IN
BREVE
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Le novità del Decreto “collegato” alla legge di bilancio 2017
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Novità per depositi IVA
·
Fuori campo IVA i contributi del GSE per la produzione di energia
elettrica
·
La “soppressione” di Equitalia e il potenziamento dell’attività di
riscossione
·
La definizione agevolata delle cartelle di Equitalia
·
Terremoto Centro Italia: sospesi i termini di versamenti e adempimenti
tributari
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Voluntary Disclosure bis
·
Dichiarazione integrativa: più tempo per la compensazione
·
Modello 770/2016 tardivo: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
·
In Gazzetta Ufficiale le novità per il settore edile e le aziende in
difficoltà
·
Accertamento da differenze inventariali: l'AFdeve considerare i cali
naturali e gli sfridi
·
Vendita di beni assegnati ai soci: non vi è abuso del diritto
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APPROFONDIMENTI
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Le nuove comunicazioni trimestrali e dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA
·
Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016: principali effetti fiscali
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IN BREVE
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DECRETO FISCALE
Le novità del Decreto “collegato” alla legge di bilancio 2017
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il Governo ha emanato un
decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2017: il D.L.
n. 193/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 ed
entrato in vigore in pari data, che prevede numerose e significative disposizioni
destinate, nelle intenzioni del Governo, a potenziare e migliorare l’attività
di riscossione e di contrasto all’evasione.
Le principali novità, in
sintesi, sono:
·
lo
scioglimento di Equitalia a partire
dal 1° luglio 2017, che verrà sostituita dall’Agenzia delle Entrate -
Riscossione;
·
la
definizione agevolata delle cartelle
con il pagamento della quota capitale e l’esclusione degli interessi di mora;
·
la
riapertura delle Voluntary Disclosure
con scadenza al 31 luglio 2017;
·
la
trasmissione dei dati IVA trimestrali.
Sono altresì previste
riduzioni di adempimenti, quali la comunicazione dei dati sui contratti di
leasing, l’invio dei dati sugli acquisti intracomunitari e le comunicazioni per
operazioni con Paesi Black-list.
IVA
Comunicazioni IVA trimestrali e comunicazioni dati liquidazioni
periodiche
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il Decreto Fiscale n.
193/2016 prevede l’introduzione di comunicazioni trimestrali obbligatorie dei
dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA, con l’eliminazione
dello spesometro.
Questi nuovi adempimenti
hanno il fine di contrastare l’evasione fiscale riducendo il lasso temporale
tra comunicazione dei dati e versamento delle imposte. Qualora dai controlli
emergessero incoerenze, il soggetto passivo potrà fornire chiarimenti, ovvero
versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso.
Il nuovo decreto prevede
di trasmettere in maniera telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:
·
una
comunicazione che contiene i dati di
tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute
e registrate (comprese le bollette doganali) nonché le relative variazioni;
·
una
comunicazione con i dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito. Dall’obbligo di
comunicazione delle liquidazioni sono esonerati i soggetti passivi non
obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o
all’effettuazione di liquidazioni periodiche.
Vedi l’Approfondimento
Novità per depositi IVA
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il D.L. n. 193/2016 ha
previsto alcune
modifiche, con finalità antievasive, per l’estrazione delle merci dai depositi
IVA.
In particolare, la modifica riguarda
i beni di provenienza extra-UE che vengono estratti da un soggetto passivo
nazionale e che sono oggetto di utilizzo o commercializzazione nel territorio
italiano. In questo caso l’IVA è dovuta all’atto dell’estrazione e la base
imponibile è il corrispettivo dell’ultima cessione.
La novità introdotta del Decreto
prevede che il soggetto tenuto al
versamento dell’imposta è il gestore del deposito, in via solidale con il
soggetto che effettua l’estrazione, entro il 16 del mese successivo in cui è
avvenuta l’estrazione.
Fuori campo IVA i contributi del GSE per la produzione di energia
elettrica
Commissione Finanze alla Camera, Question Time 20
ottobre 2016
Il GSE (Gestore dei
Servizi Energetici) eroga ai soggetti produttori di energia elettrica incentivi
sotto forma di contributi che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, hanno natura
di contributo a fondo perduto volto a favorire la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Il Viceministro
dell'Economia ha chiarito che tali
incentivi non assumono rilevanza ai fini IVA.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La “soppressione” di Equitalia e il potenziamento dell’attività di
riscossione
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il D.L. n. 193/2016
dispone lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1°
luglio 2017.
Naturalmente non verrà
meno il ruolo dell’ente di riscossione. A decorrere dalla stessa data,
l’attività di riscossione nazionale sarà riattribuita all’Agenzia Entrate e
sarà svolta da un ente strumentale, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione,
che sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e
delle Finanze. L'ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale,
contabile e di gestione, assumerà la qualifica di agente della riscossione, con
i relativi poteri.
A partire dal 1° gennaio
2017, l’Agenzia Entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla
riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui
già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni
potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l’esercizio
dei propri compiti istituzionali.
All’Agenzia delle
entrate-Riscossione sarà aperto
l’accesso a tutte le banche dati (di enti locali, INPS, INAIL), compreso gli
archivi dei rapporti finanziari; potrà quindi agire conoscendo nel
dettaglio la situazione economica (per esempio redditi di lavoro) e finanziaria
(disponibilità bancarie) del debitore.
Le azioni di recupero
dovrebbero perciò essere più tempestive ed efficaci.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La definizione agevolata delle cartelle di Equitalia
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il D.L. n. 193/2016 prevede una
sanatoria per le cartelle di Equitalia per ogni pendenza aperta, inclusa in
ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
·
gli
interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi;
·
somme
e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).
Resteranno da pagare solo:
·
le
somme a titolo di interessi e capitale;
·
le
somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure
esecutive.
In caso di adesione il pagamento del residuo debito dovrà però avvenire in unica soluzione o in 4 rate (con gli interessi del 4,5% annuo).
Il contribuente che voglia aderire
alla sanatoria deve presentare l’istanza (tramite apposito modello) entro il 22
gennaio 2017 e l'Agenzia Entrate deve ricalcolare il debito dovuto, le singole
rate e le scadenze in massimo 180 giorni. La
scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza
della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Altri aspetti rilevanti:
·
il
tardivo, mancato o insufficiente pagamento anche di una rata determinerà
l’irrevocabile decadenza dalla definizione;
·
a
tale definizione agevolata non possono applicarsi le norme sulla rateizzazione
dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate);
·
della
definizione può fruire anche chi ha già pagato parzialmente (ma non per le
somme già pagate; non sono previsti rimborsi);
·
per
le infrazioni al Codice della strada, saranno cancellati solo gli interessi e
le somme aggiuntive per ritardati pagamenti.
Considerata l’occasione, riteniamo
opportuno verificare la posizione dei ruoli che talvolta riserva qualche
spiacevole sorpresa. Vi invitiamo quindi a richiedere ad Equitalia un estratto
conto per verificare gli eventuali ruoli e le procedure in corso.
L’estratto conto può essere
richiesto:
·
on
line https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/imprese/EstrattoConto/,
attivandovi personalmente (senza intermediario);
·
presso
lo sportello Equitalia.
Terremoto Centro Italia: sospesi i termini di versamenti e
adempimenti tributari
D.L. 17 ottobre 2016, n. 189
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 18 ottobre 2016 il D.L. n. 189/2016, recante misure agevolative
per i soggetti colpiti dal terremoto che ha interessato alcune aree delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, interessati dagli eventi sismici del
24 agosto 2016.
Il decreto ha disposto, tra l'altro,
per i soggetti che avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei
comuni colpiti dal terremoto, anche diversi da persone fisiche, aventi la sede
legale o operativa del territorio dei comuni interessati, la sospensione dei
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti
da cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini
delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni,
scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. La
sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate
dai sostituti d'imposta.
Gli adempimenti e i versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2017; gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della
sospensione, dovranno essere effettuati entro il mese di ottobre 2017.
Vedi l’Approfondimento
ANTIRICICLAGGIO
Voluntary Disclosure bis
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193; Agenzia Entrate, Comunicato
Stampa 25 ottobre 2016
Il D.L. n. 193/2016 dispone una
riapertura dei termini dell’edizione del 2015 della procedura di collaborazione
volontaria (c.d. voluntary disclosure) che consente ai contribuenti di
regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero e gli
imponibili di fonte italiana.
Sarà possibile aderire alla sanatoria entro il 31 luglio 2017 ed integrare
le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2017.
I contribuenti potranno
autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi entro il 30 settembre
2017, oppure, se i soggetti non provvedono spontaneamente al versamento delle
somme dovute entro il termine, o se le somme liquidate risultano insufficienti,
l’Agenzia Entrate potrà liquidare le imposte, i contributi, gli interessi e le
sanzioni attraverso l’emissione di un invito.
I termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni scadranno il
31 dicembre 2018.
L’Agenzia Entrate ha diffuso un
comunicato stampa precisando che è già
possibile inviare l’istanza di accesso alla nuova procedura della voluntary
utilizzando il “vecchio” modello di istanza 2015 e trasmettendolo in via
telematica con le modalità dettate nel punto 4 del provvedimento n. 13193/2015.
È inoltre possibile spedire tramite PEC una relazione di accompagnamento, con
l’indicazione dei dati e delle informazioni che non trovano spazio nel
“vecchio” modello come, ad esempio, dati e informazioni relativi al 2014 e al
2015, considerato che il D.L. n. 193/2016 consente di sanare le violazioni
commesse fino al 30 settembre 2016.
In futuro verrà predisposto il nuovo
modello di istanza, con le relative istruzioni, aggiornato con le disposizioni
del decreto fiscale n. 193/2016, entrato in vigore il 24 ottobre; l’Agenzia
delle Entrate fornirà anche le necessarie indicazioni per integrare la
richiesta di accesso presentata con il “vecchio” modello.
DICHIARAZIONI
Dichiarazione integrativa: più tempo per la compensazione
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il D.L. n. 193/2016 ha rivisto la
disciplina delle dichiarazioni integrative, prevedendo che il credito derivante
da una dichiarazione integrativa a favore è compensabile, ma se l’integrativa è
trasmessa oltre il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno
successivo il predetto credito può essere usato solo in compensazione per
eseguire il “versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
In merito all’IVA, le dichiarazioni
integrative, a favore e a sfavore, sono presentabili entro i termini di
decadenza dell’accertamento; solo il credito che emerge dalla dichiarazione
integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno solare successivo è compensabile o scomputabile in detrazione
in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale. Lo stesso credito Iva può
anche essere richiesto a rimborso, se vi sono i requisiti di legge.
Modello 770/2016 tardivo: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E
Quest'anno il termine per la
presentazione del modello 770 è slittato al 15 settembre. Decorsi 90 giorni da
tale termine la dichiarazione cessa di essere tardiva e si intende omessa. Il termine ultimo per ravvedere la
dichiarazione è quindi fissato nel 14
dicembre 2016.
In quell’ipotesi il contribuente
dovrà versare la sanzione dichiarativa
in misura fissa, pari a 250 euro, ridotta di 1/10, e quindi pari a 25 euro,
le ritenute con gli interessi legali e le sanzioni per omesso versamento
ridotte a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.
PROCEDURE CONCORSUALI
In Gazzetta Ufficiale le novità per il settore edile e le aziende
in difficoltà
D.M. 23 febbraio 2016
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 19 ottobre 2016 il D.M. 23 febbraio 2016 che contiene importanti novità
riguardanti il settore edile e le aziende che versano in uno stato di
difficoltà.
Le novità riguardano l'estensione
della procedura di rilascio del DURC, da parte delle Casse Edili, per tutte le
imprese che applicano il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più
rappresentative; per i casi di fallimento
o liquidazione, le imprese risulteranno regolari per gli obblighi
contributivi scaduti precedentemente alla data di autorizzazione dell'esercizio
provvisorio, indipendentemente dall'insinuazione allo stato passivo; per i casi
di amministrazione straordinaria la
regolarità contributiva sarà riconosciuta per tutti i casi di obblighi
contributivi scaduti precedentemente alla data di apertura di tale procedura,
indipendentemente dall'insinuazione per i relativi debiti.
ACCERTAMENTO
Accertamento da differenze inventariali: l’AF deve considerare i
cali naturali e gli sfridi
Corte di Cassazione, Sent. 14 settembre 2016, n.
18073
La Corte di Cassazione
ha stabilito che l'Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo fiscale
sulle giacenze di magazzino e differenze inventariali deve tener conto che
quest'ultime si verificano anche in modo fisiologico in relazione all'ordinaria
dinamica gestionale di un magazzino e, pertanto, il verificatore deve
effettuare una verifica complessiva della posizione dell'azienda controllata,
senza limitarsi a riprendere a tassazione gli importi derivanti dalle suddette
differenze.
Deve quindi essere
esaminato il processo di formazione e la natura delle differenze inventariali
in relazione anche agli elementi forniti dal contribuente.
AGEVOLAZIONI
Vendita di beni assegnati ai soci: non vi è abuso del diritto
Agenzia Entrate, Risoluzione 17 ottobre 2016, n.
93/E
L'Agenzia Entrate ha
chiarito che la cessione di immobili da parte dei soci a terzi, dopo l'avvenuta
assegnazione agevolata, non configura abuso del diritto.
Quanto chiarito
dall'Agenzia si basa sull'art. 10-bis della legge n. 212/2000, che configura
un'operazione abusiva quando si verificano congiuntamente tre presupposti:
·
la
realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", rappresentato da
benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle
norme fiscali o i principi dell'ordinamento tributario;
·
l'assenza
di sostanza economica dell'operazione consistente "in fatti, atti e
contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi
diversi dai vantaggi fiscali";
·
e
infine l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
La cessione degli
immobili fatta dai soci dopo l'assegnazione non è quindi vietata dalla legge in quanto il risparmio di imposta non
è indebito, ma deriva dalla ratio del
regime agevolativo che è proprio quella di estromettere dal regime di
impresa, a condizioni fiscali più vantaggiose di quelle ordinarie, gli immobili
che al momento non è possibile utilizzare con profitto. Successivamente gli
immobili potrebbero essere nuovamente introdotti nel mercato.
APPROFONDIMENTI
|
IVA
Le nuove comunicazioni trimestrali e
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
A decorrere dal mese di maggio 2017
i contribuenti titolari di partita IVA dovranno trasmettere una comunicazione
Iva trimestrale relativa alle operazioni rilevanti.
La comunicazione dovrà:
·
essere
trasmessa in via telematica
all'Agenzia delle Entrate entro l’ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;
·
contenere i dati di tutte le fatture emesse nel
trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le
bollette doganali), nonché i dati delle
relative variazioni. In particolare la comunicazione dovrà riportare:
o
i dati
identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
o
data e
numero della fattura;
o
base
imponibile;
o
aliquota
applicata;
o
imposta;
o
tipologia
dell’operazione.
Per l'adeguamento tecnologico
necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, è riconosciuto un credito d’imposta una tantum di 100 euro a favore
dei soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per
l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume
d’affari non superiore a 50mila euro, sempreché risultino in attività nel 2017.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica
la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro.
Gli esiti derivanti dall’esame dei
dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto
indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall’Agenzia Entrate. Ci
potranno essere difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati
annotati nel registro dei corrispettivi e dall’elenco delle fatture di acquisto
non è sempre possibile rilevare l’ammontare dell’IVA detraibile che può
dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.
Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, dovranno essere
trasmesse anche le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche dell’IVA, anche se la liquidazione IVA risultasse a credito.
Non sono tenuti a presentare la
comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della
dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una sanzione
da 5mila a 50mila euro.
Di tali adempimenti saranno favoriti
i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di
soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1°
gennaio 2017; infatti questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema
dell’interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di
conservazione.
Seguiranno provvedimenti del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate con le norme attuative.
Come contropartita, a decorrere dal
1° gennaio 2017:
·
per
gli acquisti intraUe di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti
stabiliti in un altro Stato comunitario, sono soppressi gli elenchi Intrastat;
·
cambiano i termini di presentazione
della dichiarazione annuale IVA. In particolare:
o
per
l'IVA relativa al 2016, l 'adempimento
scadrà il 28 febbraio 2017;
o
per
l'IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno
successivo;
·
a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 non dovrà più essere trasmessa la
comunicazione black list;
·
è
soppressa la comunicazione dei dati
relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio.
RISCOSSIONE
E VERSAMENTI
Interventi a favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016: principali effetti fiscali
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 prevede
agevolazioni per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi
nei seguenti Comuni:
Campotosto (AQ), Capitignano (AQ),
Montereale (AQ), Rocca Santa Maria (TE), Valle Castellana (TE), Cortino (TE),
Crognaleto (TE), Montorio al Vomano (TE), Accumoli (RI), Amatrice (RI),
Antrodoco (RI), Borbona (RI), Borgo Velino (RI), Castel Sant'Angelo (RI),
Cittareale (RI), Leonessa (RI),
Micigliano (RI), Posta (RI), Amandola (FM), Acquasanta Terme (AP), Arquata
del Tronto (AP), Comunanza (AP), Cossignano (AP), Force (AP), Montalto delle
Marche (AP), Montedinove (AP), Montefortino (FM), Montegallo (AP),
Montemonaco (AP), Palmiano (AP), Roccafluvione (AP), Rotella (AP), Venarotta
(AP), Acquacanina (MC), Bolognola (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC),
Cessapalombo (MC), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Gualdo (MC), Penna San
Giovanni (MC), Pievebovigliana (MC), Pieve Torina (MC), San Ginesio (MC),
Sant'Angelo in Pontano (MC), Sarnano (MC), Ussita (MC), Visso (MC), Arrone
(TR), Cascia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Ferentillo (TR), Montefranco
(TR), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG), Poggiodomo (PG), Polino (TR),
Preci (PG), Sant'Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Vallo
di Nera (PG).
|
Oltre ai finanziamenti agevolati finalizzati alla ricostruzione privata,
sono previste altre misure agevolative, tra cui ad esempio un credito d’imposta destinato al beneficiario
del finanziamento agevolato.
Il credito d’imposta è fruibile
solamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti, e le
spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Le modalità di
fruizione del credito di imposta saranno meglio disciplinate con un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono inoltre previsti contributi per altri tipi di spese,
fino al 100% delle spese necessarie per far fronte a:
·
interventi
sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase
dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio
domicilio;
·
interventi
per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e
socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro;
·
oneri
sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle autorità, per
l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di
alloggi temporanei.
È stato esteso l’art–bonus, cioè il credito di imposta
del 65% dell’importo donato a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del
patrimonio culturale, anche alle erogazioni liberali effettuate, a decorrere
dal 19 ottobre 2016 a
favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di
interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal terremoto, anche
appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni
religiose e/o per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il
restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
I soggetti che hanno sede o unità
locali nel territorio dei Comuni interessati, che abbiano subito danni,
verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici del 24
agosto 2016, possono fruire della detassazione
di contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi agli eventi sismici; non
concorrono quindi alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sul reddito e dell'Irap.
Il decreto ha disposto per i
soggetti che avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni
colpiti dal terremoto, anche diversi da persone fisiche, aventi la sede legale
o operativa del territorio dei comuni interessati, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonché dagli avvisi di
accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui
redditi, dell'Irap e dell'Iva ed il connesso provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre
2016. La sospensione non si applica alle
ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.
Gli adempimenti e i versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2017; gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della
sospensione, dovranno essere effettuati entro il mese di ottobre 2017.
I benefit non rientrano nel reddito da lavoro dipendente fino al 31
dicembre 2016; per
benefit si intendono sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di
qualsiasi genere, concessi da parte dei datori di lavoro privati a favore dei
lavoratori residenti nei Comuni interessati o concessi da parte dei datori di
lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori,
anche non residenti nei predetti Comuni.
I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires,
fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, fino all'anno di
imposta 2017.Tali fabbricati sono, anche esenti
da Imu e Tasi, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino
alla definitiva ricostruzione o agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2020.
È prevista anche una deroga al
Codice Civile per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei
Comuni interessati: le perdite relative
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, nell’esercizio in cui si realizzano
e nei 4 periodi successivi non rilevano ai fini dell’applicazione degli
artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484, 2445 duodecies c.c. (Riduzione del
capitale per perdite Spa, Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale, Riduzione del capitale per perdite Srl, Riduzione del capitale al
disotto del minimo legale Srl, Scioglimento per riduzione del capitale al
disotto del minimo legale delle società di capitali, Scioglimento della
cooperativa per la perdita del capitale sociale).
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