Il Ministero della Giustizia, con circolare 3 ottobre 2016, ha illustrato le modalità di compensazione dei debiti fiscali con i crediti relativi a spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.
Attraverso le nuove disposizioni, quindi, gli avvocati che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, e per i quali non sia stata proposta opposizione, potranno, attraverso una piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. Tale facoltà potrà essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, per l'anno 2016, e dal 1° marzo al 30 aprile per gli anni successivi
MODALITA' OPERATIVE
Ai fini dell'esercizio dell'opzione per la compensazione - fermi restando i requisiti di cui sopra - l’avvocato deve:
- essere registrato nella piattaforma (all'indirizzo: Piattaforma per la certificazione dei crediti) quale “libero professionista”;
- accedere alla stessa con le proprie credenziali;
- seguire il percorso menù “Utilità > Modifica dati utente”, inserendovi i dati della sezione “Dichiarazione iscrizione” all’albo degli avvocati;
- seguire le istruzioni che riceveranno dal sistema tramite Pec;
- sottoscrivere con firma digitale le apposite dichiarazioni di responsabilità.
REQUISITI
Si deve trattare di crediti:
- di cui agli artt. 82 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ;
- per i quali non sia stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo provvedimento;
- liquidati dal giudice con decreto di pagamento;
- non pagati, neppure parzialmente;
- per i quali è stata emessa fattura elettronica o fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti (PCC), attraverso la quale il creditore esercita l’opzione per l'utilizzo del credito in compensazione e autocertifica la sussistenza dei requisiti richiesti.
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