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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Precompilata 2017: online le regole per l’accesso
·         Rottamazione delle cartelle: nelle zone colpite dal terremoto domanda entro il 21 aprile 2018
·         Nuovo tasso d’interesse per le cartelle di pagamento definite in ritardo
·         Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale
·         Spesometro omesso, tardivo o errato/incompleto
·         Nessun invio dei corrispettivi per “gratta e vinci”, tabacchi e ricariche
·         5 per mille: al via le iscrizioni per gli enti non inclusi nell'elenco permanente
·         In scadenza al 2 maggio l’adesione al regime agevolato per lavoratori rimpatriati
·         Per artigiani e commercianti in arrivo gli avvisi bonari sulla rata di febbraio
·         Monaco e Stato del Vaticano entrano nella White List

APPROFONDIMENTI
·         Le regole per l’accesso alle Dichiarazioni precompilate 2017
·         Spesometro e ravvedimento operoso





IN BREVE

IMPOSTE DIRETTE
Nuovo regime di cassa per le imprese minori: le regole chiarite dalle Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E
L'Agenzia delle Entrate , con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo regime di cassa introdotto dalla legge di Bilancio 2017, che ha modificato le regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili. Il nuovo regime “misto” cassa-competenza, che prevede una deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2017.
Nel documento viene confermato che, ai sensi dell’art. 18,del D.P.R. n. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata:
1.       le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del Tuir,
2.       le imprese familiari e le aziende coniugali,
3.       le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice,
4.       le società di armamento e società di fatto,
5.       gli enti non commerciali, con riferimento alle eventuali attività commerciali esercitate,
qualora i ricavi (di cui agli artt. 57 e 85 del Tuir) percepiti in un anno intero - o rilevati “per competenza” nell'ultimo anno - non abbiano superato i seguenti importi:
a.       400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
b.      700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

In mancanza di tali presupposti, l'accesso al regime di contabilità semplificata è precluso.
Si ricorda, infine, che in caso di inizio attività, è possibile tenere la contabilità semplificata già dal primo anno nel caso in cui si ritenga di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai limiti indicati sopra.


DICHIARAZIONI
Agenzia Entrate, Provvedimento 7 aprile 2017, n. 69483
L'Agenzia Entrate, con il Provvedimento del 7 aprile 2017, n. 69483, ha fornito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle Dichiarazioni precompilate 2017 da parte dei contribuenti e degli altri soggetti dagli stessi autorizzati.
Dall'anno di imposta 2015, i destinatari della dichiarazione 730 precompilata sono i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
A partire dal 18 aprile sarà possibile accedere ai seguenti documenti:
·         dichiarazione dei redditi precompilata;
·         elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.
A partire dall'anno di imposta 2016, sono stati inseriti nella precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:
  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Vedi l’Approfondimento


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Rottamazione delle cartelle: nelle zone colpite dal terremoto domanda entro il 21 aprile 2018
D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni in legge 7 aprile 2017, n. 45; Equitalia, Comunicato Stampa 13 aprile 2017
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 (“decreto terremoto”), convertito con modificazioni in legge n. 45/2017, ha previsto nei confronti dei soggetti residenti nei Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto, la proroga di un anno dei termini relativi alla definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione delle cartelle), disciplinata dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche in legge n. 225/2016. Pertanto, la dichiarazione di adesione potrà essere presentata entro il 21 aprile 2018 e sono prorogate di un anno tutte le altre scadenze previste per la definizione agevolata, comprese quelle relative ai pagamenti.
Si ricorda che nel decreto citato è contenuta, tra l'altro, la proroga dei termini per aderire alla rottamazione delle cartelle di Equitalia, dal 31 marzo al 21 aprile (già disposta con il D.L. 27 marzo 2017 n. 36), e della data entro cui la società di riscossione dovrà inviare una risposta ai contribuenti, che slitta dal 31 maggio al 15 giugno.


Nuovo tasso d’interesse per le cartelle di pagamento definite in ritardo
Agenzia Entrate, Provvedimento 4 aprile 2017, n. 66826
Il provvedimento n. 66826 del 4 aprile 2017 del Direttore dell’Agenzia Entrate ha stabilito che a partire dal 15 maggio 2017 il tasso di interesse annuale da applicare alle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, sarà pari al 3,50%, invece del 4,13% annuo precedente.
La rideterminazione è stata fatta considerando la media dei tassi bancari attivi, in basse alle stime fornite dalla Banca d’Italia.


ACCERTAMENTO
Online Gerico 2017 per gli studi di settore 2016
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 4 aprile 2017
L’Agenzia Entrate ha annunciato che la Commissione degli esperti ha espresso parere positivo in merito ai correttivi anticrisi per 193 studi di settore. I correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016.
Sono già disponibili in versione definitiva i software “Gerico 2017” e “Parametri 2017”.
Il primo consente la compilazione degli studi di settore, il secondo di stimare i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore oppure, seppur approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.
I due software sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia Entrate all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/ .


IVA
Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale
Agenzia Entrate, Provvedimento 28 marzo 2017, n. 59279
L’Agenzia Entrate con il provvedimento n. 59279 del 28 marzo 2017 ha approvato le nuove istruzioni per la compilazione del modello TR per la richiesta a rimborso o in compensazione del credito IVA trimestrale.
È stata stabilita la possibilità, già introdotta con la Dichiarazione IVA relativa al 2016, di avvalersi del Modello senza l’apposizione del visto di conformità per importi fino a 30.000 euro (la soglia prima era fissata a 15.000 euro).
È possibile chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.528,28 euro e se si verifica almeno una delle seguenti tre condizioni:
·         si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
·         si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
·         si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione 23 dicembre 2007, n. 392/E);
·         il rimborso è richiesto da soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
·         il rimborso è richiesto da soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni esenti articolo 10 effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Comunità o relative a beni destinati a essere esportati fuori dalla Comunità stessa.
Il modello relativo al I trimestre del 2017 dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2017.


Spesometro omesso, tardivo o errato/incompleto
In questi giorni è in scadenza la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro). Per i contribuenti a liquidazione IVA mensile la scadenza era il 10 aprile, mentre per quelli a liquidazione trimestrale c’è ancora tempo fino al 20 aprile.
In caso di spesometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), va da 250 euro a 2.000 euro.
Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Vedi l’Approfondimento


Nessun invio dei corrispettivi per “gratta e vinci”, tabacchi e ricariche
Il D.Lgs. n. 127/2015, poi modificato dal D.L. 193/2016, ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2017, i soggetti passivi sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Tuttavia, l’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 44 del 5 aprile 2017 ha stabilito che sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”.


AGEVOLAZIONI
5 per mille: al via le iscrizioni per gli enti non inclusi nell'elenco permanente
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 31 marzo 2017
Fino al prossimo 8 maggio 2017 gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche non inclusi nell'elenco permanente degli iscritti avranno la possibilità di iscriversi al cinque per mille 2017.
Dovranno trasmettere la domanda, per via telematica (tramite i servizi Fisconline o Entratel), oltre agli enti di nuova costituzione, anche gli enti che non si sono iscritti nel 2016, quelli non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016. Gli enti già compresi nell'elenco permanente degli iscritti, invece, non sono tenuti a trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione.
Entro il 14 maggio 2017 saranno pubblicati gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio che potranno, in caso di rilevazione di eventuali errori nell'iscrizione, chiedere la correzione entro il 22 maggio.
Gli elenchi aggiornati, invece, saranno pubblicati entro il 25 maggio.


In scadenza al 2 maggio l’adesione al regime agevolato per lavoratori rimpatriati
Agenzia Entrate, Provvedimento 31 marzo 2017, n. 64188
I lavoratori dipendenti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 avranno tempo fino al 2 maggio per accedere al regime agevolato riservato ai lavoratori rimpatriati, che consiste nella riduzione della base imponibile Irpef nella misura del 30% per l'anno di imposta 2016, e del 50%, per il 2017 e i tre periodi successivi (fino al 2020).
L'opzione è irrevocabile ed esercitata mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro.


LAVORATORI AUTONOMI
Per artigiani e commercianti in arrivo gli avvisi bonari sulla rata di febbraio
L’INPS, con il Messaggio 5 aprile 2017, n. 1503, ha reso noto che sono in elaborazione gli avvisi bonari relativi alla rata di febbraio 2017 per i contributi dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti.
Gli avvisi bonari non saranno inviati tramite posta, ma si potranno consultare accedendo al sito dell’Istituto – “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” – “Avvisi bonari” o sul proprio indirizzo di posta elettronica, se fornito all’INPS.


CONVENZIONI FISCALI
Monaco e Stato del Vaticano entrano nella White List
D.M. 23 marzo 2017
In data 3 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 23 marzo 2017 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha modificato la White List, indicando tra gli stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni Principato di Monaco e Città del Vaticano.



APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI
Le regole per l’accesso alle Dichiarazioni precompilate 2017
L'Agenzia Entrate, con il Provvedimento del 7 aprile 2017, n. 69483, ha fornito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle Dichiarazioni precompilate 2017 da parte dei contribuenti e degli altri soggetti dagli stessi autorizzati.
Dall'anno di imposta 2015, i destinatari della dichiarazione 730 precompilata sono i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
A partire dal 18 aprile sarà possibile accedere ai seguenti documenti:
·         dichiarazione dei redditi precompilata;
·         elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.
L'Agenzia ricorda che, a partire dall'anno di imposta 2016, sono stati inseriti nella precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:
  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare; spese funebri;
    spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Da quest’anno tramite l’applicazione web sarà anche possibile consultare e se necessario correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l'applicazione web.
Il Pin per l’accesso a Fisconline e al 730 precompilato può essere ottenuto:
·         online e al telefono – per ottenere l’abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all’homepage del sito www.agenziaentrate.it (Area Riservata > Non sei ancora registrato > Registrazione a Fisconline > Richiedi il codice Pin) e digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel 2015 e il codice fiscale. Gli stessi dati sono richiesti al contribuente che fa richiesta del Pin per telefono al call center al numero 848.800.444. In entrambi i casi il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (le prime 4 cifre). Entro 15 giorni il contribuente riceverà proprio al domicilio una lettera con le ultime sei cifre del Pin e la password di accesso.
·         presso gli uffici dell’Agenzia Entrate - dopo avere richiesto in ufficio il Pin per accedere a Fisconline, il contribuente riceve le prime quattro cifre del codice, la password provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare per completare l’abilitazione attraverso internet.
Per ottenere la seconda parte del Pin il contribuente deve collegarsi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e accedere ai servizi di Fisconline inserendo il “nome utente” (il codice fiscale) e la password riportata nel foglio che gli è stato consegnato in ufficio. Successivamente, al primo accesso, il sistema chiede al contribuente di cambiare la password inserendone una nuova (quella provvisoria va comunque conservata). Per completare la registrazione al servizio telematico Fisconline e ricevere le ultime 6 cifre del Pin basta poi selezionare la funzione “Per coloro che hanno richiesto il Pin ad un ufficio” nella sezione “Profilo utente”, inserire il numero della domanda di abilitazione e cliccare su “invia”.
La seconda parte del Pin e la password iniziale di accesso sono inviate per posta al domicilio del contribuente esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta di abilitazione ai servizi telematici in ufficio è un delegato.
I contribuenti in possesso di Smart Card/Cns beneficiano di una procedura semplificata. Il sistema dopo aver effettuato i controlli sulla Carta nazionale dei servizi inserita nel lettore, fornirà immediatamente al contribuente il codice Pin e la password per l’accesso a Fisconline.Ricordiamo infine che il contribuente può delegare al prelievo del 730 precompilato un CAF o un professionista intermediario abilitato.

IVA
In questi giorni è in scadenza la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro). Per i contribuenti a liquidazione IVA mensile la scadenza era il 10 aprile, mentre per quelli a liquidazione trimestrale c’è ancora tempo fino al 20 aprile.
In caso di spesometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), va da 250 euro a 2.000 euro.
Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
In tal caso si può beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, e più precisamente:
·       1/9 del minimo se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
·       1/8 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
·       1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
·       1/6 del minimo se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
·       1/5 del minimo se la presentazione avviene a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall'Ufficio.
Non si ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione a 1/10) poiché espressamente riferito a dichiarazioni: già con la Risoluzione n. 20 del 16 febbraio 2005 l’Agenzia Entrate (in relazione ad una casistica “elenchi Intrastat”) aveva precisato che tale ipotesi fosse riconducibile esclusivamente alle “dichiarazioni”, cioè agli atti, comunque denominati, in base ai quali si liquida imposta.
La sanzione deve essere versata attraverso il modello F24, indicando il codice tributo 8911.
Il provvedimento attuativo del 2 agosto 2013, n. 94908 non prevede più la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Tale regolarizzazione era invece espressamente prevista dal primo provvedimento attuativo dello spesometro (n. 184182/2010).
Con il comunicato stampa 24 marzo 2017 l’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio (tramite PEC) di 28.440 comunicazioni e inviti preventivi proprio per segnalare discordanze e incongruenze emerse grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazione dai contribuenti per il periodo d’imposta 2014.
L’Agenzia Entrate ha confermato che il contribuente potrà rimediare ad eventuali errori avvalendosi del ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n.472/1997), anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Per le imprese e i professionisti che non daranno seguito all’invito contenuto in queste lettere sulle operazioni IVA 2014, i controlli partiranno nell’ultimo trimestre del 2017.
Come indicato nelle comunicazioni inviate a dicembre 2016, a partire dal prossimo mese di aprile inizieranno invece i controlli per coloro che non hanno dato seguito agli inviti dell’Agenzia che segnalavano le anomalie emerse dallo Spesometro 2013.


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