Con un avviso pubblicato venerdi sul proprio sito, Equitalia ha informato i contribuenti interessati che è disponibile il modello DA1 ai fini della richiesta di definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui al D.L. 193/2016, cosiddetto decreto fiscale.
Il contribuente dal punto dell’esborso effettivo
provvederà al pagamento integrale delle somme:
• affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa, versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
• maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
La sanatoria prevede l’integrale abbuono in relazione alle sanzioni incluse nei carichi relativi alla cartella esattoriale, agli interessi di mora ovvero alle sanzioni e le somme connesse ai crediti previdenziali.
Sulla cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).
La definizione agevolata può riguardare tutti i tipi di ruolo, indipendentemente dalla natura e dall’ente impositore e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia. Sembrano esclusi le ingiunzioni fiscali salvo successive modifiche al decreto che potrebbero arrivare in seguito alla sua conversione in legge.
Il modulo di richiesta - Analizzando il modello di richiesta di sanatoria viene subito evidenziato dalla struttura dello stesso nonché dalle note esplicative che lo accompagnano, la possibile di definire in via agevolata anche gli accertamenti esecutivi nonché gli avvisi di addebito dell’Inps.
Ulteriore precisazione riguarda la possibilità di definire soltanto una parte degli importi riportati nella cartella con la possibilità di indicare i carichi specifici per i quali se ne richiede la definizione agevolata.
Il modello come da indicazione del decreto prevede l’apposita sezione relativa alla possibilità di rateizzare le somme a debito come da definizione agevolata; è appunto possibile prevedere un numero massimo di rate pari a 4 e in caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge, ossia pari a al 4,5% annuo in base all’art. 21, comma 1, DPR n. 602/1973 richiamato dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:
• presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
• alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, di cui viene fornito un apposito elenco, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte,
L’Agente della riscossione entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale) comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute.
Modalità di pagamento - Il pagamento delle somme da definizione agevolata può essere effettuato:
• mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella richiesta di adesione alla sanatoria;
• mediante bollettini precompilati;
• presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
modulo richiesta rottamazione
fonte: fiscal-focus
ROTTAMAZIONE CARTELLE |
Il D.L 193
/2016 - Le disposizioni
normative contenute nel decreto ammettono la possibilità di definire in via
agevolata le somme iscritte in ruoli e affidate all’Agente della riscossione
dal 2000 al 2015 .
• affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa, versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
• maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
La sanatoria prevede l’integrale abbuono in relazione alle sanzioni incluse nei carichi relativi alla cartella esattoriale, agli interessi di mora ovvero alle sanzioni e le somme connesse ai crediti previdenziali.
Sulla cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).
La definizione agevolata può riguardare tutti i tipi di ruolo, indipendentemente dalla natura e dall’ente impositore e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia. Sembrano esclusi le ingiunzioni fiscali salvo successive modifiche al decreto che potrebbero arrivare in seguito alla sua conversione in legge.
Il modulo di richiesta - Analizzando il modello di richiesta di sanatoria viene subito evidenziato dalla struttura dello stesso nonché dalle note esplicative che lo accompagnano, la possibile di definire in via agevolata anche gli accertamenti esecutivi nonché gli avvisi di addebito dell’Inps.
Ulteriore precisazione riguarda la possibilità di definire soltanto una parte degli importi riportati nella cartella con la possibilità di indicare i carichi specifici per i quali se ne richiede la definizione agevolata.
Il modello come da indicazione del decreto prevede l’apposita sezione relativa alla possibilità di rateizzare le somme a debito come da definizione agevolata; è appunto possibile prevedere un numero massimo di rate pari a 4 e in caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge, ossia pari a al 4,5% annuo in base all’art. 21, comma 1, DPR n. 602/1973 richiamato dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:
• presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
• alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, di cui viene fornito un apposito elenco, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte,
L’Agente della riscossione entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale) comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute.
Modalità di pagamento - Il pagamento delle somme da definizione agevolata può essere effettuato:
• mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella richiesta di adesione alla sanatoria;
• mediante bollettini precompilati;
• presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
modulo richiesta rottamazione
fonte: fiscal-focus
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