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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione unica (CU2017)
·         Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2017 dei libri sociali
·         Decreto “Milleproroghe” convertito in legge: le novità fiscali
·         Rinviata al 2018 la soppressione degli elenchi Intrastat acquisti
·         La Certificazione utili e proventi equiparati (CUPE) entro il 31 marzo
·         Per la detrazione delle spese veterinarie basta lo scontrino “parlante”
·         Prorogato il termine per l’invio dei dati per le spese di intervento edilizio
·         Dal 1° marzo nuovo modello delle dichiarazioni d’intento
·         Equitalia avvisa i contribuenti sulle cartelle che potrebbero rientrare nella definizione agevolata
·         Credito d'imposta videosorveglianza, allarme e vigilanza
·         Nuovo modello di dichiarazione sostitutiva per il canone Tv
·         Disponibile il manuale per il deposito del bilancio 2016
·         La contabilizzazione dei derivati speculativi e di copertura nel bilancio 2016

APPROFONDIMENTI
·         Le principali novità fiscali del “Milleproroghe” convertito in legge
·         Versamento della tassa di vidimazione 2017 dei libri sociali





IN BREVE

ASSISTENZA FISCALE
Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione unica (CU2017)
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 gennaio 2017, n. 10044
Entro martedì 7 marzo 2017, i sostituti d’imposta devono trasmettere le CU2017 per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
L’Agenzia Entrate in occasione di un recente incontro con gli operatori specializzati ha informato che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY), quindi entro il 31 luglio 2017.


TASSA VIDIMAZIONI
Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2017 dei libri sociali
Entro il 16 marzo di ciascun anno:
·         le società di capitali,
·         le società consortili,
·         le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
·         gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine.
Vedi l’Approfondimento


NUOVE LEGGI
Decreto “Milleproroghe” convertito in legge: le novità fiscali
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 , di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
Il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), è stato definitivamente convertito in legge.
Le principali novità fiscali riguardano la dichiarazione precompilata 730, la detrazione IRPEF per l’acquisto di abitazioni, l’invio dei modelli INTRASTAT, i termini di invio dello spesometro e delle liquidazioni IVA 2017, le locazioni a canone concordato, la soppressione della comunicazione di beni in uso ai soci, il coordinamento tra bilancio civilistico e fiscale, gli incentivi per il rientro in Italia, il credito d’imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali, la lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali.
Vedi l’Approfondimento



IVA
Rinviata al 2018 la soppressione degli elenchi Intrastat acquisti
Agenzia Entrate, Comunicato stampa 17 febbraio 2017
Con il Comunicato stampa congiunto di venerdì 17 febbraio 2017, l'Agenzia Entrate, l'Agenzia delle Dogane e l'ISTAT hanno diramato quanto segue: “Nell'ambito della conversione in legge del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2). Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione Europea, l'Istat deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, si comunica che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE”.
Il suddetto decreto “milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) è stato definitivamente convertito in legge il 23 febbraio 2017.
Non sarà però imputata alcuna sanzione per i contribuenti che invieranno il modello Intrastat di gennaio dopo la ripristinata scadenza del 27 febbraio 2017 (il 25 febbraio cade di sabato); è quanto emerso lo scorso 21 febbraio durante un incontro organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Milano in collaborazione con la Cassa di previdenza dei ragionieri, a cui erano presenti il viceministro dell’Economia, Luigi Casero e il direttore dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.


CERTIFICAZIONI
La Certificazione utili e proventi Equiparati (CUPE) entro il 31 marzo
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 31 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
La CUPE viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.


DICHIARAZIONI
Per la detrazione delle spese veterinarie basta lo scontrino “parlante”
Agenzia Entrate Risoluzione 27 febbraio 2017, n. 24/E.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 27 febbraio 2017, n. 24/E, ha precisato che per poter portare in detrazione le spese veterinarie nella precompilata 2017, è sufficiente lo scontrino “parlante”, non essendo necessario conservare la prescrizione medica (cosiddetta “ricetta.
Al riguardo si ricorda che:
1.       a prescindere dal numero di animali posseduti, le spese veterinarie sono detraibili ai fini Irpef nella misura del 19 per cento (fino ad un importo massimo di 387,34 euro) per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro;
2.       il beneficio in esame spetta soltanto per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
3.       non sono detraibili le spese sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, nonché di animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Ovviamente la detrazione non può essere riconosciuta per le spese relative ad animali utilizzati per attività illecite;
4.       la detrazione, inoltre, è esclusa per le spese sostenute per l'acquisto di mangimi speciali o antiparassitari.


DICHIARAZIONI
Prorogato il termine per l’invio dei dati per le spese di intervento edilizio
Agenzia Entrate, Comunicato stampa 21 febbraio 2017
L’Agenzia Entrate con un comunicato stampa del 21 febbraio ha prorogato al 7 marzo il termine entro cui gli amministratori di condominio possono inviare i dati relativi alle ristrutturazioni edilizie o agli interventi di risparmio energetico sulle parti comuni, utili per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.


IVA
Dal 1° marzo nuovo modello delle dichiarazioni d’intento
Agenzia Entrate, Provvedimento 2 dicembre 2016, n. 213221
Il nuovo modello delle dichiarazioni d'intento, approvato dall'Agenzia delle entrate il 2 dicembre 2016, dovrà essere utilizzato per le operazioni a partire dal 1° marzo; per le operazioni fino al 28 febbraio dovrà essere utilizzato il "vecchio" modello.
A partire dal 1° marzo quindi dovrà essere ripresentata la dichiarazione con il "nuovo" modello, a meno che in quella già presentata non siano stati compilati i campi 3 e 4.


RISCOSSIONE
Equitalia avvisa i contribuenti sulle cartelle che potrebbero rientrare nella definizione agevolata
Equitalia sta inviando ai contribuenti una lettera per informarli su eventuali cartelle, non ancora in loro possesso, che potrebbero rientrare nella definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle), prevista dal D.L. n. 193/2016.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda per aderire alla definizione agevolata è fissato al 31 marzo 2017.
Nella lettera, precisa Equitalia, sono indicati gli estremi con cui poter immediatamente identificare l'atto di riscossione e l'ammontare del debito. Per richiedere la definizione agevolata per tali importi è sufficiente indicare il numero dell'atto nella domanda da presentare a Equitalia.


AGEVOLAZIONI
Credito d'imposta videosorveglianza, allarme e vigilanza
Provvedimento 14 febbraio 2017, n. 33037
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'interessante scheda riassuntiva, denominata “Credito d'imposta videosorveglianza, allarme e vigilanza”, che raccoglie tutte le informazioni essenziali per chi intende usufruire del bonus fiscale.
La legge di Stabilità 2016 ha infatti istituito un fondo di 15 milioni di euro destinati a chi ha sostenuto spese per prevenire attività criminali, installando sistemi di videosorveglianza digitale e di allarme o sottoscrivendo un contratto di vigilanza.
L'istanza per richiedere il credito d'imposta deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate dal 20 febbraio 2017 al 20 marzo 2017, in presenza di queste condizioni:
·         se si sono sostenute le spese nel 2016;
·         se l'immobile interessato alla sorveglianza è per uso personale o familiare;
·         nella misura del 50%, se l'immobile è utilizzato anche per l'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
·         se si è presentata la richiesta all'Agenzia delle Entrate.


Nuovo modello di dichiarazione sostitutiva per il canone Tv
Provvedimento 24 febbraio 2017, n. 39345
La detenzione dell’apparecchio televisivo si presume qualora esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. Al fine di superare tale presunzione, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva nei termini, utilizzando l’apposito modello.
Con il Provvedimento n. 39345 del 24 febbraio 2017, l’Agenzia Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di indicare la data di inizio della sussistenza dei presupposti autocertificati dal contribuente e di comunicare in un apposito quadro eventuali variazioni alle precedenti dichiarazioni.
Viene precisato, inoltre, che fino al prossimo 25 aprile potrà essere utilizzato anche il modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il Provvedimento direttoriale n. 45059/2016 (come modificato dal Provvedimento 21 aprile 2016, n. 58258).


BILANCIO
Disponibile il manuale per il deposito del Bilancio 2016
È disponibile dal 15 febbraio il manuale per il deposito del bilancio relativo al 2016 sul sito www.unioncamere.it e sul portale www.registroimprese.it.
Il manuale risulta fondamentale in considerazione delle rilevanti novità in materia apportate dal D.Lgs n. 139/2015 e fornisce, in particolare, importanti indicazioni in merito alle “micro imprese”, una delle principali novità per il 2016.


BILANCIO
La contabilizzazione dei derivati speculativi e di copertura nel Bilancio 2016
Da quest’anno i derivati di copertura e i derivati speculativi dovranno essere trattati e inseriti in bilancio (esercizio 2016) secondo i nuovi principi contabili italiani.
I derivati sono strumenti finanziari complessi il cui valore “deriva” da altri prodotti finanziari ovvero da beni alla cui variazione di prezzo essi sono agganciati; il titolo o il bene dalla cui valutazione deriva il valore del derivato si definisce “sottostante”. L’enorme diffusione dei derivati, anche tra le PMI, è riconducibile alla loro funzione “di copertura”, ovvero di protezione di un determinato rischio di mercato: rischio di oscillazione dei tassi di interesse, il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio e ancora il rischio di variazione dei prezzi di approvvigionamento di alcune materie prime.
Risulta utile quindi, qualora non abbiate già provveduto, richiedere una visura alla centrale Rischi della Banca d’Italia (in modo da assicurarci che non risultino attivi contratti “derivati”).
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.
Il servizio è gratuito ma per le società la richiesta può essere inoltrata solo a mezzo dei loro rappresentanti (amministratore, curatore fallimentare, procuratore, difensore legale munito di "procura alle liti", sindaci e revisori contabili di società, soci di s.r.l. e soci illimitatamente responsabili).
I moduli di richiesta sono disponibili on line in versione editabile: https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/.
Per ottenere una visura si deve:
·           compilare il modulo e firmarlo;
·           allegare al modulo la fotocopia leggibile del proprio documento di identità;
·           scansionare e trasmettere il tutto per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di una delle filiali della Banca d'Italia.
Dopo qualche giorno si riceverà da Banca d’Italia la vostra Visura Centrale Rischi.




APPROFONDIMENTI

NUOVE LEGGI
Le principali novità fiscali del “Milleproroghe” convertito in legge
Il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), è stato definitivamente convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19. Sintetizziamo le principali novità fiscali contenute nel provvedimento.
Dichiarazione precompilata 730: spese veterinarie - Prorogati dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento delle spese veterinarie, i termini per l'invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese per animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva, sostenuti da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.
Detrazione IRPEF per acquisto abitazione - È estesa al 2017 la detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale cedute dalle imprese costruttrici (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Ricordiamo che è possibile detrarre dall’Irpef (in 10 quote annuali e fino a concorrenza del suo ammontare) il 50% dell'importo corrisposto a titolo di Iva per l'acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
Invio modelli INTRASTAT - Viene reintrodotto, fino al 31 dicembre 2017, l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato Ue. Viene quindi posticipata di un anno la soppressione delle comunicazioni stabilita dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Termini invio spesometro e liquidazioni IVA 2017 - Per il 2017 lo spesometro dovrà essere trasmesso con cadenza semestrale, nei seguenti termini:
  • per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017;
  • per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.
Restano trimestrali le scadenze per l’invio  della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. L’invio dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
IRPEF: locazioni a canone concordato - È soppressa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la norma che vincola l’abbattimento al 30% dell’imponibile IRPEF derivante da contratti di affitto a canone concordato, all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini ICI/IMU.
Soppressa la comunicazioni di beni ai soci - È stata abrogata la disciplina delle comunicazioni relative alla concessione di beni d’impresa in godimento ai soci (D.L. n. 138/2011).
Soggetti IRES: coordinamento tra bilancio civilistico e fiscale e proroga della dichiarazione dei redditi e IRAP - Una modifica inserita durante l'iter di conversione in legge ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano gli Ias/Ifrs alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali Oic, ad eccezione delle micro-imprese. In estrema sintesi, la norma prevede il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale.
Per i soggetti interessati da queste novità viene inoltre prorogato al 16 ottobre 2017 (in quanto il 15 cadrà di domenica) il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap.
Incentivi per il rientro in Italia - Prorogato al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.
Credito d’imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali - Il credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), finalizzato alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, è utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.
Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali - Prorogato al 1° novembre 2017 (originariamente il termine previsto era il 1° marzo 2017) l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale prevista dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 543), legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.


TASSA VIDIMAZIONI
Versamento della tassa di vidimazione 2017 dei libri sociali
Entro il 16 marzo di ciascun anno:
·         le società di capitali,
·         le società consortili,
·         le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
·         gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
·         le società di persone,
·         le società cooperative,
·         le società di mutua assicurazione,
·         gli enti non commerciali,
·         le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine.
La misura della tassa anche per il 2017 sarà di:
·         309,87 euro per la generalità delle società;
·         516,46 euro per le società con capitale sociale all’1 gennaio 2017 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2017.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - sezione “Erario” - annualità per la quale si versa la tassa).


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