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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
·         Acconti in scadenza al 1° dicembre 2014
·         Scade il 16 dicembre il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2014: novità per i terreni agricoli
·         Anche gli annunci immobiliari sono assoggettati all’imposta sulla pubblicità
·         Nuove regole IVA per l’e-commerce diretto dal 1° gennaio 2015
·         Fatture per trasporto merci: vietato l’uso del contante
·         Pagamenti e incassi tracciati anche per no profit e pro-loco
·         Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica per calcolare l’ISEE
·         Dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale: il modello e le istruzioni per la trasmissione telematica
·         Compravendita immobili: accertamenti al valore di mercato
·         Notifica degli atti giudiziari tramite PEC

APPROFONDIMENTI
·         Il Mini One Stop Shop (Moss): nuove regole IVA per l’e-commerce diretto
·         Fatture per trasporto merci: divieto dell’uso del contante e obbligo di denuncia da parte dei consulenti contabili

IN BREVE

ACCONTI
Acconti in scadenza al 1° dicembre 2014
In prossimità della scadenza vi ricordiamo che lunedì 1 dicembre 2014 (il 30 novembre quest’anno cade di domenica) andrà versata la seconda rata d’acconto 2014 relativa a:
·         imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
·         IRAP;
·         IVIE e IVAFE;
·         Cedolare secca sulle locazioni;
·         Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.


TRIBUTI LOCALI
Scade il 16 dicembre il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2014: novità per i terreni agricoli
Il prossimo 16 dicembre 2014 scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2014.
Per la TASI, dal totale dell’imposta 2014 andranno detratti gli acconti già versati a giugno e ottobre. Nei Comuni che non hanno deliberato in tempo utile, la Tasi andrà pagata a dicembre in unica soluzione.
Per l’IMU, la rata di dicembre andrà calcolata applicando le aliquote e le deduzioni approvate dai Comuni e pubblicate nel sito del Dipartimento delle Finanze, sottraendo quanto già versato a titolo di prima rata.
Da quest’anno l’esenzione IMU precedentemente prevista per i terreni agricoli dipenderà dall’altitudine dei Comuni:
Comuni sopra i 600 metri
·         esenzione totale IMU.
Comuni tra 281 e 600 metri di altitudine
·         esenzione IMU solo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Comuni di altitudine inferiore a 281 metri
·         nessuna esenzione.

Anche gli annunci immobiliari sono assoggettati all’imposta sulla pubblicità
Corte di Cassazione, Sentenza 16 ottobre 2014, n. 21966
La Cassazione ha sentenziato che anche i cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, contenenti l'immagine fotografica e/o la scheda descrittiva degli immobili devono essere considerati mezzi pubblicitari (e non avvisi al pubblico) e devono essere assoggettati all'imposta di pubblicità.
Resta comunque ammessa l’esenzione (art.17 del D.Lgs. n. 507/1993) prevista per “i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso”.


IVA
Nuove regole IVA per l’e-commerce diretto dal 1° gennaio 2015
Dal 1° gennaio 2015 saranno in vigore nuove regole IVA nelle prestazioni di commercio elettronico diretto: il luogo impositivo nei rapporti B2C (business to consumer) sarà il Paese del cliente committente, come già avveniva nei rapporti B2B (business to business).
Dal 2015 quindi, i servizi di commercio elettronico diretto (compresi i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) saranno sempre assoggettati ad IVA nel Paese del cliente a prescindere:
         dal Paese in cui è stabilito il fornitore (UE o extra-UE);
         dallo status del cliente (titolare di partita IVA o privato consumatore).
Vedi l’Approfondimento


SETTORI E REGIMI SPECIALI
Fatture per trasporto merci: vietato l’uso del contante
D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 32 bis
In sede di conversione in legge del Decreto “Sblocca Italia” è stata introdotta una norma che impone il pagamento “tracciato” e vieta quello in contanti, a prescindere dall’importo, per tutte le transazioni che avvengono nell’ambito dei contratti di trasporto merci (tutti i pagamenti che intercorrono tra committente, vettore, ed eventuali sub-vettori e/o spedizionieri).
Vedi Approfondimento


AGEVOLAZIONI
Pagamenti e incassi tracciati anche per no profit e pro-loco
Agenzia Entrate, Risoluzione 19 novembre 2014, n. 102/E
I pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche che usufruiscono del regime fiscale previsto dalla legge n. 398/1991, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a 516,46 euro, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati (art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999).
Le suddette operazioni possono essere effettuate anche tramite carte di credito o bancomat (art. 4 del D.M. n. 473/1999) oppure tramite assegni non trasferibili intestati al diretto destinatario (circolare n. 43/E del 2000).
L’Agenzia Entrate ha precisato che sebbene non espressamente menzionate dalla disciplina sulla tracciabilità, l’applicazione della norma va estesa alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto anch’esse destinatarie del regime fiscale di cui alla legge n. 398/1991.


Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica per calcolare l’ISEE
Il Ministero del Lavoro ha approvato il nuovo modello di dichiarazione necessario per ottenere l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), insieme alle istruzioni per la compilazione.
Le principali novità del nuovo modello riguardano:
         la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata, il "modello MINI", che riguarderà la gran parte delle situazioni ordinarie;
         per le altre situazioni, una dichiarazione fatta a "moduli", ciascuno specifico di una particolare prestazione o condizione del beneficiario (es, richiesta di prestazioni socio-sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la persona con disabilità ovvero prestazioni universitarie quando lo studente non è nel nucleo familiare di origine, ecc.).



IMPOSTA DI BOLLO
Dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale: il modello e le istruzioni per la trasmissione telematica
Agenzia Entrate, Provvedimento 14 novembre 2014, n. 146313
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, che deve essere utilizzato, a partire dal 1° gennaio 2015, per la dichiarazione ai fini dell’imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi nell’anno precedente, nonché, in caso di rinunzia, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinunzia.
Il modello è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.


IMMOBILI
Compravendita immobili: accertamenti al valore di mercato
Corte di Cassazione, Sentenza 12 novembre 2014, n. 24054
Con riferimento ad un accertamento delle imposte sui redditi, la Cassazione ha sentenziato che per la determinazione della plusvalenza realizzata dalla vendita di un immobile non rileva il “valore di mercato del bene” ma soltanto la differenza fra il prezzo di cessione e il costo di acquisto.
Negli accertamenti sulle imposte sui redditi, il valore di mercato può rappresentare un elemento sostanziale solo quando concorra con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti.


PROCESSO
Notifica degli atti giudiziari tramite PEC
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche apportate dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014
Gli avvocati possono effettuare le notifiche degli atti giudiziari in proprio a mezzo della posta elettronica certificata (PEC). La notifica potrà essere facilmente indirizzata a tutti i soggetti tenuti a pubblicare il loro indirizzo PEC (soggetti iscritti al registro Imprese e Professionisti iscritti agli Albi).
Alla data del 4 novembre 2014 sono disponibili oltre 1.101.000 indirizzi PEC di professionisti relativi a oltre 1.630 ordini e collegi professionali, e quasi 4.470.000 indirizzi PEC di imprese (società e imprese individuali).
Attenzione quindi a monitorare frequentemente il proprio indirizzo PEC.



APPROFONDIMENTI

IVA
Il Mini One Stop Shop (Moss): nuove regole IVA per l’e-commerce diretto
Dal 1° gennaio 2015 saranno in vigore nuove regole IVA nelle prestazioni di commercio elettronico diretto: il luogo impositivo nei rapporti B2C (business to consumer) sarà il Paese del cliente committente, come già avveniva nei rapporti B2B (business to business).
Dal 2015 quindi, i servizi di commercio elettronico diretto (compresi i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) saranno sempre assoggettati ad IVA nel Paese del cliente a prescindere:
         dal Paese in cui è stabilito il fornitore (UE o extra-UE);
         dallo status del cliente (titolare di partita IVA o privato consumatore).

Ricordiamo che il commercio elettronico si definisce DIRETTO quando ha per oggetto un bene (digitale) o servizio che è messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica utilizzata dall’acquirente. In questi casi, l’operazione commerciale (compravendita e consegna) si realizza esclusivamente on line con modalità telematica.
Il commercio elettronico si definisca invece INDIRETTO quando ha per oggetto una cessione di beni materiali in cui solo alcune fasi del processo avvengono on line (normalmente l’acquisizione dell’ordine ed eventualmente il pagamento), mentre la consegna del bene avviene attraverso i tradizionali canali off line (corriere, servizio postale, consegna diretta da parte del venditore, ecc.).
La novità avrà impatto soprattutto sulle imprese che vendono servizi tramite commercio elettronico diretto a consumatori finali residenti in altri Paesi UE.
Se infatti nulla cambia nei rapporti tra imprese (B2B), che ai fini dell’applicazione dell’IVA continueranno ad applicare il regime del reverse charge, per le vendite a consumatori finali sono previste importanti novità.

Il fornitore italiano che vorrà vendere a soggetti privati stranieri potrà:
         identificarsi ai fini IVA in ogni Stato UE di consumo dei servizi;
         ricorrere al regime facoltativo del Mini One Stop Shop (Moss).

Il soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l’IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
Il MOSS entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, insieme alle modifiche delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione; tuttavia, i soggetti passivi potranno registrarsi a partire dal 1° ottobre 2014.
Possono registrarsi al Mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (regime non UE).
Nell’ambito del regime UE, bisogna aderire al MOSS nello Stato membro di identificazione, cioè quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica (sede sociale o, per le imprese individuali, sede della propria attività economica). Nel caso la sede dell’attività economica non sia nell’ambito dell’UE, lo Stato membro di identificazione è quello nel quale il soggetto passivo ha una stabile organizzazione.
Nell’ambito del regime Non UE, i soggetti passivi che nell’Unione Europea non hanno la sede della propria attività economica, non dispongono di una stabile organizzazione e non sono registrati né tenuti a essere identificati ai fini IVA, possibile registrarsi presso qualunque Stato membro.
La procedura si articola in due fasi successive. Per prima cosa occorre richiedere il numero individuale di identificazione IVA.
L’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.


SETTORI E REGIMI SPECIALI
Fatture per trasporto merci: divieto dell’uso del contante e obbligo di denuncia
da parte dei consulenti contabili
In sede di conversione in legge del Decreto “Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014), all’art. 32 bis è stato aggiunto il seguente comma: "Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni".
Quindi tutti i pagamenti che intercorrono tra committente, vettore, ed eventuali subvettori e/o spedizionieri non potranno più avvenire in contanti, indipendentemente dall’importo.
Attenzione perché il richiamo finale all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 coinvolge espressamente tutti i soggetti che “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni”.
I commercialisti (nonché gli altri destinatari del D.Lgs. n. 231/2007, ad esempio coloro che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri iscritti attività in materia di contabilità e tributi, comprese le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti) che hanno notizia, procedendo alle registrazioni contabili di clienti autotrasportatori (prevalentemente in contabilità ordinaria) o in generale di imprese interessate da contratti di trasporto, dovranno quindi segnalare eventuali pagamenti avvenuti in contanti al MEF: la mancata segnalazione di operazioni in contanti è punita dall’art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione.

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