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Rassegna fiscale periodica

IN BREVE
·         Entro il 30 ottobre le comunicazioni su finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci o familiari
·         Prelievi bancari dei lavoratori autonomi: bocciata la presunzione che siano “automaticamente produttivi di reddito”
·         Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 31 ottobre
·         Scade il 31 ottobre il nuovo obbligo di comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai (se non già inclusi in INI-PEC)
·         Cooperative: unificati i termini di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio
·         Dal 3 novembre nuovo obbligo di indicazione sulla carta di circolazione per l’utilizzo dell’auto aziendale
·         Sanzioni per omesso versamento TASI
·         Il nuovo principio contabile OIC 10: Rendiconto finanziario
·         Il regime dei minimi e le prestazioni ex art. 7 D.P.R. 633/1972

APPROFONDIMENTI
·         Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa e dei beni concessi in godimento a soci o familiari
·         Il Rendiconto finanziario: sintesi delle principali novità previste dal nuovo principio contabile OIC 10





IN BREVE

ACCERTAMENTO
Entro il 30 ottobre le comunicazioni su finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci o familiari
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 aprile 2014 n. 54581
Entro il prossimo 30 ottobre 2014 dovranno essere inviate telematicamente:
·         la comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore,
·         la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari,
·         riferite al periodo d’imposta 2013.
L’invio telematico va infatti effettuato, a decorrere da quest’anno, entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
(Vedi l’Approfondimento)


ACCERTAMENTO
Prelievi bancari dei lavoratori autonomi: bocciata la presunzione che siano “automaticamente produttivi di reddito”
Corte Costituzionale, Sentenza 6 ottobre 2014, n. 228
La Corte Costituzionale ha finalmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui prevede l'applicazione ai lavoratori autonomi della presunzione per cui i prelevamenti dal conto corrente costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, in tutti i casi in cui non siano annotati nelle scritture contabili e se non siano indicati i soggetti beneficiari delle somme prelevate.
La Corte ha bocciato la presunzione automatica poiché lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva: è assolutamente arbitrario ipotizzare che i prelievi dal conto corrente, seppur ingiustificati, siano destinati ad attività della propria sfera professionale tali da produrre un reddito.


IVA
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 31 ottobre
Agenzia Entrate, Provvedimento 19 settembre 2014
Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.
Con Provvedimento del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione del modello IVA TR da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2014. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le istruzioni del modello alle disposizioni introdotte dal D.M. 10 luglio 2014, che ha individuato nei fabbricanti di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice Ateco 2007 30.30.09) un’ulteriore categoria di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.


ANTIRICICLAGGIO
Scade il 31 ottobre il nuovo obbligo di comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai (se non già inclusi in INI-PEC)
Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, Provvedimento 8 agosto 2014, n. 105953; Risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E; Comunicato Stampa 14 ottobre 2014
Tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli altri soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il prossimo 31 ottobre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline, un indirizzo PEC cui l'amministrazione potrà indirizzare le richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Lo prevede il Provvedimento congiunto Agenzia/GDF n. 105953 dell’8 agosto 2014.
Con la Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia Entrate ha però accolto le istanze pervenute dalle Associazioni di categoria ed ha precisato che “in un’ottica di semplificazione …, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici … possa essere effettuato dall’Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC”.
Consigliamo quindi tutti i clienti interessati, per scrupolo, a verificare che il loro indirizzo PEC sia già presente in INI-PEC: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec. Se l’indirizzo PEC è presente, nessuna ulteriore comunicazione sarà dovuta.


SOCIETÀ
Cooperative: unificati i termini di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio
D.M. 23 luglio 2014 (G.U. n. 225 del 27 settembre 2014)
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
In precedenza, il termine era fissato al “30 ottobre dell'anno in cui era stato approvato il bilancio di esercizio” (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare, il termine era di “90 giorni dall’approvazione del bilancio” (D.M. 1° dicembre 2004).
I contributi devono essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992».


Dal 3 novembre nuovo obbligo di indicazione sulla carta di circolazione per l’utilizzo dell’auto aziendale
A seguito delle novità previste dall'ultima riforma del Codice della Strada, dal prossimo 3 novembre 2014 sarà obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi, non intestatario di un veicolo, ne ha comunque la disponibilità per più di 30 giorni.
L'adempimento interessa anche i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (se per un periodo superiore a 30 giorni).
Per gli inadempienti sono previste pesanti sanzioni:
·         multa di 705 euro e
·         ritiro della carta di circolazione.

La novità, già in vigore dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.
L’obbligo scatta solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 e non per quelli già in corso a quella stessa data.


TRIBUTI LOCALI
Sanzioni per omesso versamento TASI
Con riferimento alla TASI, ciascun Comune designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso il servizio di accertamento e riscossione, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo.
Il versamento della TASI è indirizzato esclusivamente al Comune competente e deve essere effettuato con modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E’ esclusa la possibilità di servirsi di servizi elettronici di incasso e di pagamento postali o interbancari.
Per l’omesso versamento della Tasi è prevista la sanzione amministrativa del 30%.
E’ però ammessa la procedura del ravvedimento operoso secondo i consueti termini:

TERMINE ADEMPIMENTO
SANZIONE APPLICATA
entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento
0,20% giornaliero
entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento
3% (1/10 del 30%)
entro 1 anno dal termine previsto per il versamento
3,75% (1/8 del 30%)
oltre ad interessi da calcolare a giorni al tasso legale (attualmente 1% annuo).


BILANCIO
Il nuovo principio contabile OIC 10: Rendiconto finanziario
Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilità) sono pubblicati i principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.
In particolare l’OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario.
Il principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato.
(Vedi l’Approfondimento)


AGEVOLAZIONI
Il regime dei minimi e le prestazioni ex art. 7 D.P.R. n. 633/1972
Agenzia Entrate, Circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E
Il contribuente che ha aderito al regime dei minimi non può effettuare cessioni all’esportazione (extraUE) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972).
Può però effettuare operazioni che non soddisfano il requisito della territorialità ai sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. n. 633/1972, comprese le prestazioni di servizi rese a soggetti esteri (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972). L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono infatti al contribuente l’accesso al regime dei minimi.
Evidenziamo che in caso di servizi resi a clienti intraUE (che ricadrebbero nella fattispecie dell’art. 7-ter) i “minimi” non devono però compilare e trasmettere l’elenco Intrastat Servizi resi, in quanto l’operazione posta in essere non è da intendersi operazione intracomunitaria, bensì “operazione esclusa da IVA effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008”.




APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO
Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa e dei beni
concessi in godimento a soci o familiari
A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.
La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).
La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.
In particolare, vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:
·         i beni concessi in godimento agli amministratori;
·         i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
·         i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
·         i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
·         gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
·         i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
·         autovetture;
·         altri veicoli;
·         unità da diporto;
·         aeromobili;
·         immobili;
·         altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila euro, al netto di IVA).

Il termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni (inizialmente fissato al 30 aprile) risulta ora fissato al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti “solari”).


BILANCIO
Il Rendiconto finanziario: sintesi delle principali novità
previste dal nuovo principio contabile OIC 10
Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilità) sono pubblicati i principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.
In particolare, l’OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. Sono state pertanto stralciate le indicazioni relative al rendiconto finanziario contenute nell’OIC 12.
Il principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato.
Sintesi delle principali novità
·         L’OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide; rispetto all’attuale impostazione, è stata eliminata la risorsa finanziaria del capitale circolante netto per la redazione del rendiconto, in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale.
·         Il principio precisa che, ai fini della redazione del rendiconto finanziario, tra le disponibilità liquide sono ricompresi anche gli strumenti regolati a vista utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa dovuti ad esigenze quotidiane o comunque di brevissimo periodo.
·         Per motivi di comparabilità e semplificazione, l’OIC 10 elimina alcune alternative contabili previste nell’attuale OIC 12 prevedendo che:
o        gli interessi pagati e ricevuti siano presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale; molto spesso la società non è in grado di distinguere se l'indebitamento da cui derivano gli interessi si riferisca al finanziamento di una specifica attività, in quanto in genere esso attiene alla generale attività aziendale. Per questo motivo, gli interessi sono classificati nella gestione reddituale, in quanto partecipano alla determinazione dell’utile/perdita dell’esercizio. La scelta è coerente con quanto previsto sulla classificazione dei flussi finanziari delle imposte (classificati nella gestione reddituale).
o        i dividendi ricevuti e pagati siano presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell’attività di finanziamento.
·         Per motivi di comparabilità e semplificazione, l’OIC 10 prevede la classificazione delle imposte nella gestione reddituale. Le imposte sul reddito derivano da operazioni che danno origine a flussi finanziari della gestione reddituale, dell’attività di investimento e di finanziamento. L’identificazione dei flussi relativi alle imposte e la loro allocazione tra gestione reddituale, di investimento e di finanziamento può essere particolarmente difficile e arbitraria, anche in considerazione del fatto che tali flussi si manifestano in esercizi successivi rispetti a quelli delle operazioni sottostanti. Per tali motivi, il principio prevede che i flussi finanziari relativi alle imposte siano classificati nella gestione reddituale in modo distinto.
·         Sono state riformulate le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività di finanziamento.
·         Sono state inserite alcune indicazioni circa l’aggiunta, il raggruppamento e la suddivisione dei flussi finanziari. E’ stato inserito il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari.
·         Nella presentazione del flusso dell’attività di finanziamento è stata introdotta la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o dal capitale di debito.
·         Il flusso finanziario derivante dall’acquisizione di una società controllata (nel bilancio consolidato) o di un ramo di azienda (nel bilancio d’esercizio) è presentato distintamente nell’attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione.
·         In merito alla classificazione dei flussi finanziari connessi ai derivati di copertura si è specificato che tali flussi sono presentati nella stessa categoria dei flussi finanziari dell’elemento coperto.

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