Passa ai contenuti principali

rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Doppia proroga per la Rottamazione delle cartelle
·         Spesometro 2016: in scadenza al 10 e al 20 aprile
·         Distributori automatici: termini differenziati per memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
·         Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva: pronto il modello
·         Omessa o tardiva presentazione modello F24 a saldo zero: come sfruttare le sanzioni ridotte
·         Stampa registri contabili: i nuovi termini
·         Operazioni IVA 2014, al via gli avvisi per promuovere l’adempimento spontaneo
·         Il calcolo del ROL
·         I limiti per la redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese
·         Detrazione fiscale in caso di acconti per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A e B
·         Bonus mobili: nessun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni
·         Bonus strumenti musicali: tutte le indicazioni per ottenerlo
·         I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate per le consultazioni ipotecarie e catastali gratuite
·         Cinque per mille, pubblicato l'elenco permanente degli enti iscritti


APPROFONDIMENTI
·         I nuovi termini per la stampa dei registri
·         Pronti gli avvisi per l’adempimento spontaneo relativo alle operazioni IVA 2014



IN BREVE

RISCOSSIONE
Doppia proroga per la Rottamazione delle cartelle
D.L. 27 marzo 2017 n. 36
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 27 marzo 2017 n. 36, è stato ufficialmente prorogato al 21 aprile 2017 il termine per la presentazione della domanda per aderire alla definizione agevolata prevista dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con legge n. 225/2016.
Oltre al differimento dei termini per tutti per la presentazione dell’istanza, è stato stabilito anche lo slittamento del termine di un anno per i soggetti stabiliti in Comuni colpiti dal sisma e che beneficiano delle agevolazioni tributarie di cui all’art. 48 D.L. n. 189/2016, delle scadenze (vecchie e nuove) relative alla definizione agevolata.


IVA
Spesometro 2016: in scadenza al 10 e al 20 aprile
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 24 marzo 2017
L’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti IVA 2016 (cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute) è in scadenza al 10 aprile 2017, per le ditte con liquidazione IVA mensile, e al 20 aprile per le ditte con liquidazione Iva trimestrale.
L’Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 24 marzo 2017, ha reso noto che:
·         le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono escluse dall’invio dello Spesometro per il 2016;
·         i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal Dl 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria;
·         è stato eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black-list, ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE;
·         i commercianti al dettaglio non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016, mentre i tour operator non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.


Distributori automatici: termini differenziati per memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
Agenzia Entrate, Provvedimento 30 marzo 2017, n. 61936
A decorrere dal 1° aprile 2017 è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (o “vending machine”).
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 era già stata introdotta una soluzione transitoria per i distributori dotati di:
·         una o più “periferiche di pagamento” (come gettoniere rendiresto, validatori, selettori di moneta, lettori di banconote, dispositivi cashless di tipo contact o contactless, bluetooth, lettori di carte di debito/credito e/o altri supporti, sistemi basati su riconoscimento di caratteristiche fisionometriche, schede PC o PC dedicati allo scopo, periferiche di comunicazione con dispositivi esterni);
·         un “sistema master”;
·         un “erogatore” di prodotti o servizi;
·         una “porta di comunicazione”, necessaria per comunicare/trasferire digitalmente i dati a un dispositivo esterno che li invii al Sistema dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento direttoriale n. 61936 del 30 marzo 2017 sono state invece definite le informazioni, le regole tecniche, nonché gli strumenti ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi Iva che utilizzano distributori automatici che, alla data del 1° aprile 2017, siano privi della “porta di comunicazione”. Con lo stesso provvedimento è stato stabilito che, in fase di prima applicazione, per i soli distributori automatici non dotati di "porta di comunicazione" l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2018.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i distributori automatici di carburante che saranno oggetto di disposizioni specifiche.


Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva: pronto il modello
Agenzia Entrate, Provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793
Il 31 maggio 2017 sarà la prima scadenza per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al I trimestre 2017, adempimento introdotto dal D.L. n. 193/2016 (articolo 4, comma 2) che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.
A tal fine sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il modello per la comunicazione, approvato con Provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793. Oltre al modello, sono state approvate le relative istruzioni e specifiche tecniche.


SANZIONI
Omessa o tardiva presentazione modello F24 a saldo zero: come sfruttare le sanzioni ridotte
Agenzia Entrate, Risoluzione 20 marzo 2017, n. 36/E
Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l'Agenzia Entrate ha chiarito quali sono gli importi da pagare in caso di ravvedimento operoso per mancata o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero per effetto di compensazione orizzontale.
Quando l'errore viene corretto entro 90 giorni, la sanzione prevista dalla legge per l'omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal 1° gennaio 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall'omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:
·         5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
·         11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall'omissione.

Oltre 90 giorni, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:
·         12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall'omissione;
·         14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro 2 anni dall'omissione;
·         16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero viene presentato superati i 2 anni dall'omissione;
·         20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.


SCRITTURE CONTABILI
Stampa registri contabili: i nuovi termini
Le nuove misure adottate dal Legislatore, che hanno portato alla proroga o al differimento dei termini per la presentazione delle Dichiarazioni fiscali, hanno avuto l’effetto di prorogare o anticipare anche i termini per la stampa dei registri.
Vedi l’Approfondimento


ACCERTAMENTO
Operazioni IVA 2014, al via gli avvisi per promuovere l’adempimento spontaneo
Agenzia Entrate, Provvedimento 24 marzo 2017, n. 57490; Comunicato Stampa 24 marzo 2017
Ad aprile sono previste nuove comunicazioni e inviti preventivi mirati a segnalare discordanze e incongruenze emerse dall’incrocio dei dati di spesometro e dichiarazione.
Le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato ai fini Iva, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2014, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo allo stesso anno, potranno regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando le informazioni messe a disposizione dall’Agenzia Entrate, co le modalità stabilite dal provvedimento n. 57490 del 24 marzo 2017. Per le imprese e i professionisti che non daranno seguito all’invito contenuto in queste lettere, i controlli partiranno nell’ultimo trimestre del 2017.
Vedi l’Approfondimento


BILANCIO
Il calcolo del ROL
D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2017 n. 19
Una delle novità più rilevanti dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 riguarda la soppressione dell’area straordinaria del conto economico, con la conseguente riclassificazione delle voci che componevano tale area nelle voci di costo e di ricavo dell’area ordinaria del bilancio. Tale novità civilistica comporta impatti fiscali rilevanti.
Il Decreto Legge “Milleproroghe” convertito con la legge n. 19/2017 ha stabilito, infatti, che per la determinazione del ROL, al fine della deduzione degli interessi passivi, occorre tenere conto anche dei componenti straordinari riclassificati nelle voci A.5. e B.14. del Conto economico.
Si ricorda che, secondo l’art 96 del TUIR, gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi, mentre l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), il quale deriva dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., con esclusione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
Quindi, nella determinazione del ROL, per i bilanci al 31 dicembre 2016 occorre tenere conto di tutti quei componenti straordinari riclassificati, ad eccezione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d’azienda.


I limiti per la redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese
I bilanci delle società di capitali possono essere redatti omettendo la compilazione della nota integrativa (bilancio per le micro-imprese) se per due esercizi su tre consecutivi le società non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:
1)      totale attivo € 175.000
2)      ricavi vendite e prestazioni € 350.000
3)      dipendenti occupati in media n. 5.

Il bilancio dovrà essere completo di nota integrativa invece se per due esercizi su tre consecutivi le società non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:
1)      totale attivo € 4.400.000
2)      ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000
3)      dipendenti occupati in media n. 50.
Per chi supera i predetti limiti il bilancio dovrà essere presentato in forma estesa e quindi integrato anche con il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione.


AGEVOLAZIONI
Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art.1, comma 56
Detrazione fiscale in caso di acconti per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A e B
Per il 2017 è stata prorogato l'incentivo che prevede la detrazione del 50% dell'IVA per l'acquisto di abitazioni in classe A e B. La detrazione è quindi applicabile anche a tutti gli acquisti effettuati nel corso del 2017, oltre a quelli effettuati nel 2016.
L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili considera l'agevolazione applicabile in via continuativa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 anche nel caso di versamento di acconti nel 2016 per rogiti stipulati nel 2017, in quanto ora entrambi gli anni sono soggetti ad agevolazione.
Conseguentemente, la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA potrà essere beneficiata sia sugli acconti 2016 che sui saldi a rogito 2017.


Bonus mobili: nessun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni
L'Agenzia Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida dedicata alla detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2017.
L'Agenzia Entrate precisa che la legge che ha prorogato l'agevolazione non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2017 ha però introdotto un limite alla detrazione: spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016.


Bonus strumenti musicali: tutte le indicazioni per ottenerlo
Agenzia Entrate, Provvedimento 14 marzo 2017, n. 50771; Circolare 31 marzo 2017, n. 6/E
Con il Provvedimento del 14 marzo 2017, n. 50771 l'Agenzia Entrate fornisce agli studenti che vogliono acquistare uno strumento musicale nuovo, usufruendo del contributo previsto dalla legge di Bilancio 2017, le indicazioni per accedere al beneficio ed ottenere l'agevolazione. Il provvedimento chiarisce inoltre le modalità con cui i venditori, a loro volta, possono recuperare tramite credito d'imposta lo sconto riconosciuto agli acquirenti.
Il contributo, sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, spetta per gli acquisti effettuati nel 2017 per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, ed è riservato agli studenti iscritti ai licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Per accedere al bonus è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018.
Con la Circolare 31 marzo 2017, n. 6/E l'Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina del contributo, precisando tra l’altro lo studente deve chiedere al proprio istituto - che è obbligato a rilasciarlo - un certificato di iscrizione, con il quale si attesta la sussistenza dei requisiti.


CATASTO
I chiarimenti dell’Agenzia Entrate per le consultazioni ipotecarie e catastali gratuite
Agenzia Entrate, Circolare 24 marzo 2017, n. 3/E
L’Agenzia Entrate con la circolare n. 3/E del 24 marzo 2017 ha ricordato che le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Usufruisce dell’agevolazione il titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l’ispezione. La titolarità viene individuata in presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile.
Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali “a favore” del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.
Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.
Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.
Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l’accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore. In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell’esenzione.


ENTI NO PROFIT
Cinque per mille, pubblicato l'elenco permanente degli enti iscritti
Agenzia Entrate, Circolare 31 marzo 2017 n. 5/E
Pubblicato l'elenco degli enti che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille dell'Irpef: l'Agenzia delle Entrate ha infatti reso disponibili gli elenchi suddivisi per settore: ricerca scientifica, ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche ed enti del volontariato.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 31 marzo 2017 n. 5/E, ha chiarito che per effetto dell'art. 6-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010 - modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016 - da quest'anno gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti richiesti, non sono più tenuti a ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mediante la quale l'ente attesta la persistenza dei requisiti. L'iscrizione al riparto, quindi, non ha più validità annuale e, a tal fine, l'Agenzia delle Entrate istituisce un apposito elenco, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
Ne deriva che sono obbligati a presentare la domanda di iscrizione e la successiva documentazione integrativa gli enti:
  • di nuova costituzione;
  • che non si sono iscritti nel 2016;
  • non inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017 perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti nel 2016.



APPROFONDIMENTI

SCRITTURE CONTABILI
I nuovi termini per la stampa dei registri
Le nuove misure adottate dal Legislatore, che hanno portato alla proroga o al differimento dei termini per la presentazione delle Dichiarazioni fiscali, hanno avuto l’effetto di prorogare o anticipare i termini per la stampa dei registri.
Quest’anno la Dichiarazione annuale IVA andava presentata in via autonoma entro il 28 febbraio (dal 2018, il termine di presentazione sarà invece il 30 aprile).
I nuovi termini di presentazione della Dichiarazione annuale IVA hanno incidenza anche sui termini entro cui stampare (o archiviare elettronicamente) i registri IVA ed archiviare elettronicamente le fatture elettroniche. Questi adempimenti devono essere eseguiti entro 3 mesi dal termine di invio della Dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d’imposta cui i registri e le fatture si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994.
Pertanto, applicando letteralmente la norma, per i registri IVA e le fatture elettroniche riferite al 2016, l’adempimento deve essere eseguito entro il 28 maggio 2017.

È stato anche prorogato, per quest’anno, di 15 giorni il termine di invio della Dichiarazione dei Redditi e della Dichiarazione IRAP per le società di capitali, con riferimento al periodo d’imposta. La proroga non riguarda tutte le società di capitali, ma solo quelle diverse dalle micro imprese di cui all’art. 2435-ter codice civile e che redigono il bilancio in conformità alle norme dettate dallo stesso codice.
La proroga del predetto termine fa slittare, per i soggetti interessati, anche il termine entro cui stampare i registri o provvedere alla conservazione sostitutiva.
La stampa o la conservazione sostitutiva su supporti informatici dei registri deve avvenire entro tre mesi dal termine ordinario di invio del modello dichiarativo riferito allo stesso periodo d’imposta e, quindi, entro il 15 gennaio 2018 per i soggetti interessati dalla proroga; per i soggetti non interessati dalla proroga il termine rimane fissato al 30 dicembre 2017.


ACCERTAMENTO
Pronti gli avvisi per l’adempimento spontaneo relativo alle operazioni IVA 2014
Ad aprile sono previste nuove comunicazioni e inviti preventivi mirati a segnalare discordanze e incongruenze emerse dall’incrocio dei dati di spesometro e dichiarazione.
Le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato ai fini Iva, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2014, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo allo stesso anno, potranno regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
Con provvedimento del 24 marzo 2017 l’Agenzia ha fissato modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.
Tramite queste comunicazioni personalizzate, le Entrate mettono a disposizione dei soggetti Iva interessati sia le informazioni inviate dai loro clienti, da cui risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione, sia le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Per le imprese e i professionisti che non daranno seguito all’invito contenuto in queste lettere, i controlli partiranno nell’ultimo trimestre del 2017.
La comunicazione arriverà tramite posta elettronica certificata (Pec).
Tramite queste segnalazioni, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.



Commenti

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna periodica fiscale

IN BREVE ·          31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·          La precompilata 2023 è online: invio dall'11 maggio ·          Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·          Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione ·          Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità ·          ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche ·          Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·          La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·          Dichiarazione imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·          La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e n

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro