IN BREVE
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Dichiarazione IVA 2017 entro febbraio
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730 precompilato: invio spese sanitarie
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L’eliminazione dei Modelli Intrastat acquisti
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Nuovo modello per le Dichiarazioni d’Intento
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Novità ACE già con effetti sul periodo d’imposta 2016
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Rottamazione cartelle: nelle procedure da sovraindebitamento si
utilizza il modulo DA2
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Pubblicato il modello definitivo per
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Rinnovo automatico del Consolidato Fiscale
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La deducibilità dal reddito delle spese legali
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Gestione separata INPS: aliquota ridotta per i soggetti senza cassa con
partita IVA
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Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali
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Dichiarazione di non detenzione della TV per il canone RAI
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Nuove tassonomie XBRL
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APPROFONDIMENTI
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La compensazione del credito IVA
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IN BREVE
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DICHIARAZIONI
Dichiarazione IVA 2017 entro febbraio
Vi
ricordiamo che Quest’anno (2017 con riferimento ai dati IVA 2016) la dichiarazione IVA
deve essere presentata esclusivamente in
forma autonoma entro il mese di febbraio 2017 (a decorrere dal 2018, con
riferimento ai dati IVA 2017, la dichiarazione IVA dovrà sempre essere presentata
in forma autonoma, ma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile).
Da quest’anno risulta abrogata la
comunicazione annuale dati IVA.
Non ha
subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale entro il
termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi,
applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine
ordinario.
Vedi l’Approfondimento.
730 precompilato: invio spese sanitarie
2016 in
scadenza al 31 gennaio
Per la
predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a
disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese
sostenute per le prestazioni sanitarie; a tal fine, le strutture sanitarie ed i
medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2017, i dati relativi
alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non
erogate o parzialmente erogate.
La
comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di determinati soggetti, il cui elenco è stato
esteso nel corso del 2016 e che comprende:
·
iscritti all' Albo dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri;
·
farmacie (pubbliche e private);
·
strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
·
strutture autorizzate per l' erogazione
dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
·
esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci
da banco;
·
psicologi;
·
infermieri;
·
ostetriche/i;
·
i tecnici sanitari di radiologia medica;
·
ottici;
·
veterinari.
La
trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare
esclusivamente con modalità telematiche, può
essere effettuata, direttamente dall’interessato o tramite intermediario
incaricato (es: commercialista, CAF, ecc.).
IVA
L’eliminazione dei modelli Intrastat
acquisti
Agenzia Dogane, Nota 10 gennaio 2017, n. 244
Il D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, ha abrogato, a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l’adempimento relativo all’invio del modello
Intrastat acquisti.
L’Agenzia
Dogane con la nota n. 244 del 10 gennaio 2017 ha ribadito che
dovranno ancora essere presentati i modelli Intra-2 relativi all’ultimo
trimestre e al mese di dicembre 2016.
Nuovo modello per le Dichiarazioni
d’Intento
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 dicembre 2016 n.
120/E; Provvedimento 2 dicembre 2016, n. 213221
È stato
approvato dall’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 2 dicembre 2016, n.
213221, il nuovo modello di "dichiarazione d' intento
di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell' imposta sul valore aggiunto". Sono state
inoltre approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati.
La
dichiarazione di intento è una comunicazione formale che l' esportatore abituale deve preventivamente
trasmettere all' Agenzia Entrate nel
caso in cui intenda effettuare degli acquisti o delle cessioni senza IVA.
La
dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall' Agenzia Entrate, va poi consegnata al fornitore o
prestatore, oppure in dogana (D.Lgs. n. 175/2014).
Il nuovo
modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014,
n. 159674 e successivamente modificato con provvedimento dell' 11 febbraio 2015, n. 19388 e va utilizzato per le
lettere d' intento che fanno
riferimento a operazioni d' acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
A
differenza dal precedente modello, con le nuove regole l' esportatore abituale dovrà
indicare nella dichiarazione d' intento
l' anno
di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio che intende
acquistare senza IVA.
E' poi necessario, se la dichiarazione si riferisce
ad una sola operazione, specificare il relativo importo.
Nella
nuova dichiarazione non risultano presenti i campi 3 e 4 della relativa sezione
e quindi viene escluso che l' operatore
possa presentare una lettera d' intento
per un periodo predeterminato senza indicazione specifica dell' importo del plafond che intende utilizzare.
Con la
risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che il nuovo modello potrà essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto
da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto
per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato
il vecchio modello.
Se viene
presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello in cui sono stati
compilati campi 3 e 4, la dichiarazione non ha validità per le operazioni di
acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà
essere presentata una nuova dichiarazione d’intento con il modello nuovo.
AGEVOLAZIONI
Novità ACE già con effetti sul periodo
d’imposta 2016
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi
550-553
La legge
di Bilancio 2017 ha
ridotto l’aliquota adottata ai fini del calcolo del rendimento nozionale ed è
stata fissata per l’anno d’imposta al 31
dicembre 2017 al 2,3%.
La misura
è stata estesa anche alle persone fisiche, alle Snc e alle Sas in regime di
contabilità ordinaria.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO
Rottamazione cartelle: nelle procedure
da sovraindebitamento si utilizza il modulo DA2
Equitalia, Modulo DA2
È stato
pubblicato da Equitalia il modulo DA2 da utilizzare per la definizione
agevolata riguardante i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o del
piano del consumatore (art. 6, commi 9-bis e 9-ter,
del D.L. n. 193/2016, come modificato dalla legge
n. 225/2016).
Il modulo,
che può essere compilato anche on line, dovrà essere necessariamente stampato,
firmato e presentato:
·
presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione;
·
alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia
Servizi di riscossione di riferimento, debitamente compilato in ogni sua parte,
unitamente alla copia del documento di identità.
Si
ricorda che il decreto fiscale n.
193/2016,
collegato alla legge di Bilancio 2017, prevede la definizione agevolata dei
carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.
I
contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito senza
corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999,
provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei
tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell' accordo o del piano del consumatore, presentato ai
sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 3/2012.
ACCERTAMENTO
Pubblicato il modello definitivo per la Voluntary Disclosure Bis
Agenzia Entrate, Provvedimento 30 dicembre
2016, n. 233984
In data
30 dicembre è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento n.
233984/2016 con il modello definitivo e le istruzioni per aderire alla
procedura di collaborazione volontaria.
Il
modello dovrà essere presentato tramite
Entratel o Fisconline per mezzo del software “Richiesta di accesso alla
procedura di collaborazione volontaria”, che sarà disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
È
comunque possibile inviare l’istanza di accesso alla nuova procedura di
collaborazione prima dell’apertura del
canale telematico utilizzando il “vecchio”modello e trasmettendolo in via
telematica.
CONSOLIDATO FISCALE
Rinnovo automatico del Consolidato
Fiscale
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, 7-quater, commi
27 e 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225
Il
Decreto Fiscale n. 193/2016, ormai convertito in legge, ha previsto il rinnovo automatico del consolidato fiscale
nazionale e mondiale, della trasparenza fiscale e della tonnage tax.
Questi
regimi si rinnoveranno ora automaticamente senza la necessità di una
comunicazione a meno che non si opti per la loro revoca.
IRPEF, IRES
La deducibilità dal reddito delle spese
legali
Corte di
Cassazione, Sentenza 11 agosto 2016, n. 16969
Uno dei problemi da
affrontare in fase di chiusura dei bilanci è quello di individuare la corretta
competenza temporale degli oneri sostenuti per assistenza legale nell’ambito di
una controversia giudiziale (che spesso ha una durata superiore a un esercizio
sociale).
Sul punto si è
pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16969 dello scorso 11
agosto 2016 stabilendo che i costi per
prestazioni di servizi relativi ad una causa pendente non sono deducibili dal
reddito d’impresa se non a prestazione ultimata e quindi a conclusione della
controversia giudiziaria.
Nell’ambito di una
prestazione difensiva in una controversia giudiziale la prestazione stessa ha
carattere unitario da individuarsi con i singoli gradi in cui è svolto il
giudizio e gli onorari del legale devono essere quindi liquidati al momento
della pronunzia che chiude ciascun grado.
In queste circostanze è
consigliabile quindi definire preliminarmente la modalità di fatturazione del
compenso (ad esempio, un determinato ammontare al deposito della comparsa di
costituzione, un determinato ammontare per il deposito di atti, ecc.) così che
l’impresa possa dedurre gli oneri nell’esercizio in cui le singole attività
previste nel contratto si sono concluse; diversamente, se un mandato riguarda
un intero processo senza l’indicazione specifica delle prestazioni, l’onorario
si intende unico e può essere dedotto solo a prestazione ultimata.
LAVORO AUTONOMO
Gestione separata INPS: aliquota
ridotta per i soggetti senza cassa con partita IVA
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 165
La legge
di Bilancio 2017 ha
previsto, a decorrere dal 2017, la riduzione al 25% dell’aliquota contributiva
per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, privi di
altra cassa previdenziale, iscritti alla Gestione separata INPS.
Non
vengono invece modificate le aliquote per gli altri soggetti iscritti alla
Gestione separata INPS, che sono fissate al:
·
32% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza,
non titolari di posizione fiscale ai fini IVA;
·
24% per i pensionati e assicurati presso altra forma di
previdenza.
SANZIONI
Depenalizzazione
parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
Il D.Lgs.
15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in
vigore lo scorso 6 febbraio 2016,
ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di
reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la
trasformazione in illeciti amministrativi.
Sono
state introdotte delle soglie e ora, con riferimento all’omissione delle
ritenute previdenziali compiuta dal datore di lavoro, è prevista la sanzione penale con la reclusione fino a
tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, solo per gli omessi
versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui.
Diversamente,
se l’importo omesso resta sotto la
predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000.
Ai fini
della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui individuati come
discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o
amministrativo, l’INPS ha precisato che l’arco temporale da considerare per il
controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che
intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).
TRIBUTI SPECIALI
Dichiarazione
di non detenzione della TV per il canone RAI
Agenzia
delle Entrate, Circolare 30 dicembre 2016, n. 45/E
L' Agenzia
delle Entrate con la circolare n. 45/E
del 30 dicembre 2016 ha specificato i criteri per l' individuazione delle utenze di energia elettriche
residenziali addebitabili e le modalità per determinare gli importi da
addebitare.
Per il 2017 l ' importo
del canone è pari a 90 euro. Le utenze di fornitura di energia elettrica
addebitabili sono quelle per cui la residenza del soggetto coincide con il
luogo di fornitura dell' energia.
BILANCIO
Nuove Tassonomie XBRL
Mise,
Comunicato stampa 10 gennaio 2017
Il Ministero dello Sviluppo economico con un comunicato
stampa del 10 gennaio 2017
ha informato della pubblicazione delle nuove tassonomie
XBRL per i documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al
registro delle imprese.
Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla
pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili.
APPROFONDIMENTI
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IVA
La compensazione del
credito IVA
Il credito IVA maturato
al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e
contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio
2017 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2016), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro
l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale IVA (quindi dal 16 marzo 2017).
Il credito che dovesse
eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione,
soltanto se la
dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità
rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti i casi in cui
l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere
il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà
avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è
consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione
telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che
superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che
siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o
dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito
indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.
Ricordiamo che chi
avesse maturato nel 2015 un credito IVA compensabile, non interamente
utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l’utilizzo
(codice tributo 6099 - anno 2015) fino a quando non sarà presentata la
dichiarazione annuale IVA per il 2016, all’interno della quale il credito
dell’anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a
sommare al credito IVA maturato nel 2016.
In caso di richiesta a
rimborso del credito IVA, segnaliamo che il decreto fiscale n. 193/2016,
collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016, ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro
l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso
senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.
Se il rimborso del
credito IVA supera i 30.000 euro, il contribuente resta obbligato a richiedere
il visto di conformità crediti o la prestazione di garanzia, ma solo se non
rientra tra i soggetti considerati a rischio.
In base ai chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 33/E/2016) sono esentati dal
richiedere la garanzia i contribuenti che hanno soddisfatto interamente, anche
attraverso la definizione agevolata, avvisi di accertamento o rettifiche
notificate nei 2 anni precedenti alla domanda di rimborso IVA.
AGEVOLAZIONI
La legge di Bilancio 2017 ha modificato
(depotenziandolo) il regime dell’agevolazione ACE.
Le aliquote per il
calcolo del rendimento nozionale sono state ridotte a:
·
2,3% per il periodo d’imposta al 31
dicembre 2017;
·
2,7% dal periodo d’imposta 2018.
Per il periodo
d’imposta fino al 31 dicembre 2016
l’aliquota rimane pari al 4,75%; per la determinazione dell’acconto imposte
relativo al periodo d’imposta 2017 occorre considerare quale imposta del
periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove
aliquote ACE.
A partire dall’anno
d’imposta 2016 inoltre, i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (ditte
individuali/società di persone) non applicheranno più l’aliquota al valore
complessivo del patrimonio netto a fine esercizio, ma soltanto agli incrementi
(come già previsto per i soggetti IRES). Rileverà, come incremento di capitale
proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il
patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
Un’ulteriore novità,
che trova applicazione già dal 2016 per i soggetti diversi dalle banche/imprese
di assicurazione, è l’introduzione di una disposizione anti-elusiva che neutralizza l' effetto dell' ACE
fino a concorrenza dell' incremento
delle consistenze dei titoli e ad altri strumenti finanziari, diversi dalle
partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La disposizione,
disapplicabile mediante interpello, mira a garantire che gli aumenti di
capitale derivanti dai soci dell' impresa
siano effettivamente investiti nell' attività
produttiva.
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