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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
  • Convertito in legge il “Decreto Renzi”
·         Unico 2014: la proroga per i soggetti interessati dagli studi di settore
·         Attenzione alle compensazioni d’imposta

·         Sanzioni TASI, TARI e IMU

·         Scadenza al 31 luglio per l’invio del mod. 770: effetti dell’omesso versamento di ritenute IRPEF
·         Controlli preventivi sui crediti da mod. 730 superiori ai 4mila euro
·         Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 31 luglio
·         Obbligo POS per artigiani, commercianti e professionisti
·         Detrazione 36/50%: bonifico con causale errata

APPROFONDIMENTI
·         Riepilogo versamenti UNICO 2014
·         I limiti alle compensazioni d’imposta (IVA, imposte sui redditi, IRAP, ritenute e addizionali)





IN BREVE


NUOVE LEGGI
Convertito in legge il “Decreto Renzi”
Legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66
È stato convertito in legge il D.L. n. 66/2014, noto come “Decreto Renzi” o “degli 80 euro”, che ha disposto per il 2014 l’attribuzione di un credito d'imposta per i lavoratori dipendenti e assimilati, la riduzione delle aliquote ordinarie Irap per tutti i settori di attività economica e l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie.
Tra le novità delle legge di conversione, è stata confermata la proroga del versamento della prima rata Tasi al 16 ottobre 2014 per i Comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio scorso e prevista la facoltà per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo di richiedere la concessione di un nuovo piano, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 22 giugno 2013 e che la richiesta venga presentata entro il 31 luglio 2014.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Unico 2014: la proroga per i soggetti interessati dagli studi di settore
D.P.C.M. 13 giugno 2014
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2014, n. 137 il Decreto del Presidente del Consiglio 13 giugno 2014 che prevede la proroga dei termini per effettuare i pagamenti derivanti da UNICO 2014 per i soggetti che (anche indirettamente) esercitano attività economiche interessate agli studi di settore.
(Vedi l’Approfondimento)

Attenzione alle compensazioni d’imposta
La legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, comma 574) prevede che, a decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione dello scorso 16 gennaio 2014, anche i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, devono ottenere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (come già avveniva in precedenza per l’utilizzo in compensazione del credito IVA).
(Vedi l’Approfondimento)


TRIBUTI LOCALI
Sanzioni TASI, TARI e IMU
Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 23 giugno 2014, n. 1/DF
In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o della TARI o dell’IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, è ammesso il ravvedimento operoso:
•           sprint entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni;
•           breve decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%);
•           lungo decorsi i 30 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro un anno dalla violazione, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Sul caso del mancato o insufficiente versamento della TASI e dell’IMU alla data di scadenza della prima rata (16 giugno 2014), si è recentemente pronunciato il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014, ritenendo applicabile l'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente), secondo il quale "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria".
Nella fattispecie in esame l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi sarebbe "giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative (D.L. 9 giugno 2014, n. 88), sia alla determinazione stessa del tributo".


DICHIARAZIONI
Scadenza al 31 luglio per l’invio del mod. 770: effetti dell’omesso versamento di ritenute IRPEF
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis
Entro il prossimo 31 luglio 2014 deve essere presentato telematicamente il modello 770 Semplificato.
Devono presentare il 770 semplificato i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme e valori per i quali hanno trattenuto: la ritenuta alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi assicurativi dovuti all’Inail.

Attenzione
Segnaliamo che ai sensi dell’art. 10 bis del D.Lgs n. 74/2000 “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”. La sanzione penale è autonoma rispetto a quella amministrativa prevista dalla normativa tributaria per l'inadempimento dell'obbligo di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti entro il giorno sedici del mese successivo.

Controlli preventivi sui crediti da mod. 730 superiori ai 4mila euro
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 10 giugno 2014
La legge di Stabilità 2014 ha previsto un controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate per i rimborsi dei crediti emergenti dal modello 730, superiori a 4mila euro.
L’Agenzia Entrate ha precisato che la verifica preventiva è prescritta esclusivamente nei casi in cui il rimborso di importo superiore a 4mila euro sia determinato anche da detrazioni per familiari a carico (e non da assegni per il coniuge separato) o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
Questo significa che i rimborsi superiori ai 4mila euro derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni, interessi passivi sul mutuo prima casa, avranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico (non assegni per il coniuge) oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente.
Si tratta quindi di un riscontro che dovrebbe riguardare una platea ristretta di contribuenti, pari a circa 100mila persone, ossia meno dello 0,5% dei 18 milioni di contribuenti che presentano il modello 730 (e meno dell’1% di chi richiede un rimborso attraverso il modello 730).
L’Agenzia Entrate ha altresì comunicato che nella maggior parte dei casi i rimborsi saranno disposti entro il mese di ottobre 2014, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla legge di Stabilità. 


IVA
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 31 luglio
Agenzia Entrate, Provvedimento 26 marzo 2014, n. 43436
Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2014 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile a partire dalle richieste relative al credito Iva del primo trimestre 2014.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.


ADEMPIMENTI
Obbligo POS per artigiani, commercianti e professionisti
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 15, commi 4 e 5
Dal 30 giugno 2014 è previsto l’obbligo per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito. La norma riconduce l’obbligo di accettare i pagamenti in moneta elettronica agli acquisti sopra i 30 euro e non prevede alcuna sanzione per chi non dovesse dotarsi di POS.
Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che la dotazione del POS sia «un onere piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere» di pagare con il bancomat.
Altri Consigli Nazionali professionali si sono allineati sulla stessa interpretazione e contestano il nuovo “obbligo” a causa dei costi.
Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che qualora il cliente chiedesse di pagare con il bancomat e il professionista ne fosse sprovvisto, il cliente sarà comunque tenuto a pagare in contanti o sotto altra forma perché «la mora del creditore che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione».


AGEVOLAZIONI
Detrazione 36/50%: bonifico con causale errata
Agenzia Entrate, Circolare 21 maggio 2014 n. 11/E
L’Agenzia Entrate ha chiarito che nel caso in cui nella causale del bonifico siano indicati riferimenti normativi relativi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un mero errore materiale), la detrazione IRPEF può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa e purché non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.
Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione.





APPROFONDIMENTI


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Riepilogo versamenti UNICO 2014
Come già anticipato nella precedente Circolare, con D.P.C.M. 13 giugno 2014 è stato prorogato dal 16 giugno al 7 luglio 2014 il termine per i versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio (5.164.569 euro annui).

Risulta conseguentemente prorogata dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014 la scadenza per effettuare i pagamenti con la maggiorazione dello 0,40%.

Precisiamo che la proroga non si applica a tutte le persone fisiche, ma soltanto a quelle assoggettate a studi di settore anche se indirettamente (tramite partecipazioni a società o associazioni fiscalmente “trasparenti”); è il caso, per esempio, di una persona fisica (anche senza partita IVA) che risulti socia di una s.n.c. assoggettata agli studi di settore.
La proroga si estende anche agli altri versamenti collegati alla scadenza delle imposte dirette come, per esempio:
·         ai versamenti delle persone fisiche che hanno optato per il regime della cedolare secca e dei titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero che devono versare l’IVIE;
·         al versamento del diritto annuale per l’iscrizione nel Registro Imprese; ai sensi dell’art. 8 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;
·         al versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate dell’INPS.

In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES) la proroga opera solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).

In caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati:
·         al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
·         alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 7 luglio 2014, se è titolare di partita IVA dovrà versare la seconda rata entro il 16 luglio 2014, se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2014.

Riepilogo scadenze

Contribuenti assoggettati a studi di settore
Contribuenti NON assoggettati a studi di settore
Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata)
7 luglio 2014
16 giugno 2014
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 luglio 2014 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2014 per i contribuenti non titolari di partita IVA
Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata)
20 agosto 2014
16 luglio 2014
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2014 per i contribuenti titolari di partita IVA e 1 settembre 2014 per i contribuenti non titolari di partita IVA

Attenzione
I contribuenti assoggettati ad IRES (società di capitali ed altri enti), che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l’approvazione del bilancio.
Le società di capitali che approvano il bilancio in giugno, ricorrendo al maggior termine di 180 giorni, possono quindi versare saldi e primi acconti (IRES ed IRAP) entro il 16 luglio o entro il 20 agosto (con maggiorazione 0,4%).


I limiti alle compensazioni d’imposta
(IVA, imposte sui redditi, IRAP, ritenute e addizionali)
La Legge di Stabilità 2014 prevede che, a decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione dello scorso 16 gennaio 2014, anche i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, devono ottenere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (come già avveniva in precedenza per l’utilizzo in compensazione del credito IVA).

Tuttavia:
·         mentre il credito IVA maturato al 31 dicembre 2013 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2014 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2013), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro. L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, può invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2014 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2014);
·         i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP possono comunque essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 è possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando l’obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014 dal quale il suddetto credito emergerà.
L’ “asseverazione” potrà avvenire:
·         mediante apposizione del visto di conformità nella dichiarazione (di cui all’art. 35, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 241/97) da parte di un intermediario abilitato;
·         oppure con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

Attenzione
L’art. 27, comma 18, del D.L. n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti che va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. In caso di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l’importo consentito si applica la sanzione pari al 30% dell’importo indebitamente compensato.

Nel caso in cui il contribuente si accorgesse di aver operato una compensazione con credito non spettante, potrà comunque “ravvedersi” (con l’istituto del ravvedimento operoso), sempreché la violazione non sia stata già individuata e comunicata al contribuente. 

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