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rassegna fiscale periodica


 
IN BREVE
·         Le novità della Manovra correttiva 2017
·         La cedolare secca sulle locazioni “brevi”
·         Termini abbreviati per la detrazione dell’IVA
·         Spesometro e ravvedimento operoso
·         Comunicazioni Intrastat e ravvedimento operoso
·         Regime di cassa per le società in contabilità semplificata: le registrazioni
·         Soglia dei 500 euro per le ritenute applicate dai condomini
·         Aggiornati i coefficienti per i fabbricati "D" delle imprese per IMU e TASI
·         La detraibilità delle spese di istruzione non universitarie
APPROFONDIMENTI
·         Split Payment allargato dal 1° luglio 2017
·         Adempimenti Intrastat, sanzioni e ravvedimento operoso
·         La definizione agevolata delle controversie tributarie (rottamazione liti fiscali)
 
 
 


IN BREVE

 

MANOVRA CORRETTIVA

Le novità della Manovra correttiva 2017

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta "Manovrina") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 e sono così entrate in vigore le misure approvate dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2017.

Le principali misure contenute nella manovra sono le seguenti:

·         Estensione del meccanismo dello Split Payment (scissione dei pagamenti), anche per le prestazioni di lavoro autonomo, alle operazioni effettuate nei confronti di:

o        società controllate direttamente della Presidenza del consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

o       di società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni o unioni di comuni;

o       di società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui sopra;

o       di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

La norma si applica dalle operazioni per le quali la fatturazione avviene a partire dal 1° luglio 2017.
Lo Split Payment è un diverso meccanismo di riscossione dell'imposta da parte dell'erario che implica la necessità di modificare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell'IVA. L'IVA sarà sempre esposta in fattura dal cedente/prestatore, ma non verrà da questi incassata e non genererà imposta da versare all'Erario.

Vedi l’Approfondimento

 

·         Rottamazione delle liti pendenti. Le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Possono essere definite le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Analogamente a quanto avvenuto con la "rottamazione dei ruoli", la definizione prevede lo stralcio di sanzioni e interessi di mora.
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.

Vedi l’Approfondimento

 

·         Locazioni "brevi" con cedolare secca, dal 1° giugno 2017 sarà possibile tassare a cedolare secca, con l'aliquota del 21%, i redditi derivanti dai contratti di locazioni a breve. (Vedi Notizia)

·         Termini abbreviati per la detrazione dell'IVA, nel limite massimo del termine per la presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto all'esigibilità.
Riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP. La compensazione orizzontale deve essere accompagnata dal visto di conformità per importi a partire da 5.000 euro (il limite era prima fissato in 15.000 euro). Anche per l'IVA il limite è stato portato a 5.000 euro.

·         Reclamo e mediazione. Il limite fino al quale è obbligatorio l'istituto del reclamo/mediazione è stato innalzato da 20.000 a 50.000 euro. Il nuovo limite si applica agli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018.

·         Riduzione dell'agevolazione ACE, prevedendo che per la base di calcolo occorre prendere a riferimento, non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli esistenti al 31 dicembre 2010, ma gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. La modifica andrà considerata anche ai fini del calcolo degli acconti IRES dovuti per il 2017.

·         Trattamento fiscale degli utili maturati in vigenza dell'opzione IRI in sede di uscita dal regime. In caso di fuoriuscita dal regime opzionale IRI, anche per cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi di imposta di applicazione del regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci. A questi soggetti, al fine di evitare la doppia imposizione degli utili, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta.

 

 

IMMOBILI

La cedolare secca sulle locazioni “brevi”

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta "Manovrina") ha stabilito che dal 1° giugno 2017 sarà possibile tassare a cedolare secca, con l'aliquota del 21%, i redditi derivanti dai contratti di locazioni a breve. Per locazione "breve" si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite agenzie immobiliari, che prevedono eventualmente anche la fornitura del cambio della biancheria e la pulizia dei locali.

Poiché la norma fa riferimento alla data di stipula del contratto e non alla sua decorrenza, le nuove regole dovranno applicarsi a tutti gli accordi sottoscritti a partire dal 1° giugno 2017, indipendentemente dal prodursi degli effetti.

La norma impone ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche tramite portali online (è il caso del portale Airbnb), di trasmettere i dati relativi alle locazioni brevi concluse per mezzo del loro intervento. Questi intermediari sono quindi tenuti a operare, quali sostituti d’imposta, la ritenuta pari al 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito, versarla ed effettuare la certificazione.

L’omessa o incompleta comunicazione è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se vengono corretti i dati inviati entro i termini.

Si ricorda che l’applicazione della cedolare secca avviene solo tramite opzione e che può applicarsi anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione ed ai contratti aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi.

 

 

IVA

Termini abbreviati per la detrazione dell’IVA

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha stabilito che il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato al più tardi con la Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. In precedenza il termine si estendeva fino alla Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto.

Dal 24 aprile 2017 il diritto alla detrazione dell’IVA potrà essere esercitato quindi fino al momento di invio del modello relativo “all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”, quindi, per il 2017 fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell’anno dell’esigibilità (30 aprile 2018).

Il Decreto Legge non contiene, ad oggi, alcuna disciplina transitoria per gli anni passati: conseguentemente, dal 24 aprile 2017 non dovrebbe essere più possibile detrarre l’IVA delle fatture datate 2015 o 2016 salvo modifiche, in sede di conversione del D.L. in esame, che prevedano una disposizione transitoria ovvero una tempistica più ampia per la detrazione IVA.

La restrizione del termine entro cui è possibile detrarre l’IVA è stata stabilita in relazione alla lotta all’evasione nel settore IVA, perseguita anche tramite l’istituzione delle nuove comunicazioni IVA periodiche introdotte dal D.L. n. 193/2016. L’incrocio automatizzato dei dati di cessioni e acquisti trasmessi dal contribuente potrebbe risultare infatti inefficace a causa della discrasia presente, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, nei termini di registrazione e quindi di comunicazione delle fatture da parte dei fornitori e da parte dei clienti.

 

 

IVA

La Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA

L’art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

Sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972. Sono invece esonerati i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che durante l’anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Tra i soggetti esonerati ricordiamo:

·         i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;

·         i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex lege n. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);

·         gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex lege n. 398/1991;

·         i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

La Comunicazione deve essere effettuata anche se rileva un’imposta a credito.

 

L’invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:

·         per il I trimestre 2017 il termine è fissato nel 31 maggio 2017;

·         per il II trimestre 2017 il termine è fissato nel 18 settembre 2017 (a seguito della sospensione estiva dei termini);

·         per il III trimestre 2017 il termine è fissato nel 30 novembre 2017;

·         per il IV trimestre 2017 il termine è fissato nel 28 febbraio 2018.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella Comunicazione dell’Agenzia Entrate che attesta il motivo dello scarto.

IVA

Spesometro e ravvedimento operoso

È scaduto da poco il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2016 (c.d. spesometro). Per i contribuenti a liquidazione IVA mensile la scadenza era il 10 aprile, mentre per quelli a liquidazione era il 20 aprile.

In caso di spesometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), va da 250 euro a 2.000 euro.

Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del DLgs.472/97.

In tal caso si può beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, e più precisamente:

  • 1/9 del minimo se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 1/8 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/6 del minimo se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/5 del minimo se la presentazione avviene a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall'Ufficio.

Non si ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione a 1/10) poiché espressamente riferito a dichiarazioni.


Con il comunicato stampa del 24 marzo 2017 l'Agenzia Entrate ha preannunciato l'invio (tramite PEC) di 28.440 comunicazioni e inviti preventivi proprio per segnalare discordanze e incongruenze emerse grazie all'incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazione dai contribuenti per il periodo d'imposta 2014.

Il contribuente potrà rimediare ad eventuali errori avvalendosi del ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Per le imprese e i professionisti che non daranno seguito all'invito contenuto in queste lettere sulle operazioni IVA 2014, i controlli partiranno nell'ultimo trimestre del 2017.

Come indicato nelle comunicazioni inviate a dicembre 2016, a partire dal mese di aprile inizieranno invece i controlli per coloro che non hanno dato seguito agli inviti dell'Agenzia che segnalavano le anomalie emerse dallo Spesometro 2013.

 

 

IVA

Comunicazioni Intrastat e ravvedimento operoso

È scaduto il 26 aprile il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riferiti al primo trimestre o al mese di marzo 2017 ed assume particolare importanza cercare di chiarire il quadro normativo dal punto di vista degli adempimenti e delle sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi.

Originariamente, l'art. 4 del D.L. n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, aveva previsto la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell'obbligo di presentazione degli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.
Successivamente, tramite l'art. 13, comma 4 ter, del D.L. n. 244/2016, convertito in legge (Decreto Milleproroghe), il quadro normativo è stato nuovamente modificato, ripristinando l'obbligo delle comunicazioni Intrastat fino al 31 dicembre 2017 ed annullando quanto previsto dal D.L. n. 193/2016.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

La riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP a 5.000 euro

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta "Manovrina") ha stabilito che in materia di compensazioni, la soglia per l’apposizione del visto di conformità (o la firma del Collegio sindacale) si abbassa da 15.000 a 5.000 euro.

Nel caso in cui si utilizzino in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione della Dichiarazione, o nel caso in cui si utilizzino crediti con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l’Amministrazione procederà a recuperare i crediti utilizzati e ad irrogare sanzioni ed interessi.

Non sono previste novità sul modello IVA TR in caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non vi è obbligo di apporre il visto di conformità; va invece apposto in caso di rimborsi superiori a 30.000 euro.

È stato altresì introdotto l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate per i soggetti IVA che vogliono compensare il credito IVA annuale o di periodi inferiori (precedentemente vi era il limite di esenzione fino a 5.000 euro) o i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.

Il Decreto Legge non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza della norma, pertanto si ritiene entrata in vigore da subito.

Si ricorda che non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo di importi a seguito di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine assegnato dall’Ufficio.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Regime di cassa per le società in contabilità semplificata: le registrazioni

Nel regime di cassa, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non avvenga nell'anno di registrazione del documento contabile, il comma 4, secondo periodo, dell'art. 18 D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che, in luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In un'ottica di semplificazione però, il successivo comma 5, consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Tale scelta implica che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

Ne consegue che laddove il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 per la detrazione dell'imposta attribuitagli in rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell'avvenuto pagamento.

Si ricorda infine che, per le imprese minori, esonerate dalla tenuta delle scritture contabili, vi è la possibilità di annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un diverso registro i medesimi soggetti hanno l'obbligo di annotare le spese sostenute nell'esercizio.

Tali registri possono essere sostituiti dai registri IVA, laddove il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettui l'annotazione dell'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono al fine di determinare il reddito di impresa in base al principio di cassa. Dette annotazioni devono essere eseguite entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi. Al momento dell'effettivo incasso e pagamento i ricavi ed i costi devono essere registrati separatamente ai sensi dell’art. 22, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973.

 

 

CONDOMINIO

Soglia dei 500 euro per le ritenute applicate dai condomini

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) ha modificato la disciplina dei versamenti delle ritenute Irpef operate dal condominio quale di sostituto d'imposta nei confronti dell'appaltatore. In particolare ha stabilito che le ritenute operate dai condomini vanno versate quando raggiungono la soglia di 500 euro; in caso contrario, i termini di versamento sono il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

La nuova norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

L'Agenzia Entrate, con la sua circolare n. 8 del 7 aprile 2017, ha precisato che la nuova disciplina esplica effetti anche per le ritenute applicate nel mese di dicembre 2016; dunque, per le stesse il termine di versamento sarebbe stato il 16 gennaio 2017 solo in caso di superamento della soglia dei 500 euro.

L'Agenzia Entrate ha chiarito anche le modalità di calcolo della soglia dei 500 euro precisando che va calcolata sommando le ritenute operate mese dopo mese. A titolo di esempio, se in febbraio vengono applicate ritenute per 400 euro e a marzo ritenute per ulteriori 400 euro, la somma (800 euro) dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene superata la soglia, in questo caso il 16 aprile.
Il condominio potrà comunque scegliere di continuare a versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ha operate, anche se complessivamente inferiori a 500 euro. Non incorrerà in nessuna sanzione poiché il suo comportamento non arreca danni all'erario e la banca intermediaria non può legittimamente rifiutare il pagamento delle ritenute.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Aggiornati i coefficienti per i fabbricati "D" delle imprese per IMU e TASI

D.Dirett. 14 aprile 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2017, il decreto 14 aprile 2017 che fissa l'aggiornamento dei coefficienti per il calcolo dell'IMU e della TASI per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D", non iscritti al Catasto o comunque privi di rendita catastale ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

I coefficienti sono riportati nella seguente tabella:

 

FABBRICATI classificabili nel GRUPPO CATASTALE “D”: COEFFICIENTI di AGGIORNAMENTO
per l’anno 2017 = 1,01
per l’anno 2016 = 1,01
per l’anno 2015 = 1,01
per l’anno 2014 = 1,01
per l’anno 2013 = 1,02
per l’anno 2012 = 1,04
per l’anno 2011 = 1,07
per l’anno 2010 = 1,09
per l’anno 2009 = 1,10
per l’anno 2008 = 1,14
per l’anno 2007 = 1,18
per l’anno 2006 = 1,21
per l’anno 2005 = 1,25
per l’anno 2004 = 1,32
per l’anno 2003 = 1,37
per l’anno 2002 = 1,42
per l’anno 2001 = 1,45
per l’anno 2000 = 1,50
per l’anno 1999 = 1,52
per l’anno 1998 = 1,54
per l’anno 1997 = 1,58
per l’anno 1996 = 1,63
per l’anno 1995 = 1,68
per l’anno 1994 = 1,73
per l’anno 1993 = 1,77
per l’anno 1992 = 1,78
per l’anno 1991 = 1,82
per l’anno 1990 = 1,91
per l’anno 1989 = 1,99
per l’anno 1988 = 2,08
per l’anno 1987 = 2,25
per l’anno 1986 = 2,43
per l’anno 1985 = 2,60
per l’anno 1984 = 2,77
per l’anno 1983 = 2,94
per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,12

 

 

IRPEF

La detraibilità dall’IRPEF delle spese di istruzione non universitarie

Tra le spese detraibili nella misura del 19% vi sono le spese per l'istruzione non universitaria, tra cui rientrano le spese per la frequenza:

·         delle scuole dell'infanzia (scuole materne);

·         delle scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);

·         e delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori);

sia statali, sia paritarie private, sia degli enti locali.

La detrazione spetta anche per l'iscrizione ai corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Sono ammesse in detrazione le spese connesse alla frequenza scolastica, ovvero le tasse di iscrizione e di frequenza e i contributi obbligatori. Ma l'Agenzia Entrate ha chiarito che sono altresì ammessi in detrazione anche i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici, tra cui:

·         le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e il post scuola. Per queste spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi;

·         le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico per l'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi di istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche fuori dall'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, non occorre copia della delibera scolastica; la delibera va invece richiesta se la spesa per il servizio scolastico integrativo è stata pagata a soggetti terzi, come, ad esempio, le agenzie di viaggio.

La detrazione non spetta invece per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per il servizio di trasporto scolastico.

L'importo massimo per la detrazione delle spese di frequenza è fissato in 564 euro per alunno o studente e tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Per il riconoscimento della detrazione occorre conservare le ricevute e le quietanze di pagamento con l'indicazione degli importi sostenuti.

In particolare, per le spese inerenti la mensa scolastica occorre la ricevuta del bollettino postale o copia del bonifico bancario con l'indicazione nella causale del servizio mensa, la scuola di frequenza e nome e cognome dell'alunno. In alternativa, se il pagamento avviene in contanti o con bancomat o con l'acquisto di buoni mensa si potrà richiedere idonea attestazione al soggetto che ha ricevuto il pagamento; l'attestazione è esente dall'imposta di bollo.

Anche per tutte le altre spese, quali corsi di lingua, teatro, ecc., occorrono le ricevute o le quietanze di pagamento indicanti l'importo e i dati dell'alunno e l'eventuale delibera scolastica se il pagamento è effettuato nei confronti di terzi.

 

 

APPROFONDIMENTI

 

IVA

Split Payment allargato dal 1° luglio 2017

Il D.L. n. 50/2017, contenente la manovra correttiva dei conti pubblici, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017.

Tra le numerose novità in ambito fiscale è prevista anche l’estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (Split Payment) nei confronti di:

1.       società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

2.       società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;

3.       società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;

4.       società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile sono considerate società controllate le società in cui un’altra società possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o possiede un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

 

È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

 

L’abrogazione di tale disposizione comporta l’applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.

Le nuove disposizioni inerenti l’applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire dal 1° luglio 2017.

L’applicazione dello Split Payment non determina mutamenti in ordine al debitore dell’imposta, non si applica un’inversione del debitore dell’imposta come avviene per il reverse charge. Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell’IVA da parte dell’Erario.

Con l’applicazione dello Split Payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell’IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l’IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell’Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di “scissione dei pagamenti”; in caso di fatture elettroniche trasmesse con Sdi dovrà essere compilato lo specifico campo S.

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto d’imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono altresì esclusi gli acquisti che rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori d’imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.

Si ricorda che in caso di accertamento l’Erario si rivolgerà sempre al cedente, rimanendo soggetto passivo IVA; il soggetto cedente accertato potrà poi esercitare rivalsa sul cliente, se ne ricorrono le condizioni.

 

 

 

IVA

Adempimenti Intrastat, sanzioni e ravvedimento operoso

È scaduto il 26 aprile il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riferiti al primo trimestre o al mese di marzo 2017 ed assume particolare importanza cercare di chiarire il quadro normativo dal punto di vista degli adempimenti e delle sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi.
Originariamente, l'art. 4 del D.L. n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, aveva previsto la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell'obbligo di presentazione degli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.
Successivamente, tramite l'art. 13, comma 4 ter, del D.L. n. 244/2016, convertito in legge (Decreto Milleproroghe), il quadro normativo è stato nuovamente modificato, ripristinando l'obbligo delle comunicazioni Intrastat fino al 31 dicembre 2017 ed annullando quanto previsto dal D.L. n. 193/2016.

Tramite un comunicato stampa del 16 marzo 2017, l'Agenzia Entrate e l'Agenzia delle Dogane hanno cercato di fare chiarezza dichiarando il pieno ripristino degli obblighi comunicativi per i soggetti mensili per i dati relativi al mese di febbraio 2017, la cui scadenza era fissata nel 27 marzo 2017 (il 25 marzo era sabato).
Considerando che l'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe è avvenuta a ridosso della scadenza prevista per l'invio, in caso di ritardi nella trasmissione dei dati, non saranno applicabili sanzioni, così come stabilito dallo Statuto del Contribuente.

Data la proroga degli obblighi Intrastat in vigore al 2016, l'obbligo di comunicazione è stato ripristinato anche per i soggetti trimestrali, la cui scadenza era fissata, per il primo trimestre, al 26 aprile 2017.
Si ricorda che, dato quanto stabilito dalle norme in vigore nel 2016, la periodicità di presentazione dei modelli si effettua trimestralmente per quei soggetti che, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) e nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno effettuato acquisti/cessioni Intra di beni ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi Intra per un ammontare non superiore a 50.000 euro.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs n. 471/1997, l'omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, è punita con una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, con riduzione alla metà in caso di presentazione entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici incaricati del controllo. La correzione di dati inesatti o la loro integrazione non è sanzionata se avviene spontaneamente o comunque entro 30 giorni dalla richiesta degli uffici competenti.

In sintesi:

  • Omessa presentazione elenco riepilogativo - da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio - da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare - da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio o regolarizzazione spontanea dell'interessato - nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell'Amministrazione - 100 euro (1/5 del minimo)

Per sanare le violazioni è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce:

  • entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell'elenco riepilogativo - sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa - sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione - sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42;
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione - sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.


 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

La definizione agevolata delle controversie tributarie (rottamazione liti fiscali)

L’art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta “manovrina”), prevede la “rottamazione” delle liti fiscali pendenti (Definizione agevolata delle controversie tributarie).

In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il provvedimento ricalca quindi, a grandi linee, la recente “rottamazione dei ruoli” di cui al D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che prevedeva lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in oggetto.

Sotto il profilo temporale sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono definibili solo le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia Entrate.

Sono inoltre escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

·         le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

·         le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

 

Gli importi dovuti (in unica soluzione) o la prima rata (pari al 40% del totale delle somme dovute), dovranno essere versati entro il 30 settembre 2017.

Per ciascuna controversia autonoma dovrà essere effettuato un separato versamento e non sarà ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

In caso di pagamento rateizzabile:

·         la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017;

·         la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018.

Dagli importi dovuti andranno scomputati quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma.

Le controversie definibili non saranno sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione in oggetto. In tal caso il processo sarà sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 fino al 30 settembre 2017.

L'eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego sarà impugnabile entro i 60 giorni successivi alla notifica dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

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