IN BREVE
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Pubblicata la legge di Stabilità 2015
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Interessi legali allo 0,5% dal 1° gennaio 2015
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Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2015
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Niente modello black list "annuale" se si chiude il 2014 con
le vecchie regole
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Dichiarazioni d
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Le novità IRAP previste dalla legge di stabilità 2015
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Deducibilità compensi amministratori
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Diritto annuale CCIAA ridotto per il 2015
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Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
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APPROFONDIMENTI
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Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla legge di
Stabilità 2015
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Il nuovo ravvedimento operoso
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IN BREVE
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ACCERTAMENTO
Entro il 30 ottobre le
comunicazioni su finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci
o familiari
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 aprile 2014 n.
54581
Entro il prossimo 30
ottobre 2014 dovranno essere inviate telematicamente:
·
la comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e
familiari dell'imprenditore,
·
la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o
familiari,
·
riferite al periodo d’imposta 2013.
L’invio telematico va
infatti effettuato, a decorrere da quest’anno, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono
in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
(Vedi
l’Approfondimento)
ACCERTAMENTO
Prelievi bancari dei
lavoratori autonomi: bocciata la presunzione che siano “automaticamente
produttivi di reddito”
Corte Costituzionale, Sentenza 6 ottobre 2014,
n. 228
La Corte
ha bocciato la presunzione automatica poiché lesiva del principio di
ragionevolezza, nonché della capacità contributiva: è assolutamente arbitrario
ipotizzare che i prelievi dal conto corrente, seppur ingiustificati, siano
destinati ad attività della propria sfera professionale tali da produrre un
reddito.
IVA
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA
trimestrale entro il 31 ottobre
Agenzia Entrate, Provvedimento 19 settembre 2014
Al
termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel
trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro
possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in
compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La
richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR.
L’utilizzo
in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la
presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite
di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali
maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in
compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese
successivo alla presentazione del modello.
Con
Provvedimento del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni e le specifiche
tecniche per la compilazione del modello IVA TR da utilizzare a decorrere dalle
richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre dell’anno
d’imposta 2014. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le
istruzioni del modello alle disposizioni introdotte dal D.M. 10 luglio 2014,
che ha individuato nei fabbricanti di
aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice Ateco 2007
30.30.09) un’ulteriore categoria di contribuenti per i quali i rimborsi saranno
eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.
ANTIRICICLAGGIO
Scade il 31 ottobre il nuovo
obbligo di comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai (se non già
inclusi in INI-PEC)
Agenzia Entrate e Guardia di Finanza,
Provvedimento 8 agosto 2014, n. 105953; Risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E;
Comunicato Stampa 14 ottobre 2014
Tutti i
professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti,
avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli
altri soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il prossimo 31
ottobre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o
Fisconline, un indirizzo PEC cui l'amministrazione potrà indirizzare le
richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o
rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Lo
prevede il Provvedimento congiunto Agenzia/GDF n. 105953 dell’8 agosto 2014.
Con la
Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale
Accertamento dell’Agenzia Entrate ha però accolto le istanze
pervenute dalle Associazioni di categoria ed ha precisato che “in un’ottica
di semplificazione …, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro
degli indirizzi elettronici … possa essere effettuato dall’Agenzia delle
entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato
INI-PEC”.
Consigliamo
quindi tutti i clienti interessati, per scrupolo, a verificare che il loro
indirizzo PEC sia già presente in INI-PEC: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec. Se
l’indirizzo PEC è presente, nessuna ulteriore comunicazione sarà dovuta.
SOCIETÀ
Cooperative: unificati i
termini di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio
D.M. 23 luglio 2014 (G.U. n. 225 del 27
settembre 2014)
Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che il versamento della quota
del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro
consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e
tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di
chiusura dell'esercizio.
In
precedenza, il termine era fissato al “30 ottobre dell'anno in cui era stato
approvato il bilancio di esercizio” (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle
società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare, il
termine era di “90 giorni dall’approvazione del bilancio” (D.M. 1° dicembre
2004).
I
contributi devono essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando
il codice tributo «3012» -
denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma
4 e 6, legge n. 59/1992».
Dal 3 novembre nuovo obbligo
di indicazione sulla carta di circolazione per l’utilizzo dell’auto aziendale
A seguito
delle novità previste dall'ultima riforma del Codice della Strada, dal prossimo
3 novembre 2014 sarà obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare
sulla carta di circolazione il nome di chi, non intestatario di un veicolo, ne ha comunque la disponibilità per più di
30 giorni.
L'adempimento
interessa anche i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti
e di comodato (se per un periodo superiore a 30 giorni).
Per gli
inadempienti sono previste pesanti sanzioni:
·
multa di 705 euro e
·
ritiro della carta di circolazione.
La
novità, già in vigore dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata
realizzazione delle relative procedure informatiche.
L’obbligo
scatta solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 e non per quelli
già in corso a quella stessa data.
TRIBUTI LOCALI
Sanzioni per omesso
versamento TASI
Con
riferimento alla TASI, ciascun Comune designa un funzionario responsabile a cui
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso il servizio di accertamento e riscossione, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo.
Il
versamento della TASI è indirizzato esclusivamente al Comune competente e deve
essere effettuato con modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto
corrente postale. E’ esclusa la possibilità di servirsi di servizi elettronici
di incasso e di pagamento postali o interbancari.
Per
l’omesso versamento della Tasi è
prevista la sanzione amministrativa del 30%.
E’ però
ammessa la procedura del ravvedimento operoso secondo i consueti termini:
TERMINE ADEMPIMENTO
|
SANZIONE APPLICATA
|
entro 14 giorni dal
termine previsto per il versamento
|
0,20% giornaliero
|
entro 30 giorni dal
termine previsto per il versamento
|
3% (1/10 del 30%)
|
entro 1 anno dal
termine previsto per il versamento
|
3,75% (1/8 del 30%)
|
oltre ad
interessi da calcolare a giorni al tasso legale (attualmente 1% annuo).
BILANCIO
Il nuovo principio contabile
OIC 10: Rendiconto finanziario
Nell’ambito
del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito
internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilità) sono pubblicati i
principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano
a partire dai bilanci chiusi al 31
dicembre 2014.
In
particolare l’OIC 10 ha
lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto
finanziario.
Il principio contabile è destinato alle società che redigono i
bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni
del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del
rendiconto finanziario consolidato.
(Vedi
l’Approfondimento)
AGEVOLAZIONI
Il regime dei minimi e le
prestazioni ex art. 7 D.P.R. n. 633/1972
Agenzia Entrate, Circolare 26 febbraio 2008, n.
13/E
Il
contribuente che ha aderito al regime dei minimi non può effettuare cessioni
all’esportazione (extraUE) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e
72, D.P.R. n. 633/1972).
Può però
effettuare operazioni che non soddisfano il requisito della territorialità ai
sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. n. 633/1972, comprese le prestazioni di
servizi rese a soggetti esteri (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972). L’effettuazione
di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della
territorialità non precludono infatti al contribuente l’accesso al regime dei
minimi.
Evidenziamo
che in caso di servizi resi a clienti intraUE (che ricadrebbero nella
fattispecie dell’art. 7-ter) i “minimi” non devono però compilare e trasmettere
l’elenco Intrastat Servizi resi, in quanto l’operazione posta in essere non è
da intendersi operazione intracomunitaria, bensì “operazione esclusa da IVA
effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008” .
APPROFONDIMENTI
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LEGGE DI
STABILITÀ
Sintesi delle principali novità fiscali previste dalla
legge di Stabilità 2015
La legge
di Stabilità 2015 è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 29 dicembre 2014 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).
Il testo
definitivo si compone di un solo articolo con ben 735 commi (oltre a tabelle e
altri allegati).
Riepiloghiamo
in sintesi le principali novità fiscali
che saranno oggetto di successivi ulteriori approfondimenti:
·
Nuovo regime dei minimi
con imposta sostitutiva al 15%;
·
Novità IRAP;
·
Novità per il ravvedimento
operoso;
·
Dal 1° gennaio 2015 la fatturazione delle seguenti operazioni,
nei rapporti tra soggetti passivi IVA, andrà effettuata applicando il regime
dell’inversione contabile (reverse
charge): prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione
di impianti e di completamento relative ad edifici. Il regime dell’inversione
contabile (reverse charge) andrà applicato anche per le cessioni di beni
effettuate nei confronti della grande distribuzione (ipermercati, supermercati,
discount) ma per la definitiva entrata in vigore, in questo caso, sarà
necessario attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea
·
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti della Pubblica Amministrazione è introdotto lo split
payment. Diversamente dal reverse charge, il sistema dello split
payment non incide sulle modalità di fatturazione: il fornitore continuerà ad
emettere le fatture con le modalità ordinarie e quindi addebitando l’IVA, ma
sarà la P.A. a provvedere al versamento dell’IVA all’erario (e non al
fornitore);
·
Sale dal 10% al 22% l' IVA
sul pellet (combustibile);
·
Scende al 4% l’IVA per e-book
(libri digitali);
·
Detrazione IRPEF per i lavori di
ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili confermata al 50% e per la
riqualificazione energetica o l' adeguamento
antisismico al 65%, fino a dicembre 2015. Aumenta dal 4 all' 8% la ritenuta d' acconto
operata dagli istituti di credito sui bonifici effettuati dai clienti in favore
delle imprese esecutrici;
·
Diventa strutturale il bonus
80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 24mila
euro (e proporzionalmente inferiore fino alla soglia di 26mila euro di reddito
annuo);
·
Bonus bebè di 80 euro mensili,
per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro; maggiorato per le famiglie con
ISEE fino a 7mila euro;
·
Moratoria mutui e finanziamenti dal 2015 al 2017: per i dettagli è necessario
attendere un apposito decreto interministeriale;
·
TFR in busta paga: dal 1° marzo 2015 al
30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti potranno chiedere l’anticipo del
trattamento di fine rapporto in busta paga. Il TFR percepito in busta paga sarà
però tassato con modalità ordinaria (e non agevolata/separata come avviene
normalmente per il TFR percepito alla fine del rapporto di lavoro). Le PMI, per
far fronte al maggior impegno finanziario, potranno chiedere un finanziamento
bancario agevolato;
·
Sale dall’11% al 20% l’imposta a tassazione sui fondi pensione e al 26% quella per le casse previdenziali dei professionisti.
Verranno agevolati i fondi che investiranno in “attività di carattere
finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Mef”;
·
Sale dal 5% al
77,74%, con effetti dal 1° gennaio 2014, la quota imponibile degli utili
distribuiti da fondazioni ed enti non
commerciali. Per compensare gli effetti retroattivi della norma, è previsto
un credito d' imposta pari alla
maggiore imposta dovuta (33,33% per il 2014), utilizzabile dal 2016.
ACCERTAMENTO
Il nuovo ravvedimento operoso
La legge di Stabilità
2015 amplia sensibilmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso.
Per i
tributi amministrativi (Agenzia Entrate) viene
meno la preclusione prima prevista in caso di “inizio di controlli fiscali” e
lo sbarramento temporale coincidente con l’anno dalla violazione o con il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la
violazione è stata commessa.
La preclusione
derivante dall’inizio di controlli e la preclusione temporale continuano ad
operare per le altre imposte (non Agenzia Entrate): dazi, accise, IMU, TASI,
ecc.
È inoltre prevista la
possibilità di ravvedersi entro novanta giorni dalla violazione con riduzione
della sanzione a 1/9 del minimo.
Resta fissato a 90
giorni dalla scadenza il termine di presentazione della dichiarazione omessa
con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.
Riepiloghiamo le
opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:
Termine temporale
|
Sanzione
|
Ambito applicativo
|
Nei primi
14 giorni dalla violazione
|
1/10 del
minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)
|
Tutti i
tributi per violazioni sui versamenti
|
Dal 15° al
30° giorno dalla violazione
|
1/10 del
minimo (3%)
|
Tutti i
tributi per violazioni sui versamenti
|
Fino a 90
giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione
|
1/9 del
minimo
|
Tutti i
tributi
|
Dal 91°
giorno all’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
|
1/8 del
minimo
|
Tutti i
tributi
|
Oltre il
termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in
cui è stata commessa la violazione
|
1/7 del
minimo
|
Solo per i
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
|
Oltre i 2
anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa
la violazione
|
1/6 del
minimo
|
Solo per i
tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
|
Ricordiamo che dal 1°
gennaio 2015, in
caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%;
per ravvedimenti “a cavallo d’anno”, andrà adottato un criterio di pro rata
temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all’1%, fino al 31 dicembre
2014 e allo 0,5% dall’1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento
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