IN BREVE
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Deducibilità dei costi black list: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
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Novità per il consolidato nazionale
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Domande entro il 20 ottobre per la concessione di un nuovo piano di
rateazione
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Assegnazione agevolata di beni ai soci: i chiarimenti dell’Agenzia
Entrate
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Escluso il credito d'imposta Ricerca & Sviluppo per lo studio di
“attività di formazione”
·
Incentivi per fonti rinnovabili solo se l'impianto è in rete
·
L'irregolarità formale della fattura non pregiudica la detrazione
dell'IVA
·
Deducibilità delle spese mediche per portatori di handicap e invalidi
civili
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Efficace dal 31 dicembre 2015 il regime speciale con Taiwan
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Acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali
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Quando il lavoratore autonomo può essere “riconsiderato” dipendente
subordinato
·
È sufficiente la società semplice per l'affitto di immobili senza
servizi ulteriori
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APPROFONDIMENTI
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La deducibilità dei costi per operazioni con Paesi a fiscalità
privilegiata
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Le novità per il consolidato fiscale dopo il decreto
internazionalizzazione
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IN BREVE
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IMPOSTE
DIRETTE, IVA
Deducibilità
dei costi black list: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 26 settembre 2016, n.
39/E
La legge
di Stabilità 2016 ha
abrogato la disciplina speciale dettata dall’art. 110, commi 10 e 12-bis, del
Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a
fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo
prova contraria).
In una
recente circolare, n. 39/E del 26 settembre 2016, l’Agenzia Entrate ha fornito
chiarimenti per l’applicazione del nuovo regime e per la corretta compilazione
del modello UNICO2016, nella parte che riguarda l’indicazione dei costi sostenuti
per operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata.
(Vedi l’Approfondimento)
CONSOLIDATO
FISCALE
Novità
per il consolidato nazionale
Agenzia Entrate, Circolare 26 settembre 2016,
n. 40/E
L’Agenzia
Entrate ha dedicato una recente circolare, n. 40/E del 26 settembre 2016, alla
disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR, con
particolare riferimento alle novità introdotte in materia dal D.Lgs. n.
147/2015 (decreto internazionalizzazione).
Il documento
illustra, in particolare, alcuni casi in cui un soggetto non residente può
partecipare al regime fiscale in esame, sia in qualità di consolidante, sia in
qualità di consolidata, attraverso una propria stabile organizzazione.
(Vedi l’Approfondimento)
RISCOSSIONE
E VERSAMENTI
Domande
entro il 20 ottobre per la concessione di un nuovo piano di rateazione
Legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 24
giugno 2016, n. 113
Entro il 20 ottobre
2016 possono essere trasmesse le istanze per:
·
la
riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti al 1 luglio 2016
da precedenti piani di rateazione;
·
la
riammissione alla dilazione da accertamento con adesione acquiescenza per i
contribuenti che risultano decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016.
Ricordiamo che:
·
si
decade dal nuovo piano per effetto del mancato pagamento di due rate, anche non
consecutive;
·
la
rateazione non può essere concessa per più di sei anni, cioè 72 rate mensili;
·
sono
esclusi gli importi oggetto di segnalazione da parte delle pubbliche
amministrazioni;
È stato inoltre
innalzato da 50.000 a
60.000 euro il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa da
Equitalia su semplice richiesta di parte, senza la necessità di dimostrare la
temporanea difficoltà finanziaria.
AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI
Assegnazione
agevolata di beni ai soci: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 16 settembre 2016, n. 37
A pochi giorni dalla
scadenza, fissata al 30 settembre 2016, l’Agenzia Entrate ha pubblicato una
circolare per fornire chiarimenti in merito alla disciplina dell’assegnazione,
cessione e trasformazione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 115 a 121, legge n. 208 del
2015.
La circolare affronta
diversi argomenti:
·
il
trattamento contabile e riflessi fiscali dell’assegnazione;
·
l’assegnazione/cessione
agevolata e conseguenze fiscali;
·
gli
effetti fiscali in capo ai soci;
·
il
passaggio dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario;
·
l’assegnazione
dei beni nel caso di recesso soci;
·
casi
particolari di assegnazione;
·
la
base imponibile IVA dell’assegnazione agevolata;
·
la
rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo IVA;
·
la
trasformazione agevolata in società semplice;
·
la
determinazione dell’imposta sostitutiva nel caso di assegnazione/cessione ai
soci di terreni agricoli sui quali insistono fabbricati rurali;
·
l’imposta
di registro: applicazione dell’imposta minima e determinazione della base
imponibile per le assegnazioni o cessioni di immobili ai soci.
Ricordiamo che il
termine ultimo per effettuare l’operazione agevolabile fiscalmente era il 30
settembre 2016.
La pubblicazione di una
circolare a 14 giorni dalla scadenza lasciava supporre una imminente proroga,
per consentire ai contribuenti ed ai loro professionisti il giusto tempo per
esaminare i chiarimenti (peraltro “non scontati”).
La proroga non è
arrivata, pare a causa dell’indisponibilità di un provvedimento legislativo in
cui inserire la proroga in urgenza. Secondo la stampa specializzata è, a questo
punto, altamente probabile che la prossima legge di Stabilità riapra i termini
retroattivamente.
Escluso
il credito d'imposta Ricerca & Sviluppo per lo studio di “attività di
formazione”
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 settembre 2016, n.
80/E
Con una Risoluzione
emessa in risposta ad un interpello, l’Agenzia Entrate ha chiarito che il
credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo non può essere
riconosciuto ad attività che vengano descritte come attività, di ricerca e
sviluppo, dedite alla creazione di corsi di formazione, seppure con un forte
contenuto innovativo.
L’Agenzia Entrate ha
espresso dubbi sul fatto che i caratteri di innovazione previsti
dall’agevolazione possano essere riconosciuti allo specifico progetto
formativo, anche in considerazione del fatto che il processo seguito per la
definizione del progetto formativo, nonché la sua articolazione modulare e le
metodologie didattiche sembrerebbero essere patrimonio della scienza della
formazione e comunque già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta
formazione.
Inoltre, se il percorso
formativo è destinato ad essere erogato dietro remunerazione il credito
d’imposta non può spettare; la destinazione commerciale è infatti motivo
espresso di esclusione dal credito di imposta per i “prodotti, processi o
servizi” di cui all’art. 3, lettera c), del D.L. 145/2013, fatta eccezione per
i prototipi richiamati all’ultimo passaggio della stessa lettera c), tra i
quali non rientra il caso di specie.
Incentivi
per fonti rinnovabili solo se l'impianto è in rete
Tar Lazio, Sent. 13 settembre 2016, n. 9698
Il Tar
del Lazio ha recentemente sentenziato che alle fonti rinnovabili di energia
spettano le agevolazioni pubbliche soltanto se i relativi impianti sono
connessi alla rete, confermando il principio riportato nella “Guida agli
incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”
pubblicata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) nel 2010.
IVA
L'irregolarità
formale della fattura non pregiudica la detrazione dell'IVA
La Corte
di Giustizia Ue ha recentemente confermato che eventuali irregolarità della
fattura possono essere sanzionate, ma non possono comportare il diniego del
diritto alla detrazione in tutti i casi in cui il medesimo spetti sulla base
dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa. Il diritto alla detrazione
dell’IVA costituisce parte integrante del meccanismo che regola l’imposta e, in
linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
IRPEF
Deducibilità
delle spese mediche per portatori di handicap e invalidi civili
Agenzia Entrate, Risoluzione 23 settembre
2016, n. 79
L’Agenzia
delle Entrate ha recentemente chiarito che le spese mediche e di assistenza
specifica deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR:
·
sono sempre deducibili
per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992;
·
non sono invece
automaticamente deducibili per gli invalidi civili. In tal caso
l’Agenzia Entrate individua come indicatore per la deduzione il riconoscimento
dell’invalidità totale o dell’indennità di accompagnamento.
CONVENZIONI
BILATERALI
Efficace
dal 31 dicembre 2015 il regime speciale con Taiwan
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale, Comunicato 23 settembre 2016
Il Ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha comunicato che le norme
sul regime fiscale speciale che regola i rapporti tra Italia e Taiwan, di cui
alla legge 7 maggio 2015, n. 62, sono efficaci dal 31 dicembre 2015.
Il comunicato precisa
inoltre che il regime si applica:
a.
con
riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme
realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2016;
b.
con
riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi
imponibili che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
IMPOSTE DIRETTE, IVA
Acquisto
e vendita di bitcoin e monete virtuali
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E
L’Agenzia Entrate, in
risposta ad un interpello, ha chiarito che le attività di intermediazione di
valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano
tra le operazioni relative a banconote e monete.
Sul piano della
tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di
intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al netto dei relativi costi.
Per valutare i bitcoin
di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore
normale, cioè la loro quotazione in quel momento.
Per quanto riguarda i
clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività
d’impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che
non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva
che gli operatori non sono tenuti agli
adempimenti tipici dei sostituti d’imposta.
LAVORO AUTONOMO
Quando
il lavoratore autonomo può essere “riconsiderato” dipendente subordinato
Corte di Cassazione, Sent. 21 settembre 2016, n.
18502 e sent. 22 settembre 2016, n. 18586
La Corte
di Cassazione ha recentemente sentenziato che sussiste un rapporto di lavoro
subordinato e non di natura autonoma, qualora dalle deposizioni testimoniali
emerga che il lavoratore è tenuto al rispetto di orari di lavoro identici a
quelli degli altri dipendenti ed utilizza mezzi e strumenti del datore di
lavoro.
Secondo
la Corte è da considerarsi lavoratore dipendente anche l’autonomo che, pur
senza vincoli di orario e con elevata autonomia, sottostà alle direttive
impartitegli dalla direzione commerciale dell’azienda e coordina un gruppo di
persone numeroso.
SOCIETÀ
È
sufficiente la società semplice per l'affitto di immobili senza servizi
ulteriori
Il
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in una
raccolta di massime emanate nel corso del 2016, ha affermato che
l'affitto di una o più unità immobiliari da parte di una società che ne ha la
titolarità, senza la previsione di ulteriori servizi accessori a beneficio
dell'impresa utilizzatrice, rappresenta un'attività economica non commerciale
che può essere gestita attraverso una società semplice.
Secondo i
Notai delle Tre Venezie la gestione di beni integra:
a.
un'attività
commerciale, se esercitata con “modalità più o meno complesse che comunque
presuppongano l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della
produzione”;
b.
un'attività economica
non commerciale, se svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della
produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine
vincolante di ricavarne un utile e “con esclusione della possibilità per i soci
di utilizzare direttamente i beni sociali”;
c.
una comunione di
godimento,
qualora sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione
produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, se
costituito, esclude l'applicazione della disciplina sulla comunione dettata
dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari di utilizzare
personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).
APPROFONDIMENTI
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IMPOSTE
DIRETTE, IVA
La deducibilità dei costi per operazioni con Paesi a
fiscalità privilegiata
La legge
di stabilità 2016 ha
abrogato la disciplina speciale dettata dall’art. 110, commi 10 e 12-bis, del
Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a
fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo
prova contraria).
A
decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi
dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente
all’anno solare) la deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi
a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari (deducibilità dei costi
nei limiti del loro valore normale). Verrà meno, dal prossimo anno, anche
l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa
sanzione.
Fino al
periodo d’imposta 2014 il TUIR prevedeva:
·
l’indeducibilità dei costi, salva dimostrazione delle esimenti
(che l’impresa svolgesse in via prevalente attività commerciale effettiva, che
l’operazione corrispondesse a un effettivo interesse economico e che l’operazione
avesse avuto esecuzione);
·
l’obbligo della separata indicazione dei costi in UNICO.
A
decorrere dal 2015, per effetto del D.Lgs. n. 147/2015, è stata invece ammessa
la deducibilità dei costi black list anche per la parte che eccede il valore
normale in presenza della sola esimente dell’effettivo interesse economico; è
comunque rimasto l’obbligo di separata indicazione in Unico dei costi (a
prescindere dal valore normale).
La
circolare n. 39/E/2016 dell’Agenzia Entrate ha in tal senso precisato che ai
fini della corretta compilazione del modello UNICO 2016 (redditi 2015)
“continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con
gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente
l’entrata in vigore del relativo decreto”. Si dovrà pertanto tener conto delle
modifiche alla black list intervenute nel corso del 2015:
·
il D.M. 27 aprile 2015 che, modificando il D.M. 23 gennaio 2002, ha espunto dalla
lista vari Stati quali gli Emirati Arabi Uniti, il Costa Rica, le Filippine, la
Malesia e Singapore;
·
il D.M. 18 novembre 2015, che ha espunto dalla lista il
territorio di Hong Kong.
Ne
consegue che, per esempio, devono essere indicati in UNICO 2016:
·
i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese della
Malesia (o altri Paesi espunti con il D.M. 27 aprile 2015) sostenuti entro il
10 maggio 2015;
·
i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese di Hong
Kong (D.M. 18 novembre 2015) sostenuti entro il 29 novembre 2015
La nuova
norma prevede inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento
collaborativo possano definire preventivamente insieme all’Agenzia Entrate i
metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre,
invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l’onere
della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni
rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura
piena.
CONSOLIDATO
FISCALE
Le novità per il consolidato fiscale dopo il decreto
internazionalizzazione
L’Agenzia
Entrate ha dedicato una recente circolare, n. 40/E del 26 settembre 2016, alla
disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR, con
particolare riferimento alle novità introdotte in materia dal D.Lgs. n. 147/2015
(decreto internazionalizzazione).
Di
particolare interesse è la possibilità per un soggetto controllante non
residente di consolidare le basi imponibili delle società “sorelle” (e delle
loro stabili organizzazioni), designando al ruolo di “controllante” una società
controllata residente o una stabile organizzazione di società controllata
residente in Paesi UE/SEE.
Nello
schema proposto dalla circolare, ALFA, non disponendo di una stabile
organizzazione in Italia, potrà designare BETA (come esemplificato nello
schema), GAMMA o DELTA, sue controllate in Italia, oppure la sua controllata
UE/SEE EPSILON, mediante la stabile organizzazione in Italia di quest’ultima,
ad esercitare l’opzione per il consolidato nazionale insieme alle altre
controllate
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