IN
BREVE
|
||||||||
·
Acconti in scadenza al 1° dicembre 2014
·
Scade il 16 dicembre il termine per il versamento del saldo TASI e IMU
2014: novità per i terreni agricoli
·
Anche gli annunci immobiliari sono assoggettati all’imposta sulla
pubblicità
·
Nuove regole IVA per l’e-commerce diretto dal 1° gennaio 2015
·
Fatture per trasporto merci: vietato l’uso del contante
·
Pagamenti e incassi tracciati anche per no profit e pro-loco
·
Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica per calcolare
l’ISEE
·
Dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale: il modello e le
istruzioni per la trasmissione telematica
·
Compravendita immobili: accertamenti al valore di mercato
·
Notifica degli atti giudiziari tramite PEC
|
||||||||
APPROFONDIMENTI
|
||||||||
·
Il Mini One Stop Shop (Moss): nuove regole IVA per l’e-commerce diretto
·
Fatture per trasporto merci: divieto dell’uso del contante e obbligo di
denuncia da parte dei consulenti contabili
ACCONTI
Acconti in scadenza al 1° dicembre 2014
In
prossimità della scadenza vi ricordiamo che lunedì 1 dicembre 2014 (il 30 novembre quest’anno cade di domenica)
andrà versata la seconda rata d’acconto 2014 relativa a:
·
imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
·
IRAP;
·
IVIE e IVAFE;
·
Cedolare secca sulle locazioni;
·
Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla
gestione separata.
TRIBUTI
LOCALI
Scade il 16 dicembre il termine per il versamento del saldo TASI
e IMU 2014: novità per i terreni agricoli
Il
prossimo 16 dicembre 2014 scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e
IMU 2014.
Per la TASI, dal totale dell’imposta 2014 andranno
detratti gli acconti già versati a giugno e ottobre. Nei Comuni che non hanno
deliberato in tempo utile, la Tasi andrà pagata a dicembre in unica soluzione.
Per l’IMU, la rata di dicembre andrà calcolata
applicando le aliquote e le deduzioni approvate dai Comuni e pubblicate nel
sito del Dipartimento delle Finanze, sottraendo quanto già versato a titolo di
prima rata.
Da
quest’anno l’esenzione IMU precedentemente prevista per i terreni agricoli
dipenderà dall’altitudine dei Comuni:
Anche gli annunci immobiliari sono assoggettati all’imposta
sulla pubblicità
Corte di Cassazione, Sentenza 16 ottobre 2014, n. 21966
La
Cassazione ha sentenziato che anche i cartelli esposti nelle vetrine delle
agenzie immobiliari, contenenti l'immagine fotografica e/o la scheda
descrittiva degli immobili devono essere considerati mezzi pubblicitari (e non
avvisi al pubblico) e devono essere assoggettati all'imposta di pubblicità.
Resta
comunque ammessa l’esenzione (art.17 del D.Lgs. n. 507/1993) prevista per “i
mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle
porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in
essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di
mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso”.
IVA
Nuove regole IVA per l’e-commerce diretto dal 1° gennaio 2015
Dal 1°
gennaio 2015 saranno in vigore nuove regole IVA nelle prestazioni di commercio elettronico diretto: il luogo
impositivo nei rapporti B2C (business to consumer) sarà il Paese del cliente
committente, come già avveniva nei rapporti B2B (business to business).
Dal 2015
quindi, i servizi di commercio elettronico diretto (compresi i servizi di
telecomunicazione e di teleradiodiffusione) saranno sempre assoggettati ad IVA
nel Paese del cliente a prescindere:
•
dal Paese in cui è stabilito il fornitore (UE o extra-UE);
•
dallo status del cliente (titolare di partita IVA o privato
consumatore).
Vedi
l’Approfondimento
SETTORI E
REGIMI SPECIALI
Fatture per trasporto merci: vietato l’uso del contante
D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 32 bis
In sede
di conversione in legge del Decreto “Sblocca Italia” è stata introdotta una
norma che impone il pagamento “tracciato” e vieta quello in contanti, a
prescindere dall’importo, per tutte le transazioni che avvengono nell’ambito
dei contratti di trasporto merci (tutti i pagamenti che intercorrono tra
committente, vettore, ed eventuali sub-vettori e/o spedizionieri).
Vedi Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Pagamenti e incassi tracciati anche per no profit e pro-loco
Agenzia Entrate, Risoluzione 19 novembre 2014,
n. 102/E
I pagamenti
effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche
che usufruiscono del regime fiscale previsto dalla legge n. 398/1991, nonché i
versamenti da questi operati, se di importo superiore a 516,46 euro, devono
essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati (art.
25, comma 5, della legge n. 133/1999).
Le
suddette operazioni possono essere effettuate anche tramite carte di credito o
bancomat (art. 4 del D.M. n. 473/1999) oppure tramite assegni non trasferibili
intestati al diretto destinatario (circolare n. 43/E del 2000).
L’Agenzia
Entrate ha precisato che sebbene non espressamente menzionate dalla disciplina
sulla tracciabilità, l’applicazione della norma va estesa alle associazioni
senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto anch’esse
destinatarie del regime fiscale di cui alla legge n. 398/1991.
Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica per
calcolare l’ISEE
Il
Ministero del Lavoro ha approvato il nuovo modello di dichiarazione necessario
per ottenere l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente),
insieme alle istruzioni per la compilazione.
Le
principali novità del nuovo modello riguardano:
•
la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata, il "modello MINI", che
riguarderà la gran parte delle situazioni ordinarie;
•
per le altre situazioni, una dichiarazione fatta a "moduli", ciascuno specifico di una
particolare prestazione o condizione del beneficiario (es, richiesta di
prestazioni socio-sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la persona
con disabilità ovvero prestazioni universitarie quando lo studente non è nel
nucleo familiare di origine, ecc.).
IMPOSTA
DI BOLLO
Dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale: il modello e le
istruzioni per la trasmissione telematica
Agenzia Entrate, Provvedimento 14 novembre
2014, n. 146313
L’Agenzia
delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo
assolta in modo virtuale, che deve essere utilizzato, a partire dal 1° gennaio 2015, per la dichiarazione ai fini
dell’imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi
nell’anno precedente, nonché, in caso di rinunzia, per il periodo compreso tra
il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinunzia.
Il
modello è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
IMMOBILI
Compravendita immobili: accertamenti al valore di mercato
Corte di Cassazione, Sentenza 12 novembre
2014, n. 24054
Con
riferimento ad un accertamento delle imposte sui redditi, la Cassazione ha
sentenziato che per la determinazione della plusvalenza realizzata dalla
vendita di un immobile non rileva il “valore di mercato del bene” ma soltanto
la differenza fra il prezzo di cessione e il costo di acquisto.
Negli
accertamenti sulle imposte sui redditi, il valore di mercato può rappresentare
un elemento sostanziale solo quando concorra con altre indicazioni documentali
o presuntive gravi, precise e concordanti.
PROCESSO
Notifica degli atti giudiziari tramite PEC
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e successive
modifiche apportate dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla
legge n. 114/2014
Gli
avvocati possono effettuare le notifiche degli atti giudiziari in proprio a
mezzo della posta elettronica certificata (PEC). La notifica potrà essere
facilmente indirizzata a tutti i soggetti tenuti a pubblicare il loro indirizzo
PEC (soggetti iscritti al registro Imprese e Professionisti iscritti agli
Albi).
Alla data
del 4 novembre 2014 sono disponibili oltre 1.101.000 indirizzi PEC di professionisti
relativi a oltre 1.630 ordini e collegi professionali, e quasi 4.470.000
indirizzi PEC di imprese (società e imprese individuali).
Attenzione quindi a monitorare frequentemente
il proprio indirizzo PEC.
IVA
Il Mini One Stop
Shop (Moss): nuove regole IVA per l’e-commerce diretto
Dal 1°
gennaio 2015 saranno in vigore nuove regole IVA nelle prestazioni di commercio
elettronico diretto: il luogo impositivo nei rapporti B2C (business to
consumer) sarà il Paese del cliente committente, come già avveniva nei rapporti
B2B (business to business).
Dal 2015
quindi, i servizi di commercio elettronico diretto (compresi i servizi di
telecomunicazione e di teleradiodiffusione) saranno sempre assoggettati ad IVA nel Paese del cliente a prescindere:
•
dal Paese in cui è stabilito il fornitore (UE o extra-UE);
•
dallo status del cliente (titolare di partita IVA o privato
consumatore).
Ricordiamo
che il commercio elettronico si definisce
DIRETTO quando ha per oggetto un bene (digitale) o servizio che è messo a
disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica
utilizzata dall’acquirente. In questi casi, l’operazione commerciale
(compravendita e consegna) si realizza esclusivamente on line con modalità
telematica.
Il commercio
elettronico si definisca invece
INDIRETTO quando ha per oggetto una cessione di beni materiali in cui solo
alcune fasi del processo avvengono on line (normalmente l’acquisizione
dell’ordine ed eventualmente il pagamento), mentre la consegna del bene avviene
attraverso i tradizionali canali off line (corriere, servizio postale, consegna
diretta da parte del venditore, ecc.).
La novità
avrà impatto soprattutto sulle imprese che vendono servizi tramite commercio
elettronico diretto a consumatori finali residenti in altri Paesi UE.
Se
infatti nulla cambia nei rapporti tra imprese (B2B), che ai fini
dell’applicazione dell’IVA continueranno ad applicare il regime del reverse
charge, per le vendite a consumatori finali sono previste importanti novità.
Il fornitore italiano che vorrà vendere a
soggetti privati stranieri potrà:
•
identificarsi ai fini
IVA in ogni Stato UE di consumo dei servizi;
•
ricorrere al regime facoltativo del Mini One Stop Shop (Moss).
Il
soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di
identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in
cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione,
teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti
passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l’IVA dovuta.
Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato
membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una
rete di comunicazioni sicura.
Il MOSS entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, insieme alle
modifiche delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione; tuttavia, i soggetti passivi potranno registrarsi a
partire dal 1° ottobre 2014.
Possono
registrarsi al Mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE
(regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (regime non UE).
Nell’ambito
del regime UE, bisogna aderire al MOSS nello Stato membro di identificazione,
cioè quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria
attività economica (sede sociale o, per le imprese individuali, sede della
propria attività economica). Nel caso la sede dell’attività economica non sia
nell’ambito dell’UE, lo Stato membro di identificazione è quello nel quale il
soggetto passivo ha una stabile organizzazione.
Nell’ambito
del regime Non UE, i soggetti passivi che nell’Unione Europea non hanno la sede
della propria attività economica, non dispongono di una stabile organizzazione
e non sono registrati né tenuti a essere identificati ai fini IVA, possibile
registrarsi presso qualunque Stato membro.
La
procedura si articola in due fasi successive. Per prima cosa occorre richiedere
il numero individuale di identificazione IVA.
L’Agenzia
delle Entrate, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le
necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di
identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai
servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4
cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle
funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di
registrazione.
SETTORI E
REGIMI SPECIALI
Fatture per
trasporto merci: divieto dell’uso del contante e obbligo di denuncia
da parte dei
consulenti contabili
In sede
di conversione in legge del Decreto “Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014),
all’art. 32 bis è stato aggiunto il seguente comma: "Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio
del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei
trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in
adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al D.Lgs.
21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento,
ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e
comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le
violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le
disposizioni dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni".
Quindi
tutti i pagamenti che intercorrono tra committente, vettore, ed eventuali
subvettori e/o spedizionieri non potranno più avvenire in contanti,
indipendentemente dall’importo.
Attenzione
perché il richiamo finale all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007
coinvolge espressamente tutti i soggetti che “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro
attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni”.
I
commercialisti (nonché gli altri destinatari del D.Lgs. n. 231/2007, ad esempio
coloro che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri
iscritti attività in materia di contabilità e tributi, comprese le associazioni
di categoria di imprenditori e commercianti) che hanno notizia, procedendo alle
registrazioni contabili di clienti autotrasportatori (prevalentemente in
contabilità ordinaria) o in generale di imprese interessate da contratti di
trasporto, dovranno quindi segnalare eventuali pagamenti avvenuti in contanti
al MEF: la mancata segnalazione di operazioni in contanti è punita dall’art. 58
del D.Lgs. n. 231/2007 con una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione.
|
IN BREVE · Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA · In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 · Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate · Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale · Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche · Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale · 5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi · L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva · Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni · Bonus gasolio uso au
Commenti