IN BREVE
· La compensazione del credito IVA dal 16 gennaio 2015
· Reverse charge IVA esteso nel 2015
· Lussemburgo fuori dalla black list
· Fino al 30 gennaio 2015 si può ancora accedere al “vecchio” regime dei minimi
· Recupero, riqualificazione energetica e sicurezza antisismica degli edifici. Le agevolazioni nel 2015
· Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaperti i termini
· Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
· Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
· Ridotto il periodo di sospensione feriale
· Sale al 5% il contributo integrativo previdenziale per i geometri
APPROFONDIMENTI
· La compensazione del credito IVA
· Lo Split Payment per le fatture alla P.A.
· l nuovo regime forfettario e semplificato per le "piccole partite IVA"
IN BREVE
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IVA
La compensazione del credito IVA dal 16 gennaio 2015
Il
credito IVA maturato al 31 dicembre 2014 può essere utilizzato a compensazione
di altri tributi, già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2015 (codice
tributo 6099 – anno di riferimento 2014), ma solo fino al limite massimo di
5.000 euro.
L’eventuale
credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro,
potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio,
dal 16 marzo 2015 in
caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2015).
Il
credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in
compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di
conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti
i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24)
dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello
F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche
(Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
Vedi l’Approfondimento
Reverse charge IVA esteso nel 2015
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma
629
Per
effetto della legge di Stabilità 2015, il meccanismo del reverse charge si
applica ora anche:
•
alle prestazioni di
servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici; per queste fattispecie l’inversione
contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le
prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese
che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero
nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che
siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal
committente la totalità dei lavori;
•
alle cessioni di bancali
in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Sono
previste ulteriori 4 fattispecie di operazioni per le quali opererà il
meccanismo del reverse charge, per un periodo di 4 anni, ma in questo caso l' efficacia è subordinata al rilascio di una deroga
da parte del Consiglio dell' Unione
Europea. Sono:
•
i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
•
i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai
gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al
gas e all' energia elettrica;
•
le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto
passivo-rivenditore ai sensi dell' art.
7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972;
•
le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati
(codice attività 47.11.1), dei supermercati (codice attività 47.11.2) e dei
discount alimentari (codice attività 47.11.3);
La legge
di Stabilità 2015 ha
infine previsto, con decorrenza dal 1°
gennaio 2015, un ulteriore e nuovo meccanismo, denominato “split payment”,
che trasferisce a carico della Pubblica Amministrazione il versamento dell’IVA
relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei suoi
confronti, ancorché il committente o cessionario pubblico non sia debitore
d’imposta ai sensi e per gli effetti delle norme del D.P.R. n. 633/1972.
(Vedi l’Approfondimento)
Lussemburgo fuori dalla black list
D.M.16 dicembre 2014
È stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2014, n. 297 il D.M. 16
dicembre 2014, che esclude il Lussemburgo dall' elenco
degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ("black
list").
Con l' entrata in vigore del decreto cesseranno gli
obblighi di comunicazione black list. Effetti positivi si avranno anche per i
contribuenti interessati alla voluntary disclosure.
AGEVOLAZIONI
Fino al 30 gennaio 2015 si può ancora accedere al “vecchio”
regime dei minimi
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi
54 - 89
Aumentano
i dubbi sull’effettiva convenienza del nuovo regime dei minimi previsto dalla legge
di Stabilità 2015. Per i professionisti in particolare, potrebbe esserci un
sensibile aumento degli oneri rispetto al previgente regime (che se attivato
entro il 31 dicembre 2014, prevede un congruo periodo transitorio).
Ma
fino al prossimo 30 gennaio 2015, verificati i requisiti soggettivi ed
oggettivi, le neo-partita-IVA potranno ancora comunicare l’apertura della
partita Iva con effetti dal 31 dicembre 2014 e, quindi, anche optando per il
regime agevolato ex D.L. n.98/2011.
Secondo
quanto pubblicato dalla stampa specializzata, la possibilità di aprire la partita IVA con il
vecchio regime dei minimi, alle condizioni sopra esposte, “è stata espressamente confermata, via sms, dal contact center
dell’Agenzia delle entrate in risposta ad un dubbio sollevato da alcuni
commercialisti”.
(Vedi l’Approfondimento)
AGEVOLAZIONI
Recupero, riqualificazione energetica e sicurezza antisismica
degli edifici. Le agevolazioni nel 2015
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma
47
La
legge di Stabilità 2015 conferma per tutto il 2015 le detrazioni:
·
del 65% per la
riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi di adeguamento
antisismico, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali
(ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio);
·
del 50% per gli interventi
di recupero edilizio e per l’acquisto di mobili.
La
legge di Stabilità 2015 prevede altresì che, per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2015, la ritenuta d’acconto
operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle
spese agevolate aumenti dal 4% all’8%.
Dal
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, l’ambito applicativo della detrazione del
65% per la riqualificazione energetica degli edifici viene esteso ad ulteriori
tipologie di interventi agevolabili, quali:
·
l’acquisto e la posa in
opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000
euro;
·
l’acquisto e la posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari
a 30.000 euro.
Per
quanto riguarda la detrazione del 50% per il recupero delle abitazioni e
l’acquisto di mobili, dal 1° gennaio 2015 viene esteso da 6 a 18 mesi il termine entro
cui vendere o assegnare le abitazioni poste all’interno di fabbricati
interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, ovvero da cooperative edilizie.
È
confermata per tutto il 2015 anche la detrazione del 65% per la sicurezza
antisismica: spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per
interventi di messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli
immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003).
IRPEF
Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaperti i termini
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi
626-627
La legge
di Stabilità 2015 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e
partecipazioni (art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002).
Potrà
essere rideterminato il valore fiscale delle partecipazioni in società non
quotate e dei terreni agricoli ed edificabili posseduti da persone fisiche,
società semplici ed enti non commerciali alla data del 1° gennaio 2015. La
redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro il 30
giugno 2015.
Nella
nuova versione 2015 l’aliquota dell’imposta sostitutiva è però raddoppiata:
•
dal 4% all’8% per la rivalutazione di terreni;
•
dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate;
•
dal 4 all’8% per le partecipazioni qualificate.
Il
termine di versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2015; sarà possibile
effettuare il versamento in 3 rate annuali di pari importo.
SCRITTURE CONTABILI
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità
semplificata
Come ogni anno, nei
primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile
applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto
l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per
esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale
soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di
volume d’affari:
·
400.000
euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
·
700.000
euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di
servizi.
Per quanto riguarda invece
i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del
quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità
semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità
ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto
altre attività.
Il predetto limite non
si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il
regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi
percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14;
D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1
Ricordiamo
che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che
per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
·
ricavi 5.164.568,99 euro;
·
rimanenze finali 1.032.913,80 euro.
L' obbligo di contabilità di magazzino decorre dal
secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a
partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda
volta consecutiva, l' ammontare dei
ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati
limiti.
PROCESSO TRIBUTARIO
Ridotto il periodo di sospensione feriale
A
decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è stabilita dal
1° al 31 agosto di ogni anno; fino al 2014 la sospensione andava dal 1°
agosto al 15 settembre.
La
sospensione feriale opera anche per tutti i termini previsti dalla disciplina
del contenzioso tributario e trova quindi applicazione:
•
per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione
tributaria provinciale competente;
•
per la costituzione in giudizio;
•
per il deposito di documenti e/o di memorie illustrative;
•
per la mediazione, anche in riferimento al termine di 90 giorni
entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Sale al 5% il contributo integrativo previdenziale per i
geometri
Dal 1°
gennaio 2015 aumenta dal 4% al 5% l’aliquota per il calcolo del contributo
integrativo per i soggetti iscritti alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza Geometri (CIPAG).
L’aumento
non si applica per le prestazioni professionali effettuate alle Pubbliche
Amministrazioni, per le quali rimane in vigore l’aliquota del 4%.
In nuovo
contributo andrà quindi indicato in tutte le parcelle professionali emesse nei
confronti di committenti privati.
Per
ulteriori informazioni sulle aliquote dei contributi obbligatori e per
visionare l' elenco delle Pubbliche
Amministrazioni a cui applicare ancora l’aliquota del 4% consultare il sito web
della Cipag (www.cipag.it).
APPROFONDIMENTI
|
IVA
La compensazione del credito IVA
Il credito IVA maturato
al 31 dicembre 2014 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e
contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a
decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2015 (codice tributo 6099 - anno di
riferimento 2014), ma solo fino al limite
massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma
entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a
partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2015 in caso di
dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2015).
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere
utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA
annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista
abilitato.
In tutti i casi in cui
l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere
il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire
esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel), mentre non è
consentito l’utilizzo dell’home banking.
Il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, al fine di
consentire la corretta esecuzione dei controlli, ha anche stabilito che la
trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di
crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro, possa essere effettuata
non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della
dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla
data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al
sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione e/o dell’istanza.
Chi avesse maturato nel
2013 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione
nel corso del 2014, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 - anno
2013) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il
2014, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così
dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel
2014.
Il "tetto"
annuale è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di
utilizzo in compensazione.
Per l’utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti, è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200%
della misura dei crediti stessi. La predetta sanzione non si applica
nell’ipotesi di crediti esistenti ma
utilizzati in compensazione in misura eccedente l’importo stabilito
dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000 (516.456,90 euro fino al 2013 e
700.000,00 dal 2014). In tale circostanza, infatti, si applica la sanzione
prevista per l’omesso versamento di imposte di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
471 del 1997, pari al 30% dell’importo indebitamente compensato.
Ricordiamo, sempre in
tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute
nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
•
da
un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in
presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di
pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo
indebitamente compensato);
•
e,
dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite
compensazione.
Concludiamo precisando
che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda
soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei
crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o
"interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA
dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Lo Split Payment per le fatture alla P.A.
La legge di Stabilità 2015 ha previsto, con
decorrenza dal 1° gennaio 2015, un nuovo meccanismo, denominato “split
payment”, che trasferisce a carico della
Pubblica Amministrazione il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni
e prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, ancorché il
committente o cessionario pubblico non sia debitore d’imposta ai sensi e per
gli effetti delle norme del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.
633/1972, prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese
nei confronti della P.A., l’IVA dovrà essere da queste versata direttamente
all’Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle
imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi.
Si
considerano componenti della P.A.:
·
lo Stato e gli
organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
·
gli enti pubblici
territoriali e i consorzi tra essi costituiti;
·
le CCIAA;
·
gli istituti
universitari;
·
le aziende sanitarie
locali;
·
gli enti
ospedalieri;
·
gli enti pubblici
di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
·
gli enti pubblici
di assistenza e beneficenza;
·
gli enti pubblici
di previdenza.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con
comunicato stampa del 9 gennaio 2015, ha precisato che il meccanismo dello
“split payment” si applica alle
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali
l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data,
escludendo quindi dall’applicazione della nuova normativa eventuali fatture
emesse dai cedenti o committenti precedentemente al 1° gennaio 2015 ma con IVA
ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede
altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei
pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura
ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione
della fattura.
Restano espressamente esclusi dalla nuova
disciplina i «... compensi per
prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta
sul reddito». La locuzione utilizzata dal legislatore, pur ingenerando
letteralmente qualche dubbio, sembra riferirsi a tutte le prestazioni di
servizi soggette a ritenuta sia a titolo d’imposta che a titolo d’acconto (che
sono la fattispecie di gran lunga più rilevante).
Operativamente, con l’introduzione dello “split
payment”, il cedente/prestatore continuerà ad emettere la fattura nei modi
ordinari, la P.A. destinataria, onorerà il suo debito nei confronti del
cedente/prestatore solo per quanto riguarda il solo corrispettivo, versando
l’IVA direttamente all’Erario. Nella sua liquidazione IVA periodica il cedente/prestatore
considererà la stessa IVA
come già versata.
È facilmente intuibile come questo meccanismo sia
destinato ad incrementare il credito IVA in capo alle imprese: la norma stessa
prevede che ai soggetti che effettuano operazioni assoggettate allo “split
payment”, verranno eseguiti i rimborsi IVA in via prioritaria.
Anticipando in parte i contenuti dell’emanando
Decreto attuativo, il comunicato stampa del MEF ha precisato che la P.A. potrà
versare l’IVA con diverse modalità:
·
effettuando un
versamento autonomo per ciascuna fattura ricevuta;
·
effettuando un
versamento cumulativo per tutte le fatture relativamente alle quali l’IVA
divenga esigibile nel medesimo giorno;
·
effettuando un
versamento cumulativo dell’IVA riepilogata in tutte le fatture relative al mese
precedente.
In sede di prima applicazione il versamento dovrà
avvenire, da parte della P.A. entro il giorno 16 aprile 2015 relativamente
all’IVA relativa a tutte le fatture relative al periodo 1 gennaio - 31 marzo.
AGEVOLAZIONI
Il nuovo regime forfettario e semplificato per le
"piccole partite IVA"
La legge di Stabilità 2015 prevede un nuovo regime forfetario riservato alle
persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi), che
sostituisce, a decorrere dal 2015, il previgente regime delle nuove iniziative
ex art. 13, legge n. 388/2000, nonchè dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L.
n. 98/2011.
Non è però
riservato soltanto ai giovani o ai soggetti che intraprendono una nuova
attività; rappresenta anzi un regime naturale, ad accesso automatico, per chi rispetta le condizioni che illustreremo
(è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con
vincolo minimo triennale).
Accedono al
regime (in automatico, salvo opzione per il
passaggio al regime ordinario) i soggetti che nell’anno precedente:
·
hanno conseguito
ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a specifici limiti, differenziati
in base all’attività ATECO esercitata (vedi tabella riepilogativa in calce);
·
hanno sostenuto
spese non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendenti e
collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, compensi ad
associati in partecipazione e prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60
TUIR;
·
si sono avvalsi di
beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo
complessivo, al lordo degli ammortamenti, a fine anno, non è risultato
superiore a 20 mila euro. Non vanno considerati i beni immobili comunque
acquisiti ed utilizzati nè i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
A queste condizioni, previste fin dall’originario
disegno di legge, in fase di approvazione se ne è aggiunta un’altra: gli
eventuali redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti non devono essere
prevalenti rispetto a quelli d’impresa o professionali, ad eccezione del caso
in cui la somma di tutti i redditi non superi i 20mila euro.
Come anticipato, i requisiti di accesso vanno
verificati rispetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente; per
accedere nel 2015 al regime forfetario occorre quindi riferirsi al 2014.
Il regime è
comunque precluso ai soggetti:
·
che si avvalgono di
regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione
del reddito;
·
non residenti
(salvo il solo caso di soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE
qualora producano in Italia almeno il 75% del loro reddito);
·
che, in via
esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, D.P.R. n. 633/1972
ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
·
che,
contestualmente all’esercizio dell’attività in proprio, partecipano a società
di persone, associazioni professionali o S.r.l. "trasparenti".
I soggetti
che confluiscono al nuovo regime:
·
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili:
è previsto solo l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture
d’acquisto delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e
conservazione dei relativi documenti;
·
sono esonerati dall’applicazione dell’IVA (salvo in caso di acquisti di beni intraUE di
importo annuo superiore a 10.000 euro e di servizi ricevuti da non residenti
con applicazione del reverse charge); non possono quindi esercitare il diritto
alla detrazione dell’IVA sulle spese sostenute, benchè inerenti l’attività;
·
non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui
compensi conseguiti e non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
·
non sono soggetti agli studi di settore e/o ai
parametri;
·
sono esonerati dallo spesometro, dalla
comunicazione black list e dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento
ricevute; restano però soggetti all’invio degli elenchi Intrastat.
In caso di entrata o uscita dal regime si
renderanno applicabili le disposizioni in tema di rettifica della detrazione
dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione
dell’imposizione diretta.
La vera
novità del regime previsto dalla legge di Stabilità 2015 rispetto ai regimi
semplificati precedenti sta nel fatto che il reddito non venga determinato
dalla consueta sottrazione dai ricavi dei costi inerenti, bensì applicando ai ricavi o compensi un
coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività
esercitata (codice ATECO).
Dal reddito forfettariamente determinato potranno
essere dedotti i contributi previdenziali versati, e l’imponibile che ne deriva
sarà soggetto ad un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP, pari al 15% (fisso).
La tabella che segue riporta, per ciascuna attività
ATECO, il limite di ricavi/compensi per accedere al regime (ricordiamo che il
dato va eventualmente ragguagliato a giorni) e la percentuale da applicare per
la determinazione forfettaria del reddito:
Gruppo ATECO
|
Codice attività ATECO
2007
|
Limite
ricavi/compensi
|
Coefficiente di
redditività
|
Industrie
alimentari e delle bevande
|
(10 - 11)
|
35.000
|
40%
|
Commercio
all’ingrosso e al dettaglio
|
45 - (da
|
40.000
|
40%
|
Commercio
ambulante e di prodotti alimentari e bevande
|
47.81
|
30.000
|
40%
|
Commercio
ambulante di altri prodotti
|
47.82 - 47.89
|
20.000
|
54%
|
Costruzioni
e attività immobiliari
|
(41 - 42 - 43) - (68)
|
15.000
|
86%
|
Intermediari
del commercio
|
46.1
|
15.000
|
62%
|
Attività
dei servizi di alloggio e di ristorazione
|
(55 - 56)
|
40.000
|
78%
|
Attività
professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi
finanziari ed assicurativi
|
(64 - 65 - 66) - (69
- 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)
|
15.000
|
67%
|
Altre
attività economiche
|
(01 - 02 - 03) - (05
- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38
- 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 -
79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98)
- (99)
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20.000
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40%
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Vediamo un
esempio: un intermediario del commercio (codice
ATECO 46.1) che realizzerà nel 2015 un fatturato di 10.000 euro, a prescindere
dai costi effettivamente sostenuti, determinerà il reddito in misura pari a
6.200 euro (il 62% di 10.000). Da 6.200 potrà dedurre i contributi
previdenziali versati nel corso del 2015 e sul risultato netto applicherà
l’imposta sostitutiva del 15%.
Casi
particolari:
·
Per i soggetti che iniziano una nuova attività,
a decorrere dal 2015, è previsto che, per il periodo d’imposta di inizio
dell’attività e i 2 successivi il reddito determinato forfettariamente sia
ridotto di 1/3 a condizione che:
o
il contribuente non
abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o
d’impresa, anche in forma associata o familiare;
o
l’attività da
esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il
caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai
fini dell’esercizio dell’arte o professione;
o
qualora l’attività
sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto,
l’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non sia
superiore ai limiti previsti.
·
I soggetti esercenti attività d’impresa
possono presentare all’INPS una specifica comunicazione telematica, per aderire
ad un regime agevolato ai fini contributivi con le seguenti caratteristiche:
o
non è previsto il
livello minimo imponibile; non risultano pertanto dovuti i contributi minimi;
o
il versamento dei
contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme
dovute in base al modello UNICO.
·
Per i contribuenti che entro il 31 dicembre 2014,
avendone i requisiti, abbiano aderito al regime dei minimi, è prevista una
clausola di salvaguardia che gli consentirà di continuare ad applicare il
"vecchio regime" fino al termine del quinquennio ovvero al compimento
dei 35 anni d’età.
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