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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
          Nuove scadenze di Unico per i soggetti interessati dagli studi di settore
          Sanzioni TASI e IMU per ritardato versamento
          Imu, Tasi e Tari su immobili di italiani residenti all'estero
          Novità IRAP 2015
          Dichiarazione d'intento unica per le Dogane
          Il credito di imposta per digitalizzazione turismo: presentazione istanze da 13 al 24 luglio
          Iscrizione d'ufficio INPS per artigiani e commercianti
          Responsabilità dell’amministratore di società per irregolarità nella precedente gestione
          In arrivo i nuovi controlli sui distributori di carburante
          Piano di rateizzazione con l'INPS: le conseguenze penali per chi non salda tutte le rate
APPROFONDIMENTI
          Le nuove scadenze di UNICO2015
          Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento

IN BREVE
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli studi di settore
D.P.C.M. 9 giugno 2015
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2015 n. 134 il D.P.C.M. 9 giugno 2015, che  prevede la proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2015, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti potranno essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

TRIBUTI LOCALI
Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2015
Dipartimento Finanze, Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
A decorrere dall’anno 2014, con prima scadenza al 30 giugno 2015, deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Niente esenzione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie
L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), con la nota del 28 maggio 2015, ha precisato che per gli immobili delle cooperative edilizie non spetta l'esenzione di cui all'articolo 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011 prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L'IFEL ritiene infatti dubbia l'assimilazione delle cooperative edilizie alle “imprese costruttrici” e sostiene che gli immobili realizzati dalle cooperative edilizie non sono comunque destinati alla vendita ma al soddisfacimento delle esigenze dei soci.

AGEVOLAZIONI

In scadenza il termine per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 626-627
La Legge di Stabilità 2015 ha disposto l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti da:
-           persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime di impresa;
-           società semplici ed enti ad esse equiparate;
-           enti non commerciali, in relazione ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
-           soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione può essere eseguita solo per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
La rivalutazione si perfeziona con la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima da asseverare entro il termine ultimo del 30 giugno 2015.
Entro la stessa data (30 giugno 2015) deve essere effettuato il versamento di un’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei beni emergente dalla perizia.

(Vedi l’Approfondimento)

Istanze entro il 2 luglio per la disapplicazione della disciplina antielusiva ACE
Agenzia Entrate, Circolare 3 giugno 2015, n. 21/E
La disciplina ACE contiene alcune disposizioni di carattere antielusivo finalizzate ad evitare, nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio.
La disciplina antielusiva è finalizzata a evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
In questi casi è però prevista la possibilità di presentare istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, per dimostrare che l’accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’ACE non abbia determinato la duplicazione del beneficio all’interno del gruppo.
Nella Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che considerata la scadenza del modello Unico 2015 (30 settembre 2015) e il tempo necessario all’istruttoria (90 giorni), le istanze disapplicative dovranno essere presentate entro il 2 luglio 2015. 

COMUNICAZIONI
Dal 4 giugno il nuovo modello AA9/12
Agenzia Entrate, Provvedimento 3 giugno 2015
Con provvedimento del 3 giugno 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “AA9/12”, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, che le persone fisiche devono utilizzare per la dichiarazione di inizio o cessazione attività e per comunicare la variazione di dati.
Il nuovo modello si adegua alle disposizioni che hanno prorogato a tutto il 2015 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”). Infatti, mentre la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 54, legge n. 190/2014) ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il nuovo regime fiscale forfetario, abrogando quello dei “nuovi minimi”, il successivo “decreto milleproroghe” (articolo 10, comma 12-undicies, D.L. n. 192/2014) ha “resuscitato” il preesistente regime fiscale di vantaggio anche per l’anno d’imposta 2015.
Il modello “AA9/12” sarà utilizzabile a partire dal 4 giugno 2015 ma i contribuenti che non hanno necessità di optare per i regimi fiscali agevolati potranno avvalersi dell’attuale “AA9/11” fino al prossimo 30 settembre 2015.
(Vedi l’Approfondimento)

TRIBUTI LOCALI

Immobili di interesse storico-artistico: riduzione IMU applicabile anche alla Tasi

Il Dipartimento delle Finanze, in risposta a un quesito posto dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona, ha precisato che l'abbattimento del 50% della base imponibile IMU previsto per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico è applicabile anche ai fini della TASI.

DICHIARAZIONI
730 precompilato: possibile il reinvio
Agenzia Entrate, Provvedimento 9 giugno 2015,
Con un Provvedimento del 9 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti che hanno già trasmesso direttamente il Mod. 730 precompilato un secondo invio della dichiarazione per la correzione di eventuali errori o l'integrazione di dati incompleti.
Ciò consente ai contribuenti che hanno già inviato via web il loro 730 precompilato, accettato o modificato, di rettificare eventuali errori, trasmettendo direttamente un nuovo modello che sostituisce e annulla la precedente dichiarazione, in modo da evitare la necessità di rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per presentare un 730 integrativo o di produrre un modello Unico correttivo o integrativo.
In particolare, il contribuente potrà inviare la sua dichiarazione sostitutiva:
•           tra il 10 giugno 2015 e il 29 giugno 2015;
•           tra il 10 giugno 2015 e il 21 giugno 2015, per i contribuenti senza sostituto d'imposta, dalla cui dichiarazione emerge un debito e che abbiano trasmesso entro il 16 giugno il Mod. F24 per il pagamento delle somme dovute.
La sostituzione della dichiarazione è ammessa una sola volta. Ulteriori correzioni dovranno avvenire con le modalità ordinarie.

SANZIONI
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul nuovo ravvedimento operoso
Agenzia Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 23/E
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il dies a quo per il ravvedimento con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo decorre dalla scadenza:
•      del termine di presentazione della dichiarazione, se il contribuente intende regolarizzare violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione;
•      del termine di versamento, se il contribuente intende regolarizzare violazioni derivanti dall'omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione.

COMUNICAZIONI

ISEE: giacenze medie bancarie 2014 a disposizione dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate, Provvedimento 28 maggio 2015
Con Provvedimento del 28 maggio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'archivio rapporti dell'Agenzia delle Entrate (attraverso il canale S.I.D.) anche le giacenze medie annuali dei conti correnti e depositi. Per il periodo 2014 la trasmissione andrà effettuata entro il 30 giugno 2015.
La giacenza media verrà utilizzata dall'Amministrazione Finanziaria per determinare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilevante per la richiesta di alcune prestazioni sociali a condizioni agevolate.

COMUNICAZIONI

Fatture elettroniche e depositario scritture contabili

Alla luce della diffusione della “fatturazione elettronica” è opportuno chiarire come debba essere definito il depositario delle scritture contabili:
1.         se il soggetto che effettua la conservazione digitale delle fatture elettroniche segue le “nuove” regole del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in vigore dall’11 aprile 2014) il contribuente dovrà effettuare la comunicazione del “depositario delle scritture contabili” all’Agenzia tramite il modello AA7/AA9;
2.         se  la conservazione viene invece effettuata in base alle “vecchie” modalità (D.M. 23 gennaio 2004 e Delibera CNIPA n. 11/2004)  e i documenti elettronici risultano, dopo aver subito il processo di conservazione, “restituiti” su supporto informatico all’ interessato, non è richiesta alcuna comunicazione.


APPROFONDIMENTI
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Le nuove scadenze di UNICO2015
Come anticipato nella precedente circolare è stato ufficialmente prorogato, dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore..
Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti potranno essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di 5.164.569,00 euro), compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
La proroga riguarda quindi:
•           i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione; non possono invece fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/ compensi 2014 superiori a 5.164.569 euro;
•           i soggetti che adottano il regime dei minimi (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, con aliquota al 5%);
•           i soggetti che adottano il nuovo regime forfetario (con aliquota al 15%);
•           i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore compresi i collaboratori d'impresa familiare e i  soci di associazioni professionali.
La proroga riguarda tutti i versamenti che emergono dal modello UNICO/IRAP 2015 il cui termine di versamento “ordinario” era fissato al 16 giugno 2015 per saldo 2014 e acconto 2015 di:
•           IRPEF, IRES e IRAP
•           addizionali IRPEF;
•           saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
•           contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
•           imposta sostitutiva regime nuove iniziative e minimi;
•           cedolare secca sugli affitti;
•           acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
•           IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all’estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;
•           diritto CCIAA 2015, dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali” (come già precisato dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30 maggio 2011, n. 103161).
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 173/E del 2007, aveva affermato che la proroga si applica anche ai soci di S.r.l. iscritti alla gestione INPS artigiani o commercianti, nel caso in cui la società sia soggetta agli studi di settore, ancorché non in regime di trasparenza: in questo caso però, il rinvio del versamento riguarda solo  le quote in saldo e acconto eccedenti il minimale (risoluzione n. 59/E del 2013).
In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES) la proroga opera solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).
In caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati:
·         al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
·         alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 6 luglio 2015, se è titolare di partita IVA dovrà versare la seconda rata entro il 16 luglio 2015, se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2015.

Riepilogo scadenze

Contribuenti assoggettati a studi di settore
Contribuenti NON assoggettati a studi di settore
Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata)
6 luglio 2015
16 giugno 2015
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 luglio 2015 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2015 per i contribuenti non titolari di partita IVA
Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata)
20 agosto 2015
16 luglio 2015
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2015 per i contribuenti titolari di partita IVA e 1 settembre 2015 per i contribuenti non titolari di partita IVA

Nota bene: i contribuenti assoggettati ad IRES (società di capitali ed altri enti), che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l’approvazione del bilancio.
Le società di capitali che approvano il bilancio in giugno, ricorrendo al maggior termine di 180 giorni, possono quindi versare saldi e primi acconti (IRES ed IRAP) entro il 16 luglio o entro il 20 agosto (con maggiorazione 0,4%).
Ricordiamo infine che la legge n. 44/2012, di conversione del D.L: n. 16/2012 ha introdotto a regime la cosiddetta “Proroga di Ferragosto” per la quale gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il modello F24 nel periodo tra il 1° ed il 19 agosto sono sempre differiti, senza alcuna maggiorazione, al 20 agosto di ogni anno.

TRIBUTI LOCALI
Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento
In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso, con le novità previste dalla Legge di Stabilità 2015:
3.       entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni;
4.       decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%);
5.       decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3,33% (un nono del 30%);
6.       decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)
Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,5% annuo.
A decorrere dall’anno 2014, con prima scadenza al 30 giugno 2015, deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:
7.       la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
8.       la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
9.       la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).
La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
         con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
         con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.
Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

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