IN BREVE
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Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della
Certificazione unica (CU2017)
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Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2017 dei libri
sociali
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Decreto “Milleproroghe” convertito in legge: le
novità fiscali
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Rinviata al 2018 la soppressione degli elenchi
Intrastat acquisti
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La Certificazione utili e proventi equiparati (CUPE) entro il 31 marzo
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Per la detrazione delle spese veterinarie basta lo scontrino “parlante”
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Prorogato il termine per l’invio dei dati per le
spese di intervento edilizio
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Dal 1° marzo nuovo modello delle dichiarazioni
d’intento
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Equitalia avvisa i contribuenti sulle cartelle che
potrebbero rientrare nella definizione agevolata
·
Credito d'imposta videosorveglianza, allarme e
vigilanza
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Nuovo modello di dichiarazione sostitutiva per il
canone Tv
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Disponibile il manuale per il deposito del
bilancio 2016
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La contabilizzazione dei derivati speculativi e di
copertura nel bilancio 2016
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APPROFONDIMENTI
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Le principali novità fiscali del “Milleproroghe” convertito in legge
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Versamento della tassa di vidimazione 2017 dei libri sociali
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IN BREVE
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ASSISTENZA FISCALE
Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione unica
(CU2017)
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 gennaio 2017, n. 10044
Entro martedì 7 marzo
2017, i sostituti d’imposta devono trasmettere le CU2017 per redditi di lavoro
dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi, in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva.
In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene
ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
L’Agenzia Entrate in
occasione di un recente incontro con gli operatori specializzati ha informato
che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi
esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di
presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY), quindi
entro il 31 luglio 2017.
TASSA VIDIMAZIONI
Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2017 dei libri sociali
Entro il
16 marzo di ciascun anno:
·
le società di capitali,
·
le società consortili,
·
le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti
fra gli stessi),
·
gli enti commerciali,
devono
provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla
vidimazione dei libri sociali.
La tassa
è determinata forfettariamente in base
al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e
dalle relative pagine.
Vedi l’Approfondimento
NUOVE LEGGI
Decreto “Milleproroghe” convertito in legge: le novità fiscali
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 , di conversione del D.L. 30
dicembre 2016, n. 244
Il decreto
“Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), è stato definitivamente
convertito in legge.
Le principali novità
fiscali riguardano la dichiarazione
precompilata 730, la detrazione
IRPEF per l’acquisto di abitazioni, l’invio dei modelli INTRASTAT, i termini di invio dello spesometro e delle liquidazioni
IVA 2017, le locazioni a canone
concordato, la soppressione della comunicazione
di beni in uso ai soci, il coordinamento tra bilancio civilistico e fiscale, gli incentivi per il rientro in Italia, il credito d’imposta per la
modernizzazione del sistema di distribuzione
e vendita dei prodotti editoriali, la lotteria
nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Rinviata al 2018 la soppressione degli elenchi Intrastat acquisti
Agenzia Entrate, Comunicato stampa 17 febbraio 2017
Con il
Comunicato stampa congiunto di venerdì 17 febbraio 2017, l'Agenzia Entrate,
l'Agenzia delle Dogane e l'ISTAT hanno diramato quanto segue: “Nell'ambito
della conversione in legge del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto "Decreto
Milleproroghe"), è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal
Senato, che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle
comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro
dell'Unione europea (Modelli INTRA-2). Nelle more della definizione del quadro
giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo
2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le
statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione Europea,
l'Istat deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative
agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, si comunica
che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a
carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei
Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale
periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto
di beni per un valore superiore a € 50.000 nel IV trimestre 2016 ovvero a
gennaio 2017. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le
consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando
integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali
telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli
obblighi statistici definiti a livello UE”.
Il
suddetto decreto “milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) è stato
definitivamente convertito in legge il 23 febbraio 2017.
Non sarà però imputata alcuna sanzione per i
contribuenti che invieranno il modello Intrastat di gennaio dopo la
ripristinata scadenza del 27 febbraio 2017 (il 25 febbraio cade di sabato); è
quanto emerso lo scorso 21 febbraio durante un incontro organizzato dall’Ordine
dei commercialisti di Milano in collaborazione con la Cassa di previdenza dei
ragionieri, a cui erano presenti il viceministro dell’Economia, Luigi Casero e
il direttore dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.
CERTIFICAZIONI
La
Certificazione utili e proventi Equiparati (CUPE) entro il 31 marzo
La
Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere
rilasciata, entro il 31 marzo, ai
soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires,
residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
La CUPE
viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società
di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri
proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato
gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli
intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli
intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con
esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse
intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati,
imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o
proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La
certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da
titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione
in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro),
contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria
apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle
perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la
partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La
certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri
proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
DICHIARAZIONI
Per
la detrazione delle spese veterinarie basta lo scontrino “parlante”
Agenzia Entrate
Risoluzione 27 febbraio 2017, n. 24/E.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione
27 febbraio 2017, n. 24/E, ha precisato che per poter portare in detrazione le
spese veterinarie nella precompilata 2017, è sufficiente lo scontrino
“parlante”, non essendo necessario conservare la prescrizione medica
(cosiddetta “ricetta.
Al riguardo si ricorda che:
1.
a
prescindere dal numero di animali posseduti, le spese veterinarie sono detraibili ai fini Irpef nella misura
del 19 per cento (fino ad un importo
massimo di 387,34 euro) per la parte che eccede la franchigia di 129,11
euro;
2.
il
beneficio in esame spetta soltanto per le spese veterinarie sostenute per la
cura di animali legalmente detenuti a
scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
3.
non
sono detraibili le spese sostenute per la cura di animali destinati
all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, nonché di animali
allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
Ovviamente la detrazione non può essere riconosciuta per le spese relative ad
animali utilizzati per attività illecite;
4.
la
detrazione, inoltre, è esclusa per le
spese sostenute per l'acquisto di mangimi speciali o antiparassitari.
DICHIARAZIONI
Prorogato
il termine per l’invio dei dati per le spese di intervento edilizio
Agenzia Entrate, Comunicato stampa 21 febbraio 2017
L’Agenzia
Entrate con un comunicato stampa del 21 febbraio ha prorogato al 7 marzo il termine entro cui gli amministratori di
condominio possono inviare i dati relativi alle ristrutturazioni edilizie o
agli interventi di risparmio energetico sulle parti comuni, utili per
l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
IVA
Dal
1° marzo nuovo modello delle dichiarazioni d’intento
Agenzia Entrate, Provvedimento 2 dicembre 2016, n. 213221
Il nuovo modello delle
dichiarazioni d'intento, approvato dall'Agenzia delle entrate il 2 dicembre
2016, dovrà essere utilizzato per le
operazioni a partire dal 1° marzo; per le operazioni fino al 28 febbraio
dovrà essere utilizzato il "vecchio" modello.
A partire dal 1° marzo
quindi dovrà essere ripresentata la dichiarazione con il "nuovo"
modello, a meno che in quella già presentata non siano stati compilati i campi
3 e 4.
RISCOSSIONE
Equitalia
avvisa i contribuenti sulle cartelle che potrebbero rientrare nella definizione
agevolata
Equitalia sta inviando
ai contribuenti una lettera per informarli su eventuali cartelle, non ancora in
loro possesso, che potrebbero rientrare nella definizione agevolata (c.d.
rottamazione delle cartelle), prevista dal D.L. n. 193/2016.
Il
termine ultimo per la presentazione della domanda per aderire alla definizione
agevolata è fissato al 31 marzo 2017.
Nella
lettera, precisa Equitalia, sono indicati gli estremi con cui poter immediatamente
identificare l'atto di riscossione e l'ammontare del debito. Per richiedere la
definizione agevolata per tali importi è sufficiente indicare il numero
dell'atto nella domanda da presentare a Equitalia.
AGEVOLAZIONI
Credito
d'imposta videosorveglianza, allarme e vigilanza
Provvedimento 14
febbraio 2017, n. 33037
L'Agenzia
delle Entrate ha pubblicato un'interessante scheda riassuntiva, denominata
“Credito d'imposta videosorveglianza, allarme e vigilanza”, che raccoglie tutte
le informazioni essenziali per chi intende usufruire del bonus fiscale.
La legge
di Stabilità 2016 ha infatti istituito un fondo di 15 milioni di euro destinati
a chi ha sostenuto spese per prevenire attività criminali, installando sistemi
di videosorveglianza digitale e di allarme o sottoscrivendo un contratto di
vigilanza.
L'istanza
per richiedere il credito d'imposta deve essere presentata all'Agenzia delle
Entrate dal 20 febbraio 2017 al 20 marzo
2017, in presenza di queste condizioni:
·
se si sono sostenute le spese nel 2016;
·
se l'immobile interessato alla sorveglianza è per uso personale
o familiare;
·
nella misura del 50%, se l'immobile è utilizzato anche per
l'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
·
se si è presentata la richiesta all'Agenzia delle Entrate.
Nuovo modello di dichiarazione sostitutiva per il canone Tv
Provvedimento 24 febbraio 2017, n. 39345
La detenzione dell’apparecchio
televisivo si presume qualora esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. Al
fine di superare tale presunzione, è possibile presentare una dichiarazione
sostitutiva nei termini, utilizzando l’apposito modello.
Con il Provvedimento n. 39345 del 24
febbraio 2017, l’Agenzia Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di
indicare la data di inizio della sussistenza dei presupposti autocertificati
dal contribuente e di comunicare in un apposito quadro eventuali variazioni
alle precedenti dichiarazioni.
Viene precisato,
inoltre, che fino al prossimo 25 aprile potrà essere utilizzato anche il
modello di dichiarazione sostitutiva approvato con il Provvedimento
direttoriale n. 45059/2016 (come modificato dal Provvedimento
21 aprile 2016, n. 58258).
BILANCIO
Disponibile il
manuale per il deposito del Bilancio 2016
È disponibile dal 15
febbraio il manuale per il deposito del bilancio relativo al 2016 sul sito www.unioncamere.it e sul
portale www.registroimprese.it.
Il manuale risulta
fondamentale in considerazione delle rilevanti novità in materia apportate dal
D.Lgs n. 139/2015 e fornisce, in particolare, importanti indicazioni in merito
alle “micro imprese”, una delle principali novità per il 2016.
BILANCIO
La contabilizzazione dei derivati speculativi e di copertura nel
Bilancio 2016
Da quest’anno i
derivati di copertura e i derivati speculativi dovranno essere trattati e
inseriti in bilancio (esercizio 2016) secondo i nuovi principi contabili
italiani.
I derivati sono strumenti
finanziari complessi il cui valore “deriva” da altri prodotti finanziari
ovvero da beni alla cui variazione di prezzo essi sono agganciati; il titolo o
il bene dalla cui valutazione deriva il valore del derivato si definisce
“sottostante”. L’enorme diffusione dei derivati, anche tra le PMI, è
riconducibile alla loro funzione “di
copertura”, ovvero di protezione di un determinato rischio di mercato:
rischio di oscillazione dei tassi di interesse, il rischio di fluttuazione dei
tassi di cambio e ancora il rischio di variazione dei prezzi di
approvvigionamento di alcune materie prime.
Risulta utile quindi,
qualora non abbiate già provveduto, richiedere
una visura alla centrale Rischi della Banca d’Italia (in modo da
assicurarci che non risultino attivi contratti “derivati”).
La Centrale dei Rischi
è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le
informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono
ai loro clienti.
Il servizio è gratuito
ma per le società la richiesta può essere inoltrata solo a mezzo dei loro
rappresentanti (amministratore, curatore fallimentare, procuratore, difensore
legale munito di "procura alle liti", sindaci e revisori contabili di
società, soci di s.r.l. e soci illimitatamente responsabili).
I moduli di richiesta sono disponibili on line in versione editabile:
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/.
Per ottenere una visura
si deve:
·
compilare
il modulo e firmarlo;
·
allegare
al modulo la fotocopia leggibile del proprio documento di identità;
·
scansionare
e trasmettere il tutto per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di
una delle filiali della Banca d'Italia.
Dopo qualche giorno si
riceverà da Banca d’Italia la vostra Visura Centrale Rischi.
APPROFONDIMENTI
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NUOVE LEGGI
Le principali novità fiscali del
“Milleproroghe” convertito in legge
Il decreto
“Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), è stato definitivamente
convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19. Sintetizziamo le principali novità
fiscali contenute nel provvedimento.
Dichiarazione precompilata 730: spese veterinarie - Prorogati dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento
delle spese veterinarie, i termini per l'invio al Sistema tessera sanitaria
(STS), da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati
relativi alle spese per animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva,
sostenuti da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.
Detrazione IRPEF per acquisto abitazione - È estesa al 2017 la detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto di
immobili a destinazione residenziale cedute dalle imprese costruttrici (Legge
28 dicembre 2015, n. 208). Ricordiamo che è possibile detrarre dall’Irpef (in
10 quote annuali e fino a concorrenza del suo ammontare) il 50% dell'importo
corrisposto a titolo di Iva per l'acquisto (effettuato entro il 31 dicembre
2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A
o B, cedute dalle imprese costruttrici.
Invio modelli INTRASTAT - Viene reintrodotto, fino al 31 dicembre 2017, l’obbligo di comunicazione dei dati
relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio
ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato Ue. Viene quindi posticipata di
un anno la soppressione delle comunicazioni stabilita dal D.L. 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Termini invio spesometro e liquidazioni IVA 2017 - Per il 2017 lo spesometro dovrà essere trasmesso con cadenza
semestrale, nei seguenti termini:
- per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017;
- per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.
Restano trimestrali le
scadenze per l’invio della comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. L’invio dovrà essere effettuato
entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
IRPEF: locazioni a canone concordato - È soppressa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016, la norma che vincola l’abbattimento al 30%
dell’imponibile IRPEF derivante da contratti di affitto a canone concordato,
all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli
estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della
denuncia dell'immobile ai fini ICI/IMU.
Soppressa la comunicazioni di beni ai soci - È stata abrogata la disciplina delle
comunicazioni relative alla concessione di beni d’impresa in godimento ai soci
(D.L. n. 138/2011).
Soggetti IRES: coordinamento tra bilancio civilistico e
fiscale e proroga della dichiarazione dei redditi e IRAP - Una modifica inserita durante
l'iter di conversione in legge ha esteso le modalità di determinazione del reddito
previste per i soggetti che adottano gli Ias/Ifrs alle imprese che redigono il
bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali Oic, ad eccezione
delle micro-imprese. In estrema sintesi, la norma prevede il pieno
riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma
mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale.
Per i soggetti
interessati da queste novità viene inoltre prorogato
al 16 ottobre 2017 (in quanto il 15 cadrà di domenica) il termine per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap.
Incentivi per il rientro in Italia - Prorogato al 30 aprile 2017 il
termine per l’esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile
ai lavoratori che rientrano in Italia.
Credito d’imposta per la modernizzazione del sistema di
distribuzione e vendita dei prodotti editoriali - Il credito d’imposta per sostenere
l’adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva (editori,
distributori e rivenditori), finalizzato alla modernizzazione del sistema di
distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, è utilizzabile per
gli interventi di adeguamento
tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.
Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali
- Prorogato al 1° novembre 2017 (originariamente il
termine previsto era il 1° marzo 2017) l’avvio dell’applicazione sperimentale
della lotteria nazionale prevista dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1,
comma 543), legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi,
effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall’esercizio di attività
d’impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento
con carta di debito e di credito.
TASSA VIDIMAZIONI
Versamento della tassa di
vidimazione 2017 dei libri sociali
Entro il 16 marzo di ciascun anno:
·
le società di capitali,
·
le società consortili,
·
le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti
fra gli stessi),
·
gli enti commerciali,
devono
provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla
vidimazione dei libri sociali.
Sono
escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad
imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale
e del libro degli inventari):
·
le società di persone,
·
le società cooperative,
·
le società di mutua assicurazione,
·
gli enti non commerciali,
·
le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa
è determinata forfettariamente in base
al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e
dalle relative pagine.
La misura
della tassa anche per il 2017 sarà di:
·
309,87 euro per la generalità
delle società;
·
516,46 euro per le società con
capitale sociale all’1 gennaio 2017 superiore a 516.456,90 euro.
Il
modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere
esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla
vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali
successiva al termine di versamento del 16 marzo 2017.
Le
società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con
bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere
effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - sezione
“Erario” - annualità per la quale si versa la tassa).
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