto da enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari Onlus e cooperative, con una spesa massima di 2.633 euro all'anno. Per beneficiare della detrazione, l'università deve essere situata ad almeno 100 km dal Comune di residenza e in ogni caso in un'altra provincia rispetto a quella del Comune di appartenenza (l'agevolazione vale anche per chi studia in un Paese europeo);
-          una detrazione d’imposta (fino ad un massimo di 300 euro) a favore di soggetti titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale se il loro reddito complessivo non supera i 30.987,41 euro. La detrazione prevista è maggiore nel caso in cui si ricorra ai c.d. “contratti convenzionali”;
-          una detrazione, per i primi tre anni, e fino a un massimo di 991,60 euro, a favore di lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 30.987,41 euro che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Il nuovo Comune di residenza deve essere distante almeno 100 km dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
-          una detrazione, complessivamente pari a 991,60 euro, a favore dei giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni il cui reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e che stipulano un contratto di locazione dell’immobile da destinare a propria abitazione principale.

La legge di stabilità 2014, inoltre, attribuisce ai Comuni il monitoraggio per il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni e concede agli stessi anche la facoltà di consultare i registri dell’anagrafe condominiale, istituiti con la riforma del condominio entrata in vigore il 18 giugno 2013.
Il registro viene tenuto dall'amministratore per ciascun condominio (se non lo fa può essere revocato per giusta causa) e deve riportare i nomi degli inquilini e ogni relativa variazione entro 60 giorni.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Minisanatoria dei ruoli entro il 28 febbraio 2014
La legge di Stabilità 2014 prevede una sanatoria per il pagamento degli importi dovuti in relazione a ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi i carichi derivanti da accertamenti esecutivi.
Entro il 28 febbraio 2014 i contribuenti possono estinguere il loro debito pagando, in unica soluzione, l’intero importo iscritto a ruolo (o quello residuo e gli aggi di riscossione); restano esclusi dal versamento gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora.
Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.

L’agevolazione è dunque limitata al mancato pagamento degli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Ma a fronte di questo vantaggio il contribuente dovrebbe rinunciare alla rateazione del pagamento (recentemente estesa, in casi particolari, fino a 120 rate mensili).
Si avrà convenienza solo in caso di cartelle esattoriali emesse da molto tempo; per una cartella esattoriale non pagata da un anno invece il risparmio degli interessi potrebbe non compensare lo svantaggio della mancata rateazione.

In ogni caso, per una valutazione di convenienza e per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti dovranno prendere immediata visione della propria situazione debitoria e verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell’estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.

Per chi intenderà aderire sarà possibile effettuare il versamento presso gli sportelli di Equitalia o negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”.
Equitalia contatterà i contribuenti che vantano crediti dalla pubblica amministrazione e per i quali l’ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a 10 mila euro. Il contatto diretto è stato previsto da Equitalia per consentire loro di saldare le cartelle/avvisi avvalendosi del pagamento agevolato entro la scadenza e permettere alla PA di procedere al pagamento del credito nei tempi previsti senza risentire di eventuali ritardi dovuti ai tempi tecnici legati alle operazioni della definizione agevolata.
Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, è espressamente previsto che la riscossione dei ruoli affidati entro il 31 ottobre 2013 sia sospesa fino al 15 marzo 2014 (resteranno conseguentemente sospesi fino a tale data anche i termini di prescrizione).


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