Con la Legge di Stabilità 2015 dall’1.1.2015
viene introdotto un nuovo regime riservato alle
persone fisiche con ricavi/compensi inferiori a determinati limiti, variabili
in relazione all’attività esercitata, nel quale è prevista la determinazione
del reddito con l’applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di redditività.
PREMESSA
La Legge di Stabilità 2015 introduce un nuovo
regime riservato ai soggetti di minori dimensioni,
destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.
Il nuovo regime, denominato “Regime
fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime
forfetario, prevede in breve:
- la determinazione particolarmente semplificata del reddito,
attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto
riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;
- l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP;
- l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini
contributivi;
- adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le
disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi.
Si evidenzia che il regime in esame non
è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che
svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano
i requisiti richiesti relativamente ai
ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.
REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono accedere al
regime forfetario, ai sensi del comma 1, le persone fisiche esercenti attività
d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati
ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella, in
relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007
(limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000). In caso di più attività cui
risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto
riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del
limite l’eventuale adeguamento agli studi/parametri;
- hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non
superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro.,
lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai
familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
- il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo
dell’ammortamento, non è superiore a € 20.000. Ai fini del computo del valore
dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o
- inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad
uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente).
Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I
beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di
possesso.
Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche
esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente
v hanno
conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a
quelli individuati nell’apposita tabella
v hanno
sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui
v il
costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento,
non è superiore a € 20.000
Per quanto riguarda le fattispecie di esclusione
dall’applicazione del regime queste confermano quelle vigenti per
il regime dei minimi. È infatti richiesto che il contribuente forfetario:
- non si avvalga di regimi speciali IVA (cessione di generi di
monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.);
- sia residente in Italia. È stabilito che i residenti in uno
stato UE o aderenti allo SEE che assicurino un adeguato scambio di
informazioni e che producono almeno il 75% dei redditi in Italia possano
comunque adottare il regime forfetario;
- non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di
immobili ex art. 10, n. 8), D.P.R. n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi
ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93;
- non sia socio/associato di società di persone, associazioni
professionali Srl trasparenti.
CALCOLO DEL REDDITO
La
principale novità del regime forfetario attiene alla determinazione
del reddito e dell’imposta.
In base al comma 11 i contribuenti forfetari:
“determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti
il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso
alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che
contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta
sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e
dell’imposta regionale sulle attività produttive … , pari al 15 per cento”.
Il reddito, pertanto, non è calcolato
attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, ma deriva
semplicemente dall’applicazione ai ricavi/compensi di una percentuale che
rappresenta l’ammontare dei costi riconosciuti, predeterminato del Legislatore.
Tale coefficiente di redditività è
differenziato a seconda del settore di attività.
Il citato comma 11 stabilisce altresì che:
“I contributi
previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli
corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a
carico, ai sensi dell’articolo 12 … [TUIR], ovvero, se non fiscalmente a
carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui
collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente
comma. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo …”.
È
confermata pertanto la regola in base alla quale i contributi previdenziali sono
deducibili direttamente dal reddito d’impresa/lavoro autonomo al fine di evitare
che siano “persi” per incapienza del reddito complessivo.
Sul
reddito, così determinato, si applica l’imposta sostitutiva del 15%.
NUOVA
CONDIZIONE
In
sede di approvazione in legge del D.D.L Stabilità 2015 è stata prevista una condizione
aggiuntiva di accesso rispetto a quelle sopraesposte.
La
nuova condizione prevede che:
- il reddito
d’impresa o di lavoro autonomo come sopra calcolato dovrà essere
prevalente rispetto a quelli di lavoro dipendente o da pensione percepiti;
Ma
“la prevalenza” non va verificata se
- la
somma di redditi d’impresa o autonomo e quelli da dipendente non superano
i 20.000 euro;
- il
rapporto di lavoro è cessato.
(fonte: FiscalFocus)
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