IN BREVE
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Precompilata 2017: online le regole per l’accesso
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Rottamazione delle cartelle: nelle zone colpite dal terremoto domanda
entro il 21 aprile 2018
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Nuovo tasso d’interesse per le cartelle di pagamento definite in
ritardo
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Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale
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Spesometro omesso, tardivo o errato/incompleto
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Nessun invio dei corrispettivi per “gratta e vinci”, tabacchi e
ricariche
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5 per mille: al via le iscrizioni per gli enti non inclusi nell'elenco
permanente
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In scadenza al 2 maggio l’adesione al regime agevolato per lavoratori
rimpatriati
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Per artigiani e commercianti in arrivo gli avvisi bonari sulla rata di
febbraio
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Monaco e Stato del Vaticano entrano nella White List
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APPROFONDIMENTI
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Le regole per l’accesso alle Dichiarazioni precompilate 2017
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Spesometro e ravvedimento operoso
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IN BREVE
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IMPOSTE
DIRETTE
Nuovo
regime di cassa per le imprese minori: le regole chiarite dalle Entrate
Agenzia
Entrate, Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E
L'Agenzia
delle Entrate , con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, ha fornito i primi
chiarimenti sul nuovo regime di cassa introdotto dalla legge di Bilancio 2017,
che ha modificato le regole di determinazione della base imponibile Irpef e
Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando,
contestualmente, i relativi adempimenti contabili. Il nuovo regime “misto”
cassa-competenza, che prevede una deroga al criterio della competenza per i
ricavi percepiti e le spese sostenute, si applica a decorrere dal periodo
d'imposta 2017.
Nel
documento viene confermato che, ai sensi dell’art. 18,del D.P.R. n. 600/1973, sono
ammessi alla contabilità semplificata:
1.
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell’art. 55 del Tuir,
2.
le imprese familiari e le aziende coniugali,
3.
le società in nome collettivo e le società in accomandita
semplice,
4.
le società di armamento e società di fatto,
5.
gli enti non commerciali, con riferimento alle eventuali attività
commerciali esercitate,
qualora i
ricavi (di cui agli artt. 57 e 85 del Tuir) percepiti in un anno intero - o
rilevati “per competenza” nell'ultimo anno - non abbiano superato i seguenti
importi:
a.
400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi;
b.
700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
In
mancanza di tali presupposti, l'accesso al regime di contabilità semplificata è
precluso.
Si ricorda,
infine, che in caso di inizio attività, è possibile tenere la contabilità
semplificata già dal primo anno nel caso in cui si ritenga di percepire ricavi
per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai limiti indicati sopra.
DICHIARAZIONI
Agenzia Entrate, Provvedimento 7 aprile
2017, n. 69483
L'Agenzia Entrate, con
il Provvedimento del 7 aprile 2017, n. 69483, ha fornito le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle Dichiarazioni
precompilate 2017 da parte dei contribuenti e degli altri soggetti dagli stessi
autorizzati.
Dall'anno di imposta
2015, i destinatari della dichiarazione 730 precompilata sono i contribuenti
che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro
dipendente e assimilati.
A partire dal 18
aprile sarà
possibile accedere ai seguenti documenti:
·
dichiarazione dei redditi precompilata;
·
elenco delle informazioni attinenti alla
dichiarazione 730 precompilata disponibili
presso l'Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e
non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti
informative.
A partire dall'anno di imposta 2016, sono stati inseriti
nella precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili,
trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e
relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla
vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e
assistenziali;
- contributi versati per gli
addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
- spese sanitarie e relativi
rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi
rimborsi;
- contributi versati alle forme
di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al
risparmio energetico.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE
E VERSAMENTI
Rottamazione
delle cartelle: nelle zone colpite dal terremoto domanda entro il 21 aprile
2018
D.L. 9
febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni in legge 7 aprile
2017, n. 45; Equitalia, Comunicato Stampa 13 aprile 2017
Il
D.L. 9 febbraio
2017, n. 8 (“decreto terremoto”), convertito con modificazioni in legge
n. 45/2017, ha previsto nei confronti dei soggetti residenti nei Comuni del
Centro Italia colpiti dal terremoto, la proroga di un anno dei termini relativi
alla definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione delle cartelle),
disciplinata dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con
modifiche in legge n. 225/2016. Pertanto, la
dichiarazione di adesione potrà essere presentata entro il 21 aprile 2018 e
sono prorogate di un anno tutte le altre
scadenze previste per la definizione agevolata, comprese quelle relative ai
pagamenti.
Si
ricorda che nel decreto citato è contenuta, tra l'altro, la proroga dei termini per aderire alla
rottamazione delle cartelle di Equitalia, dal 31 marzo al 21 aprile (già
disposta con il D.L. 27 marzo
2017 n. 36), e della data
entro cui la società di riscossione dovrà inviare una risposta ai contribuenti,
che slitta dal 31 maggio al 15 giugno.
Nuovo
tasso d’interesse per le cartelle di pagamento definite in ritardo
Agenzia
Entrate, Provvedimento 4 aprile 2017, n. 66826
Il
provvedimento n. 66826 del 4 aprile 2017 del Direttore dell’Agenzia Entrate ha
stabilito che a partire dal 15 maggio 2017 il tasso di interesse annuale da
applicare alle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una
cartella di pagamento, sarà pari al
3,50%, invece del 4,13% annuo precedente.
La
rideterminazione è stata fatta considerando la media dei tassi bancari attivi,
in basse alle stime fornite dalla Banca d’Italia.
ACCERTAMENTO
Online
Gerico 2017 per gli studi di settore 2016
Agenzia
Entrate, Comunicato Stampa 4 aprile 2017
L’Agenzia
Entrate ha annunciato che la Commissione degli esperti ha espresso parere
positivo in merito ai correttivi anticrisi per 193 studi di settore. I
correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore
alla situazione di crisi economica del 2016.
Sono già disponibili in versione definitiva i
software “Gerico 2017”
e “Parametri 2017” .
Il primo
consente la compilazione degli studi di settore, il secondo di stimare i ricavi
o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni
per cui non risultano approvati gli studi di settore oppure, seppur approvati,
operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.
I due software sono
disponibili sul sito internet dell’Agenzia Entrate all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/
.
IVA
Rimborso e compensazione del credito
IVA trimestrale
Agenzia
Entrate, Provvedimento 28 marzo 2017, n. 59279
L’Agenzia Entrate con il
provvedimento n. 59279 del 28 marzo 2017 ha approvato le nuove istruzioni per la
compilazione del modello TR per la richiesta a rimborso o in compensazione del
credito IVA trimestrale.
È stata stabilita la possibilità,
già introdotta con la
Dichiarazione IVA relativa al 2016, di avvalersi del Modello senza l’apposizione del visto di conformità
per importi fino a 30.000 euro (la soglia prima era fissata a 15.000 euro).
È possibile chiedere a rimborso o utilizzare
in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3
trimestri dell’anno, quando l’importo è
superiore a 2.528,28 euro e se si verifica almeno una delle seguenti tre
condizioni:
·
si
esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano
l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a
quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale
possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
·
si
effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume
d’affari;
·
si
effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare
superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle
importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di
beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene
riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni
(Risoluzione 23 dicembre 2007, n. 392/E);
·
il
rimborso è richiesto da soggetti non residenti che si avvalgono di un
rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
·
il
rimborso è richiesto da soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei
confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un
importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle
seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione; prestazioni esenti articolo 10 effettuate nei confronti di
soggetti stabiliti fuori dalla Comunità o relative a beni destinati a essere
esportati fuori dalla Comunità stessa.
Il modello relativo al I trimestre del 2017 dovrà essere
presentato entro il 30 aprile 2017.
Spesometro omesso, tardivo o
errato/incompleto
In questi giorni è in scadenza la
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro). Per i
contribuenti a liquidazione IVA mensile la scadenza era il 10 aprile, mentre
per quelli a liquidazione trimestrale c’è ancora tempo fino al 20 aprile.
In caso di spesometro non trasmesso,
ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si
applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a),
D.Lgs. n. 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.
158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), va da 250 euro a
2.000 euro.
Tuttavia per rimediare agli errori o
omissioni è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso,
previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Vedi
l’Approfondimento
Nessun
invio dei corrispettivi per “gratta e vinci”, tabacchi e ricariche
Agenzia
Entrate, Risoluzione 5
aprile 2017, n. 44/E
Il D.Lgs. n. 127/2015, poi modificato dal D.L.
193/2016, ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2017, i soggetti
passivi sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi
tramite distributori automatici.
Tuttavia, l’Agenzia Entrate con la Risoluzione
n. 44 del 5 aprile 2017 ha
stabilito che sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico
dei corrispettivi i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche
e “gratta e vinci”.
AGEVOLAZIONI
5 per mille: al via le iscrizioni per
gli enti non inclusi nell'elenco permanente
Agenzia
Entrate, Comunicato Stampa 31 marzo 2017
Fino
al prossimo 8
maggio 2017 gli
enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche non inclusi
nell'elenco permanente degli iscritti avranno la possibilità di iscriversi al
cinque per mille 2017.
Dovranno
trasmettere la domanda, per via
telematica (tramite i
servizi Fisconline o Entratel),
oltre agli enti di nuova costituzione,
anche gli enti che non si sono iscritti
nel 2016, quelli non regolarmente
iscritti o privi dei requisiti nel 2016. Gli enti già compresi nell'elenco
permanente degli iscritti, invece, non sono tenuti a trasmettere nuovamente la
richiesta di iscrizione.
Entro il 14 maggio 2017 saranno
pubblicati gli
elenchi provvisori degli enti del volontariato e
delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio che
potranno, in caso di rilevazione di eventuali errori nell'iscrizione, chiedere
la correzione entro il 22 maggio.
Gli elenchi
aggiornati, invece, saranno pubblicati entro il
25 maggio.
In
scadenza al 2 maggio l’adesione al regime agevolato per lavoratori rimpatriati
Agenzia
Entrate, Provvedimento 31 marzo 2017, n. 64188
I lavoratori dipendenti rientrati in Italia
entro il 31 dicembre 2015 avranno tempo fino al 2 maggio per
accedere al regime agevolato riservato ai lavoratori rimpatriati, che consiste nella riduzione della base
imponibile Irpef nella misura del 30% per l'anno di imposta 2016, e del 50%,
per il 2017 e i tre periodi successivi (fino al 2020).
L'opzione è irrevocabile ed esercitata
mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro.
LAVORATORI AUTONOMI
Per artigiani e commercianti in arrivo
gli avvisi bonari sulla rata di febbraio
L’INPS, con il Messaggio 5 aprile
2017, n. 1503, ha reso noto che sono in elaborazione gli avvisi
bonari relativi alla rata di febbraio 2017 per i contributi dei lavoratori
autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti.
Gli avvisi bonari non saranno inviati tramite
posta, ma si potranno consultare accedendo al sito dell’Istituto – “Cassetto
previdenziale per Artigiani e Commercianti” – “Avvisi bonari” o sul proprio
indirizzo di posta elettronica, se fornito all’INPS.”
CONVENZIONI FISCALI
Monaco
e Stato del Vaticano entrano nella White List
D.M.
23 marzo 2017
In data 3 aprile 2017 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il D.M. 23 marzo 2017 con il quale il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha modificato la White List , indicando
tra gli stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni Principato
di Monaco e Città del Vaticano.
APPROFONDIMENTI
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DICHIARAZIONI
Le regole per l’accesso alle Dichiarazioni precompilate 2017
L'Agenzia Entrate, con il Provvedimento del 7 aprile 2017, n.
69483, ha
fornito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle
Dichiarazioni precompilate 2017 da parte dei contribuenti e degli altri
soggetti dagli stessi autorizzati.
Dall'anno di imposta 2015, i destinatari della
dichiarazione 730 precompilata sono i contribuenti che hanno percepito, per
l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
A partire dal 18
aprile sarà
possibile accedere ai seguenti documenti:
·
dichiarazione dei redditi precompilata;
·
elenco delle informazioni attinenti alla
dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle entrate, con distinta
indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730
precompilata stessa e relative fonti informative.
L'Agenzia ricorda che,
a partire dall'anno di imposta 2016, sono stati inseriti nella precompilata i
dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili,
trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori
per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro
gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici
e all'assistenza personale o familiare;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza
complementare; spese funebri;
spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Da quest’anno tramite
l’applicazione web sarà anche possibile
consultare e se necessario
correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata
tramite l'applicazione web.
Il Pin per l’accesso a Fisconline e al 730
precompilato può essere ottenuto:
·
online e al telefono – per ottenere l’abilitazione ai servizi
telematici occorre connettersi all’homepage del sito www.agenziaentrate.it
(Area Riservata > Non sei ancora registrato > Registrazione a Fisconline
> Richiedi il codice Pin) e digitare il reddito complessivo indicato nella
dichiarazione presentata nel 2015 e il codice fiscale. Gli stessi dati sono
richiesti al contribuente che fa richiesta del Pin per telefono al call center
al numero 848.800.444. In entrambi i casi il sistema fornirà subito la prima
parte del Pin (le prime 4 cifre). Entro 15 giorni il contribuente riceverà
proprio al domicilio una lettera con le ultime sei cifre del Pin e la password
di accesso.
·
presso gli uffici dell’Agenzia Entrate - dopo avere richiesto in
ufficio il Pin per accedere a Fisconline, il contribuente riceve le prime
quattro cifre del codice, la password provvisoria e il numero della domanda di
abilitazione, da conservare per completare l’abilitazione attraverso internet.
Per
ottenere la seconda parte del Pin il contribuente deve collegarsi al sito
internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e accedere ai
servizi di Fisconline inserendo il “nome utente” (il codice fiscale) e la
password riportata nel foglio che gli è stato consegnato in ufficio.
Successivamente, al primo accesso, il sistema chiede al contribuente di
cambiare la password inserendone una nuova (quella provvisoria va comunque
conservata). Per completare la registrazione al servizio telematico Fisconline
e ricevere le ultime 6 cifre del Pin basta poi selezionare la funzione “Per
coloro che hanno richiesto il Pin ad un ufficio” nella sezione “Profilo
utente”, inserire il numero della domanda di abilitazione e cliccare su “invia”.
La
seconda parte del Pin e la password iniziale di accesso sono inviate per posta
al domicilio del contribuente esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta
di abilitazione ai servizi telematici in ufficio è un delegato.
I
contribuenti in possesso di Smart Card/Cns beneficiano di una procedura
semplificata. Il sistema dopo aver effettuato i controlli sulla Carta nazionale
dei servizi inserita nel lettore, fornirà immediatamente al contribuente il
codice Pin e la password per l’accesso a Fisconline.Ricordiamo infine che il
contribuente può delegare al prelievo del 730 precompilato un CAF o un
professionista intermediario abilitato.
IVA
In questi giorni è in scadenza la comunicazione delle operazioni rilevanti
ai fini IVA (c.d. spesometro). Per i contribuenti a liquidazione IVA mensile la
scadenza era il 10 aprile, mentre per quelli a liquidazione trimestrale c’è
ancora tempo fino al 20 aprile.
In caso di spesometro non trasmesso,
ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione
amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997,
che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 al regime
sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), va
da 250 euro a 2.000 euro.
Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso,
previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
In tal caso si può beneficiare di sanzioni
ridotte rispetto a quelle ordinarie, e più precisamente:
·
1/9 del minimo se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
·
1/8 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione;
·
1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione;
·
1/6 del minimo se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione;
·
1/5 del minimo se la presentazione avviene a seguito di processo verbale di
constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto
dall'Ufficio.
Non si ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1,
lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione a 1/10) poiché espressamente
riferito a dichiarazioni: già con la Risoluzione n. 20 del 16 febbraio 2005
l’Agenzia Entrate (in relazione ad una casistica “elenchi Intrastat”) aveva
precisato che tale ipotesi fosse riconducibile esclusivamente alle
“dichiarazioni”, cioè agli atti, comunque denominati, in base ai quali si
liquida imposta.
La sanzione deve essere versata attraverso il modello F24, indicando il codice tributo 8911.
Il provvedimento attuativo del 2
agosto 2013, n. 94908 non prevede più la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una
comunicazione sostitutiva entro 30
giorni dalla scadenza del termine. Tale regolarizzazione era invece
espressamente prevista dal primo provvedimento attuativo dello spesometro (n.
184182/2010).
Con il comunicato stampa 24 marzo
2017 l’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio (tramite PEC) di 28.440
comunicazioni e inviti preventivi proprio per segnalare discordanze e incongruenze
emerse grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazione
dai contribuenti per il periodo d’imposta 2014.
L’Agenzia Entrate ha confermato che il
contribuente potrà rimediare ad eventuali errori avvalendosi del ravvedimento
(art. 13 del D.Lgs. n.472/1997), anche nel caso in cui la violazione sia già
stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Per le imprese e i professionisti che non daranno seguito all’invito
contenuto in queste lettere sulle operazioni IVA 2014, i controlli partiranno
nell’ultimo trimestre del 2017.
Come indicato nelle comunicazioni
inviate a dicembre 2016, a
partire dal prossimo mese di aprile inizieranno invece i controlli per coloro
che non hanno dato seguito agli inviti dell’Agenzia che segnalavano le anomalie
emerse dallo Spesometro 2013.
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