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il regime dei minimi (2015) o nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni

Con la Legge di Stabilità 2015 dall’1.1.2015 viene introdotto un nuovo regime riservato alle persone fisiche con ricavi/compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata, nel quale è prevista la determinazione del reddito con l’applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di redditività.

PREMESSA
La Legge di Stabilità 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.
Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario, prevede in breve:
  • la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di  redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;
  • l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP;
  • l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;
  • adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi.

Si evidenzia che il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono accedere al regime forfetario, ai sensi del comma 1, le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente:
  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000). In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi/parametri;
  • hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non è superiore a € 20.000. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o
  • inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.


Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente
v      hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella
v      hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui
v      il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non è superiore a € 20.000

Per quanto riguarda le fattispecie di esclusione dall’applicazione del regime queste confermano quelle vigenti per il regime dei minimi. È infatti richiesto che il contribuente forfetario:
  • non si avvalga di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.);
  • sia residente in Italia. È stabilito che i residenti in uno stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia possano comunque adottare il regime forfetario;
  • non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), D.P.R. n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93;
  • non sia socio/associato di società di persone, associazioni professionali Srl trasparenti.
  
CALCOLO DEL REDDITO
La principale novità del regime forfetario attiene alla determinazione del reddito e dell’imposta.

In base al comma 11 i contribuenti forfetari:
determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive … , pari al 15 per cento”.

Il reddito, pertanto, non è calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, ma deriva semplicemente dall’applicazione ai ricavi/compensi di una percentuale che rappresenta l’ammontare dei costi riconosciuti, predeterminato del Legislatore.

Tale coefficiente di redditività è differenziato a seconda del settore di attività.

Il citato comma 11 stabilisce altresì che:
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 … [TUIR], ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo …”.

È confermata pertanto la regola in base alla quale i contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d’impresa/lavoro autonomo al fine di evitare che siano “persi” per incapienza del reddito complessivo.

Sul reddito, così determinato, si applica l’imposta sostitutiva del 15%.

NUOVA CONDIZIONE
In sede di approvazione in legge del D.D.L Stabilità 2015 è stata prevista una condizione aggiuntiva di accesso rispetto a quelle sopraesposte.
La nuova condizione prevede che:
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo come sopra calcolato dovrà essere prevalente rispetto a quelli di lavoro dipendente o da pensione percepiti;
Ma “la prevalenza” non va verificata se

  • la somma di redditi d’impresa o autonomo e quelli da dipendente non superano i 20.000 euro;
  • il rapporto di lavoro è cessato.
(fonte: FiscalFocus)

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