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rassegna periodica fiscale

IN BREVE
·         Deducibilità dei costi black list: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
·         Novità per il consolidato nazionale
·         Domande entro il 20 ottobre per la concessione di un nuovo piano di rateazione
·         Assegnazione agevolata di beni ai soci: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
·         Escluso il credito d'imposta Ricerca & Sviluppo per lo studio di “attività di formazione”
·         Incentivi per fonti rinnovabili solo se l'impianto è in rete
·         L'irregolarità formale della fattura non pregiudica la detrazione dell'IVA
·         Deducibilità delle spese mediche per portatori di handicap e invalidi civili
·         Efficace dal 31 dicembre 2015 il regime speciale con Taiwan
·         Acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali
·         Quando il lavoratore autonomo può essere “riconsiderato” dipendente subordinato
·         È sufficiente la società semplice per l'affitto di immobili senza servizi ulteriori

APPROFONDIMENTI
·         La deducibilità dei costi per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata
·         Le novità per il consolidato fiscale dopo il decreto internazionalizzazione

IN BREVE

IMPOSTE DIRETTE, IVA
Deducibilità dei costi black list: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 26 settembre 2016, n. 39/E
La legge di Stabilità 2016 ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’art. 110, commi 10 e 12-bis, del Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria).
In una recente circolare, n. 39/E del 26 settembre 2016, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti per l’applicazione del nuovo regime e per la corretta compilazione del modello UNICO2016, nella parte che riguarda l’indicazione dei costi sostenuti per operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata.

(Vedi l’Approfondimento)


CONSOLIDATO FISCALE
Novità per il consolidato nazionale
Agenzia Entrate, Circolare 26 settembre 2016, n. 40/E
L’Agenzia Entrate ha dedicato una recente circolare, n. 40/E del 26 settembre 2016, alla disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR, con particolare riferimento alle novità introdotte in materia dal D.Lgs. n. 147/2015 (decreto internazionalizzazione).
Il documento illustra, in particolare, alcuni casi in cui un soggetto non residente può partecipare al regime fiscale in esame, sia in qualità di consolidante, sia in qualità di consolidata, attraverso una propria stabile organizzazione.

(Vedi l’Approfondimento)


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Domande entro il 20 ottobre per la concessione di un nuovo piano di rateazione
Legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 24 giugno 2016, n. 113
Entro il 20 ottobre 2016 possono essere trasmesse le istanze per:
·         la riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti al 1 luglio 2016 da precedenti piani di rateazione;
·         la riammissione alla dilazione da accertamento con adesione acquiescenza per i contribuenti che risultano decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016.
Ricordiamo che:
·         si decade dal nuovo piano per effetto del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
·         la rateazione non può essere concessa per più di sei anni, cioè 72 rate mensili;
·         sono esclusi gli importi oggetto di segnalazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

È stato inoltre innalzato da 50.000 a 60.000 euro il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa da Equitalia su semplice richiesta di parte, senza la necessità di dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria.



AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI
Assegnazione agevolata di beni ai soci: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 16 settembre 2016, n. 37
A pochi giorni dalla scadenza, fissata al 30 settembre 2016, l’Agenzia Entrate ha pubblicato una circolare per fornire chiarimenti in merito alla disciplina dell’assegnazione, cessione e trasformazione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 115 a 121, legge n. 208 del 2015.
La circolare affronta diversi argomenti:
·         il trattamento contabile e riflessi fiscali dell’assegnazione;
·         l’assegnazione/cessione agevolata e conseguenze fiscali;
·         gli effetti fiscali in capo ai soci;
·         il passaggio dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario;
·         l’assegnazione dei beni nel caso di recesso soci;
·         casi particolari di assegnazione;
·         la base imponibile IVA dell’assegnazione agevolata;
·         la rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo IVA;
·         la trasformazione agevolata in società semplice;
·         la determinazione dell’imposta sostitutiva nel caso di assegnazione/cessione ai soci di terreni agricoli sui quali insistono fabbricati rurali;
·         l’imposta di registro: applicazione dell’imposta minima e determinazione della base imponibile per le assegnazioni o cessioni di immobili ai soci.

Ricordiamo che il termine ultimo per effettuare l’operazione agevolabile fiscalmente era il 30 settembre 2016.
La pubblicazione di una circolare a 14 giorni dalla scadenza lasciava supporre una imminente proroga, per consentire ai contribuenti ed ai loro professionisti il giusto tempo per esaminare i chiarimenti (peraltro “non scontati”).
La proroga non è arrivata, pare a causa dell’indisponibilità di un provvedimento legislativo in cui inserire la proroga in urgenza. Secondo la stampa specializzata è, a questo punto, altamente probabile che la prossima legge di Stabilità riapra i termini retroattivamente.


Escluso il credito d'imposta Ricerca & Sviluppo per lo studio di “attività di formazione”
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 settembre 2016, n. 80/E
Con una Risoluzione emessa in risposta ad un interpello, l’Agenzia Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo non può essere riconosciuto ad attività che vengano descritte come attività, di ricerca e sviluppo, dedite alla creazione di corsi di formazione, seppure con un forte contenuto innovativo.
L’Agenzia Entrate ha espresso dubbi sul fatto che i caratteri di innovazione previsti dall’agevolazione possano essere riconosciuti allo specifico progetto formativo, anche in considerazione del fatto che il processo seguito per la definizione del progetto formativo, nonché la sua articolazione modulare e le metodologie didattiche sembrerebbero essere patrimonio della scienza della formazione e comunque già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta formazione.
Inoltre, se il percorso formativo è destinato ad essere erogato dietro remunerazione il credito d’imposta non può spettare; la destinazione commerciale è infatti motivo espresso di esclusione dal credito di imposta per i “prodotti, processi o servizi” di cui all’art. 3, lettera c), del D.L. 145/2013, fatta eccezione per i prototipi richiamati all’ultimo passaggio della stessa lettera c), tra i quali non rientra il caso di specie.

Incentivi per fonti rinnovabili solo se l'impianto è in rete
Tar Lazio, Sent. 13 settembre 2016, n. 9698
Il Tar del Lazio ha recentemente sentenziato che alle fonti rinnovabili di energia spettano le agevolazioni pubbliche soltanto se i relativi impianti sono connessi alla rete, confermando il principio riportato nella “Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” pubblicata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) nel 2010.


IVA
L'irregolarità formale della fattura non pregiudica la detrazione dell'IVA
La Corte di Giustizia Ue ha recentemente confermato che eventuali irregolarità della fattura possono essere sanzionate, ma non possono comportare il diniego del diritto alla detrazione in tutti i casi in cui il medesimo spetti sulla base dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa. Il diritto alla detrazione dell’IVA costituisce parte integrante del meccanismo che regola l’imposta e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.


IRPEF
Deducibilità delle spese mediche per portatori di handicap e invalidi civili
Agenzia Entrate, Risoluzione 23 settembre 2016, n. 79
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che le spese mediche e di assistenza specifica deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR:
·         sono sempre deducibili per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
·         non sono invece automaticamente deducibili per gli invalidi civili. In tal caso l’Agenzia Entrate individua come indicatore per la deduzione il riconoscimento dell’invalidità totale o dell’indennità di accompagnamento.


CONVENZIONI BILATERALI
Efficace dal 31 dicembre 2015 il regime speciale con Taiwan
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Comunicato 23 settembre 2016
Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha comunicato che le norme sul regime fiscale speciale che regola i rapporti tra Italia e Taiwan, di cui alla legge 7 maggio 2015, n. 62, sono efficaci dal 31 dicembre 2015.
Il comunicato precisa inoltre che il regime si applica:
a.      con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2016;
b.      con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2016.


IMPOSTE DIRETTE, IVA
Acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E
L’Agenzia Entrate, in risposta ad un interpello, ha chiarito che le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete.
Sul piano della tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al netto dei relativi costi.
Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la loro quotazione in quel momento.
Per quanto riguarda i clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva che gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta.


LAVORO AUTONOMO
Quando il lavoratore autonomo può essere “riconsiderato” dipendente subordinato
Corte di Cassazione, Sent. 21 settembre 2016, n. 18502 e sent. 22 settembre 2016, n. 18586
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che sussiste un rapporto di lavoro subordinato e non di natura autonoma, qualora dalle deposizioni testimoniali emerga che il lavoratore è tenuto al rispetto di orari di lavoro identici a quelli degli altri dipendenti ed utilizza mezzi e strumenti del datore di lavoro.
Secondo la Corte è da considerarsi lavoratore dipendente anche l’autonomo che, pur senza vincoli di orario e con elevata autonomia, sottostà alle direttive impartitegli dalla direzione commerciale dell’azienda e coordina un gruppo di persone numeroso.


SOCIETÀ
È sufficiente la società semplice per l'affitto di immobili senza servizi ulteriori
Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in una raccolta di massime emanate nel corso del 2016, ha affermato che l'affitto di una o più unità immobiliari da parte di una società che ne ha la titolarità, senza la previsione di ulteriori servizi accessori a beneficio dell'impresa utilizzatrice, rappresenta un'attività economica non commerciale che può essere gestita attraverso una società semplice.
Secondo i Notai delle Tre Venezie la gestione di beni integra:
a.      un'attività commerciale, se esercitata con “modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione”;
b.      un'attività economica non commerciale, se svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e “con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali”;
c.      una comunione di godimento, qualora sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, se costituito, esclude l'applicazione della disciplina sulla comunione dettata dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).



APPROFONDIMENTI

IMPOSTE DIRETTE, IVA
La deducibilità dei costi per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata
La legge di stabilità 2016 ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’art. 110, commi 10 e 12-bis, del Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria).
A decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare) la deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari (deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale). Verrà meno, dal prossimo anno, anche l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione.
Fino al periodo d’imposta 2014 il TUIR prevedeva:
·         l’indeducibilità dei costi, salva dimostrazione delle esimenti (che l’impresa svolgesse in via prevalente attività commerciale effettiva, che l’operazione corrispondesse a un effettivo interesse economico e che l’operazione avesse avuto esecuzione);
·         l’obbligo della separata indicazione dei costi in UNICO.

A decorrere dal 2015, per effetto del D.Lgs. n. 147/2015, è stata invece ammessa la deducibilità dei costi black list anche per la parte che eccede il valore normale in presenza della sola esimente dell’effettivo interesse economico; è comunque rimasto l’obbligo di separata indicazione in Unico dei costi (a prescindere dal valore normale).
La circolare n. 39/E/2016 dell’Agenzia Entrate ha in tal senso precisato che ai fini della corretta compilazione del modello UNICO 2016 (redditi 2015) “continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l’entrata in vigore del relativo decreto”. Si dovrà pertanto tener conto delle modifiche alla black list intervenute nel corso del 2015:
·         il D.M. 27 aprile 2015 che, modificando il D.M. 23 gennaio 2002, ha espunto dalla lista vari Stati quali gli Emirati Arabi Uniti, il Costa Rica, le Filippine, la Malesia e Singapore;
·         il D.M. 18 novembre 2015, che ha espunto dalla lista il territorio di Hong Kong.

Ne consegue che, per esempio, devono essere indicati in UNICO 2016:
·         i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese della Malesia (o altri Paesi espunti con il D.M. 27 aprile 2015) sostenuti entro il 10 maggio 2015;
·         i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese di Hong Kong (D.M. 18 novembre 2015) sostenuti entro il 29 novembre 2015

La nuova norma prevede inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possano definire preventivamente insieme all’Agenzia Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre, invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l’onere della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura piena.



CONSOLIDATO FISCALE
Le novità per il consolidato fiscale dopo il decreto internazionalizzazione
L’Agenzia Entrate ha dedicato una recente circolare, n. 40/E del 26 settembre 2016, alla disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR, con particolare riferimento alle novità introdotte in materia dal D.Lgs. n. 147/2015 (decreto internazionalizzazione).
Di particolare interesse è la possibilità per un soggetto controllante non residente di consolidare le basi imponibili delle società “sorelle” (e delle loro stabili organizzazioni), designando al ruolo di “controllante” una società controllata residente o una stabile organizzazione di società controllata residente in Paesi UE/SEE.

 


Nello schema proposto dalla circolare, ALFA, non disponendo di una stabile organizzazione in Italia, potrà designare BETA (come esemplificato nello schema), GAMMA o DELTA, sue controllate in Italia, oppure la sua controllata UE/SEE EPSILON, mediante la stabile organizzazione in Italia di quest’ultima, ad esercitare l’opzione per il consolidato nazionale insieme alle altre controllate






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