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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Le novità del Decreto “collegato” alla legge di bilancio 2017
  • Comunicazioni IVA trimestrali e comunicazioni dati liquidazioni periodiche
·         Novità per depositi IVA
·         Fuori campo IVA i contributi del GSE per la produzione di energia elettrica
·         La “soppressione” di Equitalia e il potenziamento dell’attività di riscossione
·         La definizione agevolata delle cartelle di Equitalia
·         Terremoto Centro Italia: sospesi i termini di versamenti e adempimenti tributari
·         Voluntary Disclosure bis
·         Dichiarazione integrativa: più tempo per la compensazione
·         Modello 770/2016 tardivo: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
·         In Gazzetta Ufficiale le novità per il settore edile e le aziende in difficoltà
·         Accertamento da differenze inventariali: l'AFdeve considerare i cali naturali e gli sfridi
·         Vendita di beni assegnati ai soci: non vi è abuso del diritto

APPROFONDIMENTI
·         Le nuove comunicazioni trimestrali e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
·         Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016: principali effetti fiscali




IN BREVE


DECRETO FISCALE
Le novità del Decreto “collegato” alla legge di bilancio 2017
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2017: il D.L. n. 193/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 ed entrato in vigore in pari data, che prevede numerose e significative disposizioni destinate, nelle intenzioni del Governo, a potenziare e migliorare l’attività di riscossione e di contrasto all’evasione.
Le principali novità, in sintesi, sono:
·           lo scioglimento di Equitalia a partire dal 1° luglio 2017, che verrà sostituita dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione;
·           la definizione agevolata delle cartelle con il pagamento della quota capitale e l’esclusione degli interessi di mora;
·           la riapertura delle Voluntary Disclosure con scadenza al 31 luglio 2017;
·           la trasmissione dei dati IVA trimestrali.

Sono altresì previste riduzioni di adempimenti, quali la comunicazione dei dati sui contratti di leasing, l’invio dei dati sugli acquisti intracomunitari e le comunicazioni per operazioni con Paesi Black-list.


IVA
Comunicazioni IVA trimestrali e comunicazioni dati liquidazioni periodiche
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il Decreto Fiscale n. 193/2016 prevede l’introduzione di comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA, con l’eliminazione dello spesometro.
Questi nuovi adempimenti hanno il fine di contrastare l’evasione fiscale riducendo il lasso temporale tra comunicazione dei dati e versamento delle imposte. Qualora dai controlli emergessero incoerenze, il soggetto passivo potrà fornire chiarimenti, ovvero versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso.
Il nuovo decreto prevede di trasmettere in maniera telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:
·           una comunicazione che contiene i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) nonché le relative variazioni;
·           una comunicazione con i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito. Dall’obbligo di comunicazione delle liquidazioni sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche.

Vedi l’Approfondimento


Novità per depositi IVA
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il D.L. n. 193/2016 ha previsto alcune modifiche, con finalità antievasive, per l’estrazione delle merci dai depositi IVA.
In particolare, la modifica riguarda i beni di provenienza extra-UE che vengono estratti da un soggetto passivo nazionale e che sono oggetto di utilizzo o commercializzazione nel territorio italiano. In questo caso l’IVA è dovuta all’atto dell’estrazione e la base imponibile è il corrispettivo dell’ultima cessione.
La novità introdotta del Decreto prevede che il soggetto tenuto al versamento dell’imposta è il gestore del deposito, in via solidale con il soggetto che effettua l’estrazione, entro il 16 del mese successivo in cui è avvenuta l’estrazione.


Fuori campo IVA i contributi del GSE per la produzione di energia elettrica
Commissione Finanze alla Camera, Question Time 20 ottobre 2016
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) eroga ai soggetti produttori di energia elettrica incentivi sotto forma di contributi che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, hanno natura di contributo a fondo perduto volto a favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il Viceministro dell'Economia ha chiarito che tali incentivi non assumono rilevanza ai fini IVA.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La “soppressione” di Equitalia e il potenziamento dell’attività di riscossione
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il D.L. n. 193/2016 dispone lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017.
Naturalmente non verrà meno il ruolo dell’ente di riscossione. A decorrere dalla stessa data, l’attività di riscossione nazionale sarà riattribuita all’Agenzia Entrate e sarà svolta da un ente strumentale, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, che sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze. L'ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assumerà la qualifica di agente della riscossione, con i relativi poteri.
A partire dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia Entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l’esercizio dei propri compiti istituzionali.
All’Agenzia delle entrate-Riscossione sarà aperto l’accesso a tutte le banche dati (di enti locali, INPS, INAIL), compreso gli archivi dei rapporti finanziari; potrà quindi agire conoscendo nel dettaglio la situazione economica (per esempio redditi di lavoro) e finanziaria (disponibilità bancarie) del debitore.
Le azioni di recupero dovrebbero perciò essere più tempestive ed efficaci.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La definizione agevolata delle cartelle di Equitalia
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il D.L. n. 193/2016 prevede una sanatoria per le cartelle di Equitalia per ogni pendenza aperta, inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
·           gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi;
·           somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno da pagare solo:
·           le somme a titolo di interessi e capitale;
·           le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive.

In caso di adesione il pagamento del residuo debito dovrà però avvenire in unica soluzione o in 4 rate (con gli interessi del 4,5% annuo).
Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria deve presentare l’istanza (tramite apposito modello) entro il 22 gennaio 2017 e l'Agenzia Entrate deve ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e le scadenze in massimo 180 giorni. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Altri aspetti rilevanti:
·           il tardivo, mancato o insufficiente pagamento anche di una rata determinerà l’irrevocabile decadenza dalla definizione;
·           a tale definizione agevolata non possono applicarsi le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate);
·           della definizione può fruire anche chi ha già pagato parzialmente (ma non per le somme già pagate; non sono previsti rimborsi);
·           per le infrazioni al Codice della strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti.

Considerata l’occasione, riteniamo opportuno verificare la posizione dei ruoli che talvolta riserva qualche spiacevole sorpresa. Vi invitiamo quindi a richiedere ad Equitalia un estratto conto per verificare gli eventuali ruoli e le procedure in corso.
L’estratto conto può essere richiesto:
·           on line https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/imprese/EstrattoConto/, attivandovi personalmente (senza intermediario);
·           presso lo sportello Equitalia.


Terremoto Centro Italia: sospesi i termini di versamenti e adempimenti tributari
D.L. 17 ottobre 2016, n. 189
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016 il D.L. n. 189/2016, recante misure agevolative per i soggetti colpiti dal terremoto che ha interessato alcune aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.
Il decreto ha disposto, tra l'altro, per i soggetti che avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto, anche diversi da persone fisiche, aventi la sede legale o operativa del territorio dei comuni interessati, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2017; gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, dovranno essere effettuati entro il mese di ottobre 2017.

Vedi l’Approfondimento


ANTIRICICLAGGIO
Voluntary Disclosure bis
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193; Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 25 ottobre 2016
Il D.L. n. 193/2016 dispone una riapertura dei termini dell’edizione del 2015 della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) che consente ai contribuenti di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero e gli imponibili di fonte italiana.
Sarà possibile aderire alla sanatoria entro il 31 luglio 2017 ed integrare le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2017.
I contribuenti potranno autoliquidare le imposte, le sanzioni e gli interessi entro il 30 settembre 2017, oppure, se i soggetti non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine, o se le somme liquidate risultano insufficienti, l’Agenzia Entrate potrà liquidare le imposte, i contributi, gli interessi e le sanzioni attraverso l’emissione di un invito.
I termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni scadranno il 31 dicembre 2018.
L’Agenzia Entrate ha diffuso un comunicato stampa precisando che è già possibile inviare l’istanza di accesso alla nuova procedura della voluntary utilizzando il “vecchio” modello di istanza 2015 e trasmettendolo in via telematica con le modalità dettate nel punto 4 del provvedimento n. 13193/2015. È inoltre possibile spedire tramite PEC una relazione di accompagnamento, con l’indicazione dei dati e delle informazioni che non trovano spazio nel “vecchio” modello come, ad esempio, dati e informazioni relativi al 2014 e al 2015, considerato che il D.L. n. 193/2016 consente di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.
In futuro verrà predisposto il nuovo modello di istanza, con le relative istruzioni, aggiornato con le disposizioni del decreto fiscale n. 193/2016, entrato in vigore il 24 ottobre; l’Agenzia delle Entrate fornirà anche le necessarie indicazioni per integrare la richiesta di accesso presentata con il “vecchio” modello.


DICHIARAZIONI
Dichiarazione integrativa: più tempo per la compensazione
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il D.L. n. 193/2016 ha rivisto la disciplina delle dichiarazioni integrative, prevedendo che il credito derivante da una dichiarazione integrativa a favore è compensabile, ma se l’integrativa è trasmessa oltre il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo il predetto credito può essere usato solo in compensazione per eseguire il “versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
In merito all’IVA, le dichiarazioni integrative, a favore e a sfavore, sono presentabili entro i termini di decadenza dell’accertamento; solo il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo è compensabile o scomputabile in detrazione in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale. Lo stesso credito Iva può anche essere richiesto a rimborso, se vi sono i requisiti di legge.


Modello 770/2016 tardivo: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E
Quest'anno il termine per la presentazione del modello 770 è slittato al 15 settembre. Decorsi 90 giorni da tale termine la dichiarazione cessa di essere tardiva e si intende omessa. Il termine ultimo per ravvedere la dichiarazione è quindi fissato nel 14 dicembre 2016.
In quell’ipotesi il contribuente dovrà versare la sanzione dichiarativa in misura fissa, pari a 250 euro, ridotta di 1/10, e quindi pari a 25 euro, le ritenute con gli interessi legali e le sanzioni per omesso versamento ridotte a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.


PROCEDURE CONCORSUALI
In Gazzetta Ufficiale le novità per il settore edile e le aziende in difficoltà
D.M. 23 febbraio 2016
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2016 il D.M. 23 febbraio 2016 che contiene importanti novità riguardanti il settore edile e le aziende che versano in uno stato di difficoltà.
Le novità riguardano l'estensione della procedura di rilascio del DURC, da parte delle Casse Edili, per tutte le imprese che applicano il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative; per i casi di fallimento o liquidazione, le imprese risulteranno regolari per gli obblighi contributivi scaduti precedentemente alla data di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, indipendentemente dall'insinuazione allo stato passivo; per i casi di amministrazione straordinaria la regolarità contributiva sarà riconosciuta per tutti i casi di obblighi contributivi scaduti precedentemente alla data di apertura di tale procedura, indipendentemente dall'insinuazione per i relativi debiti.


ACCERTAMENTO
Accertamento da differenze inventariali: l’AF deve considerare i cali naturali e gli sfridi
Corte di Cassazione, Sent. 14 settembre 2016, n. 18073
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo fiscale sulle giacenze di magazzino e differenze inventariali deve tener conto che quest'ultime si verificano anche in modo fisiologico in relazione all'ordinaria dinamica gestionale di un magazzino e, pertanto, il verificatore deve effettuare una verifica complessiva della posizione dell'azienda controllata, senza limitarsi a riprendere a tassazione gli importi derivanti dalle suddette differenze.
Deve quindi essere esaminato il processo di formazione e la natura delle differenze inventariali in relazione anche agli elementi forniti dal contribuente.


AGEVOLAZIONI
Vendita di beni assegnati ai soci: non vi è abuso del diritto
Agenzia Entrate, Risoluzione 17 ottobre 2016, n. 93/E
L'Agenzia Entrate ha chiarito che la cessione di immobili da parte dei soci a terzi, dopo l'avvenuta assegnazione agevolata, non configura abuso del diritto.
Quanto chiarito dall'Agenzia si basa sull'art. 10-bis della legge n. 212/2000, che configura un'operazione abusiva quando si verificano congiuntamente tre presupposti:
·           la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", rappresentato da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o i principi dell'ordinamento tributario;
·           l'assenza di sostanza economica dell'operazione consistente "in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
·           e infine l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

La cessione degli immobili fatta dai soci dopo l'assegnazione non è quindi vietata dalla legge in quanto il risparmio di imposta non è indebito, ma deriva dalla ratio del regime agevolativo che è proprio quella di estromettere dal regime di impresa, a condizioni fiscali più vantaggiose di quelle ordinarie, gli immobili che al momento non è possibile utilizzare con profitto. Successivamente gli immobili potrebbero essere nuovamente introdotti nel mercato.



APPROFONDIMENTI

IVA
Le nuove comunicazioni trimestrali e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
A decorrere dal mese di maggio 2017 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno trasmettere una comunicazione Iva trimestrale relativa alle operazioni rilevanti.
La comunicazione dovrà:
·         essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;
·         contenere i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. In particolare la comunicazione dovrà riportare:
o        i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
o        data e numero della fattura;
o        base imponibile;
o        aliquota applicata;
o        imposta;
o        tipologia dell’operazione.
Per l'adeguamento tecnologico necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, è riconosciuto un credito d’imposta una tantum di 100 euro a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro, sempreché risultino in attività nel 2017.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro.
Gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall’Agenzia Entrate. Ci potranno essere difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi e dall’elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l’ammontare dell’IVA detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, dovranno essere trasmesse anche le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA, anche se la liquidazione IVA risultasse a credito.
Non sono tenuti a presentare la comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una sanzione da 5mila a 50mila euro.
Di tali adempimenti saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; infatti questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell’interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.
Seguiranno provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con le norme attuative.
Come contropartita, a decorrere dal 1° gennaio 2017:
·         per gli acquisti intraUe di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, sono soppressi gli elenchi Intrastat;
·         cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare:
o        per l'IVA relativa al 2016, l'adempimento scadrà il 28 febbraio 2017;
o        per l'IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo;
·         a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 non dovrà più essere trasmessa la comunicazione black list;
·         è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016: principali effetti fiscali
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 prevede agevolazioni per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei seguenti Comuni:

Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ), Rocca Santa Maria (TE), Valle Castellana (TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE), Montorio al Vomano (TE), Accumoli (RI), Amatrice (RI), Antrodoco (RI), Borbona (RI), Borgo Velino (RI), Castel Sant'Angelo (RI), Cittareale (RI),  Leonessa (RI), Micigliano (RI), Posta (RI), Amandola (FM), Acquasanta Terme (AP), Arquata del Tronto (AP), Comunanza (AP), Cossignano (AP), Force (AP), Montalto delle Marche (AP), Montedinove (AP), Montefortino (FM), Montegallo (AP), Montemonaco (AP), Palmiano (AP), Roccafluvione (AP), Rotella (AP), Venarotta (AP), Acquacanina (MC), Bolognola (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Cessapalombo (MC), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Gualdo (MC), Penna San Giovanni (MC), Pievebovigliana (MC), Pieve Torina (MC), San Ginesio (MC), Sant'Angelo in Pontano (MC), Sarnano (MC), Ussita (MC), Visso (MC), Arrone (TR), Cascia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Ferentillo (TR), Montefranco (TR), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG), Poggiodomo (PG), Polino (TR), Preci (PG), Sant'Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Vallo di Nera (PG).

Oltre ai finanziamenti agevolati finalizzati alla ricostruzione privata, sono previste altre misure agevolative, tra cui ad esempio un credito d’imposta destinato al beneficiario del finanziamento agevolato.
Il credito d’imposta è fruibile solamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti, e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta saranno meglio disciplinate con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sono inoltre previsti contributi per altri tipi di spese, fino al 100% delle spese necessarie per far fronte a:
·         interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
·         interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro;
·         oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei.

È stato esteso l’art–bonus, cioè il credito di imposta del 65% dell’importo donato a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale, anche alle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dal 19 ottobre 2016 a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal terremoto, anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose e/o per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
I soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni interessati, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, possono fruire della detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi agli eventi sismici; non concorrono quindi alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap.
Il decreto ha disposto per i soggetti che avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto, anche diversi da persone fisiche, aventi la sede legale o operativa del territorio dei comuni interessati, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2017; gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, dovranno essere effettuati entro il mese di ottobre 2017.
I benefit non rientrano nel reddito da lavoro dipendente fino al 31 dicembre 2016; per benefit si intendono sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni interessati o concessi da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, fino all'anno di imposta 2017.Tali fabbricati sono, anche esenti da Imu e Tasi, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

È prevista anche una deroga al Codice Civile per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni interessati: le perdite relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, nell’esercizio in cui si realizzano e nei 4 periodi successivi non rilevano ai fini dell’applicazione degli artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484, 2445 duodecies c.c. (Riduzione del capitale per perdite Spa, Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, Riduzione del capitale per perdite Srl, Riduzione del capitale al disotto del minimo legale Srl, Scioglimento per riduzione del capitale al disotto del minimo legale delle società di capitali, Scioglimento della cooperativa per la perdita del capitale sociale).

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