Sugli interessi bancari la palla passa ai
correntisti. Sono chiamati a scegliere se acconsentire o no all'addebito in
conto degli interessi passivi maturati nell'anno. E la scelta è molto delicata:
gli interessi addebitati diventano capitale e produrranno interessi.
Cioè
si verificherà l'anatocismo.
È
il nuovo regime dell'articolo 120 del Testo unico bancario (dlgs 385/1993), che
partirà dal 1° ottobre 2016.
I
correntisti avranno due mesi di tempo dalla comunicazione che riceveranno dalla
propria banca per esprimere la loro volontà, in caso rifiutassero l'addebito in
conto degli interessi.
La
decorrenza è stabilita dalla delibera del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio (Cicr) del 3 agosto 2016 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016), che all'articolo 5 scrive l'agenda
dell'operazione.
Sono
ai nastri di partenza, dunque, le novità che, almeno in un caso, hanno
l'effetto di ripristinare gli interessi sugli interessi. Tuttavia i correntisti
hanno qualche margine di manovra, se vogliono scongiurare questo effetto.
L'impostazione
del decreto legge 18/2016 e della conseguente delibera del Cicr separa gli
interessi dal capitale e stabilisce, in generale, il divieto di interessi su
interessi. Tanto è vero che gli interessi devono essere conteggiati a parte e
che il correntista potrebbe pagare questo conto a parte.
Tuttavia
sia il decreto legge sia la
delibera Cicr prevedono che il cliente possa autorizzare,
anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui
questi divengono esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata
sorte capitale e, quindi, produrrà ulteriori interessi.
Attenzione,
però, perché su questa clausola deve essere acquisito il consenso espresso del
cliente (articolo 5 del decreto Cicr in commento).
Questo
significa che, in assenza di adesione del correntista, gli interessi non
potranno essere addebitati in conto. Non solo. La normativa permette al cliente
di revocare l'autorizzazione in ogni momento, con effetti per il futuro.
Certamente
l'addebito in conto può evitare al correntista incombenze particolari, ma
rimane a lui la scelta tra i diversi regimi.
Altro
aspetto di particolare rilevanza è la destinazione privilegiata degli accrediti
sul conto al pagamento sugli interessi: su tratta di una destinazione, in base
al contratto, della liquidità pervenuta con un evidente favor per le banche.
C'è,
però, anche da dire che ci sono elementi a favore del cliente.
Innanzitutto
c'è la dichiarazione del principio generale per cui gli interessi debitori
maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
Inoltre
il cliente ha diritto a un preavviso di almeno un mese prima di pagare e
comunque gli interessi diventano esigibili dal 1° marzo dell'anno.
Su
un piano di par condicio, anche se solo formale, è da considerare la regola per
cui, nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, la legge assicura
la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli
interessi creditori e debitori. Gli interessi, infatti, sono conteggiati il 31
dicembre di ciascun
anno.
Le novità da considerare
|
||
|
Art. 120 Tub
|
Decreto Cicr 3 agosto 2016
|
Rapporti di conto corrente o di conto di pagamento
|
Stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori
e creditori, comunque non inferiore a un anno
|
Gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi
a finanziamenti su carte di credito, non possono produrre interessi
ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte
capitale
|
Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati
separatamente rispetto alla sorte capitale
|
||
Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun
anno e, in ogni caso,
al termine del rapporto
|
||
Aperture di credito regolate in conto corrente e in conto
di pagamento, sconfinamenti anche in assenza di affidamento o oltre il limite
del fido
|
Gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e
divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono
maturati
|
Assicurato un preavviso di trenta giorni prima che gli
interessi maturati divengano esigibili. Salvi termini più favorevoli al
cliente
|
Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli
interessi sono immediatamente esigibili
|
|
|
Il cliente può autorizzare, anche preventivamente,
l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione
è revocabile in ogni momento, purché prima dell’addebito
|
Il contratto può stabilire che i fondi accreditati sul
conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del i cliente sul
quale è regolato 1 il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito
da interessi
|
fonte: ItaliaOggi
Commenti