IN BREVE
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Nuove scadenze di Unico per i soggetti interessati dagli studi di
settore
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Sanzioni TASI e IMU per ritardato versamento
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Imu, Tasi e Tari su immobili di italiani residenti all
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Novità IRAP 2015
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Dichiarazione d
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Il credito di imposta per digitalizzazione turismo: presentazione
istanze da 13 al 24 luglio
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Iscrizione d
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Responsabilità dell’amministratore di società per irregolarità nella
precedente gestione
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In arrivo i nuovi controlli sui distributori di carburante
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Piano di rateizzazione con l
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APPROFONDIMENTI
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Le nuove scadenze di UNICO2015
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Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento
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IN BREVE
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RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Proroga dei versamenti per i soggetti interessati
dagli studi di settore
D.P.C.M. 9 giugno 2015
È stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2015 n. 134 il D.P.C.M. 9
giugno 2015, che prevede la proroga dal
16 giugno al 6 luglio 2015, del termine per effettuare i versamenti derivanti
dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione
unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dal 7
luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti potranno essere eseguiti con una
maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
La
proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati
approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di
inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in
mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci
di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
TRIBUTI LOCALI
Dichiarazione
IMU/TASI entro il 30 giugno 2015
Dipartimento Finanze, Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF
A
decorrere dall’anno 2014, con prima scadenza al 30 giugno 2015, deve essere
presentata anche la
Dichiarazione TASI , anch’essa al Comune in cui sono ubicati
gli immobili.
Il
Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, ha
precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di
dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma potrà essere
utilizzare la
dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi
TASI.
Niente
esenzione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie
L’Istituto
per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), con la nota del 28 maggio 2015, ha precisato che per
gli immobili delle cooperative edilizie non spetta l' esenzione
di cui all' articolo 13, comma 9-bis,
D.L. n. 201/2011 prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L' IFEL ritiene infatti dubbia l' assimilazione
delle cooperative edilizie alle “imprese costruttrici” e sostiene che gli
immobili realizzati dalle cooperative edilizie non sono comunque destinati alla
vendita ma al soddisfacimento delle esigenze dei soci.
AGEVOLAZIONI
In
scadenza il termine per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 626-627
La Legge
di Stabilità 2015 ha
disposto l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di
terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati posseduti da:
- persone fisiche che detengono terreni
e partecipazioni al di fuori del regime di impresa;
- società semplici ed enti ad esse
equiparate;
- enti non commerciali, in relazione ai
beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
- soggetti non residenti, senza stabile
organizzazione in Italia.
La
rivalutazione può essere eseguita solo per i beni posseduti alla data del 1°
gennaio 2015.
La
rivalutazione si perfeziona con la redazione e l’asseverazione di una perizia
di stima da asseverare entro il termine ultimo del 30 giugno 2015.
Entro la
stessa data (30 giugno 2015) deve essere effettuato il versamento di un’imposta
sostitutiva da calcolarsi sul valore dei beni emergente dalla perizia.
(Vedi
l’Approfondimento)
Istanze
entro il 2 luglio per la disapplicazione della disciplina antielusiva ACE
Agenzia Entrate, Circolare 3 giugno 2015, n. 21/E
La
disciplina antielusiva è finalizzata a evitare che, a fronte di un’unica
immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in
più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
In questi
casi è però prevista la possibilità di presentare istanze di disapplicazione,
adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, per dimostrare
che l’accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’ACE non abbia
determinato la duplicazione del beneficio all’interno del gruppo.
Nella
Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che
considerata la scadenza del modello Unico 2015 (30 settembre 2015) e il tempo
necessario all’istruttoria (90 giorni), le istanze disapplicative dovranno
essere presentate entro il 2 luglio 2015.
COMUNICAZIONI
Dal 4 giugno il nuovo modello AA9/12
Agenzia Entrate, Provvedimento 3 giugno 2015
Con
provvedimento del 3 giugno 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha
approvato il modello “AA9/12”, con relative istruzioni e specifiche tecniche
per la trasmissione dei dati, che le persone fisiche devono utilizzare per la
dichiarazione di inizio o cessazione attività e per comunicare la variazione di
dati.
Il nuovo
modello si adegua alle disposizioni che hanno prorogato a tutto il 2015 il
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(“nuovi minimi”). Infatti, mentre la legge di stabilità per il 2015 (articolo
1, comma 54, legge n. 190/2014) ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta
2015, il nuovo regime fiscale forfetario, abrogando quello dei “nuovi minimi”,
il successivo “decreto milleproroghe” (articolo 10, comma 12-undicies, D.L. n.
192/2014) ha “resuscitato” il preesistente regime fiscale di vantaggio anche
per l’anno d’imposta 2015.
Il
modello “AA9/12” sarà utilizzabile a partire dal 4 giugno 2015 ma i
contribuenti che non hanno necessità di optare per i regimi fiscali agevolati
potranno avvalersi dell’attuale “AA9/11” fino al prossimo 30 settembre 2015.
(Vedi
l’Approfondimento)
TRIBUTI LOCALI
Immobili
di interesse storico-artistico: riduzione IMU applicabile anche alla Tasi
Il
Dipartimento delle Finanze, in risposta a un quesito posto dall' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Verona, ha precisato che l' abbattimento
del 50% della base imponibile IMU previsto per i fabbricati dichiarati di interesse
storico e artistico è applicabile anche ai fini della TASI.
DICHIARAZIONI
730
precompilato: possibile il reinvio
Agenzia Entrate, Provvedimento 9 giugno 2015,
Con un
Provvedimento del 9 giugno 2015,
l ' Agenzia
delle Entrate consente ai contribuenti che hanno già trasmesso direttamente il
Mod. 730 precompilato un secondo invio della dichiarazione per la correzione di
eventuali errori o l' integrazione di
dati incompleti.
Ciò
consente ai contribuenti che hanno già inviato via web il loro 730 precompilato,
accettato o modificato, di rettificare eventuali errori, trasmettendo
direttamente un nuovo modello che sostituisce e annulla la precedente
dichiarazione, in modo da evitare la necessità di rivolgersi a un Caf o a un
professionista abilitato per presentare un 730 integrativo o di produrre un
modello Unico correttivo o integrativo.
In
particolare, il contribuente potrà inviare la sua dichiarazione sostitutiva:
• tra il 10 giugno 2015 e il 29 giugno
2015;
• tra il 10 giugno 2015 e il 21 giugno
2015, per i contribuenti senza sostituto d' imposta,
dalla cui dichiarazione emerge un debito e che abbiano trasmesso entro il 16
giugno il Mod. F24 per il pagamento delle somme dovute.
La
sostituzione della dichiarazione è ammessa una sola volta. Ulteriori correzioni
dovranno avvenire con le modalità ordinarie.
SANZIONI
I chiarimenti dell' Agenzia
delle Entrate sul nuovo ravvedimento operoso
Agenzia Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 23/E
L' Agenzia delle Entrate ha chiarito che il dies a quo
per il ravvedimento con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo decorre
dalla scadenza:
• del
termine di presentazione della dichiarazione, se il contribuente intende
regolarizzare violazioni commesse mediante la presentazione della
dichiarazione;
• del
termine di versamento, se il contribuente intende regolarizzare violazioni
derivanti dall' omissione dei
versamenti risultanti dalla dichiarazione.
COMUNICAZIONI
ISEE:
giacenze medie bancarie 2014
a disposizione dell' Agenzia
delle Entrate
Agenzia Entrate, Provvedimento 28 maggio 2015
Con
Provvedimento del 28 maggio 2015
l ' Agenzia
delle Entrate ha stabilito che gli operatori finanziari sono tenuti a
comunicare all' archivio rapporti
dell' Agenzia delle Entrate
(attraverso il canale S.I.D.) anche le giacenze medie annuali dei conti
correnti e depositi. Per il periodo 2014 la trasmissione andrà effettuata entro
il 30 giugno 2015.
La
giacenza media verrà utilizzata dall' Amministrazione
Finanziaria per determinare l’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) rilevante per la richiesta di alcune prestazioni sociali a condizioni
agevolate.
COMUNICAZIONI
Fatture
elettroniche e depositario scritture contabili
Alla luce
della diffusione della “fatturazione elettronica” è opportuno chiarire come
debba essere definito il depositario delle scritture contabili:
1.
se il soggetto che effettua la conservazione digitale delle
fatture elettroniche segue le “nuove” regole del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in
vigore dall’11 aprile 2014) il contribuente dovrà effettuare la comunicazione
del “depositario delle scritture contabili” all’Agenzia tramite il modello
AA7/AA9;
2.
se la conservazione viene
invece effettuata in base alle “vecchie” modalità (D.M. 23 gennaio 2004 e
Delibera CNIPA n. 11/2004) e i documenti
elettronici risultano, dopo aver subito il processo di conservazione,
“restituiti” su supporto informatico all’ interessato, non è richiesta alcuna
comunicazione.
APPROFONDIMENTI
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RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Le nuove scadenze di UNICO2015
Come anticipato nella
precedente circolare è stato ufficialmente prorogato, dal 16 giugno al 6 luglio
2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei
redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da
parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono
stati elaborati gli studi di settore..
Dal 7 luglio e fino al
20 agosto 2015 i versamenti potranno essere eseguiti con una maggiorazione, a
titolo di interesse, pari allo 0,40%.
La proroga riguarda
sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli
studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o
esclusione dagli stessi (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di
ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di 5.164.569,00 euro),
compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che
determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e
di società di capitali in regime di trasparenza.
La proroga riguarda
quindi:
• i soggetti che esercitano attività
per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi coloro che
presentano cause di inapplicabilità o esclusione; non possono invece fruire
della proroga i soggetti che, avendo ricavi/ compensi 2014 superiori a 5.164.569
euro;
• i soggetti che adottano il regime dei
minimi (regime di vantaggio per l' imprenditoria
giovanile e i lavoratori in mobilità, con aliquota al 5%);
• i soggetti che adottano il nuovo
regime forfetario (con aliquota al 15%);
• i soci di società di persone e di
società di capitali in regime di trasparenza che esercitano attività per le
quali è previsto lo studio di settore compresi i collaboratori d' impresa familiare e i soci di associazioni professionali.
La proroga riguarda
tutti i versamenti che emergono dal modello UNICO/IRAP 2015 il cui termine di
versamento “ordinario” era fissato al 16 giugno 2015 per saldo 2014 e acconto
2015 di:
• IRPEF, IRES e IRAP
• addizionali IRPEF;
• saldo IVA per i soggetti che
presentano la dichiarazione in forma unificata;
• contributi previdenziali (IVS,
Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
• imposta sostitutiva regime nuove
iniziative e minimi;
• cedolare secca sugli affitti;
• acconto del 20% per i redditi a
tassazione separata;
• IVIE/IVAFE per immobili/attività
detenuti all’estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della
proroga;
• diritto CCIAA 2015, dovuto “dai
contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA
eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali”
(come già precisato dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30
maggio 2011, n. 103161).
L’Agenzia delle
Entrate, nella risoluzione n. 173/E del 2007, aveva affermato che la proroga si
applica anche ai soci di S.r.l. iscritti alla gestione INPS artigiani o
commercianti, nel caso in cui la società sia soggetta agli studi di settore,
ancorché non in regime di trasparenza: in questo caso però, il rinvio del
versamento riguarda solo le quote in
saldo e acconto eccedenti il minimale (risoluzione n. 59/E del 2013).
In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES ) la proroga
opera solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla
consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola
consolidata).
In caso di pagamento
rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i
termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono
invariati e quindi fissati:
·
al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i
contribuenti titolari di partita IVA;
·
alla fine di ciascun mese di scadenza,
per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga
e versa la prima rata entro il 6 luglio 2015, se è titolare di partita IVA
dovrà versare la seconda rata entro il 16 luglio 2015, se non è
titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31
luglio 2015.
Riepilogo scadenze
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Contribuenti assoggettati a studi di settore
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Contribuenti NON assoggettati a studi di settore
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Versamento
saldo e primo acconto (integrale o prima rata)
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6 luglio 2015
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16 giugno 2015
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In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza
16 luglio 2015 per i contribuenti titolari di
partita IVA e 31 luglio 2015 per i
contribuenti non titolari di partita IVA
|
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Versamento
saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata)
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20 agosto 2015
|
16 luglio 2015
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In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza
16 settembre 2015 per i contribuenti titolari
di partita IVA e 1 settembre 2015 per i
contribuenti non titolari di partita IVA
|
Nota bene: i contribuenti assoggettati ad IRES
(società di capitali ed altri enti), che in base a disposizioni di legge,
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro il giorno 16
del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è
approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro il
16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Qualora il
bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento
del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di scadenza per l’approvazione del bilancio.
Le società di capitali che approvano il bilancio in giugno,
ricorrendo al maggior termine di 180 giorni, possono quindi versare saldi e
primi acconti (IRES ed IRAP) entro il 16 luglio o entro il 20 agosto (con
maggiorazione 0,4%).
Ricordiamo infine
che la legge n. 44/2012, di conversione del D.L: n. 16/2012 ha introdotto a regime la cosiddetta “Proroga di
Ferragosto” per la quale gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare
con il modello F24 nel periodo tra il 1° ed il 19 agosto sono sempre differiti,
senza alcuna maggiorazione, al 20 agosto di ogni anno.
TRIBUTI LOCALI
Sanzioni TASI e IMU e
ravvedimento
In caso di omesso o
insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l' art. 13 del D.Lgs. 471/1997 che prevede che chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto,
i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell' imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto
a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di
accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo
se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza
del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
In ogni caso, anche
per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso, con le novità previste
dalla Legge di Stabilità 2015:
3.
entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine
originario con sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: dallo
0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni;
4.
decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il
versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione
ridotta al 3% (un decimo del 30%);
5.
decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza
originaria con la sanzione ridotta al 3,33% (un nono del 30%);
6.
decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il
versamento entro, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa
all' anno in cui è stata commessa la
violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del
versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)
Dal 1° gennaio 2015 il
tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso
di ravvedimento operoso è pari allo 0,5% annuo.
A decorrere dall’anno
2014, con prima scadenza al 30 giugno 2015, deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI ,
anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Il Dipartimento delle
Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è
necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la
tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU
per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
In riferimento alla
Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:
7.
la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini
ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
8.
la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero
contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla
determinazione del tributo;
9.
la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di
atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
L’omessa presentazione
della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al
200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs.
n. 504/1992).
La presentazione di
una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli
reali, è sanzionata:
•
con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il
50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n.
504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
•
con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art.
14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.
Anche in questi casi è
possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal
ravvedimento operoso.
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