IN BREVE
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Entro il 30 ottobre le comunicazioni su finanziamenti all'impresa e
beni concessi in godimento a soci o familiari
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Prelievi bancari dei lavoratori autonomi: bocciata la presunzione che siano
“automaticamente produttivi di reddito”
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Domanda per il rimborso o
·
Scade il 31 ottobre il nuovo obbligo di comunicazione PEC per
commercialisti, avvocati e notai (se non già inclusi in INI-PEC)
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Cooperative: unificati i termini di versamento della quota del 3% degli
utili di esercizio
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Dal 3 novembre nuovo obbligo di indicazione sulla carta di circolazione
per l’utilizzo dell’auto aziendale
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Sanzioni per omesso versamento TASI
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Il nuovo principio contabile OIC 10: Rendiconto finanziario
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Il regime dei minimi e le prestazioni ex art. 7 D.P.R. 633/1972
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APPROFONDIMENTI
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Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa e dei beni
concessi in godimento a soci o familiari
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Il Rendiconto finanziario: sintesi delle principali novità previste dal
nuovo principio contabile OIC 10
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IN BREVE
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ACCERTAMENTO
Entro il 30 ottobre le
comunicazioni su finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci
o familiari
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 aprile 2014 n.
54581
Entro il prossimo 30
ottobre 2014 dovranno essere inviate telematicamente:
·
la comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e
familiari dell'imprenditore,
·
la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o
familiari,
·
riferite al periodo d’imposta 2013.
L’invio telematico va
infatti effettuato, a decorrere da quest’anno, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono
in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
(Vedi
l’Approfondimento)
ACCERTAMENTO
Prelievi bancari dei
lavoratori autonomi: bocciata la presunzione che siano “automaticamente
produttivi di reddito”
Corte Costituzionale, Sentenza 6 ottobre 2014,
n. 228
La Corte
ha bocciato la presunzione automatica poiché lesiva del principio di
ragionevolezza, nonché della capacità contributiva: è assolutamente arbitrario
ipotizzare che i prelievi dal conto corrente, seppur ingiustificati, siano
destinati ad attività della propria sfera professionale tali da produrre un
reddito.
IVA
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA
trimestrale entro il 31 ottobre
Agenzia Entrate, Provvedimento 19 settembre 2014
Al termine
di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre
(primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono
chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione
anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241.
La
richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR.
L’utilizzo
in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la
presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite
di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali
maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in
compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese
successivo alla presentazione del modello.
Con
Provvedimento del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni e le specifiche tecniche
per la compilazione del modello IVA TR da utilizzare a decorrere dalle
richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre dell’anno
d’imposta 2014. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le istruzioni
del modello alle disposizioni introdotte dal D.M. 10 luglio 2014, che ha
individuato nei fabbricanti di
aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice Ateco 2007
30.30.09) un’ulteriore categoria di contribuenti per i quali i rimborsi saranno
eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.
ANTIRICICLAGGIO
Scade il 31 ottobre il nuovo
obbligo di comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai (se non già
inclusi in INI-PEC)
Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, Provvedimento
8 agosto 2014, n. 105953; Risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E; Comunicato
Stampa 14 ottobre 2014
Tutti i
professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti,
avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli
altri soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il prossimo 31
ottobre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o
Fisconline, un indirizzo PEC cui l'amministrazione potrà indirizzare le
richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o
rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Lo
prevede il Provvedimento congiunto Agenzia/GDF n. 105953 dell’8 agosto 2014.
Con la
Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale
Accertamento dell’Agenzia Entrate ha però accolto le istanze
pervenute dalle Associazioni di categoria ed ha precisato che “in un’ottica
di semplificazione …, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro
degli indirizzi elettronici … possa essere effettuato dall’Agenzia delle
entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato
INI-PEC”.
Consigliamo
quindi tutti i clienti interessati, per scrupolo, a verificare che il loro
indirizzo PEC sia già presente in INI-PEC: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec. Se
l’indirizzo PEC è presente, nessuna ulteriore comunicazione sarà dovuta.
SOCIETÀ
Cooperative: unificati i
termini di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio
D.M. 23 luglio 2014 (G.U. n. 225 del 27
settembre 2014)
Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che il versamento della quota
del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro
consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e
tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di
chiusura dell'esercizio.
In
precedenza, il termine era fissato al “30 ottobre dell'anno in cui era stato
approvato il bilancio di esercizio” (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle
società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare, il
termine era di “90 giorni dall’approvazione del bilancio” (D.M. 1° dicembre
2004).
I
contributi devono essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando
il codice tributo «3012» -
denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma
4 e 6, legge n. 59/1992».
Dal 3 novembre nuovo obbligo
di indicazione sulla carta di circolazione per l’utilizzo dell’auto aziendale
A seguito
delle novità previste dall'ultima riforma del Codice della Strada, dal prossimo
3 novembre 2014 sarà obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare
sulla carta di circolazione il nome di chi, non intestatario di un veicolo, ne ha comunque la disponibilità per più di
30 giorni.
L'adempimento
interessa anche i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti
e di comodato (se per un periodo superiore a 30 giorni).
Per gli
inadempienti sono previste pesanti sanzioni:
·
multa di 705 euro e
·
ritiro della carta di circolazione.
La
novità, già in vigore dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata
realizzazione delle relative procedure informatiche.
L’obbligo
scatta solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 e non per quelli
già in corso a quella stessa data.
TRIBUTI LOCALI
Sanzioni per omesso
versamento TASI
Con
riferimento alla TASI, ciascun Comune designa un funzionario responsabile a cui
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso il servizio di accertamento e riscossione, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo.
Il
versamento della TASI è indirizzato esclusivamente al Comune competente e deve
essere effettuato con modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto
corrente postale. E’ esclusa la possibilità di servirsi di servizi elettronici
di incasso e di pagamento postali o interbancari.
Per
l’omesso versamento della Tasi è
prevista la sanzione amministrativa del 30%.
E’ però
ammessa la procedura del ravvedimento operoso secondo i consueti termini:
TERMINE ADEMPIMENTO
|
SANZIONE APPLICATA
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entro 14 giorni dal
termine previsto per il versamento
|
0,20% giornaliero
|
entro 30 giorni dal
termine previsto per il versamento
|
3% (1/10 del 30%)
|
entro 1 anno dal
termine previsto per il versamento
|
3,75% (1/8 del 30%)
|
oltre ad
interessi da calcolare a giorni al tasso legale (attualmente 1% annuo).
BILANCIO
Il nuovo principio contabile
OIC 10: Rendiconto finanziario
Nell’ambito
del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito
internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilità) sono pubblicati i
principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano
a partire dai bilanci chiusi al 31
dicembre 2014.
In
particolare l’OIC 10 ha
lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto
finanziario.
Il principio contabile è destinato alle società che redigono i
bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni
del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del
rendiconto finanziario consolidato.
(Vedi
l’Approfondimento)
AGEVOLAZIONI
Il regime dei minimi e le
prestazioni ex art. 7 D.P.R. n. 633/1972
Agenzia Entrate, Circolare 26 febbraio 2008, n.
13/E
Il
contribuente che ha aderito al regime dei minimi non può effettuare cessioni
all’esportazione (extraUE) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e
72, D.P.R. n. 633/1972).
Può però
effettuare operazioni che non soddisfano il requisito della territorialità ai
sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. n. 633/1972, comprese le prestazioni di
servizi rese a soggetti esteri (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972). L’effettuazione
di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della
territorialità non precludono infatti al contribuente l’accesso al regime dei
minimi.
Evidenziamo
che in caso di servizi resi a clienti intraUE (che ricadrebbero nella
fattispecie dell’art. 7-ter) i “minimi” non devono però compilare e trasmettere
l’elenco Intrastat Servizi resi, in quanto l’operazione posta in essere non è
da intendersi operazione intracomunitaria, bensì “operazione esclusa da IVA effettuata
ai sensi dell’art.1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008” .
APPROFONDIMENTI
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ACCERTAMENTO
Le comunicazioni
telematiche dei finanziamenti all'impresa e dei beni
concessi in
godimento a soci o familiari
A partire
dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare
telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle
persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o
effettuato capitalizzazioni alla stessa.
La
comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l’ammontare
complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è
riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i
dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in
possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura
privata autenticata).
Sempre
dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare anche
i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma
36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).
La
comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari
dell’imprenditore.
In
particolare, vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese
le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni
nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto
in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il
corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del
diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in
godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di
riferimento della comunicazione.
La
comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento
dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di
altra società appartenente al medesimo gruppo.
Sono esclusi dalla comunicazione:
·
i beni concessi in godimento agli amministratori;
·
i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore
autonomo, che costituiscono fringe benefit;
·
i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
·
i beni di società e di enti privati di tipo associativo che
svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento
a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini
esclusivamente istituzionali;
·
gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a
proprietà indivisa concessi ai propri soci;
·
i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale
deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto
per legge.
I beni
vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
·
autovetture;
·
altri veicoli;
·
unità da diporto;
·
aeromobili;
·
immobili;
·
altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila
euro, al netto di IVA).
Il
termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni (inizialmente
fissato al 30 aprile) risulta ora fissato al trentesimo giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i
finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti “solari”).
BILANCIO
Il Rendiconto
finanziario: sintesi delle principali novità
previste dal
nuovo principio contabile OIC 10
Nell’ambito
del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito
internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilità) sono pubblicati i
principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi
al 31 dicembre 2014.
In
particolare, l’OIC 10 ha
lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto
finanziario. Sono state pertanto stralciate le indicazioni relative al
rendiconto finanziario contenute nell’OIC 12.
Il
principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio
in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni del principio sono
valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del rendiconto
finanziario consolidato.
Sintesi delle principali novità
·
L’OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la
redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide; rispetto all’attuale impostazione, è stata
eliminata la risorsa finanziaria del capitale circolante netto per la redazione
del rendiconto, in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e
non prevista dalla prassi contabile internazionale.
·
Il principio precisa che, ai fini della redazione del rendiconto finanziario,
tra le disponibilità liquide sono ricompresi anche gli strumenti regolati a vista utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa
dovuti ad esigenze quotidiane o comunque di brevissimo periodo.
·
Per motivi di comparabilità e semplificazione, l’OIC 10 elimina alcune
alternative contabili previste nell’attuale OIC 12 prevedendo che:
o
gli interessi pagati e ricevuti siano presentati distintamente tra i flussi
finanziari della gestione reddituale; molto spesso la società non è in grado di
distinguere se l'indebitamento da cui derivano gli interessi si riferisca al
finanziamento di una specifica attività, in quanto in genere esso attiene alla
generale attività aziendale. Per questo motivo, gli interessi sono classificati nella gestione reddituale, in quanto partecipano
alla determinazione dell’utile/perdita dell’esercizio. La scelta è coerente con
quanto previsto sulla classificazione dei flussi finanziari delle imposte
(classificati nella gestione reddituale).
o
i dividendi ricevuti e pagati siano
presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e
nell’attività di finanziamento.
·
Per motivi di comparabilità e semplificazione, l’OIC 10 prevede la classificazione delle imposte nella
gestione reddituale. Le imposte sul reddito derivano da operazioni che
danno origine a flussi finanziari della gestione reddituale, dell’attività di
investimento e di finanziamento. L’identificazione dei flussi relativi alle
imposte e la loro allocazione tra gestione reddituale, di investimento e di
finanziamento può essere particolarmente difficile e arbitraria, anche in
considerazione del fatto che tali flussi si manifestano in esercizi successivi
rispetti a quelli delle operazioni sottostanti. Per tali motivi, il principio
prevede che i flussi finanziari relativi alle imposte siano classificati nella
gestione reddituale in modo distinto.
·
Sono state riformulate le
definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività di
finanziamento.
·
Sono state inserite alcune indicazioni circa l’aggiunta, il raggruppamento
e la suddivisione dei flussi finanziari. E’ stato inserito il generale divieto di compensazione tra flussi
finanziari.
·
Nella presentazione del flusso dell’attività di finanziamento è stata introdotta la distinzione tra flussi
finanziari derivanti dal capitale proprio o dal capitale di debito.
·
Il flusso finanziario derivante dall’acquisizione
di una società controllata (nel bilancio consolidato) o di un ramo di azienda
(nel bilancio d’esercizio) è presentato distintamente nell’attività di
investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come
parte dell’operazione.
·
In merito alla classificazione dei
flussi finanziari connessi ai derivati di copertura si è specificato che
tali flussi sono presentati nella stessa categoria dei flussi finanziari
dell’elemento coperto.
·
Commenti