Passa ai contenuti principali

rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Pubblicata la legge di Stabilità 2015
·         Interessi legali allo 0,5% dal 1° gennaio 2015
·         Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2015
·         Niente modello black list "annuale" se si chiude il 2014 con le vecchie regole
·         Dichiarazioni d'intento telematiche: pronto il software di invio e il servizio di verifica
·         Le novità IRAP previste dalla legge di stabilità 2015
·         Deducibilità compensi amministratori
·         Diritto annuale CCIAA ridotto per il 2015
·         Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
APPROFONDIMENTI
·         Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla legge di Stabilità 2015
·         Il nuovo ravvedimento operoso

IN BREVE

ACCERTAMENTO
Entro il 30 ottobre le comunicazioni su finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci o familiari
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 aprile 2014 n. 54581
Entro il prossimo 30 ottobre 2014 dovranno essere inviate telematicamente:
·         la comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore,
·         la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari,
·         riferite al periodo d’imposta 2013.
L’invio telematico va infatti effettuato, a decorrere da quest’anno, entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
(Vedi l’Approfondimento)


ACCERTAMENTO
Prelievi bancari dei lavoratori autonomi: bocciata la presunzione che siano “automaticamente produttivi di reddito”
Corte Costituzionale, Sentenza 6 ottobre 2014, n. 228
La Corte Costituzionale ha finalmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui prevede l'applicazione ai lavoratori autonomi della presunzione per cui i prelevamenti dal conto corrente costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, in tutti i casi in cui non siano annotati nelle scritture contabili e se non siano indicati i soggetti beneficiari delle somme prelevate.
La Corte ha bocciato la presunzione automatica poiché lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva: è assolutamente arbitrario ipotizzare che i prelievi dal conto corrente, seppur ingiustificati, siano destinati ad attività della propria sfera professionale tali da produrre un reddito.


IVA
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 31 ottobre
Agenzia Entrate, Provvedimento 19 settembre 2014
Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.
Con Provvedimento del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione del modello IVA TR da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2014. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le istruzioni del modello alle disposizioni introdotte dal D.M. 10 luglio 2014, che ha individuato nei fabbricanti di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice Ateco 2007 30.30.09) un’ulteriore categoria di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.


ANTIRICICLAGGIO
Scade il 31 ottobre il nuovo obbligo di comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai (se non già inclusi in INI-PEC)
Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, Provvedimento 8 agosto 2014, n. 105953; Risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E; Comunicato Stampa 14 ottobre 2014
Tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli altri soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il prossimo 31 ottobre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline, un indirizzo PEC cui l'amministrazione potrà indirizzare le richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Lo prevede il Provvedimento congiunto Agenzia/GDF n. 105953 dell’8 agosto 2014.
Con la Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia Entrate ha però accolto le istanze pervenute dalle Associazioni di categoria ed ha precisato che “in un’ottica di semplificazione …, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici … possa essere effettuato dall’Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC”.
Consigliamo quindi tutti i clienti interessati, per scrupolo, a verificare che il loro indirizzo PEC sia già presente in INI-PEC: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec. Se l’indirizzo PEC è presente, nessuna ulteriore comunicazione sarà dovuta.


SOCIETÀ
Cooperative: unificati i termini di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio
D.M. 23 luglio 2014 (G.U. n. 225 del 27 settembre 2014)
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
In precedenza, il termine era fissato al “30 ottobre dell'anno in cui era stato approvato il bilancio di esercizio” (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare, il termine era di “90 giorni dall’approvazione del bilancio” (D.M. 1° dicembre 2004).
I contributi devono essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992».


Dal 3 novembre nuovo obbligo di indicazione sulla carta di circolazione per l’utilizzo dell’auto aziendale
A seguito delle novità previste dall'ultima riforma del Codice della Strada, dal prossimo 3 novembre 2014 sarà obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi, non intestatario di un veicolo, ne ha comunque la disponibilità per più di 30 giorni.
L'adempimento interessa anche i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (se per un periodo superiore a 30 giorni).
Per gli inadempienti sono previste pesanti sanzioni:
·         multa di 705 euro e
·         ritiro della carta di circolazione.

La novità, già in vigore dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.
L’obbligo scatta solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 e non per quelli già in corso a quella stessa data.


TRIBUTI LOCALI
Sanzioni per omesso versamento TASI
Con riferimento alla TASI, ciascun Comune designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso il servizio di accertamento e riscossione, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo.
Il versamento della TASI è indirizzato esclusivamente al Comune competente e deve essere effettuato con modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E’ esclusa la possibilità di servirsi di servizi elettronici di incasso e di pagamento postali o interbancari.
Per l’omesso versamento della Tasi è prevista la sanzione amministrativa del 30%.
E’ però ammessa la procedura del ravvedimento operoso secondo i consueti termini:

TERMINE ADEMPIMENTO
SANZIONE APPLICATA
entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento
0,20% giornaliero
entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento
3% (1/10 del 30%)
entro 1 anno dal termine previsto per il versamento
3,75% (1/8 del 30%)
oltre ad interessi da calcolare a giorni al tasso legale (attualmente 1% annuo).


BILANCIO
Il nuovo principio contabile OIC 10: Rendiconto finanziario
Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilità) sono pubblicati i principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.
In particolare l’OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario.
Il principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato.
(Vedi l’Approfondimento)


AGEVOLAZIONI
Il regime dei minimi e le prestazioni ex art. 7 D.P.R. n. 633/1972
Agenzia Entrate, Circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E
Il contribuente che ha aderito al regime dei minimi non può effettuare cessioni all’esportazione (extraUE) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972).
Può però effettuare operazioni che non soddisfano il requisito della territorialità ai sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. n. 633/1972, comprese le prestazioni di servizi rese a soggetti esteri (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972). L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono infatti al contribuente l’accesso al regime dei minimi.
Evidenziamo che in caso di servizi resi a clienti intraUE (che ricadrebbero nella fattispecie dell’art. 7-ter) i “minimi” non devono però compilare e trasmettere l’elenco Intrastat Servizi resi, in quanto l’operazione posta in essere non è da intendersi operazione intracomunitaria, bensì “operazione esclusa da IVA effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008”.

APPROFONDIMENTI

LEGGE DI STABILITÀ
Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla legge di Stabilità 2015
La legge di Stabilità 2015 è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).
Il testo definitivo si compone di un solo articolo con ben 735 commi (oltre a tabelle e altri allegati).

Riepiloghiamo in sintesi le principali novità fiscali che saranno oggetto di successivi ulteriori approfondimenti:
·         Nuovo regime dei minimi con imposta sostitutiva al 15%;
·         Novità IRAP;
·         Novità per il ravvedimento operoso;
·         Dal 1° gennaio 2015 la fatturazione delle seguenti operazioni, nei rapporti tra soggetti passivi IVA, andrà effettuata applicando il regime dell’inversione contabile (reverse charge): prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Il regime dell’inversione contabile (reverse charge) andrà applicato anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione (ipermercati, supermercati, discount) ma per la definitiva entrata in vigore, in questo caso, sarà necessario attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea
·         Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione è introdotto lo split payment. Diversamente dal reverse charge, il sistema dello split payment non incide sulle modalità di fatturazione: il fornitore continuerà ad emettere le fatture con le modalità ordinarie e quindi addebitando l’IVA, ma sarà la P.A. a provvedere al versamento dell’IVA all’erario (e non al fornitore);
·         Sale dal 10% al 22% l'IVA sul pellet (combustibile);
·         Scende al 4% l’IVA per e-book (libri digitali);
·         Detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili confermata al 50% e per la riqualificazione energetica o l'adeguamento antisismico al 65%, fino a dicembre 2015. Aumenta dal 4 all'8% la ritenuta d'acconto operata dagli istituti di credito sui bonifici effettuati dai clienti in favore delle imprese esecutrici;
·         Diventa strutturale il bonus 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 24mila euro (e proporzionalmente inferiore fino alla soglia di 26mila euro di reddito annuo);
·         Bonus bebè di 80 euro mensili, per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro; maggiorato per le famiglie con ISEE fino a 7mila euro;
·         Moratoria mutui e finanziamenti dal 2015 al 2017: per i dettagli è necessario attendere un apposito decreto interministeriale;
·         TFR in busta paga: dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti potranno chiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto in busta paga. Il TFR percepito in busta paga sarà però tassato con modalità ordinaria (e non agevolata/separata come avviene normalmente per il TFR percepito alla fine del rapporto di lavoro). Le PMI, per far fronte al maggior impegno finanziario, potranno chiedere un finanziamento bancario agevolato;
·         Sale dall’11% al 20% l’imposta a tassazione sui fondi pensione e al 26% quella per le casse previdenziali dei professionisti. Verranno agevolati i fondi che investiranno in “attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Mef”;
·                     Sale dal 5% al 77,74%, con effetti dal 1° gennaio 2014, la quota imponibile degli utili distribuiti da fondazioni ed enti non commerciali. Per compensare gli effetti retroattivi della norma, è previsto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta dovuta (33,33% per il 2014), utilizzabile dal 2016.


ACCERTAMENTO
Il nuovo ravvedimento operoso
La legge di Stabilità 2015 amplia sensibilmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso.
Per i tributi amministrativi (Agenzia Entrate) viene meno la preclusione prima prevista in caso di “inizio di controlli fiscali” e lo sbarramento temporale coincidente con l’anno dalla violazione o con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
La preclusione derivante dall’inizio di controlli e la preclusione temporale continuano ad operare per le altre imposte (non Agenzia Entrate): dazi, accise, IMU, TASI, ecc.
È inoltre prevista la possibilità di ravvedersi entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.
Resta fissato a 90 giorni dalla scadenza il termine di presentazione della dichiarazione omessa con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.

Riepiloghiamo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:

Termine temporale
Sanzione
Ambito applicativo
Nei primi 14 giorni dalla violazione
1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione
1/10 del minimo (3%)
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione
1/9 del minimo
Tutti i tributi
Dal 91° giorno all’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
1/8 del minimo
Tutti i tributi
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
1/7 del minimo
Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
1/6 del minimo
Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015, in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti “a cavallo d’anno”, andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all’1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall’1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento

Commenti

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna periodica fiscale

IN BREVE ·          31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·          La precompilata 2023 è online: invio dall'11 maggio ·          Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·          Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione ·          Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità ·          ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche ·          Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·          La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·          Dichiarazione imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·          La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e n

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro