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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
·         Precompilata: comunicazioni da trasmettere entro il 29 febbraio 2016
·         Slitta al 9 febbraio la comunicazione delle spese sanitarie
·         Pubblicati i modelli definitivi di 730, 770, IVA e Certificazione unica
·         Novità sull’assegnazione agevolata di beni ai soci
·         Nuova detrazione IRPEF per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B
·         Il credito d'imposta per strutture alberghiere
·         Opzione per l’IVA di gruppo entro il 16 febbraio 2016
·         IVA al 4% per quotidiani e periodici online
·         Consultabile tramite il cassetto fiscale il prospetto riepilogativo pluriennale relativo all'applicazione degli studi di settore
·         Maggiorazione diritti di segreteria per il deposito del bilancio
·         Tasse portuali: le misura in vigore nel 2016

APPROFONDIMENTI
·         Precompilata più ricca. Le comunicazioni da trasmettere entro il 29 febbraio 2016
·         L’assegnazione agevolata di beni ai soci





IN BREVE

NUOVE LEGGI

Pubblicata la legge di Stabilità 2016

Legge 28 dicembre 2015, n. 208
La legge di Stabilità 2016 è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ord. n. 70): è formata da un solo articolo, con 999 commi.
Anticipiamo in estrema sintesi le principali (e numerose) novità in ambito tributario, societario, aziendale e professionale.

(Vedi l’Approfondimento)

In Gazzetta il decreto “milleproroghe”

D.L. 30 dicembre 2015 n. 210
È approdato a fine anno in Gazzetta Ufficiale anche il decreto c.d. “milleproroghe. Tra le proroghe previste dal provvedimento segnaliamo:
a.      nell'ambito del processo amministrativo, di 6 mesi del termine a partire dal quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti devono essere sottoscritti con firma digitale e della relativa sperimentazione del processo telematico;
b.      al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale i cittadini di Stati extraUe che siano regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le autocertificazioni;
c.      al 31 dicembre 2016 del termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni;
d.      al 30 giugno 2016 del termine per la delimitazione dei distretti turistici per rilanciare l’offerta turistica da parte delle Regioni;
e.      in materia di requisiti tecnici ed economici per la partecipazione a gare di appalto e lavori pubblici;
f.       di un anno del termine per l’adeguamento al Sistri (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
g.      al 30 giugno 2016 della possibilità dei Comuni di avvalersi di Equitalia per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali;
h.      al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale è previsto l’obbligo della tracciabilità di vendite e rese di giornali, quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,2% dal 1° gennaio 2016

D.M. 11 dicembre 2015
Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,5%, scenderà allo 0,2%.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
·         in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,5%, fino al 31 dicembre 2015 e allo 0,2% dall’1° gennaio 2016 e fino al giorno del ravvedimento;
·         in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Circolare Agenzia Entrate 21 giugno 2011 n. 28/E).

 

Invio delle cartelle Equitalia sospeso (salvo eccezioni) dal 24 dicembre al 6 gennaio

Equitalia ha comunicato la sospensione dell'invio di cartelle e atti, con l'eccezione dei casi inderogabili, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Non un blocco totale, quindi: ci sono atti cosiddetti inderogabili per i quali non può essere applicata nessuna "tregua".
Secondo le previsioni di Equitalia sono quindi stati recapitati solo alcune migliaia di atti e non i 250mila previsti per quei giorni.


IRPEF

Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2016

L’Agenzia Entrate ha pubblicato le tabelle elaborate dall’Aci per la determinazione del fringe-benefit di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti.
Si considerano concessi in uso promiscuo i veicoli che, messi a disposizione del lavoratore anche a scopo personale, costituiscono una forma di remunerazione vera e propria e quindi sono inclusi nella voce “valori in genere percepiti a qualunque titolo dal lavoratore”. L’addebito come “fringe benefit” è pari ad un ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 KM in base alle tabelle ACI.
I costi chilometrici indicati dalle tabelle ACI possono essere utilizzati anche per determinare il rimborso spettante al dipendente o all’amministratore che utilizza il proprio veicolo per una trasferta aziendale.

Gli scaglioni e le aliquote IRPEF 2015 e 2016

L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è una imposta diretta e progressiva, proporzionale al reddito percepito dal contribuente.
La progressività è garantita dai diversi scaglioni di reddito, ai quali corrispondono aliquote diverse.
Gli scaglioni e le aliquote IRPEF in vigore per il 2015 e per il 2016, al netto delle addizionali locali, sono così riepilogati:

Reddito imponibile IRPEF
Aliquota
IRPEF dovuta
fino a 15.000 euro
23%
23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro
27%
3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro
38%
6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro
41%
17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro
43%
25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro


AGEVOLAZIONI

Ridotto il credito d’imposta sul carburante impiegato per taxi, NCC e motoscafi

D.P.C.M. 29 settembre 2015 (G.U. 11 dicembre 2015, n. 288)
È stata ridotta l’agevolazione sui carburanti impiegati per taxi, noleggi con conducenti (NCC) e motoscafi adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Il credito d’imposta di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative è stato ridotto:
·         del 49,41%, per il 2015;
·         del 56,87%, dal 2016.

Beneficio "prima casa" anche se il contribuente vende l'immobile e ne riceve uno in donazione

Corte di Cassazione, Sentenza 13 novembre 2015, n. 23219
La Cassazione ha sentenziato che il contribuente che vende l'immobile prima dei 5 anni dall’acquisto e ne acquisisce un altro a titolo non oneroso, per donazione, non perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa.
Il punto n. 4 della Nota II bis, Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 riconosce espressamente l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi sia a quelli gratuiti; per il mantenimento dell'agevolazione deve procedersi "all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
Anche l'art. 7, legge n. 448/1998 riconosce un credito d'imposta in caso di trasferimento intraquinquiennale con successivo acquisto entro l'anno, sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito.


SOCIETÀ

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

È opportuno ricordare che entro il 30 dicembre di ogni anno (tre mesi successivi all’invio delle dichiarazioni) i contribuenti che utilizzano i sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità devono effettuare la stampa dei registri contabili e aggiornare e sottoscrivere il libro inventari.

(Vedi l’Approfondimento)


IMPOSTA DI BOLLO

Nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale

Agenzia Entrate, Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 160709
Con Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 160709 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La nuova versione del modello costituisce un aggiornamento di quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 novembre 2014, n. 146313 e prevede la possibilità di scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno successivo (Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015).

(Vedi l’Approfondimento)
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Dall'Agenzia Entrate un'APP fiscale per smartphone e tablet

L'Agenzia Entrate ha reso noto che, dal 21 dicembre scorso, tutti i cittadini potranno scaricare un'APP per accedere a una serie di servizi ad hoc direttamente sul proprio smartphone o tablet. In questo modo, i contribuenti potranno andare in ufficio evitando di fare la coda con il web-ticket dell'Agenzia, vedere i tempi di attesa del proprio turno e chiedere l'abilitazione e il Pin per Fisconline ed Entratel, i servizi telematici delle Entrate. Per gli utenti già registrati, invece, sarà possibile consultare le informazioni contenute nel proprio cassetto fiscale, come ad esempio i versamenti effettuati tramite modello F24 e le dichiarazioni fiscali presentate, e accedere a una serie di funzioni utili come il cambio password e il recupero password iniziale. Per permettere a tutti di prendere confidenza col nuovo strumento, sul canale YouTube dell'Agenzia, https://youtu.be/glXKcvbBJxY, è stato pubblicato un video tutorial che spiega in modo semplice e veloce come funziona in pratica la nuova app.






APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI
Precompilata più ricca. Le comunicazioni da trasmettere entro il 29 febbraio 2016
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 2016 che stabilisce termini e modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione dei redditi “precompilata”, dei dati relativi alle spese universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
Le spese agevolabili dovranno essere comunicate, esclusivamente per via telematica, entro il 28 febbraio di ogni anno, già a partire dell’invio dei dati riguardanti lo scorso anno, necessari all’elaborazione dei modelli di dichiarazione 2016.
I contribuenti potranno consultare la loro precompilata dal 15 aprile.
Entro il 29 febbraio 2016, quindi, (la scadenza slitta al 29 febbraio perché il 28 cade di domenica) dovranno essere trasmesse telematicamente le spese riferite al periodo d’imposta 2015.

Spese universitarie - Gli atenei, statali e non, devono trasmettere, per ciascun studente, una comunicazione contenente le spese, sostenute nell’anno precedente, relative a:
·       frequenza di corsi universitari;
·       frequenza di corsi universitari di specializzazione;
·       frequenza di corsi di perfezionamento;
·       frequenza di master assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
·       di iscrizione a dottorati di ricerca.
Insieme all’ammontare delle spese andrà indicato anche chi ha “materialmente” sostenuto i costi.
Le somme sono da considerarsi al netto di rimborsi e contributi con separata indicazione di eventuali rimborsi ricevuti nell’anno di riferimento della dichiarazione dei redditi ma relativi a periodi precedenti.

Spese funebri - Le imprese del settore devono tramettere l’ammontare dei costi riferibili a ogni decesso, indicando i dati del defunto e dell’intestatario della ricevuta fiscale.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - Banche e Poste devono comunicare i dati dei bonifici di pagamento emessi dai contribuenti per questo tipo di lavori. Si tratta delle stesse informazioni già trasmesse, con finalità di controllo, in base all’art. 3, del D.M. n. 41/1998, come modificato dal D.M. n. 153/2002.
La comunicazione deve contenere gli identificativi del mittente, del contribuente beneficiario della detrazione e del destinatario della somma.

Il decreto del 13 gennaio 2016 rimanda infine a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni.


AGEVOLAZIONI
L’assegnazione agevolata di beni ai soci
La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..
L'assegnazione di beni ai soci può avvenire:
·         in fase di liquidazione della società;
·         in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso;
·         in fase di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni;
·         ma anche in caso di distribuzione di utili in natura.

La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché i soci risultino iscritti a libro soci (laddove prescritto) alla data del 30 settembre 2015 (oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015), che pongano in essere, entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR n. 917/1986 (cioè dagli immobili strumentali per destinazione in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell'atto (indipendentemente da quale fosse in precedenza).
La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.
Sono agevolabili le assegnazioni di:
·         immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E), che non siano però utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi, ecc;
·         immobili merce (oggetto di produzione e scambio);
·         beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa e qualificabili come "beni merce";
·         immobili-patrimonio: sono beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali, ma sempre a condizione che non siano utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività (trattasi, per esempio, di abitazioni e/o terreni edificabili o meno locati a terzi o comunque non utilizzati per l'attività);
·         immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non);
·         terreni agricoli, anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l'allevamento.

L'agevolazione consiste nella:
·         riduzione al 50% delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;
·         applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;
·         applicazione di un'imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L'imposta è sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:
o       8% per le società operative;
o       10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.
Alle eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l'imposta sostitutiva del 13%.
L'imposta sostitutiva va versata:
·         per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;
·         per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.


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