Dal 1°
gennaio 2015 è entrato in vigore il bonus bebè per incentivare nascite e
adozioni, contribuendo alle spese di sostegno dei figli
Il 2015 vede l’introduzione di una nota agevolazione in favore delle famiglie che avranno un bambino (sia nato con parto naturale che adottato). Infatti, all’art. 1, c. 125 della Manovra Finanziaria 2015 è possibile riscontrare l’introduzione dell’ormai noto “bonus bebè”, rientrante tra le “Misure per la famiglia”. Per far fronte a tale intervento, lo Stato ha messo sul piatto una dotazione economica stimata in: 200 milioni di euro nel 2015; 600 milioni di euro nel 2016; più di un miliardo di euro nel 2017. Ma come funziona il bonus bebè 2015? A chi spetta? Quanto dura? Come presentare la domanda? Ecco tutte le risposte.
Bonus bebè 2015 - Il “bonus bebè”, che ha l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio, vale 960 euro su base annua (80 euro al mese) i quali verranno erogati mensilmente a decorrere dalla data di nascita o adozione del bimbo e per una durata di tre anni dalla nascita o adozione del bimbo stesso. L’agevolazione, in particolare, scatta dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017.
Campo di applicazione - L’incentivo, in particolare, è erogato in favore dei figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia, purché possiedano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei limiti stabilito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
Limite reddituale - L’erogazione del bonus bebè è legato a un “limite reddituale” oltre il quale l’assegno non opera. Infatti, la norma dispone che l’agevolazione può essere erogata a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Qualora invece, il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese).
Aspetti fiscali - Sul fronte fiscale, è possibile notare come la norma precisa che l’assegno non concorre né alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR ai fini dell’IRPEF né alla verifica del reddito complessivo ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. “bonus 80 euro” introdotto dal D.L. n. 66/14.
La domanda - Quanto alla richiesta dell’incentivo, la norma dispone che l’assegno va richiesto all’INPS che provvede al monitoraggio delle istanze pervenute, inviando relazioni mensili al MEF e MLPS. Nel caso in cui, in sede di attuazione si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, sarà emanato un decreto del MEF, di concerto con il MLPS e con il ministro della Salute volto a rideterminare l’importo annuo di 960 euro ed il limite reddituale.
Fonte Fiscal Focus
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